REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 GENNAIO 2003 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Leonforte e nomina del commissario straordinario  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 12 dicembre 2002.
Integrazione e modifica dell'ordinanza 6 agosto 2002, concernente autorizzazione alla GE.S.PI. s.r.l. per l'esercizio di un impianto di termodistribuzione in località Punta Cugno di Augusta  pag.


DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 18 dicembre 2002.
Autorizzazione al sig. Morbioli Marco ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione sici liana  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 18 dicembre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Scatassi Concetta per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.


DECRETO 31 dicembre 2002.
Modello di dichiarazione annuale del tributo ambientale e modalità di presentazione della stessa  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 18 dicembre 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e relativo piano di finanziamento inerente il potenziamento delle reti elettriche negli agglomerati industriali e nelle aree artigianali P.I.P. di cui alla misura 1.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 6 novembre 2002.
Scorrimento totale delle graduatorie definitive delle pro vince di Catania, Messina, Palermo e Ragusa, relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa di cui all'art. 2 della legge 25 mar zo 1982, n. 94  pag. 15 

Assessorato della sanità

DECRETO 23 dicembre 2002.
Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche contenute nelle schede di dimissione ospedaliera.
  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 dicembre 2002.
Approvazione del programma costruttivo dell'impre sa Gesim Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di n. 100 alloggi nel comune di S. Giovanni La Punta  pag. 30 


DECRETO 17 dicembre 2002.
Modifica del decreto 24 maggio 2000, concernente individuazione dell'autorità amministrativa alla quale trasmettere gli atti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in materia di demanio marittimo  pag. 31 


DECRETO 19 dicembre 2002.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica nel comune di Caltagirone  pag. 32 


DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Caltanissetta  pag. 33 


DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta  pag. 34 

DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando  pag. 36 


DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione del piano regolatore portuale del comune di Siculiana Marina.  pag. 37 


DECRETO 23 dicembre 2002.
Integrazione del decreto 19 novembre 2001, concernente approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Misterbianco.
  pag. 40 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 24 dicembre 2002.
Istituzione di conti correnti postali su cui affluiscono i versamenti derivanti dalle operazioni tecniche e tecnico-am ministrative effettuate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia  pag. 41 


DECRETO 30 dicembre 2002.
Approvazione del programma di intervento per l'impiego dei fondi di cui al capitolo 872003 del bilancio regionale  pag. 42 


DECRETO 30 dicembre 2002.
Approvazione del programma di intervento per l'impiego dei fondi di cui al capitolo 872002 del bilancio regionale  pag. 43 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 5 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 dicembre 2002) dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Grottanelli De Santi Giovanni ed altri  pag. 44 

Presidenza:
Istituzione della Commissione regionale per il referendum  pag. 45 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Burgio Corsello diCanicattì  pag. 46 

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo.
  pag. 46 

Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Meta Service s.r.l., con sede in Catania, per la gestione di un impianto di raccolta di minerali esausti sito nel comune diAci S.Antonio.
  pag. 46 

Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia al la società Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina.
  pag. 46 
Criteri di ripartizione dei fondi residui sul cap. 672005 - spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonchè di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati e inabili al lavoro. As sessorato regionale dei lavori pubblici  pag. 46 
Criteri di ripartizione dei fondi residui sul cap. 672006 - opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi. Assessorato regionale dei lavori pubblici  pag. 46 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Bando pubblico - Misura 4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - Azione a) investimenti per la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito - Agriturismo  pag. 47 
Bando pubblico - Misura 4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - Azione b) investimenti per attività turistiche e artigianali - Turismo rurale  pag. 55 
Riconoscimento del COPAS - Consorzio produttori agru mi Sicilia, con sede in Acireale, quale organizzazione di pro duttori  pag. 63 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Deroga alle misure di tutela operanti nell'area archeologica di Himera per la realizzazione del raddoppio della strada ferrata Palermo-Messina  pag. 64 
Proroga del termine per la presentazione di progetti per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002/2003  pag. 64 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 64 
Costituzione del Consiglio regionale della pesca  pag. 64 

Assessorato dell'industria:
Orario di ricevimento dell'Ufficio relazioni con il pubblico  pag. 65 

Assessorato della sanità:
Istituzione della Commissione regionale del farmaco.
  pag. 65 
Integrazione della Commissione regionale cardiologia e cardiochirurgia  pag. 65 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Butera per la realizzazione di lavori di consolidamento della zona sud dell'abitato.
  pag. 65 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 65 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 30 dicembre 2002, n. 319.
Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95  pag. 66 


CIRCOLARE 15 gennaio 2003, n. 320.
Proroga della scadenza per la presentazione delle istanze di conferma impegno e aggiornamento annuale - Reg. CEE n. 2078/92 e misura F agroambiente del Piano di sviluppo rurale - Reg. CE n. 1257/99 - Anno 2003  pag. 86 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 16 gennaio 2003.
Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei lavori pubblici  pag. 86 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Presidenza

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2002.
Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana  pag. 87 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Modifica del decreto 18 marzo 2002, concernente costituzione del comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili  pag. 87 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 30 dicembre 2002.
Graduatoria dei progetti finanziabili e dei progetti non ammissibili presentati a valere del Piano regionale dell'offerta formativa 2003.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Leonforte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la nota prot. n. 25612 del 19 novembre 2002, con la quale il segretario generale del comune di Leonforte ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 126 del 18 novembre 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 16 dicembre 2000, con n. 17 voti favorevoli e n. 2 contrari, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, dr. Giuseppe Sammartino;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, comporta l'immediata cessazione degli organi elettivi del comune;
Rilevato, altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni di Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 dell'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2002 relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province del compenso mensile, a carico dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Leonforte, è quello previsto per la fascia fino a 30.000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 1.689,74;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Leonforte.

Art. 2

Nominare il sig. Greco Angelo commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 1.689,74 oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 30 dicembre 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.52.3183)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 12 dicembre 2002.
Integrazione e modifica dell'ordinanza 6 agosto 2002, concernente autorizzazione alla GE.S.PI. s.r.l. per l'esercizio di un impianto di termodistribuzione in località Punta Cugno di Augusta.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, con cui si nomina il Presidente della Regione siciliana, Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in cui si evince che il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle au to riz zazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22 - "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge n. 426/98;
Visto il decreto 19 aprile 1986, n. 188, che approva i parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che l'art. 57 del sopra citato decreto legislativo n. 22/97 prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il D.M. n. 503 del 19 novembre 1997, recante norme per l'attuazione delle direttive n. 89/369/CEE e n. 89/429/CEE, concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
Visto il D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000, recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti l'incenerimento di rifiuti pericolosi;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Visti i codici C.E.R. allegati al decreto legislativo n. 22/97 ed i codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
Visto il decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, rilasciato alla cooperativa Unione Marinara, con sede legale in via Darsena n. 15 - Augusta (SR),con il quale:
-  veniva concesso il nulla osta, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81 per un centro di smaltimento di rifiuti, costituito da 3 inceneritori - di cui 2 (denominati PR12) per rifiuti urbani ed assimilabili, nonché per speciali e tossici e nocivi sia solidi che liquidi ed 1 (denominato BAS600) per rifiuti organici di natura animale o ad alta percentuale di acqua - da ubicarsi nel sito di Punta Cugno nel comune di Augusta (SR);
-  si approvava il progetto di cui al superiore punto e si autorizzava, ai sensi del D.P.R. n. 915/82, la cooperativa Unione Marinara alla installazione ed alla gestione del suddetto impianto per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale dalle navi in esso transitanti, ivi comprese quelle adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei;
-  si autorizzava l'incenerimento di 5.000 t/anno di rifiuti urbani ed assimilabili, 5.000 t/anno di rifiuti speciali e 5.000 t/anno di rifiuti tossici e nocivi;
-  si autorizzava lo stoccaggio temporaneo delle ceneri di combustione;
Visto il decreto n. 1337/89 del 28 ottobre 1989 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il quale:
-  si revocava il precedente decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, limitatamente alla parte relativa alla installazione e gestione di uno degli inceneritori denominati PR12 e dell'inceneritore denominato BAS600;
-  si limitava il quantitativo di rifiuti smaltibili annualmente in 1.235 t/anno di rifiuti urbani e assimilabili, 552 t/anno di rifiuti speciali di cui al punto 1 del comma 4, dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e 130 t/anno di rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 7, 9, 13, 14, 15, 16 e 27 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82;
Visto il decreto n. 256/17 del 10 maggio 1995 del l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per il forno funzionante;
Visto il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva rinnovata alla GE.S.PI. s.r.l. (già coope rativa Unione Marinara) l'autorizzazione di cui al precedente decreto n. 264/88 e, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva concesso l'ampliamen to dell'impianto mediante l'installazione di un secondo forno inceneritore PR12 avente lo stesso punto di emissione del PR12 già esistente ed autorizzato;
Vista l'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, con la quale è stato modificato il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Vista l'istanza prot. 16556 A3 del 5 novembre 2002 della GE.S.PI. s.r.l., con sede legale in via Capitaneria n. 26 - Augusta, con la quale si chiede la revisione dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002 ed in particolare:
-  "di ripristinare il decreto n. 553/2000, nella parte in cui si autorizzava alla termodistruzione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, riportati rispettivamente negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, aggiornando i relativi C.E.R. secondo comunicazione del 29 gennaio 2002 ed in particolare di autorizzare al trattamento i codici contraddistinti con il 99, proponendo la preventiva analisi chimica attestante l'idoneità all'incenerimento";
-  "di escludere dall'autorizzazione all'esercizio ogni divieto di termodistruzione di rifiuti pericolosi già classificati tossico nocivi ai sensi della D.C.I. 27 luglio 1984, di rifiuti costituiti da oli minerali esausti o contenenti oli minerali esausti e di rifiuti definiti come non specificati altrimenti, sì da riportare il provvedimento autorizzativo a quanto, in proposito, originariamente previsto dal decreto n. 553/2000";
-  "determinare la potenzialità annua dell'impianto nella misura massima già autorizzata con decreto n. 264/88 (pari a 15.000 t/anno) ed ulteriormente documentata da relazione tecnica della ditta costruttrice, comprovante la effettiva capacità di trattamento dell'impianto".
Vista la relazione tecnica prot. MP/gp n. 48/445 del 22 ottobre 1993, della IMEF s.r.l., casa costruttrice degli impianti PR12 e BAS600, trasmessa dalla GE.S.PI. in allegato all'istanza sopra citata, dalla quale si evince che la potenzialità max annua del singolo PR12 è di 8.700 t/anno mentre quella del BAS600 è di 1500 t/anno;
Vista la nota prot. n.16557 del 5 novembre 2002, con la quale la GE.S.PI. trasmette l'elenco dei rifiuti che, nel passaggio dalla vecchia autorizzazione n. 1337/89 al decreto n. 553/2000, non sono stati considerati, e ne richiede l'inserimento nell'autorizzazione;
Vista la nota prot. n. 16558 A3 del 5 novembre 2002, con la quale la GE.S.PI. trasmette l'elenco dei codici C.E.R. di transcodifica dei rifiuti già autorizzati con decreto n. 553/2000;
Ritenuto di poter accogliere le istanze di modifica dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, limitatamente ai seguenti punti ove viene richiesto:
-  la termodistruzione dei rifiuti definiti come "rifiuti non specificati altrimenti", contraddistinti con il 99, in quanto, preventivamente al loro ingresso all'impianto, saranno sottoposti ad analisi chimica attestante l'idoneità all'incenerimento;
-  l'esclusione dall'autorizzazione all'esercizio del divieto di termodistruzione di rifiuti pericolosi "già classificati rifiuti tossico nocivi ai sensi della D.C.I. 27 luglio 1984", così come citato nell'ultimo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, in quanto la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di V.I.A. che, come previsto dal comma 6ter dell'art. 57 del decreto legislativo n. 22/97, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'art. 1, lett. i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi, non si applica all'impianto in argomento, in ragione dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 377/88, in quanto opera già esistente alla data di vigenza dello stesso D.P.C.M. ed approvata in forza dell'art. 1 del decreto n. 264/88;
-  il reinserimento dei rifiuti elencati nella citata nota prot. n. 16557 del 5 novembre 2002, in quanto riconducibili alle definizioni delle ex categorie 14, 13 e 16, dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, già comprese nella originaria autorizzazione n. 1337/89, con l'esclusione dei composti alogenati in quanto riconducibili alle definizioni della ex categoria 12, dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 non compresa nell'autorizzazione n. 1337/89 e dei rifiuti già compresi negli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002;
-  la determinazione della potenzialità annua del l'impianto nella misura massima di 15.000 t/anno, in quanto la stessa è certificata nella relazione della IMEF sopra menzionata, fissando comunque un tetto massimo di 10.000 t/anno per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, nella considerazione che molti dei rifiuti già compresi nel decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988 e allora classificati urbani e speciali non tossico nocivi, oggi risultano classificati pericolosi ai sensi della decisione n. 2000/532/CE e successive modifiche;
Ritenuto di non poter accogliere l'istanza di modifica dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, ove viene richiesta la termodistruzione dei rifiuti quali oli minerali esausti, in quanto gli oli usati e le miscele oleose non contaminati sono soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 95/92; per le finalità ivi previste la società potrà fare apposita istanza;
Ritenuto, inoltre, di non poter accogliere l'istanza per la distruzione degli oli minerali contaminati o comunque inidonei ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 95/92, in quanto tale tipologia non era già ricompresa nella originaria autorizzazione di cui al decreto n. 1337/89;
Vista la polizza fidejussoria n. 898800031 della Generali - agenzia di Siracusa e la successiva appendice n. 0221336877, con scadenza 8 gennaio 2003;
Considerato che, ai sensi dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, le norme tecniche ed i valori limite delle emissioni in atmosfera provenienti dall'unico punto di emissione dei 2 impianti PR12, sono quelli fissati nell'allegato 1 del D.M. 25 febbraio 2000, n.124, per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;
Ritenuto di poter modificare l'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, nei termini sopra descritti, in quanto compatibili con il progetto approvato con decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, rilasciata alla società GE.S.PI., con sede legale in via Capitaneria n. 26 - Augusta (SR), è così integrata:
-  E' autorizzata la termodistruzione dei seguenti rifiuti non pericolosi (in codici C.E.R.) 020299, 020399, 020499, 020599, 020699, 020799, 030199, 060199, 080199, 080399, 080499, 160799, alle seguenti condizioni:
1)  prima del loro ingresso all'impianto, i rifiuti dovranno essere descritti e sottoposti ad analisi chimica presso laboratorio accreditato attestante l'idoneità all'incenerimento;
2)  la società deve conservare copia della certificazione per almeno 5 anni;
3)  preventivamente all'incenerimento di detti rifiuti deve essere dato avviso alla provincia competente.
-  E' altresì autorizzata la termodistruzione dei seguenti rifiuti (in codici C.E.R.): 030201*, 030202*, 030204*, 050102*, 050103*, 050105*, 050111*, 050112*, 050113, 050114, 050116, 050604, 050701*, 050702, 060102*, 080319*, 140603*, 160113*, 160122, 160708*, 190207*, 190810*.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, è così modificata:
-  L'ultimo comma dell'art. 3 è abrogato.
-  L'art. 4 è così sostituito:
-  la potenzialità massima del singolo forno PR12 è di 8.700 t/anno;
-  la potenzialità massima del forno BAS600 è di 1.500 t/anno;
-  la quantità massima complessiva di rifiuti che possono essere termodistrutti nei 2 forni PR12 è di 13.500 t/anno, con un tetto massimo di 10.000 t/anno per i rifiuti pericolosi;
-  possono essere smaltiti nei forni PR12 i rifiuti elencati negli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, nonché quelli di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
-  possono essere smaltiti nel forno BAS600, max 1.500 t/anno di residui e carcasse animali, fermo restando il rispetto della normativa sanitaria di settore.

Art. 3

La frase "la Capitaneria di porto di Augusta" di cui all'art. 13 del decreto n. 553/18.17 del 25 ottobre 2000, è sostituita da "l'Autorità portuale di Augusta".

Art. 4

L'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002, resta invariata per quanto non espressamente modificato con la presente ordinanza.

Art. 5

Alla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
La presente ordinanza sarà pubblicata per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2002.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

(2002.52.3181)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 18 dicembre 2002.
Autorizzazione al sig. Morbioli Marco ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione sici liana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota dell'I.N.F.S. n. 7443/T-C1 del 7 novembre 2001, relativa alle direttive tendenti ad uniformare il periodo di validità delle autorizzazioni per gli inanellatori;
Vista la nota prot. n. 8321/T-C1 del 3 ottobre 2002 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica Alessandro Ghigi, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del sig. Morbioli Marco per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, relative al permesso conseguito di tipo A, limitatamente alle specie indicate nella circolare n. 5353/T-C10 del 12 dicembre 1990 dell'I.N.F.S. nonché per soggetti adulti e pulli di rondine (Hirundo rustica);
Considerato che nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Morbioli Marco specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n. 33/1997;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Morbioli Marco, nato a Verona il 9 gennaio 1961, è autorizzato ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, relativamente alle specie indicate nelle premesse, mediante l'uti lizzo di richiami acustici di tipo Mist Nets, trappole per anatidi e richiami elettroacustici per: quaglia (Coturnis coturnis), re di quaglie (Crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (Caprimulgus europaeus), e stampi per anatidi e limicoli - anatre germanate quali richiami per gli anatidi.

Art. 2

La presente autorizzazione è valida sino al 31 dicembre 2005. L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'I.N.F.S.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati entro il 31 dicembre 2005, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo sarà cura del sig. Morbioli Marco inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio 11°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'I.N.F.S.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2002.
  ALBANESE 

(2002.52.3148)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 18 dicembre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Scatassi Concetta per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 10 dicembre 2002, della sig.ra Scatassi Concetta, quale titolare dell'impresa Autoconsulenza C. Scatassi cod. M.C.T.C. n. APAA056, sita in Palermo in via Nunzio Morello n. 83/87 cap. 90144, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta sig.ra Scatassi Concetta dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano, quindi, il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che la predetta istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Scatassi Concetta, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il consorzio Sermetra, la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 pari a 516.460 E, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che la predetta sig.ra Scatassi Concetta ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 234 dell'1 giugno 2001 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Scatassi Concetta è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 18 dicembre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e la sig.ra Scatassi Concetta, codice fiscale SCT CCT 44B67 G273L, nata a Palermo il 27 febbraio 1944 e residente in Palermo, via Carrol Lewis n. 23, quale titolare dell'impresa Autoconsulenza C. Scatassi, partita IVA 00475350823 con sede in Palermo, via Nunzio Morello, 83/87 cap. 90144 cod. M.C.T.C. n. APAA056, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.52.3171)
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DECRETO 31 dicembre 2002.
Modello di dichiarazione annuale del tributo ambientale e modalità di presentazione della stessa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
DI CONCERTO CON
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art.7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto il D.P.Reg. n. 4347 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale industria in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 18 ottobre 2001;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, concernente "Disposizione programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", che all'art. 5, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, disciplina il tributo ambientale;
Considerato che il comma 14 del medesimo art. 5 prevede che con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, venga approvato il modello di dichiarazione annuale del sopra citato tributo ambientale, nonché le modalità di presentazione della stessa;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il modello di dichiarazione suddetto ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti ai commi 12 e 13 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 6/2001, così come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 2/2002;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati, nelle forme di cui agli allegati A, B e C del presente decreto, il modello di dichiarazione annuale del tributo ambientale e le modalità di presentazione della stessa, di cui al comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 2/2002, nonché la dichiarazione di cessazione di proprietà dei gasdotti, prevista dal comma 13 del medesimo articolo.
Il presente decreto, comprensivo degli allegati A, B e C, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2002.
  PERGOLIZZI SARRICA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2003.2.54)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 18 dicembre 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e relativo piano di finanziamento inerente il potenziamento delle reti elettriche negli agglomerati industriali e nelle aree artigianali P.I.P. di cui alla misura 1.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

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(2003.3.105)
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*

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 6 novembre 2002.
Scorrimento totale delle graduatorie definitive delle pro vince di Catania, Messina, Palermo e Ragusa, relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa di cui all'art. 2 della legge 25 mar zo 1982, n. 94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa, di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Visti i decreti del dicembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 1 del 4 gennaio 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie provvisorie relative agli ammessi alla concessione del contributo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Visti i decreti del 10 settembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 20 settembre 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive relative agli ammessi alla concessione del contributo de quo, assegnando agli effettivi beneficiari 360 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione, per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 del succitato decreto;
Visti i decreti del 17 marzo 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 9 aprile 1999, con i quali è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie definitive di che trattasi alla concorrenza di n. 638 posti rimasti disponibili a seguito della mancata presentazione di alcuni beneficiari della documentazione prescritta entro i termini;
Visto il decreto 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 6 agosto 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento sino al completamento di tutte le graduatorie definitive provinciali ed è stato stabilito che la concessione del contributo rimaneva subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti subentranti, della documentazione prevista, entro e non oltre il 360° giorno decorrente dal 6 agosto 1999;
Visto il decreto 6 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto 23 luglio 1999;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 148 del 30 marzo 2001, con cui è stata disposta la variazione di bilancio e trasferita sul capitolo 673320 di nuova istituzione, la cifra di L. 51.803.050.000 per le finalità previste dalla legge;
Visto il decreto n. 822 del 25 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 20 luglio 2001, con il quale è stato disposto lo scorrimento totale delle graduatorie definitive per le province di Caltanissetta, Enna e Trapani e lo scorrimento parziale delle province diCatania sino al posto n. 715, Messina sino al posto n. 462, Palermo sino a posto n. 861 e Ragusa sino al posto n. 193;
Considerato che, sulla base della disponibilità finanziaria rimasta, si può procedere allo scorrimento totale delle suddette province di Catania, Messina, Palermo e Ragusa;
Ritenuto pertanto di dovere ammettere al beneficio del contributo i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine di graduatorie definitive, sino ad esaurimento delle province di Catania, Messina, Palermo e Ragusa secondo il seguente elenco ed inseriti utilmente nelle graduatorie definitive provinciali previste dal citato art. 2, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 52 del 20 settembre 1997:

Province      N. posti disponibili 
Catania      499 
Messina      209 
Palermo      196 
Ragusa      68 

Considerato che alla data già citata del 14 aprile 2000 (pubblicazione del decreto di sospensione) erano già decorsi 251 giorni dei 360 fissati dal decreto 27 luglio 1999 e che conseguentemente rimangono 109 giorni per la presentazione della documentazione prevista;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è disposto lo scorrimento totale delle graduatorie definitive delle province di Catania, Messina, Palermo e Ragusa, previste dall'art. 2 della legge n. 94/82, sino ad esaurimento.

Art. 2

Sono ammessi al beneficio del contributo di che trattasi i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine della graduatoria definitiva, sino ad esaurimento e relativi ai nominativi indicati nell'allegato elenco, distinto per provincia, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La relativa concessione dei contributi di cui alla citata legge, rimane subordinata alla presentazione e con le modalità previste dal bando originario di concorso, da parte dei soggetti indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto, della documentazione prevista dal l'art. 4 dei decreti 10 settembre 1997 di cui in premessa, entro e non oltre il 109° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione, a pena di decadenza dal diritto al contributo.
Si precisa che la pubblicazione dell'elenco degli aven ti diritto equivale a notifica per i soggetti inseriti utilmente nelle stesse e che, pertanto, la trasmissione della relativa documentazione non è subordinata ad alcuna richiesta specifica da parte di questo Assessorato.

Art. 4

Ogni comunicazione successiva verrà effettuata esclusivamente a mezzo di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, escludendosi ogni comunicazione individuale.

Art. 5

All'onere derivante del presente decreto si provvederà con l'impiego dei fondi assegnati con decreto n. 148 del 30 marzo 2001.
Palermo, 6 novembre 2002.
  GANGI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 21 novembre 2002 al n. 745.

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(2002.52.3157)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 dicembre 2002.
Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche contenute nelle schede di dimissione ospedaliera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle Uni tà sanitarie locali", in particolare, l'art. 18, riguardante i compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale che recita in particolare: "...d) elaborare i dati provenienti dalle Unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati; fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario; acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali; collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali; assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale...";
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti le modalità di raccolta, i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001, che, sulla base del citato decreto del Ministro n. 380/2000 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;
Visto l'accordo sancito tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di approvazione delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), repertorio atti n. 1457 del 6 giugno 2002;

Decreta:


Art. 1

Sono adottate nella Regione siciliana le linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di cui all'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002.

Art. 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato 1, che ne costituisce parte integrante, entrano in vigore dalla data di pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 dicembre 2002.
  MIRA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.3.130)
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*

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 dicembre 2002.
Approvazione del programma costruttivo dell'impresa Gesim Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di n. 100 allog gi nel comune di S. Giovanni La Punta.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la nota n. 17627 del 9 agosto 2002 e successiva nota integrativa n. 7170/31124 dell'8 novembre 2002, con cui il comune di S. Giovanni La Punta ha trasmesso il programma costruttivo dell'impresa Gesim Costruzioni s.r.l. per le determinazioni di competenza assessoriale;
Vista la delibera commissariale n. 11 del 26 agosto 2002, con la quale è stato adottato il programma costruttivo suddetto;
Visti gli atti e gli elaborati trasmessi;
Premesso che:
-  il comune di S. Giovanni La Punta è dotato di programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 98 del 7 aprile 1976, con vincoli decaduti;
-  il programma costruttivo in esame ricade in area destinata a verde agricolo dal suddetto programma di fabbricazione;
-  l'area relativa al programma costruttivo è estesa mq. 63.000 circa, ove è previsto un volume di progetto di mc. 36.000 circa, con una capacità insediativa pari a 450 abitanti ed un indice di densità fondiaria pari a 0,9 mc/mq.;
-  è prevista una dotazione complessiva di aree per spazi pubblici così suddivisa:
-  mq. 1.900 per parcheggio pubblico;
-  mq. 7.477 per urbanizzazione secondaria;
-  mq. 3.612 per verde pubblico;
Visto il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3, reso con nota n. 182/US del 5 giugno 2002;
Vista la nota n. 17175 del 22 luglio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso il proprio parere favorevole di fattibilità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 1009 del 28 febbraio 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 240;
Visto il parere n. 44 del 4 dicembre 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato che si riporta:
"...Omissis...
Alla luce degli atti e degli elaborati esaminati, si considera che:
1)  il programma costruttivo di che trattasi, in variante al programma di fabbricazione vigente, è limitrofo ad insediamenti abitativi esistenti ed è suscettibile di immediata urbanizzazione;
2)  la dotazione di spazi pubblici previsti è superiore agli standard minimi prescritti dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
3)  il programma costruttivo si ritiene compatibile con l'assetto urbanistico del comune di San Giovanni La Punta;
4)  deve essere acquisito il nulla osta dell'A.N.A.S. preventivamente alla realizzazione delle urbanizzazioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale;
5)  nelle aree che ricadono all'interno della fascia di rispetto autostradale non può essere realizzato alcun volume edilizio.
Si precisa che in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere vincolata a parcheggio privato una superficie complessiva non inferiore ad 1/10 del volume di progetto, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 122 del 24 marzo 1989.
Per quanto sopra considerato, lo scrivente servizio n. 4 esprime il parere che il programma costruttivo dell'impresa Gesim Costruzioni s.r.l., adottato con delibera commissariale n. 11 del 26 agosto 2002, per la realizzazione di n. 100 alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, con le prescrizioni di cui ai punti 4) e 5) del presente parere e con le condizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, di cui alla nota n. 1009 del 28 febbraio 2002, e del parere espresso dall'ufficio del Genio civile, di cui alla nota n. 17175 del 22 luglio 2002.";
Ritenuto poter condividere il parere n. 44 del 4 dicembre 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo dell'impresa Gesim Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di n. 100 alloggi, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, adottato con delibera commissariale n. 11 del 26 agosto 2002, con le prescrizioni di cui ai punti 4) e 5) del parere n. 44 del 4 dicembre 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica e con le condizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, di cui alla nota n. 1009 del 28 febbraio 2002, e del parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, di cui alla nota n. 17175 del 22 luglio 2002.
Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1981, n. 86, l'area relativa al programma costruttivo deve essere espropriata ed utilizzata entro il termine di due anni, qualora dall'impresa Gesim Costruzioni s.r.l. non viene prodotto il titolo di proprietà dell'area medesima.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti e gli elaborati seguenti:
1)  parere n. 44 del 4 dicembre 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica;
2)  delibera commissariale n. 11 del 26 agosto 2002 di adozione del programma costruttivo;
3)  nota n. 17175 del 22 luglio 2002 dell'ufficio del Genio civile di Catania;
4)  nota n. 1009 del 28 febbraio 2002 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania;
5)  nota n. 182/US del 5 giugno 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
6)  tav. A00  -  relazione tecnica; 
7)  tav. A00/1  -  note integrative; 
8)  tav. A01  -  relazione geologica; 
9)  tav. A02  -  norme di attuazione; 
10)  tav. A03  -  stralcio aerofotogrammetrico di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione; 
11)  tav. A03/1  -  stralcio catastale; 
12)  tav. A04  -  planimetria stato di fatto; 
13)  tav. A05  -  planimetria della destinazione d'uso delle aree; 
14)  tav. A06  -  planimetria di progetto; 
15)  tav. A07  -  profili longitudinali; 
16)  tav. A08  -  planimetria reti tecnologiche; 
17)  tav. A09  -  planimetria reti tecnologiche; 
18)  tav. A10  -  particolari costruttivi parcheggio e ver de pubblico; 
19)  tav. A11  -  sezione stradale trasversale; 
20)  tav. A12  -  schema di convenzione; 

21)  tav. A14/1  -  calcolo delle superfici;
22)  tav. A14/2  -  calcolo delle superfici; 
23)  tav. A14/3  -  calcolo delle superfici; 
24)  tav. A15  -  planimetria verifica densità fondiaria. 


Art.  3

Il comune di San Giovanni La Punta è onerato degli adempimenti conseguenziali del presente decreto.

Art.  4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.52.3161)
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DECRETO 17 dicembre 2002.
Modifica del decreto 24 maggio 2000, concernente individuazione dell'autorità amministrativa alla quale trasmettere gli atti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in materia di demanio marittimo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. del 28 febbraio 1979, n.70;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n.684, di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Considerato che per le attribuzioni connesse all'amministrazione dei beni demaniali marittimi la Regione si avvale delle Capitanerie di porto e degli uffici da essa dipendenti, ai sensi dell'art.4 del citato D.P.R.;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n.327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;
Visti gli artt. 54, 55, 1161, 1162, 1163 e 1164 del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
Visto il decreto n.200/13 del 24 maggio 2000;
Ravvisata la necessità di rivedere l'individuazione degli uffici ai quali l'autorità giudiziaria e/o il pubblico ministero dovranno trasmettere gli atti necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative, ed ai quali inoltrare i rapporti di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689;
Visto il decreto n.1050 del 25 novembre 2002, con il quale è stata conferita al dirigente del servizio la delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Decreta:

L'articolo unico del decreto n.200 del 24 maggio 2000 è sostituito dal seguente:
L'autorità amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 102 e l'ufficio al quale, giusta art.103, dev'essere inviato il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è l'autorità marittima che ha emanato il provvedimento legalmente dato in materia d'uso del demanio marittimo e per la cui violazione sia stato contestato l'illecito amministrativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 2002.
  ARNONE 

(2003.1.19)
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DECRETO 19 dicembre 2002.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica nel comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso che, con decreto n. 671 del 7 ottobre 1992, questo Assessorato ha autorizzato l'Enel alla costruzione nel territorio del comune diCaltagirone di una cabina primaria per la trasformazione dell'energia elettrica;
Visto il foglio rif. DDSIC/P2002004484 del 26 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 12139 del 28 febbraio 2002, con il quale l'Enel Distribuzione, in ragione di subentrate esigenze tecniche, ha inoltrato la nuova istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, di autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica a 150/20 Kv denominata "Caltagirone 2";
Vista l'ulteriore corrispondenza del 20 novembre 2002, con cui, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 15673 del 14 marzo 2002, l'Enel Distribuzione ha trasmesso la documentazione richiesta;
Vista la delibera n. 93 del 14 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 14327 del 16 agosto 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 6019/2002 del 9 ottobre 2002 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, dalla quale si rileva che il territorio interessato delle opere non è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 490/99;
Vista la nota prot. n. 11581 del 13 agosto 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale foreste di Catania ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni sul progetto di che trattasi;
Visto il parere n. 46 del 9 dicembre 2002, reso dal servizio IV/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
- il comune di Caltagirone è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  l'intervento in oggetto ricade in zona E (verde agricolo) del vigente piano regolatore generale, nell'area distinta in catasto al foglio di mappa 171, partt. 412 (ex 3b) e 414 (ex 144b) in contrada Noce, di proprietà della richiedente E.N.E.L.;
-  il progetto in esame prevede la realizzazione di un'area di superficie di mq. 7.400 c., di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica. Le opere in progetto consisteranno in una sezione all'aperto di basamento per le apparecchiature, e in un container di media estensione costituito da un box metallico prefabbricato. La soluzione proposta rappresenta, al fine, la variazione del progetto originario già autorizzato da questo Assessorato con il decreto n. 671 del 7 ottobre 1993.
Considerato che:
- il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 ed all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 è regolare;
- il comune di Caltagirone, interessato alla realizzazione dell'opera, si è espresso favorevolmente sulla stessa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 con delibera consiliare n. 93/2002.
La nuova soluzione, comportando minori movimenti di terra, appare più vantaggiosa della precedente; detta opera, prevista allo scopo di far fronte all'incremento della richiesta di energia elettrica dell'utenza nel territorio del comune di Caltagirone e nei comuni limitrofi e di migliorare la qualità del servizio, appare, in definitiva, compatibile con l'assetto territoriale del comune interessato; è del parere che sia meritevole di approvazione il progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica a 150/20 Kv denominata Caltagirone 2, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 46 del 9 dicembre 2002, reso dal servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 46 del 9 dicembre 2002 reso dal servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle prescrizioni contenute nel nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale foreste diCatania, è autorizzato il progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica a 150/20 Kv denominata "Caltagirone 2", in variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente del comune di Caltagirone.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del servizio IV/DRU n. 46 del 9 dicembre 2002;
2)  delibera C.C. diCaltagirone n. 93 del 14 ottobre 2002;
Elaborati di progetto nuova soluzione:
3)  relazione tecnica;
4)  stralcio catastale, stralcio di piano regolatore generale e documentazione fotografica (tav. n. 1);
5)  planimetria di confronto nuova e vecchia soluzione (tav. n. 5);
6)  container prefabbricato MT (tav. n. 7);
7)  sezione impianto, box in c.a. prefabbricato e particolari costruttivi (tav. n. 9).

Art. 3

L'Enel Distribuzione dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel Distribuzione ed il comune di Caltagirone sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.52.3173)
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DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio sindacale prot. n. 45172 del 26 settembre 2002, pervenuto a questo Assessorato il 3 ottobre 2002 e assunto al protocollo il 4 ottobre 2002 al n. 59626, con il quale il comune di Caltanissetta ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alldel progetto per la realizzazione del complesso parrocchiale San Marco Evangelista, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78;
Vista la delibera n. 28 del 17 maggio 2000, con la quale il consiglio comunale di Caltanissetta ha localizzato l'area relativa alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 44 del 17 aprile 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/97, con la quale il consiglio comunale di Caltanissetta, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, ha approvato il progetto in argomento, costituente variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario generale, datata 26 settembre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Visto il parere n. 11/2001, espresso con raccomandazioni, dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 279 dell'11 ottobre 2002, con la quale l'unità operativa 3/DRU di questo Assessorato, unitamente alla documentazione trasmessa dal comune, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 70 dell'11 ottobre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dall'esame e dagli atti ed elaborati trasmessi dal comune si evince in primo luogo che l'area interessata dal progetto era destinata nel vigente strumento urbanistico a "zona di verde pubblico con eventuali attrezzature"; nella variante generale adottata con delibera n. 149/cs del 13 ottobre 1999, viene invece destinata ad "attrezzature sociali e religiose".
Il progetto in esame prevede la realizzazione di una chiesta con annessi locali per lo svolgimento delle attività parrocchiali.
Dalla relazione istruttoria dell'ufficio tecnico comunale risulta che i parametri urbanistici ed edilizi dell'intervento verificano quelli discendenti dall'applicazione delle norme stabilite per le zone I1 (attrezzature sociali e religiose) dalla variante generale adottata:
-  indice di densità fondiaria mc/mq. 2,5;
-  rapporto di copertura max 50%;
-  parcheggi e verde 80 mq. ogni 100 mq. di pavimento.
I dati di progetto sono i seguenti:
-  area d'intervento mq. 3.200;
-  volume di progetto mq. 7.432,96<8.000 (3.200*2,5);
-  superficie coperta mq. 1.600 (50% area);
-  parcheggi mq. 743 (legge n. 765/67)+mq. 276 (40% superficie piano principale)=mq. 995,00;
-  parcheggi previsti mq. 1.054,00 > mq. 995;
-  superficie a verde di progetto mq. 734,95>mq. 276.
L'ufficio del Genio civile di Caltanissetta si è espresso in maniera favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con il parere n. 11/2001 del 23 luglio 2001.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che il progetto è dotato di tutti i pareri e approvazioni richiesti dalle norme vigenti; che la procedura di approvazione e pubblicazione è stata regolarmente eseguita, si propone di condividere la variante approvata dal comune di Caltanissetta con la delibera consiliare n. 44 del 17 apri le 2002 relativa al progetto per la realizzazione del complesso parrocchiale San Marco Evangelista.";
Visto il voto n. 36 del 4 dicembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'unità operativa 3.1 sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta finalizzata alla realizzazione del complesso parrocchiale S. Marco Evangelista;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, che fa proprio quanto reso dall'unità operativa 3.1 del dipartimento regionale urbanistica con la proposta n. 70 dell'11 ottobre 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 36 del 4 dicembre 2002 ed alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile in premessa richiamata, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Caltanissetta, adottata con delibera consiliare n. 44 del 17 aprile 2002, concernente il progetto per la realizzazione del complesso parrocchiale San Marco Evangelista.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 3.1/D.R.U. n. 70 dell'11 ottobre 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 36 del 4 dicembre 2002;
3)  delibera del consiglio comunale n. 28 del 17 maggio 2000;
4)  delibera consiglio comunale n. 44 del 17 aprile 2002;
5)  all. A  -  relazione; 
6)  tav.  1  -  corografia, aerofotogrammetria, variante piano regolatore generale, planimetria catastale, planimetria generale, scale varie; 
7)  tav.  2  -  piante, scala 1:100; 
8)  tav.  3  -  prospetti, scala 1:100; 
9)  tav.  4  -  sezioni, scala 1:100; 
10)  all. E  -  piano particellare d'esproprio. 


Art.  3

Il comune di Caltanissetta dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

Il comune di caltanissetta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.52.3174)
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DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 33025 del 7 settembre 2000, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 43790 dell'8 settembre 2000, con il quale il comune di Caltanissetta ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, l'istanza sindacale con la quale è richiesta l'approvazione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, delle varianti urbanistiche riguardanti i progetti di seguito elencati, finanziati dal Ministero dei lavori pubblici con il contratto di quartiere del villaggio S. Barbara:
-  biblioteca, ludoteca;
-  verde attrezzato;
-  sistemazione della piazza del quartiere;
- centro polivalente;
-  sistemazione idrogeologica (canale di gronda);
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 2320 del 24 ottobre 2001, con cui il comune diCaltanissetta ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n.47401 del 3 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 62 del 4 agosto 2000, esecutiva ai sensi della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Caltanissetta, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, ha approvato, in variante al vigente piano regolatore generale, i progetti in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, prodotti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del dirigente del settore urbanistica del comune di Caltanissetta, datata 12 ottobre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il verbale della Conferenza servizi del 27 aprile 2000, nell'ambito della quale risultano, tra gli altri, rilasciati, ai sensi del R.D. n. 1357/40, anche i pareri di competenza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, in merito ai progetti in argomento;
Visto il parere n. 44/2001, trasmesso con nota prot. n. 2632 del 31 luglio 2002 - assunta al prot. di questo Assessorato al n. 46814 dell'1 agosto 2002, con cui l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta si è favorevolmente espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alle previsioni di cui ai progetti in argomento;
Vista la nota prot. n. 266 del 4 ottobre 2002, con cui l'U.O. 3.1, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 66 del 4 ottobre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Si può, pertanto, ritenere sostanzialmente regolare la procedura di approvazione dei cinque progetti in esame.
Per quanto riguarda il merito, i progetti di cui sopra, finalizzati alla riqualificazione complessiva del cosiddetto villaggio Santa Barbara, costruito a partire dagli anni quaranta del secolo appena trascorso e destinato ad accogliere le famiglie dei minatori delle miniere di Gessolungo e Trabonella, attengono alla realizzazione delle seguenti opere:
Realizzazione di una biblioteca - ludoteca di quartiere nell'area già prevista dallo strumento urbanistico vigente e del quale sono scaduti i vincoli preordinati all'espropriazione;
Verde attrezzato (parco di quartiere) sito nelle aree di margine tra le due componenti principali del villaggio il nucleo operaio originale e quello sorto in seguito alla legge 167/62. Ha funzioni di ricucitura e prevede la realizzazione di spazi per lo sport e per le attività ludiche nonché l'integrazione con l'esistente scuola media. Ricade in area già destinata a verde pubblico ed è in gran parte di proprietà comunale e per quella restante di proprietà dell'I.A.C.P.;
Sistemazione della piazza di quartiere mediante la demolizione di un edificio e la riorganizzazione pedonale degli spazi risultanti compresi tra la chiesa del quartiere, l'area dell'ex Sorim, e la via Roma.
Progetto per la realizzazione del centro polivalente: tale progetto prevede la realizzazione di un'attrezzatura destinata a ospitare alcuni servizi quali la delegazione comunale, la guardia medica, l'ufficio postale ed il distaccamento dei vigili urbani. Ricade in un'area non edificata, originariamente prevista per edilizia residenziale semintensiva.
Sistemazione idrogeologica (canale di gronda): il progetto prevede l'intercettazione delle acque piovane che da ovest potrebbero invadere il villaggio ed il loro convogliamento fino ad una vasca, a partire dalla quale saranno utilizzate per l'irrigazione del verde pubblico del villaggio. La procedura in variante è stata attivata per le parti fuori terra, costituite da muri di sostegno, che formeranno una passeggiata pedonale, e che ricadono in zona di verde agricolo.
Alla luce di quanto finora descritto i progetti di cui sopra costituiscono un complesso di opere destinate alla riqualificazione urbanistica del villaggio Santa Barbara.Considerato che le stesse sono state approvate in linea tecnica nel corso delle conferenze dei servizi svoltesi nelle date summenzionate e che per quanto riguarda le competenze dell'ufficio del Genio civile, lo stesso si è espresso sia in sede di conferenza che mediante il parere n. 44/2001, di posizione, del 20 giugno 2002.
Considerato, altresì, che le opere in argomento sono oggetto di finanziamento da parte del Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) nell'ambito di un "contratto di quartiere"), redatto ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 1997.
Vista, infine, la regolarità delle procedure di approvazione e pubblicazione, effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, come recepita dalla legge regionale n. 35/78, si ritiene che i progetti per la realizzazione delle opere pubbliche sopra elencate siano condivisibili previo il rispetto delle condizioni apposte in sede di approvazione in linea tecnica.
In questi termini, pertanto, è la proposta della scrivente unità operativa 3.1.";
Visto il voto n. 28 del 27 novembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'U.O. 3.1 sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione delle varianti al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta per l'attuazione del contratto di quartiere "villaggio Santa Barbara";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dall'U.O. 3.1 del dipartimento regionale di urbanistica con la proposta n. 66 del 4 ottobre 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 28 del 27 novembre 2002, nonché alle condizioni dettate dai competenti uffici con i pareri in premessa citati, sono approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta, adottate con delibera consiliare n. 62 del 4 agosto 2000, finalizzate alla realizzazione dei progetti in premessa citati di cui al contratto di quartiere villaggio Santa Barbara.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 66 del 4 ottobre 2002 reso dall'U.O.3.1/DRU;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 28 del 27 novembre 2002;
 3)  delibera di C.C. n. 62 del 4 agosto 2000;
 4)  tav.  8/b  -  stralcio, planimetria gen. di progetto con evidenz.ne delle opere da realizzare con il contratto di quartiere - Skyline;
 5)  piano regolatore generale vigente con le varianti urbanistiche approvate;
Lavori per la costruzione di una biblioteca-ludoteca nel villaggio S. Barbara
 6)  all.  1  - relazione illustrativa; 
 7)  tav.  2.1  - stralcio aereofotogrammetrico, stralcio pia no regolatore generale, stralcio piano particolareggiato di recupero; 
 8)  tav.  2.2  - planimetria della sistemazione esterna; 
 9)  tav.  2.3  - pianta architettonica del piano rialzato, pianta quotata del piano rialzato; 
10)  tav.  2.4  - pianta della copertura; 
11)  tav.  2.5  - prospetto ovest; 
12)  tav.  2.6  - prospetto sud; 
13)  tav.  2.7  - prospetto est; 
14)  tav.  2.8  - prospetto nord; 
15)  tav.  2.9  - sezione A-A; 
16)  tav.  2.10  - sezione B-B; 
17)  all.  6  - relazione geotecnica; 

18)  piano particellare di esproprio, elenco ditte, stima indennità di esproprio;
Progetto per la realizzazione del parco di quartiere nel villaggio S. Barbara
19)  tav.  A.1  - relazione e documentazione fotografica; 
20)  tav.  A.2  - stralcio piano di recupero, stralcio catastale, stralcio restituzione aereofogrammetrico; 
21)  tav.  B.1  - planimetria generale stato di fatto; 
22)  tav.  B.2  - sezioni stato di fatto; 
23)  tav.  C.1  - planimetria generale di progetto; 
24)  tav.  C.2  - sezioni progetto; 
25)  tav. C.5  - edifici e recinzione esterna; 
26)  tav. E.1  - piano particellare di esproprio, elenco ditte, indennità di espropriazione; 
27)  tav. F.4  - disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali ed economici; 

Progetto definitivo dei lavori di sistemazione della piazza del quartiere
28)  tav.  O  - relazione tecnica; 
29)  tav.  1  - corografia; 
30)  tav.  2  - planimetrie generali stato di fatto e progetto; 
31)  tav.  3  - planimetrie stato di fatto; 
32)  tav.  4  - planimetrie e profili di progetto; 
33)  tav.  7  - vista assonometrica; 

34)  piano particellare di esproprio;
Lavori di costruzione del centro polivalente
35)  tav.  01  - relazione tecnico illustrativa; 
36)  tav.  02  - inquadramento geografico; 
37)  tav.  03  - planimetrie di progetto e quotata; 
38)  tav.  04  - piante con ingombri; 
39)  tav.  05  - piante quotate con superfici; 
40)  tav.  06  - prospetti e sezioni; 
41)  tav.  08  - viste prospettiche; 

42)  piano particellare di esproprio;
43)  relazione geologica, progetto di un giardino pubblico in adiecenza al centro polivalente;
Sistemazione idrog. lav. sperim. utilizzo ai fini irrigui delle acque meteoriche
44)  relazione tecnica;
45)  dimensionamento idraulico delle opere;
46)  profilo e sezioni del terreno;
47)  piano particellare di esproprio;
48)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Caltanissetta dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Caltanissetta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.52.3176)
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DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visto il foglio prot. n.18793 del 23 luglio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47907 del 22 agosto 2001, con il quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla localizzazione di nuove aree carburanti in variante al piano regolatore generale;
Visto il foglio prot. n. 17102 del 9 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n.44627 del 22 luglio 2002, con il quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando, in riscontro alla nota assessoriale prot. n.52060 del 17 settembre 2001, ha trasmesso, l'ulteriore documentazione richiesta;
Vista la delibera n.85 del 6 settembre 2000, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 5 ottobre 2000, con decisione n.5572, prot. n. 5796, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha adottato il piano di distribuzione dei carburanti in variante al piano regolatore generale;
Visti gli atti di deposito e pubblicazione, di cui al l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, relativi alla delibera consiliare n.85 del 6 settembre 2000;
Vista la certificazione del 17 luglio 2001, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante adottata nonchè in ordine all'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 10324 con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art.13 della legge n.64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole in ordine alle previsioni della variante adottata;
Vista la nota prot.n.735 dell'8 novembre 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/ME di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n.36 del 5 novembre 2002, resa ai dell'art.68 della legge regionale n.10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di Capo d'Orlando è in atto dotato di un piano regolatore generale, approvato unitamente al R.E., con decreto n.169 dell'1 giugno 1984, i cui vincoli sono divenuti inefficaci;
Con atto n.85 del 6 settembre 2000, il consiglio comunale ha deliberato quanto segue:
a)  modificare l'oggetto della proposta del 24 agosto 2000 "Individuazione nuove aree per la localizzazione del distributore di carburante" in "Adozione piano di distributore dei carburanti in variante al piano regolatore generale";
b)  adottare il piano di distribuzione di carburanti in variante al piano regolatore generale dando mandato al tecnico di integrare con i documenti necessari e con le localizzazioni individuate nell'allegata relazione (allegato B) e planimetria redatta dall'arch. Valenti, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con esclusione delle localizzazioni in contrada Drago, piazza Formino (nuovo lungomare A. Doria), contrada C.Antica - Salicò, per la particolare situazione dei luoghi che non consentono un idoneo utilizzo per la distribuzione, variando conseguentemente le previsioni del nuovo progetto di piano regolatore generale.
Con citato allegato "B", cui fa riferimento la delibera n.85/2000, si evince che le localizzazioni risultano essere:
1)  rettilineo Piscittina S.S. 113 ME-PA, lato mare;
2)  via Torrente Forno, lato mare linea FF.SS.;
3)  località Muscale S.Lucia, già prevista nel piano regolatore generale vigente (porzione).
Le suddette localizzazioni sono individuate lungo strade urbane e risultano in variante allo strumento urbanistico in quanto esso prevede verde agricolo e fascia di rispetto stradale per le aree in località via Torrente Forno e Piscittina, mentre l'area in località Muscale S.Lucia ricade all'interno di un'area che il piano regolatore generale prevede per i distributori carburanti.
Le localizzazioni delle suddette aree, da quanto si rileva dagli atti comunali, si sono rese necessarie per il trasferimento di impianti esistenti, i quali oltre ad insistere su siti inadeguati, allo stato non rispondono ai requisiti indicati dalla normativa vigente.
Considerato che, oggetto della presente proposta riguarda l'esame della variante ordinaria relativa esclusivamente alla localizzazione di aree per impianti di distribuzione carburanti;
La variante in argomento è stata oggetto di deposito e pubblicazione ai sensi della normativa vigente;
Non sono state presentate osservazioni ed opposizioni avverso la delibera n. 85/2000;
La compatibilità con le condizioni geomorfologiche dei luoghi con le nuove previsioni urbanistiche contenute nella variante di che trattasi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74, con parere favorevole reso con nota prot. n. 10324;
Per quanto riguarda l'area in località Piscittina essa ricade in fascia di rispetto stradale nella quale è ammissibile la realizzazione di opere a servizio della strada come distributori di carburanti, così come esplicitato nella circolare dei lavori pubblici n.5980 del 30 dicembre 1970, mentre la localizzazione del distributore di carburanti in località Muscale S.Lucia è conforme al vigente piano regolatore generale;
Sotto il profilo urbanistico le localizzazioni appaiono compatibili con il vigente piano regolatore generale e sotto l'aspetto dell'assetto territoriale;
La finalità della variante riveste interesse pubblico in quanto volta a migliorare la rete di distribuzione carburanti nonchè al miglioramento veicolare;
Per quanto riguarda l'area in località Muscale S.Lucia non trattasi di variante al piano regolatore generale in quanto essa è costituita dalla porzione di un'area che il piano regolatore generale ne prevede la medesima destinazione urbanistica.
Poiché dagli atti trasmessi non risulta che il comune sulla parte residuale abbia voluto modificare la relativa destinazione, per essa valgono le previsioni contenute nel piano regolatore generale vigente.
Per quanto sopra premesso e considerato, questa unità operativa 4.1/ME è del parere di ritenere meritevoli di approvazione, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n. 71/78, le varianti adottate dal consiglio comunale con deliberazione n.85 del 6 settembre 2000 relative alle localizzazioni:
1)  rettilineo Piscittina, S.S. 113 ME-PA, lato mare;
2)  torrente Forno, lato mare linea FF.SS.;
Visto il voto n. 21 del 27 novembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 36 del 5 novembre 2002 formulata dall'U.Op. 4.1/D.R.U., ha ritenuto "meritevoli di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le varianti adottate dal consiglio comunale di Capo d'Orlando con deliberazione n. 85 del 6 settembre 2000 relative alle localizzazioni:
1)  rettilineo Piscittina, S.S. 113 ME-PA, lato mare;
2)  via torrente Forno, lato mare linea FF.SS.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n.21 del 27 novembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n.21 del 27 novembre 2002, sono approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando, adottate con delibera consiliare n.85 del 6 settembre 2000, relative alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti: rettilineo Piscittina, S.S. 113 ME-PA lato mare; via Torrente forno, lato mare linea FF.SS.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 36 del 5 novembre 2002 dell'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  voto n.21 del 27 novembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera di C.C. n.85 del 6 settembre 2001;
4) stralcio planimetrico dello stato di fatto, scala 1:2000, località Torrente Forno;
5) stralcio planimetrico del piano regolatore generale vigente scala 1:2000 località Torrente Forno;
6) stralcio planimetrico dello stato di fatto, scala 1:2000, località Piscittina;
7) stralcio planimetrico del piano regolatore generale vigente, scala 1:2000, località Piscittina;
8) stralcio planimetrico, scala 1:10000;
9) relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2003.1.7)
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DECRETO 20 dicembre 2002.
Approvazione del piano regolatore portuale del comune di Siculiana Marina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 878 del 29 gennaio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 5722 del 30 gennaio 2002, con cui il sindaco del comune di Siculiana ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore portuale di Siculiana Marina;
Vista la delibera n. 42 del 24 luglio 2001, divenuta esecutiva ai sensi della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Siculiana ha adottato il piano regolatore portuale di Siculiana Marina;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale di Siculiana del 24 luglio 2001;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante che avverso il piano adottato non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Viste le note prot. n. TC/3462 del 18 giugno 2001 e prot. n. TC/5432 dl 17 ottobre 2001, con le quali il comando zona Fari della marina militare di Messina ha espresso il proprio parere in merito alla realizzazione delle opere in argomento;
Vista la nota prot. n. Infr/Dem/17837 del 18 giugno 2001, con la quale il comando militare marittimo di Messina ha rilasciato, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85, parere favorevole per la realizzazione del progetto del piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 7331 del 18 giugno 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo ha espresso parere di massima favorevole sulla configurazione del dispositivo portuale;
Visto il parere n. 1034 del 14 giugno 2001, espresso, a condizioni, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Visto il verbale della Conferenza servizi del 19 giugno 2001, nell'ambito della quale risultano rilasciati, a condizioni, i pareri di competenza da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento e della Capitaneria di porto di Porto Empedocle;
Vista la nota prot. n. 59952 del 7 ottobre 2002, diretta anche al comune di Siculiana, con la quale il servizio 7, ufficio VIA di questo Assessorato, ha rilevato la necessità di sottoporre il progetto in argomento alle procedure di VIA regionale previste dall'art. 5 del D.P.R. del 12 aprile 1996;
Vista la nota n. 176 del 13 giugno 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore particolareggiato, la proposta di parere n. 39 del 12 giugno 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Come risulta dalla relazione tecnica allegata (tav. A.1), sono stati analizzati i collegamenti viari con il porto di Siculiana ed i flussi di traffico marittimo. Relativamente ai collegamenti viari, il porto di Siculiana è collegato direttamente alla S.S. 115, tramite apposita bretella che si innesta sulla predetta statale a valle del centro abitato del comune omonimo;
Tale arteria inserisce il porto di Siculiana nella rete principale di comunicazione stradale della Sicilia sud-occidentale e, attraverso questa, nella viabilità regionale di grande comunicazione.
Relativamente invece all'analisi dei flussi di traffico marittimo, è stato rilevato dal progettista che in atto, stante l'inadeguatezza della struttura portuale esistente, non esiste alcun tipo di traffico commerciale via mare fra il porto di Siculiana e altri porti. Tuttavia sarebbe ragionevole pensare che saltuariamente il porto potrebbe essere utilizzato da imbarcazioni di piccolo cabotaggio, prevedendo così, quali caratteristiche dei flussi di traffico, quelle tipiche della nautica diportistica (rilevante soprattutto nei mesi estivi) e peschereccia locale a servizio della zona circostante Siculiana Marina nel raggio di 10-15 Km.
In atto la consistenza del porto di Siculiana deriva da una serie di interventi successivi, effettuati nel tempo dalla pubblica amministrazione, con i quali sono stati realizzati i due moli che attualmente lo costituiscono, protendendosi sempre più al largo. Pertanto il dispositi vo proposto prevede essenzialmente l'allungamento del molo di sopraflutto (attualmente il molo di ponente, orientato verso sud, è lungo mt. 3.000 circa mentre quello di levante è lungo mt. 270 ed è orientato verso sud-ovest) e la sistemazione della testata del molo di sottoflutto, così da raggiungere una profondità batimetrica adeguata ed un avamporto ben ridossato dai marosi a protezione delle imbarcazioni anche in situazioni di emergenza.
Il bacino interno, da attrezzare con pontili fissi di difesa interna oltre che di accosto e con portili galleggianti per l'ancoraggio, non subisce ingrandimenti rispetto all'attuale configurazione, delimitata dai moli esistenti, se non quelli previsti dal dragaggio al di là della linea di riva che si ritiene comunque indispensabile per la realizzazione del bacino stesso con dimensioni idonee a contenere il previsto numero di imbarcazioni in ormeggio e/o in transito.
La potenzialità ricettiva del porto di Siculiana Marina prevista dal progettista, sulla scorta del dimensionamento analitico riportato nella predetta relazione, è proporzionata attorno ai 400 posti barca, ma tenuto conto delle dimensioni del bacino e delle distanze reciproche tra i posti ormeggio necessarie per le movimentazioni delle imbarcazioni, il numero dei posti barca, cui è pervenuto il progettista, ammonta a 372 unità, ricavati in parte su banchine fisse ed in parte su pontili galleggianti, lasciando libera la possibilità di ripotenziare il porto in quanto a posti barca ospitabili perché la tipologia di approdo prevista risulta incentrata nell'ottica dello sviluppo modulare per gli elementi galleggianti.
Per quanto riguarda la destinazione delle strutture portuali anche ad usi pescherecci, il progettista rileva che, pur non essendo stati specificati nella proposta progettuale gli approdi relativi a tale attività, la stessa può tuttavia svolgersi nell'ambito del porto stesso, vista l'ampia disponibilità dei posti, parte dei quali, in dipendenza della consistenza della flotta peschereccia, può essere benissimo individuata e destinata, anche in zone omogenee, senza interferenze con quella turistica da diporto.
I due moli di progetto (sopraflutto e sottoflutto) unitamente ai due sporgenti interni, vengono a determinare la formazione di due ampie darsene, delle quali si prevede l'attrezzatura, ai fini dell'accosto e stazionamento delle imbarcazioni, con una serie di pontiletti a giorno.
L'imboccatura portuale è prevista a sud-est perché, alla luce delle risultanze degli studi meteo-marini, tale posizione è risultata la più favorevole per l'accesso al porto delle imbarcazioni.
Le due darsene sono limitate a terra da un bacinamento continuo di riva, nei quali sono inseriti due scali di alaggio, necessari per il tiro a secco delle imbarcazioni e per le eventuali manutenzioni o riparazioni nel cantiere appositamente previsto.
Riepilogando, la proposta progettuale di piano regolatore del porto di Siculiana Marina consta delle seguenti opere:
-  potenziamento del molo di sopraflutto preesistente mediante realizzazione su di esso del muretto paraonde, rifioramento delle mantellate di protezione e prolungamento di un'ulteriore tratta, secondo l'andamento che esso già ha, nonché completamento dello stesso con la formazione dell'imboccatura rivolta a sud-est, a conferma cioè degli indirizzi progettuali che avevano ispirato il Genio civile nella precedente realizzazione dei tratti di moli esistenti;
-  conferma del molo di sottoflutto, nella sua attuale estensione e consistenza, e potenziamento dello stesso mediante realizzazione su di esso del muretto paraonde e rifioramento delle mantellate di protezione, nonché completamento dello stesso mediante realizzazione del riccio di testata;
-  realizzazione, all'interno degli specchi acquei portuali come sopra delimitati e del bacino di evoluzione, di due sporgenti interni di delimitazione e protezione delle darsene di stazionamento delle imbarcazioni;
-  banchinamenti dei moli e di riva negli specchi acquei portuali interni, destinati allo stazionamento ed all'accosto delle imbarcazioni, compresa negli stessi due scali di alaggio;
-  dragaggi del fondo sabbioso degli specchi acque portuali, in modo così da eliminare l'interrimento venutosi a creare nel tempo ed a portare le quote di fondo dell'inidoneo livello attuale a livelli adeguati alle imbarcazioni che si prevede di dovere accogliere nel porto, precisamente da -2,00 in corrispondenza della banchina di riva e -3,50 in corrispondenza della imboccatura;
-  attrezzatura delle darsene con pontili galleggianti a pettine, facenti capo a banchinamenti dei moli suddetti e destinati allo stazionamento delle imbarcazioni stanziali e/o all'accosto a rotazione e stazionamento temporaneo delle imbarcazioni di passaggio nel mare antistante;
-  infrastrutturazione primaria degli spazi e piazzali portuali a terra mediante sistemazione a pavimentazione dei percorsi di accesso, movimentazione e parcheggio, nonché realizzazione dei necessari sottoservizi idrici (ad uso potabile ed antincendio), fognari, telefonici, elettrici (in bassa tensione) e di pubblica illuminazione;
-  attrezzature e servizi per la gestione del porto, quali uffici portuali (direzione/amministrazione, capitaneria, forze dell'ordine, dogana) e per la nautica da diporto, quali centro commerciale, uffici federazioni sportive del mare, clubs nautici, servizi di soggiorno, ristorazione e tempo libero, cantiere navale per le piccole manutenzioni e riparazioni oltre che per il rimessaggio delle imbarcazioni;
-  sistemazione a verde attrezzato, per la sosta ed il tempo libero, della fascia retro-portuale corrente fino al limite della viabilità ed aree di azzonamento turistico-ricettivo previste nello strumento urbanistico generale;
-  installazione di elementi di arredo ed impiantistici necessari per assicurare il perfetto funzionamento ed ottimizzare la gestione del porto, quali ad esempio: impianti per le segnalazioni marittime e di sicurezza, impianti di diffusione sonora e di controllo televisivo, fornitura e collocazione di parabordi nelle banchine e nei pontili, attrezzature per sollevamento e movimentazione delle imbarcazioni, impianto di controllo del livello del fondale e drenaggio dell'imboccatura.
Di seguito si riportano le principali dimensioni delle strutture:
Moli
-  lunghezza molo di sopraflutto      ml. 418 
-  lunghezza molo di sottoflutto      " 272 

Specchi acquei
-  avamporto      mq. 22.650 
-  darsena  1      " 20.630 
-  darsena  2      " 10.190 
-  manovra tra darsene      " 12.300 

Banchine
-  banchine darsena  1      " 2.430 
-  banchine darsena  2      " 2.030 
-  banchina di riva      " 14.352 

Pontili galleggianti
-  pontili  darsena  1      " 738 
-  pontili darsena  2      " 492 

Aree attrezzate a terra
-  cantiere navale      " 1.920 
-  uffici, parcheggi interni e servizi      " 11.000 
-  Club nautico      " 3.240 
-  piazzali e percorsi di movimentazione      " 14.500 
-  viabilità accesso      " 6.020 
-  verde attrezzato      " 24.700 

Considerato che:
-  l'infrastruttura portuale di Siculiana Marina è stata classificata di categoria II, classe III.
Sono stati acquisiti gli obbligatori pareri consultivi di cui all'art. 30 della legge regionale n. 21/85 degli enti competenti.
Sono state espletate le procedure di pubblicazione con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 senza che siano state presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini previsti dalla legge.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, di competenza di questo dipartimento, il piano regolatore portuale di Siculiana Marina, adottato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 24 luglio 2001, oggetto della conferenza dei servizi del 19 giugno 2001, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85, con le prescrizioni e condizioni di cui agli acquisiti pareri dei vari enti interessati e da quanto stabilito nella conferenza stessa.";
Vista la nota dalla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica prot. n. 608 del 25 ottobre 2002, con la quale, attesa la decorrenza dei termini fissati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il progetto è stato restituito all'unità operativa 3.1/D.R.U. per gli adempimenti conseguenziali;
Ritenuto di poter condividere, per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la superiore proposta n. 39 del 12 giugno 2002, espressa ai sensi della stessa norma dall'unità operativa 3.1.D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, in conformità al parere n. 39 del 12 giugno 2002 reso dall'U.O.3.1/D.R.U., nonché alle condizioni dettate dagli uffici in premessa citati, è approvato il piano regolatore portuale di Siculiana Marina, adottato con delibera consiliare del comune di Siculiana n. 42 del 24 luglio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 39 del 12 giugno 2002, reso dall'U.O.3.1/D.R.U.;
2)  delibera di consiglio comunale n. 42 del 24 luglio 2001;
3)  tav.  A.1 -  relazione tecnico descrittiva; 
4)  tav.  A.2 -  studio geo-morfologico; 
5)  tav.  A.3 -  studio geotecnico; 
6)  tav.  A.4 -  studio sedimentologico; 
7)  tav.  A.5.1 -  studio anemologico; 
8)  tav.  A.5.2 -  studio correntistico; 
9)  tav.  A.5.3 -  studio meteomarino; 
10)  tav.  A.5.4 -  studio della rifrazione e del frangimento; 
11)  tav.  A.5.5 -  studio delle agitazioni interne; 
12)  tav.  A.6 -  studio di impatto ambientale; 
13)  tav.  B.1 -  stralcio carta nautica del paraggio; 
14)  tav.  B.2 -  corografia; 
15)  tav.  B.3 -  planimetria generale dei luoghi; 
16)  tav.  B.4 -  stralcio planimetrico dello strumento urbanistico comunale; 
17)  tav.  B.5 -  planimetria di rilevamento topo-batimetrico; 
18)  tav.  B.6 -  planimetria di progetto; 
19)  tav.  B.7 -  planimetria quotata; 
20)  tav.  B.8 -  profili batimetrici; 
21)  tav.  B.9 -  planimetria sistemazione fondo; 
22)  tav.  B.10 -  planimetria e scavi subacquei; 
23)  tav.  B.11 -  sezioni trasversali molo di sopraflutto; 
24)  tav.  B.12 -  sezioni costruttive moli e banchine di accosto; 
25)  tav.  B.13 -  planimetria rete idrica; 
26)  tav.  B.14 -  planimetria rete fognante; 
27)  tav.  B.15 -  planimetria rete elettrica; 
28)  tav.  B.16 -  planimetria impianto di illuminazione; 
29)  tav.  B.17.1 -  uffici e servizi portuali; 
30)  tav.  B.17.2 -  club nautico; 
31)  tav.  B.17.3 -  cantiere nautico; 
32)  tav.  B.18 -  tipi costruttivi. 


Art. 3

Il comune di Siculiana dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento provvedendo, altresì, ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o nulla-osta necessaria alldelle opere.

Art. 4

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.52.3175)
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DECRETO 23 dicembre 2002.
Integrazione del decreto 19 novembre 2001, concernente approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Misterbianco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto il decreto n.575/D.R.U. del 2 novembre 2001, con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art.37 della legge regionale n. 10/00, è stata approvata, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 484 del 18 ottobre 2001 ed alle condizioni di cui alla nota dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n.24084 del 25 settembre 2000, la variante per la realizzazione di un'area commerciale in contrada Cubba-Tenutella, adottata dal consiglio del comune di Misterbianco con la delibera consiliare n.50 del 31 maggio 2001 con espresso riferimento alla precedente deliberazione consiliare n.124 del 14 ottobre 1997 di adozione dello strumento urbanistico generale;
Visto il successivo decreto dirigenziale n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n.327 del 19 ottobre 2000 e n.447 del 26 luglio 2001 nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con i pareri ex art. 13 della legge n.64/74 e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca, relative alla programmazione commerciale prot. n. 5624 del 9 ottobre 2001, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Misterbianco, adottato con delibera consiliare n.124 del 14 ottobre 1997 nonché con delibera consiliare n.50 del 20 giugno 2000, relativamente alla modifica dell'art.17.1 delle norme di attuazione;
Visto il foglio del 25 novembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n.73237 del 5 dicembre 2002, con il quale l'amministratore unico della società "La Tenutella s.r.l." con sede in Catania, corso Italia n. 298, soggetto interessato alla realizzazione degli interventi sull'area commerciale approvata con il sopracitato decreto n.575/D.R.U. del 2 novembre 2001, secon do quanto dallo stesso dichiarato, ha richiesto "un provvedimento chiarificatore dal quale risulti che la variante approvata con decreto n. 575/D.R.U. del 2 novembre 2001 è parte integrante del piano regolatore generale del comune di Misterbianco, approvato con decreto n. 621/D.R.U. del 19 novembre 2001";
Vista la nota prot. 538 del 18 dicembre 2001 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato con la quale viene proposta l'emissione di un decreto integrativo al decreto n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001 in considerazione di quanto dallo stesso rappresentato, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Si premette che l'adozione della variante per la realizzazione dell'area commerciale integrata, proposta dalla società I.R.A. Costruzioni Generali s.r.l., come si evince dalla deliberazione consiliare di adozione n.50 del 31 maggio 2001, costitutiva una anticipazione di una variante urbanistica più ampia, in fase di studio da parte dell'amministrazione comunale, interessante una vasta zona del territorio comunale da destinare a nuovi insediamenti produttivi, che modificava la deliberazione consiliare n.124 del 14 ottobre 1997, con la quale era stato adottato il piano regolatore generale di Misterbianco.
Tale esigenza urbanistica era stata chiaramente manifestata, in precedenza, dell'amministrazione comunale mediante una osservazione al predetto piano regolatore generale (n.218 dell'elenco delle osservazioni e opposizioni avverso il piano regolatore generale), tendente a destinare ad espansione produttiva un'ampia porzione della parte sud del territorio comunale di Misterbianco, situata a cavallo della tagenziale ovest, nell'ambito della quale ricade l'area della variante in oggetto, che il consiglio comunale aveva accolta con la deliberazione di deduzione n.50 del 7 maggio 1999.
In merito a questa osservazione, il C.R.U. con il voto n. 11 del 31 luglio 2000, con cui aveva espresso parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale di Misterbianco, adottato con deliberazione consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, nel formulare una positiva valutazione di ordine generale, subordinava comunque la soluzione dell'osservazione all'attivazione di una procedura di variante urbanistica.
Nelle more della conclusione del procedimento di approvazione del piano regolatore generale (vedi in proposito la nota di questo Assessorato prot. 46125 del 3 agosto 2001 con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di concerto di cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale n.28/99, sono stati trasmessi all'Assessorato della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, i voti del C.R.U. n. 327 del 19 ottobre 2000 e n.447 del 26 luglio 2001) perveniva in data 7 agosto 2001 la variante in argomento che successivamente veniva approvata con decreto n. 575/D.R.U. del 2 novembre 2001, ai sensi dell'art.37 comma 4 della legge regionale n. 10/2000, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dallo stesso C.R.U. con il voto 484 del 18 ottobre 2001.
Con tale voto, riportato per stralcio nel predetto decreto dirigenziale, si dà atto dei voti del C.R.U. sul piano regolatore generale in corso d'approvazione e in particolare della problematica sollevata con l'osservazione n. 218, come sopra accennata.
Successivamente acquisito il concerto, di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n.28/99, da parte dell'Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, con il decreto n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001 veniva emanato il decreto di approvazione del piano regolatore generale di Misterbianco, il quale, per effetto di questo asincronismo tra le procedure del piano regolatore generale e della variante, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale n.10/2000, non contiene, come sarebbe stato automatico, alcun espresso richiamo al decreto di approvazione della variante, nel frattempo intervenuta.
...Omissis...";
Ritenuto di poter condividere quanto rappresentato dal servizio 4/D.R.U. con la sopracitata nota e, conseguentemente, al fine di precisarne il contenuto, dovere integrare il decreto n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001 di approvazione dello strumento urbanistico generale del comune di Misterbianco, con l'espresso riferimento alla procedura di approvazione della variante, approvata con il sopracitato decreto n.575/D.R.U. del 2 novembre 2001.

Decreta:


Art. 1

Alle premesse del decreto n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001 è aggiunto il seguente periodo:
Visto il decreto n.575/D.R.U. del 2 novembre 2001 con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art.37 della legge regionale n. 10/00, è stata approvata, in conformità al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n.484 del 18 ottobre 2001 ed alle condizioni di cui alla nota dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n.24084 del 25 settembre 2000, la variante per la realizzazione di un'area commerciale in contrada Cubba-Tenutella, adottata dal consiglio del comune di Misterbianco con la delibera consiliare n. 50 del 31 maggio 2001.

Art.2

Il decreto n.621/D.R.U. del 19 novembre 2001 è integrato con il seguente articolo:
Art. 2 bis) Sono fatte salve le previsioni della variante approvata con il decreto n.575/D.R.U. del 2 novembre 2001, relativa alla realizzazione di un'area commerciale integrata nel comune di Misterbianco.

Art. 3

Il comune di Misterbianco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 dicembre 2002.
  SCIMEMI 

(2003.1.5)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 24 dicembre 2002.
Istituzione di conti correnti postali su cui affluiscono i versamenti derivanti dalle operazioni tecniche e tecnico-am ministrative effettuate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante "Norme sulle misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (codice della strada);
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di esecuzione del codice della strada);
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, relativo alle "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
Vista la nota prot. n. 512/IVTR del 13 giugno 2001 di questo dipartimento, indirizzata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, avente per oggetto "Modalità di riscossione delle somme derivanti dai proventi delle operazioni tecniche svolte dagli uffici M.C.T.C., ex art. 1, comma 2°, del decreto legislativo n. 296/00 - Richiesta predisposizione bollettini di c/c postale intestati all'Assessorato regionale del turismo - dipartimento regionale comunicazioni e trasporti";
Vista la nota prot. n. 23169 del 2 agosto 2002 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - con cui viene chiesto al Banco di Sicilia S.p.A. di avviare le procedure per la formalizzazione dell'apertura di nuovi conti correnti presso le Poste italiane S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 13765 del 31 dicembre 2001 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - servizio rapporti finanziari Stato Regione, avente per oggetto "Imposta di bollo sulle istanze relative alle operazioni in materia di motorizzazione civile";
Vista la richiesta 7 marzo 2002/D.G. di questo dipartimento, con cui si chiede alle Poste italiane S.p.A. l'apertura di conti correnti su cui far confluire le somme derivanti dalle operazioni tecniche e tecnico-amministrative svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia;
Vista la nota-fax 8 marzo 2002, con cui le Poste italiane S.p.A. danno comunicazione dell'avvenuta apertura dei seguenti conti correnti postali:
-  c/c/p n. 16628596 (ex c/c/p n. 9001) intestato a: Regione siciliana - dipartimento trasporti e comunicazioni. Causale: diritti e/o diritti aggiuntivi per operazioni tecniche e tecnico-amministrative della motorizzazione civile;
-  c/c/p n. 16631392 (ex c/c/p n. 551002) intestato a: Regione siciliana - dipartimento trasporti e comunicazioni. Causale: diritti per operazioni di carattere d'urgenza della motorizzazione civile;
-  c/c/p. n. 16633687 (ex c/c/p n. 4028) intestato a: Regione siciliana - dipartimento trasporti e comunicazioni. Causale: imposta di bollo su modelli, istanze e documenti per operazioni della motorizzazione civile;
Vista la nota n. 197/7TR dell'11 marzo 2002, indirizzata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, avente per oggetto "Riversamento nelle casse della Regione delle somme che affluiranno nei conti correnti postali nn. 16628596, 16631392 e 16633687";
Viste le circolari nn. 242 del 25 marzo 2002 e 253 del 28 marzo 2002 di questo dipartimento, aventi per oggetto "Attuazione decreto legislativo 11 settembre 2002, n. 296: effettuazione versamenti in c/c/p in materia di motorizzazione civile della Regione siciliana";
Vista la richiesta 6 maggio 2002 di questo dipartimento, con cui si avanza istanza alle Poste italiane S.p.A. di autorizzare la stampa in proprio dei bollettini di conto corrente postale già attivati per il pagamento delle operazioni svolte dalla motorizzazione civile della Sicilia;
Vista la nota-fax 14 giugno 2002, con cui le Poste italiane S.p.A. comunicano gli estremi di autorizzazione per la stampa in proprio dei bollettini di c/c:
-  c/c/p n. 16631392 Aut. DB/SSIC/E 9525 del 14 maggio 2002;
-  c/c/p n. 16628596 Aut. DB/SSIC/E 9526 del 14 maggio 2002;
-  c/c/p n. 16633687 Aut. DB/SSIC/E 9527 del 14 maggio 2002;
Vista la nota n. 14716 del 22 novembre 2002 dell'As sessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - Rapporti finanziari Stato/Regio ne, avente per oggetto "Recupero somme ex art. 4, decre to legislativo n. 296/2000";
Visti i capitoli 1983, 1984 e 1205, art. 1, dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione siciliana;
Ai sensi della vigente normativa;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa evidenziati, dal corrente anno sono istituiti i sottoelencati conti correnti postali, intestati alla Regione siciliana - dipartimento trasporti e comunicazioni, su cui affluiscono i versamenti derivanti dalle operazioni tecniche e tecnico-amministrative effettuate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia: cc/cc/pp nn. 16628596, 16631392 e 16633687.

Art. 2

I versamenti sui conti correnti postali, di cui al precedente art. 1, saranno riversati nei capitoli: 1983, 1984 e 1205, art.1, dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2002.
  LO BUE 

(2002.52.3177)
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DECRETO 30 dicembre 2002.
Approvazione del programma di intervento per l'impiego dei fondi di cui al capitolo 872003 del bilancio regionale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27/78, art. 2, comma 5, che dispone che il programma di spesa venga adottato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Viste le leggi regionali nn. 19/72, 21/85, 10/93, 25/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 47/77, 2/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 6/97, art. 23;
Vista la legge regionale n. 7/2002;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, che autorizza la spesa di E 3.616.000,00 sul capitolo 872003 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2002, per il finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività sportive, culturali, ricreative, congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico";
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002, di variazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002, con la quale si autorizza la spesa per il capitolo 872003 di E 2.166.000,00;
Vista la relazione di accompagnamento al program ma di spesa di che trattasi, contenente l'enunciazione dei criteri di selezione, l'elenco denominato "istanze prive del progetto di massima o esecutivo" (allegato A) e l'elenco denominato istanze munite di progetto (allegato B) corredato di apposita leggenda;
Considerato che nella citata relazione di accompagnamento vengono individuate per quanto concerne il capitolo 872003 le opere da inserire nel programma di spesa per un importo complessivo di E 2.129.097,08 (allegato D);
Ritenuto di dovere approvare il presente programma regionale di intervento per E 2.129.097,08 relativo al capitolo 872003 del bilancio regionale, esercizio 2002;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il programma di intervento "opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività sportive, culturali, ricreative, congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico", di cui al capitolo 872003 per un importo di E 2.129.097,08 esercizio finanziario 2002, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 dicembre 2002.
  CASCIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 31 dicembre 2002 al n. 1399.
Allegato
CAPITOLO 872003

Agrigento
Progetto di miglioramento per la valorizzazione turistica della villa comunale Bonfiglio e dell'area attrezzata del lungomare San Leone - E 93.285.
Ribera
Progetto di massima per la valorizzazione dell'area urbana tra via Ginevra e via Montecarlo mediante opere di arredo urbano - E 172.619,05.
Barcellona Pozzo di Gotto
Arredo urbano presso l'impianto polivalente della contrada Manno - E 97.869,18.
Mirto
Completamento sistemazione ed arredo di piazza S.Alfio e zone adiacenti - E 185.000,00.
Castellana Sicula
Completamento e miglioramento del centro Equitur. in contrada Piano Porcaro - E 360.000,00.
Ventimiglia di Sicilia
Progetto di completamento ed ammodernamento del centro sportivo - E 231.895,00.
Giarratana
Arredo urbano presso la villa comunale copertura torrente Tiracavalli parco urbano comunale - E 105.667,94.
Monterosso Almo
Opere di miglioramento per la fruizione turistica, per la villa D'Iapico e villetta dell'Affacciata - E 127.098,09.
Francofonte
Progetto di miglioramento per valorizzazione turistica della villa comunale E 119.965,87.
Monforte S.Giorgio
Sistemazione a parcheggio e realizzazione arredo urbano nel verde pubblico di vico III, nazionale, per la valorizzazione turistica del territorio della frazione marina - E 96.295,82.
Rosolini
Progetto di massima dei lavori di riqualificazione per una migliore fruizione turistica delle aree: piazza Savarino, verde a valle della passeggiata comunale, piazza tra via Evola e via Trilussa - E 114.101,13.
Trappeto
Opere di riqualificazione del centro storico - E 308.000,00.
Palazzolo Acreide
Valorizzazione della villa comunale a Piano Acre - E 117.300,00.
(2003.3.106)
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DECRETO 30 dicembre 2002.
Approvazione del programma di intervento per l'impiego dei fondi di cui al capitolo 872002 del bilancio regionale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27/78, art. 2, comma 5, che dispone che il programma di spesa venga adottato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti;
Viste le leggi regionali 19/72, 21/85, 10/93, 25/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 47/77, 2/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6/97, art. 23;
Vista la legge regionale 7/2002;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, che autorizza la spesa di E 4.650.000,00 sul capitolo 872002 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2002, per il finanziamento di "spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate";
Vista la legge regionale 23 del 23 dicembre 2002 di variazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002, con la quale si autorizza la spesa per il cap. 872002 di E 800.000,00;
Vista la relazione di accompagnamento al program ma di spesa di che trattasi, contenente l'enunciazione dei criteri di selezione, l'elenco denominato "istanze prive del progetto di massima o esecutivo" (allegato A) e l'elenco denominato istanze munite di progetto (allegato B) corredato di apposita leggenda;
Considerato che nella citata relazione di accompagnamento vengono individuate (per quanto concerne il cap. 872002) le opere da inserire nel programma di spesa per un importo complessivo di E 1.329.986,27 (allegato C);
Ritenuto di dovere approvare il presente programma regionale di intervento per E 632.770,06 relativo al capitolo 872002 del bilancio regionale, esercizio 2002;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il programma di intervento "spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate", di cui al capitolo 872002 per un importo di E 632.770,06 es. fin. 2002, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 dicembre 2002.
  CASCIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazione e dei trasporti il 31 dicembre 2002 al n. 1400.
Allegato
CAPITOLO 872002

Serradifalco
Realizzazione di un'area a verde pubblico ricadente tra le vie Ricotta, Kennedy e Crucillà - E 254.670,06.
Santa Flavia
Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Stazione - E 378.100,00.
(2003.3.106)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 5 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 dicembre 2002) dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Grottanelli De Santi Giovanni ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Registro ordinanze n. 563/2002
Il giudice, facendo propria l'ordinanza già emessa dal pretore di Palermo in data 14 luglio 1999, che qui si intende integralmente richiamata, dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in essa richiamate e dispone la nuova trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dal l'art. 23, ultimo comma.
Pretura circondariale di Palermo Sezione II Penale

Il pretore di Palermo, sezione II penale, dott. Roberto Arnaldi, ha pronunziato la seguente
Ordinanza

Premesso
Che con decreto di citazione emesso dalla Procura circondariale di Palermo Grottanelli De Santi Giovanni, Mazzoni della Stella Vittorio, Andriani Antonio Silvano, Brandani Alberto, Bruschini Alberto, Cappugi Luigi, Salvatici Nilo, Orzali Ottaviano, Veglianti Bernardino, Bocci Osvaldo, Gentili Domenico, Giannelli Emilio, La Terza Angelo, Panzieri Renato, Pierotti Lucio e Ranucci Alberto, tutti meglio generalizzati in atti, venivano tratti a giudizio avanti a questo pretore per rispondere, nelle loro rispettive qualità, "del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p., 331 comma 1 c.p. perché, in concorso tra loro, i primi sette quali componenti del consiglio di amministrazione della Monte dei Paschi Banca S.p.A., società azionista unico della Montepaschi Serit S.p.A., mediante l'adozione della delibera assunta nella seduta del consiglio di amministrazione del 13 giugno 1996 con la quale deliberavano di comunicare alla società Montepaschi Serit S.p.A. la necessità dell'adozione di una delibera volta a notificare alla Regione Sicilia l'unilaterale recesso dall'incarico di commissario governativo per la riscossione dei tributi, predisponendo ed inviando alla predetta società Montepaschi Serit il testo dell'atto di significazione e recesso, ed istigando quindi i componenti del consiglio di amministrazione di tale società controllata a porre in essere i comportamenti di seguito specificati;
Gli altri nove, in qualità di consiglieri di amministrazione della Montepaschi Serit S.p.A., ente nominato commissario governativo per la riscossione dei tributi nella Regione Sicilia, giusta decreto assessoriale n. 1 del 9 gennaio 1991, attraverso l'adozione della delibera del 18 giugno 1996 successivamente notificata alla Regione Sicilia, con la quale si dava comunicazione all'ente dell'avvenuto recesso dal predetto incarico commissariale, e la conseguente chiusura al pubblico degli stabilimenti e degli sportelli della società, esercitando un'impresa di servizi pubblici o comunque di pubblica necessità, interrompevano il servizio di riscossione dei tributi, non consentendo tra l'altro ai contribuenti di recarsi presso gli sportelli della società per versare le somme dovute, non fornendo agli stessi informazioni, omettendo di ricevere i ruoli in riscossione per le rate di febbraio 1997 e successive, turbando la regolarità del servizio di riscossione dei tributi;
In Palermo (e nella Regione Sicilia), il 28 dicembre 1996, e successive sino al 20 gennaio 1997;
Che i difensori degli imputati, all'udienza del 26 giugno 1998, eccepivano la illegittimità costituzionale dell'art. 24, D.P.R. 28 gennaio 1988 e, conseguentemente, dell'art. 18, legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e di libertà dell'iniziativa economica, in quanto impongono al commissario governativo delegato provvisoriamente all'esazione dei tributi, gli obblighi, ma non i diritti, riconosciuti al concessionario privato, alla cui disciplina normativa viene fatto espresso rinvio; con il conseguente determinarsi di una situazione obbligatoria svincolata dalle esigenze di economicità della gestione aziendale, e potenzialmente in antitesi ad essa, senza che nelle norme censurate venga in alcun modo determinato, né cronologicamente né con altro criterio legale, un limite ragionevole all'esercizio eccezionale e provvisorio del potere impositivo dell'obbligo, attribuito all'ente pubblico;
Che a causa del mutamento della persona fisica del giudicante la questione di legittimità costituzionale veniva nuovamente sollevata avanti a questo pretore;
Che tale prospettata situazione di incostituzionalità appare rilevante per la decisione del presente processo, attinendo alla ricorrenza degli elementi integrativi della fattispecie criminosa in contestazione, nonché, per i motivi di seguito esposti, non manifestamente infondata;

Osserva

Il reato di cui all'art. 331, codice penale, oggi contestato ai soprammenzionati imputati attiene alla sospensione dell'attività esattoriale, al 31 dicembre 1996, previo formale preavviso di 6 mesi con contestuale messa a disposizione della Regione Sicilia di tutto il personale e le attrezzature necessarie alla prosecuzione del servizio, a cagione della pesante esposizione debitoria che l'ente accusava nei confronti della Montepaschi Serit, società controllata dall'Istituto di credito toscano, nominata d'ufficio, con decreti 3 gennaio 1991 del Ministero delle finanze e 9 gennaio 1991 dell'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Sicilia, commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nel territorio siciliano ex artt. 24 e seguenti, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e 18, comma 2, legge regionale 5 settembre 1990, n. 35;
La situazione di fatto, così come emerge sin dalla prospettiva accusatoria cristallizzata nel capo di imputazione, deve essere necessariamente ricollegata ad un quadro normativo, quale è quello prospettato dal capo V del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ove, da un lato, vengono imposti al commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi, obblighi in relazione ai quali il concorso di volontà negoziale dell'oggetto è del tutto inesistente ed irrilevante, dall'altro contiene un esplicito riferimento allo status generale del concessionario, la cui libertà di iniziativa non può subire coartazioni e neppure essere indirizzata in senso antieconomico. Quindi abbiamo una normativa caratterizzata dai concetti di provvisorietà, di contingenza e di eccezionalità, ma che non rinuncia a richiedere al soggetto investito dei poteri di riscossione di gestire il servizio non solo secondo le regola del concessionario, vale a dire con l'alea imprenditoriale, ma contestualmente con l'obbligo contributivo "del non riscosso come riscosso" (v. art. 26 D.P.R. n. 43/88);
Appare di palmare evidenza come il combinato disposto delle norme sopra richiamate rischi di creare, sotto il profilo della libertà economica e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, scompensi di natura economico-finanziaria, laddove il legislatore, conferendo pubblici poteri, ne preveda l'esercizio discrezionale senza limiti cronologici e/o funzionali. Più volte la Corte costituzionale si è criticamente soffermata sul concetto di "provvisorietà" in numerose materie (si pensi alla declaratoria di illeggittimità della reiterazione dei decreti legge, oppure a quella relativa all'art. 67, legge regionale Sicilia in tema di interventi nei comparti produttivi ed altre disposizioni di carattere finanziario a carico di società o consorzi aventi in appalto lavori di censimento di beni culturali);
Nel caso di specie l'incarico ricevuto dalla Montepaschi Serit S.p.A. si è protratto per oltre 5 anni (negazione evidente del concetto di provvisorietà), e inibire alla detta società la possibilità di recesso, pur in presenza di rilevanti crediti nei confronti della Regione siciliana cagionati dal soprammenzionato principio "del non riscosso come riscosso", nonché dell'obbligo di gestire il servizio secondo la forma dell'impresa con tutti gli oneri derivanti, in primis quello penalmente sanzionato dal l'art. 2621 codice civile, espone l'Istituto di credito a pesantissime conseguenze sul piano finanziario che finirebbero con l'incidere anche sugli interessi dei cittadini che abbiano investito i loro risparmi presso l'istituto medesimo riscosso;
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prospettata questione di legittimità costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata, con conseguente avvio del procedimento innanzi al giudice delle leggi;

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e, conseguentemente, dell'art. 10, legge regionale 5 settembre 1990, n. 74, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica, laddove impongono al commissario governativo delegato provvisoriamente all'esazione dei tributi gli obblighi ma non i diritti del concessionario privato, alla cui disciplina normativa viene operato testuale rinvio, con ciò comportando il determinarsi di una situazione obbligatoria svincolata dalle esigenze di economicità della gestione aziendale e potenzialmente in antitesi ad essa, senza che nelle norme censurate venga in alcun modo determinato, facendo ricorso a criteri cronologici o di altra natura legale, un limite ragionevole all'esercizio di tale potere, da parte dell'ente pubblico.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonché notificata al Presidente del Consiglio di ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera.
Palermo, 14 luglio 1999.
  Il pretore: ARNALDI 

(2003.3.75)
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PRESIDENZA

Istituzione della Commissione regionale per il refe ren dum.
Con decreto presidenziale n. 279/serv. 2/S.G. del 2 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14 è stata istituita, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, la Commissione regionale per il referendum previsto dall'art. 17 bis dello Statuto della Regione, composta dai seguenti dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale:
-  dott. Luigi Castellucci - presidente;
-  dott. Roberto Barberi - componente;
-  dott. Cesare Augusto Sirna - componente;
-  dott. Piero Di Maggio - componente;
- dott.ssa Rosalia Mancuso - componente con funzioni di segretario.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14 la Commissione resta in carica per la durata della legislatura in corso.
La Commissione è assistita nei propri lavori da un'apposita segreteria, che verrà istituita con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
(2002.52.3179)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Burgio Corsello diCanicattì.

Con decreto presidenziale n. 293/serv. 2/S.G. del 17 dicembre 2002, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Burgio Corsello diCanicattì, composto da n. 45 articoli, come dall'atto deliberativo n. 80 del 19 settembre 2002 di cui è parte integrante.
(2002.52.3140)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo.

Con decreto presidenziale n. 294/serv. 2/S.G. del 17 dicembre 2002, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Regina Elena e Vittorio Emanuele II diCastellammare del Golfo (TP); detto statuto è composto da n. 20 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 88 dell'8 giugno 2002 approvato con decreto n. 2272 del 9 luglio 2002.
(2002.52.3141)
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Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Meta Service s.r.l., con sede in Catania, per la gestione di un impianto di raccolta di minerali esausti sito nel comune diAci S.Antonio.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque n. 1109 del 9 dicembre 2002, è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Meta Service s.r.l., con sede legale in via Filippo Neri, 26 - Catania, il rinnovo, per cinque anni, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di raccolta di oli minerali esausti sito in comune diAci S.Antonio, via Galileo Galilei.
(2002.52.3139)
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Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia al la società Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina.

Con ordinanza n. 1113 dell'11 dicembre 2002 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede legale in Baucina (PA), via Roma, 94-98, è autorizzata all'importazione dei rifiuti in Sicilia, di cui al codice CER 160103, per un totale di 100 tonnellate.
(2002.52.3180)
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Criteri di ripartizione dei fondi residui sul cap. 672005 - spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonchè di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati e inabili al lavoro. As sessorato regionale dei lavori pubblici.

Il capitolo 672005 della rubrica dei lavori pubblici è stato, come è noto, oggetto della riduzione di ben E 5.000.000, prevista dalla legge "norme finanziarie urgenti, variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - seconda + misura salva deficit" approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre c.a.
Per tale motivo lo stesso capitolo era stato, già da tempo, sottoposto ad una sorta di blocco amministrativo cosicchè ne risultava inibita ogni possibile ipotesi di ripartizione in attesa delle determinazioni assembleari.
Seppure la legge non risulta oggi entrata in vigore, dovendosi attendere i tempi necessari per il controllo del commissario dello Stato e quindi la pubblicazione, è tuttavia urgente procedere alla approvazione dei criteri di ripartizione delle somme residue affinchè possano poi determinarsi i destinatari dei finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 47 ed assumere nei confronti degli stessi impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario e cioè entro il termine di circa giorni 10 dalla data odierna.
Purtroppo l'originaria previsione di bilancio dell'esercizio 2002 pari a E 8.264.000, già ridotta per effetto delle determinazioni indicate dall'art. 54 della legge regionale n. 2/2002 ammontanti a E 1.685.275,70, risulta oggi disponibile, per effetto della legge regionale così detta taglia spese, in E 1.578.724,30.
La estrema limitatezza della superiore risorsa raffrontata alla notevole somma richiesta a finanziamento per oltre E 37.500.000 costringe ad assumere rigide determinazioni in ordine al riparto da effettuare.
Programma regionale di finanziamento
Al fine di garantire al massimo un'equa ripartizione sull'intero territorio della Sicilia si è fatto ricorso, sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.P.E.F. per gli anni 2002-2004, che fanno riferimento alle principali ed individuate variabili socio-economiche, alla applicazione delle percentuali di riparto già adottate per il programma operativo regionale 2000/2006 che così risultano:
Provincia  Percentuale di ripartizione 
Agrigento       10,86 
Caltanissetta       6,60 
Catania       20,94 
Enna       6,59 
Messina       12,20 
Palermo       22,98 
Ragusa       4,85 
Siracusa       6,88 
Trapani       8,10 

Successivamente si procederà alla individuazione delle opere, il cui importo più si avvicina per difetto o alternativamente per eccesso alla attribuzione provinciale come sopra determinata, avendo cura di ricomprendere il maggior numero di interventi possibili dando cioè priorità al maggior numero di interventi la cui sommatoria per provincia si avvicini maggiormente alla quota come sopra determinata.
Programma triennale
La esiguità delle risorse finanziarie per l'esercizio 2002, ammontante come già sopra riportato a E 1.500.000,00 circa, a fronte delle richieste di finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili pari ad E 37.500.000,00, unite alle previsioni triennali, indicate dalla legge di bilancio n. 1/2002, che risultano essere per gli anni 2003-2004 appena il 20% della previsione dell'esercizio 2002, impongono di procedere alla programmazione triennale delle opere pubbliche da finanziare soltanto dopo l'approvazione del bilancio dell'ormai prossimo esercizio finanziario 2003 attraverso il quale sarà possibile avere esatta contezza delle risorse disponibili e quindi programmabili.
Si ritiene infatti che soltanto così operando sarà possibile pervenire ad una programmazione triennale funzionale.
(2003.1.25)
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Criteri di ripartizione dei fondi residui sul cap. 672006 - opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi. Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il capitolo 672006 della rubrica dei lavori pubblici è stato, come è noto, oggetto della riduzione di ben E 8.500.000, prevista dalla legge "norme finanziarie urgenti, variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - seconda misura salva deficit" approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre c.a.
Per tale motivo lo stesso capitolo era stato, già da tempo, sottoposto ad una sorta di blocco amministrativo cosicchè ne risultava inibita ogni possibile ipotesi di ripartizione in attesa delle determinazioni assembleari.
Seppure la legge non risulta oggi entrata in vigore, dovendosi attendere i tempi necessari per il controllo del commissario dello Stato e quindi la pubblicazione, è tuttavia urgente procedere alla approvazione dei criteri di ripartizione delle somme residue affinché possano poi determinarsi i destinatari dei finanziamenti previsti dalla legge 26 gennaio 1953, n. 2 ed assumere nei confronti degli stessi gli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario e cioè entro il termine di circa giorni 10 dalla data odierna.
Purtroppo l'originaria previsione di bilancio dell'esercizio 2002 pari a E 8.264.000, già ridotta per effetto delle determinazioni indicate dall'art. 54 della legge regionale n. 2/2002, e poi ancora ulteriormente ridotta per effetto della delibera della giunta di governo n. 358 dell'1 novembre 2002, relativa ad interventi connessi all'emer genza determinata dall'attività eruttiva dell'Etna, risulta oggi disponibile, per effetto della legge regionale cosiddetta taglia spese, in E 1.517.315,52.
La estrema limitatezza della superiore risorsa raffrontata alla notevole somma richiesta a finanziamento per oltre E 72.000.000,00 costringe ad assumere rigide determinazioni in ordine al riparto da effettuare.
Programma regionale di finanziamento
Al fine di garantire al massimo un'equa ripartizione sull'intero territorio della Sicilia si è fatto ricorso, sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.P.E.F. per gli anni 2002-2004, che fanno riferimento alle principali ed individuate variabili socio-economiche, alla applicazione delle percentuali di riparto già adottate per il programma operativo regionale 2000/2006 che così risultano:
Provincia  Percentuale di ripartizione 
Agrigento       10,86 
Caltanissetta       6,60 
Catania       20,94 
Enna       6,59 
Messina       12,20 
Palermo       22,98 
Ragusa       4,85 
Siracusa       6,88 
Trapani       8,10 

Successivamente si procederà alla individuazione delle opere il cui importo più si avvicina per difetto o alternativamente per eccesso alla attribuzione provinciale come sopra determinata, avendo cura di ricomprendere il maggior numero di interventi possibili dando cioè priorità al maggior numero di interventi la cui sommatoria per provincia si avvicini maggiormente alla quota come sopra determinata.
Programma triennale
La esiguità delle risorse finanziarie per l'esercizio 2002, ammontante come già sopra riportato a E 1.500.000,00 circa, a fronte delle richieste di finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili pari ad E 72.000.000,00 circa, unite alle previsioni triennali, indicate dalla legge di bilancio n. 1/2002, che risultano essere per gli anni 2003-2004 appena il 20% della previsione dell'esercizio 2002, impongono di procedere alla programmazione triennale delle opere pubbliche da finanziare soltanto dopo l'approvazione del bilancio dell'ormai prossimo esercizio finanziario 2003 attraverso il quale sarà possibile avere esatta contezza delle risorse disponibili e quindi programmabili.
Si ritiene infatti che soltanto così operando sarà possibile pervenire ad una programmazione triennale funzionale.
(2003.1.25)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando pubblico - Misura 4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - Azione a) investimenti per la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito - Agriturismo.

Cliccare qui per visualizzare il bando


(2002.2.37)
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*


Bando pubblico - Misura 4.15 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - Azione b) investimenti per attività turistiche e artigianali - Turismo rurale.

Cliccare qui per visualizzare il bando


(2002.2.37)
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*


Riconoscimento del COPAS - Consorzio produttori agru mi Sicilia, con sede in Acireale, quale organizzazione di pro duttori.

Con decreto n. 1905 del dirigente del servizio 7° del dipartimento regionale interventi strutturali del 13 dicembre 2002, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Reg. n. 2200/96, del COPAS - Consorzio produttori agrumi Sicilia, con sede in Acireale (CT), via Madonna delle Grazie n. 41 quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori viene iscritta al n. 52 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.52.3155)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Deroga alle misure di tutela operanti nell'area archeologica di Himera per la realizzazione del raddoppio della strada ferrata Palermo-Messina.

Con decreto del 27 dicembre 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha disposto la deroga alle misure di tutela operanti nell'area archeologica di Himera, ai sensi del decreto assessoriale n. 5540 del 7 maggio 1992, finalizzata alla realizzazione del raddoppio della strada ferrata Palermo-Messina, tratta Fiumetorto-Castelbuono, opera di preminente interesse pubblico.
(2002.52.3178)
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Proroga del termine per la presentazione di progetti per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecni ca superiore per l'anno 2002/2003.
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002/2003, P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 3.07 - azione a) - Percorsi IFTS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002:
-  proroga termine di presentazione di giorni 10 con scadenza il 5 febbraio 2002 alle ore 12,00;
-  disponibilità del formulario definitivo di presentazione dei progetti IFTS 2002/2003 sul sito www.indire.it o www.bdp.it.
(2003.4.197)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2291 dell'11 dicembre 2002, l'avv. Davide Raffa, nato a Nicosia l'8 dicembre 1964 e residente in Nicosia e domiciliato in via della Pace n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Le Mille Spighe, con sede nel comune di Enna, in sostituzione del commissario liquidatore, dr. Luigi Di Pietra.
(2003.1.21)


Con decreto n. 2292 dell'11 dicembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Oxena, con sede in Militello Val diCatania, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario il dott. Carmelo Fiorentino, nato a Catania il 15 gennaio 1953 ed ivi residente in via Milano n. 3, fino al 30 aprile 2003.
(2002.52.3184)


Con decreto n. 2293 dell'11 dicembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Mare Sole, con sede in Mascali, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Olindo Di Francesco, nato ad Agrigento il 27 agosto 1962 e residente in Porto Empedocle, via Roma n. 74, fino al 30 aprile 2003.
(2002.52.3186)
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Costituzione del Consiglio regionale della pesca.

Con decreto n. 105/pesca del 24 dicembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è proceduto alla costituzione per un triennio del Consiglio regionale della pesca, così composto:
-  Assessore regionale pro-tempore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede;
-  dirigente generale pro-tempore preposto al dipartimento regionale della pesca;
-  dott. Giovanni Arnone, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
-  comandante della direzione marittima di Catania o suo delegato;
-  comandante della direzione marittima di Palermo o suo delegato;
-  dott. Fernando Esposito, rappresentante del registro navale italiano;
-  sig. Salvatore Sarci, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Sicilia;
-  direttore dell'Istituto tecnologico della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operante in Sicilia o suo delegato;
-  direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o suo delegato;
-  responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o suo delegato;
-  prof. Domenico Caruso, docente della facoltà di scienze naturali dell'Università di Catania;
-  prof. Antonio Manganaro, docente della facoltà di scienze naturali dell'Università di Messina;
-  prof. Antonio Mazzola, docente della facoltà di scienze naturali dell'università di Palermo;
-  dott. Vincenzo Marinello, rappresentante sindacale SI.GE.MA.;
-  sig. Francesco Gioia, rappresentante sindacale FLAI-CGIL;
-  sig. Ferdinando Firenze, rappresentante sindacale CISL;
-  sig. Tommaso Macaddino, rappresentante sindacale UILA-UIL;
-  sig. Vincenzo Gianquinto, rappresentante della Federcoopesca (Confcooperative Sicilia);
-  sig.ra Stefania Massimino, rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI);
-  dott. Pasquale Amico, rappresentante dell'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI);
-  dott. Giancarlo Costa, rappresentante della Lega regionale delle cooperative e mutue della Sicilia;
-  sig. Eugenio Giacomazzi, rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato designato dalla Confindustria;
-  dott. Leonardo Gianno, rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
-  sig. Francesco Zizzo, rappresentante della pesca artigianale;
-  presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
-  ing. Alfredo Caputo, esperto in materia di riserve marine designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
-  dott. Elio Scaglione, docente presso l'Università di Palermo, esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca;
-  dott. Leonardo La Rocca, esperto in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
-  dott. Domenico Conigliaro, esperto in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
-  dott. Francesco Bellavia, esperto in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
-  dott. Maurizio Timineri, esperto in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
-  dott. Antonio Lufrano, esperto in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
-  sig. Maurizio Cicala, rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
-  presidente del CEOM S.C.p.A. o suo delegato;
-  sig. Giuseppe Maggio, rappresentante dell'Associazione italiana di pescicoltura;
-  sig.ra Luisa Bondì, rappresentante dell'Associazione motoristi;
-  prof. Riccardo Mancuso, docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo;
-  prof. Salvatore Tudisca, docente presso la facoltà di agraria dell'Università di Palermo;
-  prof. Angelo Marcello Mineo, docente presso la facoltà di economia dell'Università di Palermo;
-  sig.ra Rita Antonina R.Lo Coco, segretario.
Il Consiglio regionale della pesca, in caso di assenza dell'Assessore, è presieduto dal dirigente generale del dipartimento regionale della pesca e, in caso di assenza di quest'ultimo, da un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale della pesca su delega dell'Assessore.
(2003.3.89)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Orario di ricevimento dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

Si comunica che l'Ufficio relazioni con il pubblico riceve tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
(2003.3.173)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione della Commissione regionale del farmaco.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 2371 dell'11 dicembre 2002 è stata istituita la Commissione regionale del farmaco per svolgere i seguenti compiti:
-  monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;
-  farmacoeconomia;
-  farmacoepidemiologia;
-  farmacovigilanza;
-  linee guida sull'uso di particolari farmaci o classi di farmaci o patologie di grande impatto socio-economico;
-  prontuario terapeutico ospedaliero territoriale della Regione siciliana;
- valutazione di tutti i progetti di ricerca che attengono all'uso dei farmaci;
-  parere (non vincolante) sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche.
La Commissione è così composta:
-  prof. Giuseppe Altavilla;
-  dott. Vito Amari;
-  prof. Achille Caputi;
-  prof. Filippo Drago;
-  dott. Giovanni Mazzola;
-  dott. Antonio Mira;
-  prof. Giuseppe Nicoletti;
-  prof. Luigi Pagliaro;
-  prof. Mario Palazzo Adriano;
-  dott.ssa Francesca Pardo;
-  dott. Franco Rapisarda;
-  dott. Antonino Scandurra.
La Commissione è presieduta dall'Assessore per la sanità o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti.
Sono inoltre componenti di diritto il responsabile della cabina di regia per il farmaco ed il farmacista dirigente competente dell'Assessore della sanità della Regione siciliana.
La Commissione si articola in 3 sottocommissioni costituite da cinque membri di cui tre appartenenti alla C.R.F. e due esterni.
Sono revocati i decreti n. 36249 del 16 ottobre 2001, n. 606 del 26 aprile 2002, n. 725 del 16 marzo 2002, n. 896 del 18 giugno 2002 e n. 1577 del 19 agosto 2002.
Le funzioni di segreteria della C.R.F. saranno svolte dalla dott.ssa Monica Di Giorgi.
Il suddetto decreto è stato registrato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità al n. 667 in data 17 dicembre 2002.
(2002.52.3135)
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Integrazione della Commissione regionale cardiologia e cardiochirurgia.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 2381 del 13 dicembre 2002 è stata integrata la Commissione regionale cardiologia e cardiochirurgia.
La commissione è così composta:
-  prof. Mauro Abbate;
-  prof. Renato Albiero;
-  prof. Carlo Marcelletti;
-  prof. Fabrizio Follis;
-  prof. Aldo Patti;
-  prof. Corrado Tamburino;
-  prof. Giuseppe Giuffrida;
-  dott. Rosario Grassi;
-  d.ssa Concetta Cabibbo;
-  dott. Antonio Colucci.
La Commissione sarà presieduta dal prof. Mauro Abbate.
(2002.52.3136)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Butera per la realizzazione di lavori di consolidamento della zona sud dell'abitato.

Con decreto n. 1106 del 3 dicembre 2002 del responsabile del servizio 9 del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso a favore del comune di Butera un finanziamento per un importo di E 1.457.220,92 relativo ai lavori di consolidamento generale della zona sud dell'abitato a salvaguardia delle strade di collegamento tra Butera e Gela, di cui alla delibera n. 297 del 15 giugno 2001.
(2002.52.3156)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1154 dell'11 dicembre 2002, è stato modificato il decreto n. 53/17 del 9 febbraio 1999, con il quale era stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Sicilvetro S.p.A., con sede legale e stabilimento a Marsala (TP), via Favara n. 410, contrada Ciancio, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di contenitori in vetro.
(2003.1.16)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1156 dell'11 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta "Molino" dei cugini Di Martino, con sede legale e stabilimento a Licodia Eubea (CT), viale Calcide n. 9, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di Molino.
(2003.1.18)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1183 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Euro Abrasivi, con sede legale a Piazza Armerina (EN) via Mons.La Vaccara, 24, e stabilimento a Enna, Zona industriale Valle del Dittaino, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di abrasivi rigenerati e puri.
(2002.52.3165)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1185 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta I.T.I.ZU.C., con sede a Palermo, via A. Ugo, 23 e stabilimento a Palermo, via Cantavespri, 7, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione di caffè.
(2002.52.3162)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1186 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Gattuso s.a.s. di GattusoCalogero, con sede legale nel comune diCastronovo di Sicilia (PA) e stabilimento da insediare a Castronovo diSicilia (PA), contrada S. Girolamo Costa, alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di selezione e stoccaggio di sementi.
(2002.52.3164)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1188 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Bucolo "Sacro Cuore" e Figli s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Misterbianco (CT), via Piano Tavola n. 5, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di macinazione del grano per la produzione di sfarinati.
(2002.52.3166)

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1189 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Saver Marine s.r.l., con sede legale e stabilimento a Gioiosa Marea (ME), alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di costruzione navali e riparazioni navi.
(2002.52.3167)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1190 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Sicep S.p.A., con sede legale e stabilimento a Belpasso (CT), alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione di prefabbricati di calcestruzzo armato e precompresso.
(2002.52.3168)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1192 del 17 dicembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Nuova Sicor S.p.A., con sede legale e stabilimento a Catania, Zona industriale Blocco Palma II, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di manufatti in vetroresina e polietilene.
(2002.52.3163)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 30 dicembre 2002, n. 319.
Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95.

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2003.2.38)
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*


CIRCOLARE 15 gennaio 2003, n. 320.
Proroga della scadenza per la presentazione delle istanze di conferma impegno e aggiornamento annuale - Reg. CEE n. 2078/92 e misura F agroambiente del Piano di sviluppo rurale - Reg. CE n. 1257/99 - Anno 2003.

Agli I.P.A. della Sicilia
Agli organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica
Alle organizzazioni professionali agricole
Agli ordini professionali dei tecnici agricoli
Alle sezioni di assistenza tecnica
All'ufficio relazioni con il pubblico
Considerato il ritardo con cui l'AGEA ha reso disponibili i modelli di conferma impegno e aggiornamento annuale relativi alla campagna 2003, il termine di scadenza del 15 gennaio, previsto ai paragrafi E/1 ed N della circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001, è prorogato in via definitiva al 24 febbraio 2003.
A partire dalla corrente campagna agraria è consentita la presentazione, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, sia dei modelli di domanda forniti dall'AGEA, disponibili unicamente presso i medesimi Ispettorati, sia dei modelli precompilati dalle organizzazioni professionali agricole attraverso apposito sofware.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

(2003.3.119)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 16 gennaio 2003.
Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei lavori pubblici.

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
A tutti gli Assessorati regionali
A tutte le stazioni appaltanti della Sicilia
Alla Commissione regionale dei lavori pubblici presso il dipartimento ispettorato tecnico
Al dipartimento regionale lavori pubblici
Al dipartimento ispettorato tecnico regionale
Al dipartimento ispettorato tecnico lavori pubblici
Agli uffici del Genio civile dell'Isola
Con decreti n. 1448 del 28 ottobre 2002 e n. 1550 del 14 novembre 2002 è stata costituita la commissione in oggetto ed è stato designato alla presidenza, ai sensi del comma 16, il dirigente generale dell'ispettorato tecnico.
La commissione, oltre a svolgere attività di consulenza su problematiche di particolare complessità nell'ambito dei lavori pubblici su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato della legge quadro, è chiamata ad esprimere parere su progetti definitivi o esecutivi di importo superiore a 15.000.000 di D.S.P. nonché sui progetti di interesse ultra provinciale.
Inoltre, la commissione, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del testo coordinato, dovrà esprimere parere, su richiesta dei soggetti appaltanti a seguito di propria motivata decisione, per l'affidamento di appalti mediante la procedura dell'appalto-concorso.
La commissione, infine, nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza, può esprimere parere di competenza sul progetto preliminare al fine di stabilire, in sede di conferenza, le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta, previsti dalla normativa vigente.
Al fine di semplificare le procedure ed accelerare pertanto le risposte da parte della commissione, di seguito vengono indicati gli adempimenti che gli enti dovranno adottare.
La richiesta di parere, da inoltrare al dirigente gene ra le del dipartimento ispettorato tecnico, corredata da ela borati progettuali in duplice copia, deve essere effettuata dal responsabile del procedimento o dal soggetto privato attuatore di intervento con l'indicazione di tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, conces sioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsto dalla normativa vigente.
Sarà cura del responsabile del procedimento o del soggetto privato trasmettere ai partecipanti alla conferenza gli elaborati del progetto necessari per la formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciarsi in sede di conferenza, nonché di trasmettere copia del progetto all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio facente parte della commissione.
I progetti dovranno essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 554/99, da responsabile del procedimento, che dovrà verificare e validare i progetti ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del predetto regolamento.
Si ritiene utile richiamare, per evitare remore nei provvedimenti da rilasciare da parte della commissione, la perfetta osservanza delle indicazioni riportate dal capo II del regolamento n. 554/99 relative ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati:
Progetto preliminare
-  relazione illustrativa e relazione tecnica;
-  studio di prefattibilità ambientale;
-  indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
-  planimetria generale e schemi grafici;
-  prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
-  calcolo sommario della spesa.
Progetto definitivo
-  relazione descrittiva;
-  relazioni geologica, geotecnica, idrologica idrauli ca, sismica;
-  relazioni tecniche specialistiche;
-  rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
-  elaborati grafici;
-  studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale;
-  calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
-  disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
-  piano particellare di esproprio;
-  computo metrico estimativo;
-  quadro economico.
Progetto esecutivo
-  relazione generale;
-  relazioni specialistiche;
-  elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
-  calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
-  piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
-  piani di sicurezza e di coordinamento;
-  computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
-  cronoprogramma;
-  elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
-  quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
-  schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Infine i quadri economici devono prevedere l'arti colazione indicata all'art. 17 del regolamento sopra richiamato.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del testo coordinato della legge quadro, il responsabile del procedimento può disporre motivatamente l'integrazione e/o la modifica degli elaborati richiesti nei vari livelli di progettazione in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare.
Tutti gli eventuali chiarimenti sulle disposizioni impartite potranno essere richiesti direttamente al segretario della commissione ing. Francesco Battiato tel. 091/6962194 o alla segreteria del dipartimento 091/6962219 - fax 091/6962110.
  L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2003.3.121)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
PRESIDENZA


DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2002.
Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana.

Nell'allegato al decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, cap. 7 - Gli ambiti territoriali, punto 7.4, pagg. 27-28, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  spostamento, in provincia di Catania, del comune di Castiglione di Sicilia da D15 Bronte a D17 Giarre;
-  spostamento, in provincia di Messina, del comune di Pagliara da D32 Taormina a D26 Messina;
-  spostamento, in provincia di Messina, del comune di Ucria da D31 Sant'Agata di Militello a D30 Patti;
-  spostamento, in provincia di Palermo, del comune di Scillato da D35 Petralia Sottana a D37 Termini Imerese.
(2003.4.191)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Modifica del decreto 18 marzo 2002, concernente costituzione del comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.53 del 22 novembre 2002, parte I, a pag. 129, relativamente ai componenti effettivi in rappresentanza delle associazioni dei disabili, il sesto nominativo Castronovo Giuseppe non è da ritenersi compreso fra i componenti sostituiti.
(2003.2.67)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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