REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 GENNAIO 2003 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 30 dicembre 2002, n. 319.
Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95.

Agli organismi di controllo autorizzati
e, p.c.  Al Ministero delle politiche agricole e foreste 

Agli I.P.A. della Sicilia
Alle organizzazioni professionali agricole
All'E.S.A.
Agli ordini professionali agricoli
Ai servizi del dipartimento interventi strutturali
Agli osservatori malattie delle piante di Palermo e Acireale
1.Premessa
Per adeguare quanto già disposto con circolare assessoriale n. 265 del 23 dicembre 1998, si indicano di seguito gli adempimenti relativi all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (1), tenendo conto delle disposizioni comunitarie e nazionali che sono intervenute successivamente all'emanazione della precedente circolare.
2.  Definizioni
Per assicurare un'attuazione uniforme della presente circolare, nonché per adottare la semplificazione delle procedure amministrative, alla luce degli obblighi primari comunitari in materia di affidabilità e sicurezza del sistema di controllo, si riportano, nell'allegato I le definizioni dei soggetti e delle strutture funzionali che verranno di seguito richiamate.
3.  Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si riferiscono agli adempimenti:
-  degli operatori che effettuano attività di produzione (appresso definiti "produttori") e degli operatori che effettuano attività di preparazione (appresso definiti "preparatori");
-  degli organismi di controllo,
ai fini della redazione e dell'aggiornamento, al 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco degli operatori idonei secondo il metodo dell'agricoltura biologica, di competenza regionale.
4.  Notifica di attività con metodo biologico (adempimenti degli operatori)
Le prime notifiche, nonché le notifiche di variazione, devono essere redatte sull'apposita modulistica (2), sottoscritta con firma autenticata ovvero con firma autentica con allegata fotocopia integrale e leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità (3).
La notifica è assoggettata all'imposta sul bollo in conformità a quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale, nelle istruzioni per la compilazione della notifica (4). Tale notifica dovrà essere inviata contestualmente alla scrivente ed all'organismo di controllo prescelto.
Possono accedere all'elenco degli idonei, gli operatori in regola al 31 dicembre di ogni anno, con gli adempimenti in materia di notifica e la cui idoneità è stata riconosciuta e comunicata alla scrivente dagli organismi di controllo.
Le notifiche devono essere effettuate dal soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della gestione dell'attività di produzione e/o di preparazione che dovrà aver cura di compilare tutte le sezioni di pertinenza dell'operatore (produzioni vegetali, zootecniche, preparazioni alimentari); in particolare, si richiama l'attenzione dell'operatore nel sottoscrivere sia la dichiarazione di impegno sia la richiesta all'organismo di controllo prescelto (ultima pagina del modello di notifica).
Per tutti gli operatori eventuali modifiche dei dati contenuti in notifica devono essere comunicati tempestivamente alla scrivente nonché all'organismo di controllo, con apposita notifica di variazione.
4.1  Operatori "transitati" (cambio organismo di controllo)
Adempimenti operatori
Qualora la notifica di variazione riguardi la modifica dell'organismo di controllo precedentemente scelto, l'operatore dovrà effettuare una notifica di variazione avendo cura di compilare, in particolare, nel riquadro 1 della notifica attività con metodo biologico, le cause di variazione barrando la casella "cambio organismo di controllo (OdC)" e specificando l'organismo di controllo dal quale si proviene.
Copia della notifica di variazione dovrà essere trasmessa, contestualmente, anche all'organismo di controllo dal quale si intende recedere.
Adempimenti degli organismi di controllo e degli operatori
Si specifica che l'organismo di controllo subentrante dovrà essere in grado di indicare, per ogni operatore, il momento di ingresso nel sistema di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91, anche nel periodo antecedente al cambio dell'organismo di controllo stesso.
A tal fine si richiama la prescrizione (5) in cui si prevede che: "per i rapporti tra gli organismi di controllo esiste l'obbligo di comunicazione reciproca dei provvedimenti applicati agli operatori controllati".
Tale obbligo trova fondamento, in via applicativa, nella norma comunitaria di riferimento (6), per la quale la pubblica amministrazione deve garantire l'accesso al sistema di controllo comunitario nei confronti degli operatori che ne rispettino le disposizioni e paghino il contributo alle spese di controllo.
Pertanto, l'organismo di controllo subentrante dovrà richiedere ed acquisire apposita liberatoria dal precedente organismo che, in via ordinaria, dovrà riscontrare entro trenta giorni, indicando di tutte le informazioni relative allo status dell'operatore in parola.
Si precisa, altresì che, pur essendo prerogativa dell'operatore potere effettuare il cambio dell'organismo di controllo nel momento in cui lo riterrà più opportuno, il diritto medesimo può andare incontro a delle limitazioni nel momento in cui dovesse essere compromessa la sicurezza del sistema di controllo.
In tale contesto, al fine di rendere più efficace l'azio ne amministrativa volta a garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo (7), questa Amministrazione ritiene di dover impartire le seguenti disposizioni.
Relativamente alle notifiche di variazione effettuate successivamente alla comunicazione formale di visita ispettiva, sia precedentemente concordate sia non preannunziate, poiché tali visite ispettive potrebbero accertare - con tempestività - le condizioni di affidabilità dell'operatore che altrimenti potrebbero non essere più rilevate, qui di seguito si precisa quanto segue:
1)  in caso di visita preannunziata su base annua da parte dell'organismo di controllo (per tipologia omogenea e periodo di criticità colturale), l'esercizio della notifica di variazione al nuovo organismo di controllo prescelto dovrà essere effettuata almeno trenta giorni prima dalla data programmata dall'organismo di controllo precedente, a pena dell'esclusione dal sistema di controllo;
2)  in caso di visita non preannunziata la stessa non potrà essere rifiutata, a pena, anche in tal caso, dell'esclu sione dal sistema di controllo.
In via attuativa, avendo riguardo alle sanzioni che l'organismo di controllo prevede di imporre all'operatore controllato, nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni (8), ed al fine di garantire la sicurezza del sistema di controllo comunitario, è necessario che tale fattispecie venga riportata negli accordi contrattuali (sottoscritti tra operatore e organismo di controllo) relativamente all'accettazione delle sanzioni da parte dell'ope ratore.
Tale clausola aggiuntiva dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori controllati, a cura degli organismi di controllo, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Si premette che gli organismi di controllo, che dovranno comunicare l'idoneità per l'anno 2002, lo dovranno fare tenendo conto dell'adeguamento del proprio quadro sanzionatorio che si prevede che debba essere imposto all'operatore controllato e che detto quadro sanzionatorio dovrà essere sottoscritto con le forme di legge (9).
A tal riguardo è bene precisare agli organismi di controllo che tutto il proprio quadro sanzionatorio da imporre all'operatore controllato, ai sensi della normativa sopra richiamata, dovrà essere ulteriormente integrato dalla fattispecie sopra considerata e sottoscritta, nelle forme di legge (10), dall'operatore controllato.
Come è noto, gli organismi di controllo esplicano un servizio ed una funzione pubblica nell'esercizio dell'attività di controllo e certificazione, nonché di irrogazione delle sanzioni agli operatori dell'agricoltura biologica. A riguardo, in mancanza di un quadro normativo di riferimento (comunitario e nazionale), relativo alle modalità di applicazione (11) delle sanzioni (12) previste dalla norma di riferimento comunitaria, si sottolinea la necessità che gli organismi di controllo forniscano, ad ogni operatore da essi controllato, copia del proprio quadro sanzionatorio e si facciano rilasciare espressa dichiarazione di accettazione delle sanzioni in esso previsto, sottoscritta nelle forme di legge (13), qualora, a loro carico, si dovessero accertare una o più irregolarità e/o infrazioni.
Ai fini della sicurezza del sistema di controllo, gli stessi organismi dovranno, comunque, fare sottoscrivere ai propri controllati la clausola aggiuntiva in questione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare. In ogni caso detta clausola aggiuntiva dovrà essere attuata anche in deroga alle proprie procedure validate, già adottate ai sensi della norma EN 45011; in tal caso le medesime clausole aggiuntive dovranno essere inserite nelle proprie procedure validate appena possibile.
L'urgenza posta dalla scrivente trova il proprio fondamento (anche nell'ipotesi in cui le suddette procedure siano state approvate privatamente da organismi di accreditamento come il Sincert) nella necessità primaria di garantire l'affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo comunitario.
4.2  Operatori subentrati (cambio titolarità operatore)
Adempimenti operatori
Qualora la notifica di variazione riguardi la modifica di titolarità dell'operatore, l'operatore subentrante dovrà effettuare una notifica di variazione avendo cura di indicare nel riquadro 1 della notifica attività con metodo biologico, le cause di variazione, barrando la casella "modifica dati dichiarante o rappresentante legale" e specificando, inoltre, nel riquadro "Altro" il nominativo del precedente operatore e nel riquadro "cambio organismo di controllo" l'organismo di controllo a cui era assoggettato il precedente operatore.
Copia di detta notifica di variazione dovrà essere trasmessa, contestualmente, anche all'organismo di controllo prescelto nonché, all'organismo di controllo del precedente notificante.
4.3  Operatori che recedono dal sistema di controllo
Adempimenti operatori
Qualora l'operatore che precedentemente aveva notificato decida di recedere dal sistema di controllo relativo al metodo biologico, potrà esercitare tale diritto in qualunque momento lo ritenga opportuno.
A tal fine, gli operatori in parola dovranno comunicare la loro volontà di recedere dal sistema di controllo con semplice istanza, con apposizione in calce della propria firma, inviandola - contestualmente - sia all'organismo di controllo sia all'Assessorato regionale dell'agricoltura, specificando la data a partire dalla quale si intende recedere.
Qualora l'operatore volesse annullare l'istanza di recesso dal sistema di controllo precedentemente trasmessa, volendo, parimenti, garantire la continuità del proprio assoggettamento al sistema di controllo, lo stesso annullamento dovrà essere effettuato in maniera tempestiva in modo da garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo.
Adempimenti degli organismi di controllo
Pertanto, l'annullamento di cui sopra (finalizzato a garantire la continuità del proprio assoggettamento al sistema di controllo), dovrà risultare simultaneamente compatibile con:
-  le procedure proprie dell'organismo di controllo con riferimento al tipo di attività sottoposta a controllo (per tipologia omogenea e per periodo di criticità colturale, nonché per le visite non preannunciate a qualunque titolo, ecc.);
-  la finalità di garantire un accertamento tecnico-contabile efficace da parte dell'organismo di controllo (attraverso apposita visita ispettiva che, in tal caso, comunque dovrà essere effettuata) che possa supportare la sussistenza di elementi tali da poter certificare la riammissione dell'azienda al sistema di controllo senza soluzione di continuità. In tal caso, è da precisare che la mancanza di una contabilità di magazzino e di una aggiornata contabilità finanziaria (13bis) così come previsto nella normativa comunitaria, non potrà dare luogo all'annullamento della precedente istanza di recesso.
In sostanza, non verificandosi la compatibilità con ambedue le due condizioni sopra specificate, non si potrà riammettere l'azienda, che ha già formalizzato l'intenzione di recedere dal sistema di controllo. In tal caso, la riammissione al sistema di controllo potrà avvenire solo attraverso una nuova notifica.
5.  Elenco degli operatori (adempimenti degli organismi di controllo)
Per la predisposizione degli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica (1), ciascun organismo di controllo autorizzato, come già richiesto precedentemente dalla scrivente, dovrà trasmettere l'elenco degli operatori (14) che hanno effettuato la notifica (15) e che siano stati riconosciuti idonei dai medesimi organismi (16).
Sempre ai fini della predisposizione dell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica (1), ed anche alla luce dei contenuti della norma nazionale (17) in materia di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati, nonché nell'ambito di un indispensabile rapporto di collaborazione con gli stessi, si ritiene necessario procedere all'acquisizione anche di quelle informazione definite "complementari ma ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori (18)".
Detto elenco dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico entro il 31 marzo di ogni anno.
5.1  Elenco degli operatori su supporto cartaceo
Per quanto attiene la formulazione su supporto cartaceo, lo stesso dovrà contenere tutte quelle informazioni necessarie per l'identificazione inequivocabile degli operatori (si sottolinea la necessità di riportare la partita I.V.A. e/o il codice fiscale), in conformità a quanto riportato nella tabella A alla presente circolare; detto elenco dovrà essere numerato con numerazione progressiva e firmato pagina per pagina dal responsabile dell'organismo di controllo che riconosce l'idoneità degli operatori controllati.
5.2  Elenco degli operatori su supporto informatico
L'elenco su supporto informatico, tenuto conto del le esigenze della scrivente Amministrazione in materia di informatizzazione, in relazione anche ai consequenziali adempimenti in ordine alla redazione degli elenchi degli operatori riconosciuti idonei nel comparto zootecnico che non sono previsti nel programma informatico (software ministeriale), dovrà essere strutturato dagli organismi di controllo (nell'ambito dell'indispensabile rapporto di collaborazione), parimenti come nel supporto cartaceo riportato nella tabella A ed in formato excel, come già precedentemente concordato con gli organismi di controllo, per gli operatori riconosciuti idonei a partire dall'anno 2000.
Nel prosieguo, si richiede la piena collaborazione degli organismi di controllo affinché gli stessi si attengano scrupolosamente a quanto richiesto dalla scrivente relativamente all'assetto informatico, al fine di poter effettuare in un qualunque momento una elaborazione dei dati in modo uniforme.
Pertanto, il suddetto elenco dovrà essere strutturato avendo cura di riportare i nominativi degli operatori in ordine alfabetico per provincia e, per ciascun operatore, dovrà essere riportato la partita I.V.A. e/o il codice fiscale nonché l'indirizzo.
5.3  Elementi comuni agli elenchi su supporto cartaceo ed informatico
Peraltro, gli operatori dell'agricoltura biologica di pertinenza regionale dovranno essere suddivisi in "produttori agricoli" (P) ed in "preparatori" (TP) (nella legenda corrisponde alla casella: tipo).
I produttori agricoli dovranno essere distinti in:
-  operatori "biologici" (B);
-  operatori "in conversione" (C);
-  operatori "misti" (X).
Gli stessi produttori devono essere distinti secondo le articolazioni sopra specificate, in ordine alfabetico e per provincia, nelle categorie di (nella legenda corrispon de alla casella: specializzazione):
-  produzioni vegetali (PV);
-  produzioni zootecniche (PZ);
-  produzioni vegetali e zootecniche (PVZ).
I "preparatori" (TP) devono essere distinti nelle categorie di (nella legenda corrisponde alla casella: specializzazione):
-  preparatori vegetali (TPV);
-  preparatori zootecnici (TPZ);
-  preparatori vegetali e zootecnici (TPVZ).
Al fine di garantire effettivamente l'identificazione degli operatori dell'agricoltura biologica in relazione alle aziende da essi gestite, nonché di garantire, parimenti, la verifica aggiornata (18bis) delle varie fasi di accesso, recesso, transito o subentro al sistema di controllo come precedentemente specificato, si invitano gli organismi di controllo a volere allegare, all'elenco degli operatori biologici riconosciuti alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente (14), gli "operatori biologici"che:
-  sono subentrati ad un precedente operatore idoneo nell'ambito dello stesso organismo di controllo;
-  hanno receduto dal sistema di controllo del Regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando la data di fine controllo;
-  sono transitati presso altro organismo di controllo (in tal caso specificare sia la data sia l'organismo di controllo di destinazione).
5.4  Refluenze delle sanzioni sull'elenco degli operatori idonei
Adempimenti degli organismi di controllo
Alle sopracitate specifiche risulta necessario che gli organismi di controllo alleghino anche l'elenco degli operatori ritenuti responsabili di non conformità e che sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori.
Come già precedentemente richiesto dalla scrivente Amministrazione sulla base della previsione comunitaria che quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate (19), si ritiene opportuno che gli organismi di controllo trasmettano un apposito quadro sinottico dei provvedimenti sanzionatori già adottati a decorrere dalla data di riferimento della sanzione irrogata.
Tale quadro sinottico dovrà prevedere, per ogni anno di riferimento, il numero di provvedimenti adottati, in relazione alle seguenti aree di controllo:
1)  area delle norme di produzione;
2)  area delle norme per la preparazione dei prodotti;
3)  area degli obblighi precauzionali e documentali.
Le sopracitate aree di controllo sono da riferirsi alle infrazioni accertate (20) e per cui, conseguenzialmente, gli organismi di controllo debbono obbligatoriamente avere adottato i relativi provvedimenti sanzionatori.
L'elenco analitico degli operatori inadempienti dovrà essere compilato secondo le suddette specifiche:
-  per anno di riferimento;
-  per area di controllo (come sopra specificata);
-  per operatore sanzionato;
-  per superficie interessata (singolo appezzamento o tutti gli appezzamenti interessati);
-  per il periodo di tempo in cui è intervenuto il ritiro della certificazione di conformità (sospensione della certificazione e/o esclusione dell'operatore).
Si ritiene utile specificare che detto quadro sinottico, con elenco analitico degli operatori inadempienti, suddivisi per aree di controllo, dovrà continuare ad accompagnare, come già precedentemente richiesto dalla scrivente Amministrazione, la relazione annuale sulla attività svol ta nella Regione siciliana, relativa alla attività di controllo e certificazione (21).
Il predetto quadro sinottico, dovrà, inoltre, essere presentato ogni tre anni dagli organismi di controllo ai fini dell'attività di vigilanza (4) ed anche in relazione all'orientamento, emerso in sede nazionale, di rinnovare l'autorizzazione degli organismi di controllo riconosciuti ogni tre anni.
In tale contesto si ritiene di richiedere agli organismi di controllo il quadro sinottico triennale riferito agli anni 2000, 2001 e 2002.
Si è avuto modo di constatare che alcuni organismi di controllo, pur identificando il momento iniziale da cui è prevista la decorrenza della sanzione, in taluni casi irrogano sanzioni "a tempo indeterminato", spesso per aspetti di tipo amministrativo.
In tema di irrogazione delle sanzioni agli operatori inadempienti, si osserva che la sanzione comminata deve, in verità, avere una data di inizio ed una data di termine.
Si ricorda che, qualora l'operatore dovesse contravvenire ai propri obblighi, anche contrattuali, assunti nei confronti degli organismi di controllo, la circolare ministeriale (22) (che traccia le linee guida sul sistema sanzionatorio) prescrive che gli organismi di controllo potranno definire la durata del provvedimento di esclusione di un operatore inadempiente tenendo conto della tipologia di infrazione, del rispetto del principio di gradualità e dell'entità dell'infrazione rilevata.
Inoltre, l'organismo di controllo, ai fini della definizione di un provvedimento di esclusione di un operatore inadempiente (nel caso di infrazioni), tiene presente che il medesimo provvedimento non può essere inferiore ad un anno. Solo allorché sia trascorso tale termine, l'operatore potrà rientrare nel sistema di controllo avviando ex novo la relativa notifica di inizio attività.
Nell'aver sopra riportato alcuni aspetti significativi del provvedimento ministeriale sul quadro sanzionatorio, si intende porre all'attenzione degli organismi di controllo alcuni aspetti comuni alla funzione pubblica dagli stessi esercitata nel corso dell'attività di irrogazione delle sanzioni agli operatori inadempienti.
In base a ciò si evidenzia che le sanzioni comportan ti il ritiro della certificazione di conformità con l'esclu sione dell'operatore, acquisiscono una configurazione pubblicistica.
Pertanto, stabilita la definizione del provvedimento di esclusione (con attribuzione di un tempo certo di durata), la medesima sanzione farà scattare il divieto al l'azien da di iscriversi ad un altro organismo di controllo fino a quando non verranno soddisfatte le condizioni che hanno determinato la sanzione, ovvero fino a quando la sanzione non avrà esaurito i suoi effetti.
Parimenti vige l'obbligo per gli organismi di controllo di comunicare le sanzioni irrogate agli operatori inadempienti, sia alla pubblica amministrazione sia agli altri organismi di controllo, affinché venga rispettato il divieto per l'operatore interessato di rientrare nel sistema di controllo prima del tempo prestabilito.
6.  Aspetti specifici per alcune categorie di operatori
6.1  Notifica relativa all'attività di raccolta di prodotti vegetali spontanei commestibili
Condizioni generali
Il disposto del Regolamento (CEE) n. 2608 del 23 settembre 1993, che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CEE) n. 2092/91 ha introdotto norme sulla raccolta di vegetali commestibili e/o di parti di essi nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole.
Il suddetto Regolamento comunitario detta le regole e le procedure che gli operatori (nel caso in questione i raccoglitori) devono rispettare per la raccolta di vegetali naturali commestibili. Ciò si rende possibile in quanto si parte dall'assunto che i vegetali provenienti dalla raccolta effettuata in zone "naturali" possono essere considerati, a determinate condizioni, prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica.
Oggetto della disciplina sono i vegetali commestibili e le loro parti che crescono spontaneamente in dette aree naturali. La condizione che, pertanto, deve essere soddisfatta perché si possa assimilare la raccolta al metodo dell'agricoltura biologica, è che le aree di provenienza non siano state oggetto di trattamenti con sostanze non autorizzate dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 per almeno tre anni precedenti la raccolta. Inoltre, la raccolta non deve compromettere né l'equilibrio dell'habitat, né la conservazione della specie nella zona di prelievo.
Adempimenti degli operatori per la notifica
Il raccoglitore e la zona di raccolta sono assimilabili, rispettivamente, ad un operatore e a un'azienda di produzione, per cui sono sottoposti al regime di controllo e all'obbligo della presentazione della notifica, indicando gli estremi catastali della zona di raccolta effettuata (prodotti spontanei) e barrando l'apposita casella nel riquadro 5 "prodotti spontanei", della "sezione A: produzioni vegetali" (pagina 2 del modello di notifica).
6.2  Preparatori
Adempimenti dei preparatori per la notifica
Con riferimento alla notifica di attività dei "preparatori", è opportuno evidenziare che detti operatori dovranno riportare i propri dati nella notifica di attività (2) anche nella:
-  sezione C, relativa alle preparazioni alimentari
e
-  sezione G, relativa alle strutture aziendali.
Informazioni complementari da comunicare a cura dei preparatori (18)
Si ricorda che, relativamente all'attività di preparatore, afferiscono alla medesima una o più delle seguenti operazioni:
-  trasformazione;
-  condizionamento;
-  confezionamento;
-  imballaggio;
-  conservazione;
-  etichettatura.
Per quanto riguarda la sezione C, si dovrà indicare nel riquadro 2 alla voce "altro" le singole operazioni, effettivamente svolte in azienda (ed a prescindere, in questo caso, dal riferimento alle singole tipologie di prodotto finito), di: trasformazione, condizionamento, confeziona men to, imballaggio, conservazione. Inoltre, l'operazione di etichettatura verrà segnata barrando la casella relativa alla voce "etichettatura".
Di contro, l'operatore dovrà aver cura di compilare uno o più riquadri 3 e seguenti per ogni unità di prepa razione (U.P.) (così come definita all'Allegato 1 alla presente circolare, relativo alle definizioni) secondo:
-  tipologia di prodotto finito, (per singola linea produttiva: riferibile al singolo prodotto od ai prodotti ottenibili da tale linea, così come specificato nelle voci del riquadro 2 della sezione C);
-  tipologie di attività prevista (di lavorazione, presentazione, conservazione ed identificazione del prodotto), indicando, per ognuna delle quattro tipologie di attività sopra richiamate, la relativa capacità di lavoro oraria delle pertinenti linee produttive, nonché le superfici e/o i volumi, relativi alla capacità di conservazione (o stoccaggio) delle aree a ciò destinate.
Le unità di preparazione (U.P.), a cui si riferiscono le linee produttive di cui sopra, dovranno essere numerate, con numerazione progressiva, sul margine sinistro di ogni riquadro 3 della sezione C compilato, anteponendo la sigla U.P. al numero progressivo cui si riferiscono.
E' evidente che per ogni unità di preparazione potranno essere compilati uno o più "riquadri 3".
E' parimenti evidente l'analogia tra il riferimento all'unità di preparazione e quello dell'unità di produzione.
Adempimenti dei preparatori che hanno già notificato
In sede di prima applicazione, i preparatori che han no già notificato potranno omettere l'integrazione dei dati sopra richiamati della sezione C, qualora gli organismi di controllo trasmetteranno a questa Amministrazione "l'attestato per i preparatori" (di cui la scrivente ha già fornito apposito schema) entro il 31 marzo 2003.
In caso contrario, verrà sollecitata la comunicazione dei dati sopra richiesti agli operatori interessati, ai fini del loro inserimento nell'elenco degli idonei.
Per quanto riguarda la sezione G, relativa alle strutture aziendali, oltre all'identificazione di ogni struttura, ai riferimenti catastali o all'eventuale indirizzo ed al titolo di possesso, dovrà farsi particolare attenzione nell'indicare la suddivisione dei volumi dedicati all'agricoltura biologica ed a quella convenzionale delle strutture stesse, qualora vengano effettuate attività di preparazione sia su prodotti provenienti "da agricoltura biologica", sia su prodotti da agricoltura convenzionale.
Informazioni complementari da comunicare a cura degli organismi di controllo (18)
In considerazione del fatto che il numero dei preparatori è aumentato considerevolmente ed al fine di un loro controllo efficace, si richiede che gli organismi di controllo comunichino con cadenza quadrimestrale i preparatori da essi ritenuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, comprese quelle impartite con la presente circolare. Detti elenchi dovranno essere trasmessi alla scrivente a partire dal 30 aprile 2003.
Adempimenti degli operatori "produttori-preparatori"
Ai sensi della presente circolare il "produttore" che effettua la preparazione di soli prodotti ottenuti nella propria azienda, pur mantenendo la qualifica comunitaria di produttore, viene identificato come "produttore-preparatore". In considerazione del fatto che si è potuto riscontrare l'esistenza di diversi produttori-preparatori spesso di notevoli dimensioni economiche (sia come singoli produttori, sia come produttori in forma associata) con riferimento alla quantità di prodotti commercializzati e, di conseguenza, come fatturato, ai fini dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo, si rende necessario acquisire informazioni complementari per un controllo efficace degli operatori in questione (18). Si ritiene, pertanto, necessario introdurre l'obbligo (per tali operatori) di compilare oltre alle sezioni della notifica relative alle attività di produzione, anche quelle relative alle attività di preparazione (sezione C e G), come sopra specificato.
Si ritiene, altresì, che possano derogare a tale adempimento i produttori che conferiscano direttamente i loro prodotti a centri specifici o che non superino i 5 quintali di prodotto, qualora lo stesso non sia ad alto valore aggiunto( come, ad esempio, i funghi).
Inoltre, gli operatori in parola (nel caso di nuovi operatori), dovranno, compilando il riquadro 1 - informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo - e relativamente alla categoria di attività, barrare con una X sia 01 (cod. att.: codice di attività), sia il riquadro a destra nello stesso rigo (relativo alle indicazioni di compilazione delle sezioni A e/o B, E, F, G); inoltre, dovranno proseguire barrando ulteriormente con una X solo il riquadro a destra della categoria dei "preparatori" (corrispondente alle indicazioni di compilazione delle sezioni C e G che, ovviamente, dovranno essere compilate).
Adempimenti degli operatori che possono acquisire le qualifiche sia di preparatori che di "produttori-preparatori"
Nel caso in cui alcuni operatori possano rientrare sia nella categoria di "produttore-preparatore" sia di "preparatore", in relazione sia al conseguimento dei propri scopi sociali che di mercato (ad esempio in relazione a specifiche annate agrarie e all'andamento di mercato), potranno evitare di effettuare di volta in volta la notifica di variazione, purché l'organismo di controllo provveda a trasmettere a questa Amministrazione "l'attestato per i preparatori" (di cui la scrivente ha già fornito apposito schema) entro il 31 marzo 2003.
Gli organismi di controllo, in tal caso, provvederanno ad inserire gli operatori in parola nell'elenco degli idonei nella sezione di competenza (produttori-preparatori o preparatori), sulla base di una specifica comunicazione all'organismo di controllo medesimo da parte degli operatori interessati.
Adempimenti degli operatori per la documentazione richiesta
Gli operatori ricadenti nelle categorie appresso indicate dovranno produrre a questo Assessorato - "servizio IV - sviluppo locale ed attività agroambientali, unità operativa n. 18 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia biologica", la seguente documentazione in originale o in copia autentica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
Per gli operatori in forma associata
-  statuto e atto costitutivo in copia conforme; può essere fornita copia dei predetti documenti avendo cura di indicare in calce agli stessi il numero delle pagine di cui è composto il documento e la dicitura che ne attesti la conformità al documento originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in sostituzione può essere utilizzato l'apposito modello dell'allegato II;
-  dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale si evinca la data della nomina del rappresentante legale e la durata della predetta carica sociale, utilizzando il modello dell'allegato III.
Per i preparatori e/o produttori-preparatori (persone fisi che o giuridiche)
-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la disponibilità della struttura nella quale viene effettuata la preparazione, utilizzando il modello dell'allegato IV;
-  attestato di assoggettamento rilasciato dall'organismo di controllo in conformità "all'attestato per i preparatori" (che la scrivente ha già fornito quale schema agli organismi di controllo) anche per garantire la rintracciabilità delle produzioni biologiche.
Con riferimento agli operatori associati che effettuano attività di preparazione, si precisa che gli stessi sono tenuti a produrre anche la documentazione sopra prevista "per gli operatori in forma associata".
Infine, gli operatori (produttori o preparatori) che volessero fornire ulteriori informazioni ritenute utili, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'allegato V.
E' appena il caso di ricordare che, per quanto riguarda in maniera specifica i preparatori, gli organismi di controllo potranno attestarne l'idoneità solo nel momento in cui le strutture degli impianti aziendali di preparazione saranno funzionali allo svolgimento dell'attività notificata nonché conformi alla normativa igienico - sanitaria (23).
7.  Disposizioni finali
La presente circolare è stata redatta in conformità delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa tenendo conto, parimenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.
Al fine di facilitare l'accesso agli utenti del settore, la stessa circolare è consultabile sul sito internet: http:// www.regione.sicilia.it/agricoltura.
Sezione URP (ufficio relazioni col pubblico), da dove sarà possibile sia ottenere il modello di notifica ministeriale, sia consultare gli indirizzi degli organismi di controllo cui inviare la notifica (allegato VII).
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
Allegato I
DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione della presente circolare valgono, là dove non diversamente specificato, le definizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 e, in particolare, dall'art. 4 e dall'allegato VI, nonché le definizioni della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
-  operatore: la persona fisica o giuridica che produce o prepara i prodotti che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti e che, peraltro, sia stata riconosciuta idonea da un organismo di controllo;
-  produzione: le operazioni effettuate in una azienda agricola volta alla produzione, all'imballaggio ed alla prima etichettatura di prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda:
-  per "produttore" si intende, pertanto, colui che produce e/o raccoglie prodotti spontanei ed, eventualmente, "prepara" i prodotti provenienti dalla propria azienda;
-  per "azienda biologica" si intende l'azienda in cui tutte le unità produttive sono condotte ad agricoltura biologica;
-  per "azienda in conversione" si intende l'azienda in cui tutte le unità produttive sono condotte in conversione all'agricoltura biologica;
-  per "azienda mista" si intende l'azienda condotta nel modo che segue: biologico e conversione; biologico e convenzionale; biologico, conversione e convenzionale; conversione e convenzionale;
-  unità di produzione di un'azienda (biologica, in conversione, mista) riferita ad una specifica coltura si intende l'insieme degli appezzamenti investiti a quella specifica coltura e condotti con il medesimo metodo di coltivazione, con annesse le relative strutture, macchinari e pertinenze;
-  appezzamento (dell'unità di produzione) la superficie omogenea per destinazione produttiva, identificabile quale unità fisica condotta secondo il medesimo metodo agricolo di produzione (già descritto al riquadro 10 delle note esplicative di cui all'allegato V.1. del decreto legislativo n. 220/95);
-  preparazione: le operazioni di conservazione, e/o trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione ed il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico, apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati:
-  per "preparatore" si intende, perciò, colui che, nell'esercizio dell'attività di impresa, esercita una attività di: trasformazione, condizionamento, confezionamento, imballaggio, etichettatura e conservazione sia di prodotti vegetali che animali, anche di origine extra aziendale;
-  unità di preparazione: è la connessione funzionale delle attività, delle strutture e delle pertinenze aziendali volte alla:
-  lavorazione (trasformazione o condizionamento);
-  presentazione (confezionamento e/o imballaggio);
-  conservazione (magazzinaggio, anche in celle frigorifere; immissione in: cisterne e serbatoi per liquidi alimentari, sili, locali di deposito dei prodotti agricoli e derrate alimentari, ecc.);
-  identificazione (etichettatura, fatturazione, bollettini di conferimento, documenti di trasporto, ecc.),
riferiti ad una tipologia di prodotto (individuata dalla denominazione di vendita del prodotto finito di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 109/92) dell'azienda notificante, le cui attività saranno identificate dalla capacità di lavoro oraria delle pertinenti linee produttive (quali lavorazione, presentazione e identificazione del prodotto sopra specificate) e dalle superfici e/o volumi delle rispettive capacità di conservazione, che devono essere esplicitate in notifica.
Allegato II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello A
Il/la sottoscritto/a    
  (cognome) (nome) 
nato a    

(luogo)

(...............) il    
  (prov.) 
residente a   (...............) in  
  (luogo) (prov.) 
via   n. ............... 
  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara

-  denominazione e ragione sociale dell'impresa  
-  data di costituzione e durata  
-  forma giuridica e sede  
-  scopi ed attività prevalenti  
-  numero di iscrizione alla camera di commercio e provincia  
-  autorizzazione sanitaria n. ............... del   ambito
-  data di inizio dell'attività  
-  titolari di cariche o qualifiche  
-  altro utile per la valutazione    

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
............................................................
  (luogo, data) 

Il dichiarante

  ............................................................ 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Allegato III
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Modello B
Il/la sottoscritto/a    
  (cognome) (nome) 
nato a    

(luogo)

(...............) il    
  (prov.) 
residente a   (...............) in  
  (luogo) (prov.) 
via   n. ............... 
  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara

-  possesso e numero del codice fiscale  
-  partita I.V.A. dell'impresa  
-  qualità di legale rappresentante dell'impresa dalla data del   sino al ................................................................... 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
............................................................
  (luogo, data) 

Il dichiarante

  ............................................................ 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
Allegato IV
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello C
Il/la sottoscritto/a    
  (cognome) (nome) 
nato a    

(luogo)

(...............) il    
  (prov.) 
residente a   (...............) in  
  (luogo) (prov.) 
via   n. ............... 
  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara

di avere la disponibilità della struttura sita in  

in cui vengono effettuate le operazioni di preparazione in quanto:
-  di proprietà dello stesso o della società da lui rappre sentata;
-  a seguito di contratto di   della struttura di proprietà di  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
............................................................
  (luogo, data) 

Il dichiarante

  ............................................................ 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Allegato V
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello D
Il/la sottoscritto/a    
  (cognome) (nome) 
nato a    

(luogo)

(...............) il    
  (prov.) 
residente a   (...............) in  
  (luogo) (prov.) 
via   n. ............... 
  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara

   

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
............................................................
  (luogo, data) 

Il dichiarante

  ............................................................ 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Allegato VI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA SPEDIZIONE DEI MODULI RELATIVI ALLA NOTIFICA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE CON METODO BIOLOGICO (PRIMA NOTIFICA O NOTIFICA DI VARIAZIONE)

PREMESSA
Il presente modello deve essere utilizzato da quegli operatori che intendono inserirsi nel sistema di controllo per le produzioni biologiche ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni (prima notifica) o da coloro che intendono comunicare le modifiche intervenute a carico delle informazioni precedentemente comunicate con l'invio della notifica (notifica di variazione).
Il modello è predisposto in modo da poter essere compilato separatamente per la sola parte che interessa (produzioni animali, produzioni vegetali, preparazioni alimentari, importazione da paesi terzi).
Il modello deve essere compilato in duplice copia, da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento a:
-  Regione (o Ministero nel caso di attività di importazione da paesi terzi);
-  organismo di controllo (= OdC), prescelto tra quelli autorizzati dal Ministero.
Alla notifica destinata all'amministrazione pubblica deve essere applicata una marca da bollo da E 10,33 e le firme devono essere autenticate ai sensi delle leggi vigenti.
Alla notifica destinata all'organismo di controllo devono essere allegati tutti i documenti specificati nelle presenti istruzioni.
Nel caso di notifica di variazione, la stessa deve essere inviata con le modalità sopra descritte entro 30 giorni dalle variazioni intervenute.
Copia di tutta la documentazione spedita deve essere conservata a cura dell'operatore.
Gli operatori che effettuano attività di produzione agricola (vegetale e/o zootecnica) sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione A e/o B (pagina 2 di 9 e/o 3 di 9), della sezione E (pagina 7 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della sezione G (pagina 9 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'organismo di controllo" (pagina 6 di 9).
Gli operatori che effettuano attività di preparazione alimentare sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione C (pagina 4 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'organismo di controllo" (pagina 6 di 9).
Gli operatori che effettuano attività di importazione da paesi terzi sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione D (pagina 5 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'organismo di controllo" (pagina 6 di 9).
Qualora un operatore eserciti più di una delle attività sopradescritte è tenuto alla compilazione delle sezioni specifiche di ciascuna attività.
Si precisa che il produttore, preparatore dei soli prodotti ottenuti dalla propria azienda, è da considerarsi "produttore" ed in quanto tale dovrà compilare le sole sezioni relative a tale attività.
Alla notifica che va inviata all'organismo di controllo deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  produttori agricoli:
1)  planimetria catastale dell'azienda al massimo in scala 1:10.000, con evidenziati i confini aziendali (o con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici);
2)  planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione, preparazione;
3)  certificati e visure catastali relative ai terreni ed ai fabbricati in possesso o nella disponibilità dell'operatore e connessi all'attività produttiva;
4)  copia dei titoli di possesso o disponibilità di terreni o fabbricati gestiti dall'operatore;
5)  copia delle autorizzazioni sanitarie necessarie o copia della loro richiesta all'autorità competente;
6)  copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
b)  produttori con attività di allevamento, oltre alla documentazione citata al punto a), anche la seguente:
1)  planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc.;
2)  programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
3)  piano di gestione dell'allevamento;
c)  preparatori alimentari:
1)  planimetrie degli stabilimenti e degli impianti;
2)  copia dell'autorizzazione sanitaria.
Nel dettaglio, al punto b2) si richiama il programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche (allegato I, paragrafo 7, Regolamento CEE n. 2092/91).
Tale programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche (PUDZ) deve contenere le seguenti informazioni:
-  i dati identificativi dell'operatore e dell'unità produttiva;
-  la previsione del quantitativo di deiezioni zootecniche prodotte annualmente;
-  le modalità di gestione delle deiezioni zootecniche;
-  la descrizione tecnica dei siti di accumulo, comprendente la loro capacità;
-  il periodo massimo di accumulo;
-  le tipologie di prodotto ottenuto dalla gestione delle deiezioni zootecniche aziendali;
-  la definizione delle quantità medie di N totale, nitrico ed ammoniacale presenti nelle varie tipologie di prodotto derivanti dalla gestione aziendale delle deiezioni e destinate allo spargimento;
-  un piano di spargimento che preveda la quantità di deiezioni annue sparse per appezzamento in funzione delle colture praticate e della rotazione adottata e degli apporti di eventuali altri fertilizzanti.
-  la densità di animali in allevamento in rapporto alla SAU aziendale tale da non superare il limite massimo di 170 kg di N per ettaro;
-  l'eventuale surplus aziendale e la sua destinazione;
-  copia di eventuali accordi formali con aziende biologiche e non destinatarie del suddetto surplus di deiezioni.
Successivamente le annotazioni relative alla quantità e destinazione delle deiezioni fuori dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro di vendita.
Le annotazioni relative alle quantità delle deiezioni impiegate all'interno dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro delle materie prime.
Il PUDZ dovrà essere aggiornato quando ricorrano i casi di obbligatorietà della variazione del PAP zootecnico.
In caso di modifica il nuovo PUDZ deve essere inviato entro 15 giorni all'organismo di controllo e deve essere firmato dall'operatore biologico o da un suo delegato e da un tecnico agricolo di sua fiducia.
Nel caso esistano normative regionali in materia di gestione delle deiezioni zootecniche e dei relativi reflui si fa riferimento ai relativi elaborati e programmi.
Al punto b3) si richiama il piano di gestione dell'allevamento.
Il  piano di gestione dell'allevamento deve essere composto dai seguenti documenti:
1)  Programma di reperimento degli alimenti
Il  programma di reperimento degli alimenti deve contenere:
-  la specifica dei tipi di alimento, di foraggio e di mangime utilizzati nel corso dell'anno, suddivisi per provenienza, intesa come aziendale, da aziende sottoposte a controllo ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 o da aziende convenzionali, e quantità in unità di peso della sostanza secca, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'allegato II, parte C e D del Regolamento CEE n. 2092/91 modificato dal Regolamento CE n. 1804/99;
-  le schede di composizione della razione giornaliera tipo per categoria di animali in allevamento, indicanti le formule, il rapporto foraggio/concentrati e le percentuali di alimento in base alla provenienza espresse in sostanza secca ingerita annualmente, secondo le indicazioni dell'allegato I, lett. B), paragrafo 4, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'allegato II, parte C e D del Regolamento CEE n. 2092/91 modificato dal Regolamento CE n. 1804/99;
-  un piano di utilizzazione dei pascoli nella disponibilità dell'azienda.
Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione degli alveari.
Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione delle famiglie.
2.  Programma di gestione della rimonta e della riproduzione
Il programma di gestione deve contenere:
-  la previsione della quota di rinnovo e la sua provenienza (biologica e/o convenzionale), la quota di rimonta di provenienza interna od esterna per le fattrici (bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli) per i riproduttori ed in generale il rinnovo dei soggetti in produzione (suini, avicoli e cunicoli);
-  la previsione di eventuali cambi di razza allevata e/o di indirizzo produttivo.
Per gli allevamenti apistici in tale programma dovranno essere illustrate le scelte ed i programmi aziendali per quanto riguarda la gestione degli alveari, il loro rinnovo, le eventuali acquisizioni ed il programma dell'eventuale conversione della cera dei favi del nido con cera di provenienza aziendale o extraziendale.
Tale programma deve essere aggiornato nel caso del verificarsi delle condizioni di variazione del PAP di produzione zootecnica nei tempi e modi indicati per la variazione di quest'ultimo.
3.  Piano sanitario
Il  piano sanitario deve contenere:
-  l'indicazione della tipologia e della tempistica di attuazione delle misure generali strutturali preventive e di ordine veterinario da attuarsi per il raggiungimento della conformità al Regolamento CE n. 1804/99 al massimo entro i termini delle deroghe previste dal Regolamento stesso;
-  l'indicazione e la tipologia delle misure generali di profilassi obbligatoria;
-  l'indicazione dell'uso di prodotti fitoterapici e/o omeopatici, di oligoelementi e di prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3, del Regolamento CEE n. 2092/91, così come modificato dal Regolamento CE n. 1804/99.
In conseguenza dell'ingresso nel sistema di controllo, tali elaborati (a. e b.1, b.2, b.3) devono tener conto delle misure concrete indicate dall'organismo di controllo a seguito della prima visita ispettiva anche per quanto riguarda l'applicazione delle eventuali deroghe previste dal Regolamento CE n. 1804/99 e delle osservazioni emergenti dalle ispezioni annuali e periodiche.
Pertanto il piano sanitario dovrà essere aggiornato ogni qual volta intervengano tali indicazioni, riportando i provvedimenti che si ritiene di attuare e la tempistica della loro realizzazione.
I documenti di cui sopra sono sottoscritti dall'operatore e da un tecnico agricolo di sua fiducia.
Note esplicative per la compilazione del modulo di notifica
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO (pagina 1 di 9)

Riquadro 1: Informazioni relative al sistema di controllo
Categoria di attività: barrare con una X una o più caselle a se conda della categoria di appartenenza. Nella fattispecie si in tende per:
-  produttore: colui che produce e/o raccoglie prodotti spontanei ed eventualmente prepara i prodotti provenienti dalla propria azienda;
-  preparatore: colui che nell'esercizio dell'attività di impresa esercita una attività di trasformazione, condizionamento, confezionamento, imballaggio, etichettatura e conservazione sia di prodotti vegetali che animali di origine extra aziendale;
-  importatore: colui che importa ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Tipo di notifica: barrare la casella relativa a prima notifica o a notifica di variazione.
Cause di variazione: nel caso di compilazione di notifica di variazione, barrare le caselle relative alle cause di variazione.
Riquadro 2: Denominazione operatore (dichiarante)
Barrare la casella relativa alla tipologia della ragione sociale dell'operatore (ditta individuale, società, cooperativa).
Indicare il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e la ragione sociale. In caso di persona fisica indicare inoltre il comune, la sigla della provincia, il sesso e la data di nascita.
Riquadro 3: Domicilio o sede sociale
Compilare indicando le informazioni richieste.
Riquadro 4: rappresentante legale.
Se nel riquadro 2 sono state riportate le informazioni relative ad un operatore avente personalità giuridica, questo riquadro deve essere compilato con le informazioni richieste.
Riquadro 5: OdC prescelto
Indicare uno o più organismi di controllo e barrare i codici relativi alle attività poste sotto il controllo di quell'organismo (per i codici si veda anche il riquadro 1).
Sezione A: "Produzioni vegetali" (pagina 2 di 9)
Riquadro 1: Informazioni riepilogative
Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).
Riquadro 2: Informazioni relative alla superficie aziendale
Indicare la superficie totale aziendale (sommatoria di tutte le superfici condotte dell'operatore a qualsiasi titolo, qualunque esso sia - proprietà, affitto, comodato, altre forme, etc.) in ettari ed are. La superficie totale aziendale risulta inoltre dalla sommatoria delle superfici a bosco, della superficie agricola utilizzata (SAU) e delle tare improduttive.
Indicare la superficie a bosco in ettari ed are.
Indicare la superficie delle tare improduttive (strade, fossi, corti, fabbricati, macereti, pietraie, ecc.) in ettari ed are.
Indicare la superficie agricola utilizzata (SAU), che comprende anche le superfici produttive temporaneamente non coltivate, in ettari ed are; indicare inoltre la parte di SAU destinata a prati permanenti e/o a prati/pascoli in ettari ed are.
Della SAU deve essere inoltre suddivisa la superficie tra superficie convenzionale, in conversione e biologica, riportando i dati relativi in ettari ed are.
Riquadro 3: Produzioni vegetali aziendali; indirizzo produttivo
Barrare con una X prima la casella corrispondente all'indirizzo produttivo generale (esempio cerealicolo, orticolo, ecc.) poi, se presente, il tipo di coltura praticato all'interno dell'indirizzo generale.
Di ognuna delle voci specificate, sia dove è presente il solo indirizzo generale, sia dove è presente anche il tipo di coltura specifico, barrare con una X il riquadro corrispondente ad una delle colonne relative al metodo di produzione (biologico o convenzionale).
Riquadro 4: Strutture di stoccaggio e preparazione
Barrare con una X ogni casella corrispondente ad una o più delle strutture presenti in azienda. Nel caso si ricorra alla voce "altro", indicare anche brevemente di cosa si tratta. A lato di ogni riquadro riempito nella colonna di sinistra, indicare se le strutture sono utilizzate per prodotti da agricoltura biologica o convenzionale, barrando con una X la colonna corrispondente.
Riquadro 5: Informazioni riepilogative delle attività connesse alle produzioni vegetali
Si provvede a barrare con una X prima ciascuna delle caselle poste a lato della voce in grassetto che sia di eventuale interesse. Fatto ciò, si barra, sempre con una X, la voce o le voci collegate al tipo di produzione o trasformazione inerente ciascun comparto o indirizzo produttivo presente in azienda. Esempio, se l'indirizzo produttivo aziendale è: ortofrutticoli, nella colonna sottostante si barra con una X il tipo di produzione o di trasformazione ad essi collegato (freschi, conserve vegetali, conservazione, confezionamento); se è: oleicolo, la voce da barrare successivamente, sarà scelta tra: conserve vegetali, estrazione olio, imbottigliamento. E così via.
La "sezione A" va integrata con le sezioni E (pagina 7 di 9), F (pagina 8 di 9) e G (pagina 9 di 9). Per le istruzioni relative alla compilazione delle suddette sezioni E, F e G. Si rimanda alle istruzioni per la compilazione delle relative sezioni di cui all'allegato V.I del decreto legislativo n. 220/95.
Sezione B: Produzioni zootecniche (pagina 3 di 9)
Riquadro 1: Informazioni riepilogative
Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).
Indicare comunque il codice ASL dell'allevamento e il numero totale delle unità di produzione zootecnica.
Riquadro 2: Informazioni riepilogative dell'attività di allevamento
Nella parte sinistra del riquadro si riporta, tradotto in UBA secondo le apposite tabelle di conversione, il numero di capi allevati, specie per specie, suddivisi tra allevamento biologico e convenzionale. Nel caso si tratti di api, si riporta il numero delle famiglie. Alla fine si riportano i totali in UBA.
Nella parte destra del riquadro (indirizzo produttivo), in corrispondenza di ogni specie allevata, così come riportato nella parte sinistra, si barra con una X la casella corrispondente a ciascun indirizzo produttivo, specificando nel caso si debba ricorrere alla voce "altro".
Indicare infine il totale delle UBA aziendali, il numero totale delle famiglie per le api e il rapporto UBA per ettaro di SAU.
Riquadro 3: Informazioni riepilogative delle attività connesse alle produzioni zootecniche
In questo riquadro viene fatta una suddivisione che ha come riferimento i possibili indirizzi produttivi praticati nella azienda zootecnica e per ciascuno di essi i possibili diversi prodotti ottenuti, per tipo di conservazione, lavorazione od altro.
Barrare con una X la o le caselle corrispondenti alla o alle particolari attività svolte.
Sezione C: Preparazioni alimentari (pagina 4 di 9)
Riquadro 1: Informazioni riepilogative dell'attività di preparazione
Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).
Riquadro 2: Informazioni riepilogative della tipologia delle attività di preparazione alimentare
Questa parte contiene, in neretto, una prima grossa suddivisione per settore di provenienza (materia prima vegetale o animale, industria dolciaria, ecc.). All'interno di questa suddivisione sono riportate le possibili tipologie di lavorazione: barrare con una X la o le tipologie presenti in azienda nella colonna riferita, a seconda dei casi, a lavorazioni in conto proprio o in conto terzi.
Riquadro 3: Caratterisitiche della specifica attività di preparazione
Per ognuna delle tipologie di lavorazione identificate nel riquadro 2 compilare un riquadro 3.
Sezione D: Attività d'importazione (pagina 5 di 9)
Riquadro 1: Centro di ricevimento
Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).
Riquadro 2: Tipologia prodotti importati
Barrare con una X la casella o le caselle corrispondenti al o ai tipi di prodotti che vengono importati.
Riquadro 3: Tipologia strutture di ricevimento
Barrare con una X la o le voci corrispondenti alle strutture di ricevimento presenti nel centro, specificando nel caso si tratti di "altro".
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E RICHIESTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO (pagina 6 di 9)

Compilare in ogni parte, apporre data e firma in originale su ogni modulo da spedire.


(1)  Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2092/91 nonché dell'art. 8 e dell'allegato III del decreto legislativo n. 220/95.
(2)  Riportata nell'allegato III del decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 (parte prima) alla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2000.
(3)  Ai sensi del paragrafo 11, dell'art. 2, della legge n. 191/98.
(4)  Pag. 49 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, richiamato alla nota (2).
(5)  Previsto dall'allegato 1 alla nota ministeriale n. 9990519 del 25 marzo 1999 nonché dalla nota assessoriale n. 7385/Dr del 3 agosto 1998.
(6)  Ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(7)  Ai sensi dell'art. 9, ed in particolare, del paragrafo 5, lett. b) e c), del Regolamento (CEE) n 2092/91.
(8)  Ai sensi del paragrafo 5, lett. b), dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(9)  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 2° comma e 1342 del codice civile.
(10) e (13)  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 2° comma e 1342 del codice civile.
(11)  Art. 9, paragrafo 10, Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(12)  Previste dall'art. 9, paragrafo 9 e dall'art. 10, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n.2092/91).
(13bis)  Ai sensi del paragrafo 6, disposizioni generali, dell'allegato III del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(14)  Allegato III, paragrafo 2, lett. b) del decreto legislativo n. 220/95.
(15)  Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 220/95.
(16)  Art. 8, paragrafo 5, decreto legislativo n. 220/95.
(17)  Art. 4, paragrafi 1 e 2, decreto legislativo n. 220/95.
(18)  Così come previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(18bis)  Così come previsto dall'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(19)  Art. 9, paragrafo 6, lett. c) del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(20)  Così come configurato dalla lett. b), paragrafo 9 dell'art. 9 e della lett. b), paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
(21)  Ai sensi dell'allegato III, paragrafo 2, lett. c), decreto legislativo n. 220/95.
(22)  Previsto dall'allegato 1 alla nota ministeriale n. 9990519 del 25 marzo 1999.
(23)  Nota ministeriale prot. n. 199991746 e allegato I (riferimento al l'art. 1, punto 3), al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 (parte prima) alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2000.
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