REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2001 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Ravanusa e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 26 febbraio 2001.
Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 31 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 27 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 31 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.  pag.


DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 10 


DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 11 

DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 12 


DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 


DECRETO 26 febbraio 2001.
Approvazione della convenzione stipulata fra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei tributi sull'attività di spettacolo e di intrattenimento.
  pag. 14 


DECRETO 28 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 1 marzo 2001.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2001  pag. 18 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 21 febbraio - 6 marzo 2001, n. 44.  pag. 20 

Presidenza:
Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania  pag. 22 
Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Agrigento  pag. 22 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Ribera per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione alle zone dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto - Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani  pag. 23 
Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione alle zone dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto - Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani  pag. 23 
Differimento dei termini di scadenza per la presentazione della documentazione prevista dal Piano di sviluppo rurale, Misura F Agroambiente  pag. 23 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili costituenti il Castello dei Tre Cantoni nel comune di Scicli  pag. 23 
Rettifica della circolare 31 dicembre 1999, n. 14. Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti  pag. 23 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Fusione per concentrazione della Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera, soc. coop. a r.l., con sede in Mazzarino, con la Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana Maria SS. di Gulfi, soc. coop. a r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi  pag. 23 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Paternò per l'assegnazione di un'area ad alcune cooperative edilizie  pag. 23 
Modifica del decreto 24 dicembre 1999, concernente ricostituzione della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 24 
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa A.S.A., con sede in Palermo  pag. 24 

Assessorato della sanità:
Iscrizione dell'associazione Cenacolo Cristo Re, con sede in Biancavilla, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Belmonte Mezzagno  pag. 24 
Approvazione del progetto per la realizzazione di un serbatoio idrico nel comune di Gravina di Catania  pag. 24 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa del progetto per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Modica  pag. 24 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 26 febbraio 2001, n. 2.
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10, art. 4. Disposizioni in materie di entrate. Tasse sulle concessioni governative regionali  pag. 24 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 29 marzo 2001, n. 2930.
Svincolo della rata di saldo dei mutui contratti da cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
  pag. 28 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. 6.
Direttive per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento degli sportelli multifunzionali  pag. 28 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 21 marzo 2001, n. 1045.
Linee guida del Dipartimento di prevenzione.
  pag. 52 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 2 aprile 2001, prot. n. 18267.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.2.1.a - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture.
  pag. 71 


CIRCOLARE 2 aprile 2001, prot. n. 18286.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.2.4 - Tutela integrata delle aree costiere  pag. 75 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4 lotto, comprensorio Villabate, su beni immobili siti nei comuni di Ficarazzi e Villabate.

Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva e costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori di sistemazione idraulica e rete scolante delle aree dello schema Gerbini, 2° lotto, I stralcio, su beni immobili siti in vari comuni della Regione.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Ravanusa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la nota n. 421 dell'8 gennaio 2001, con il quale il segretario direttore generale del comune di Ravanusa ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 6 gennaio 2001, ha approvato con n. 13 voti favorevoli su 20 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 2, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei componenti il consiglio comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2000 e del 4° comma dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale comporta la dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Ravanusa e, contestualmente, dichiarare l'anticipata cessazione dalla carica del consiglio comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2000.

Art. 2

Nominare il dott. Casarubea Rodolfo, dirigente superiore, commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 6 marzo 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.10.487)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 26 febbraio 2001.
Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 ed, in particolare, l'art. 7, che istituisce presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;
Visto il D.P.R.S. del 21 novembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/89;
Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che reca nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari;
Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale n. 20/99, che detta una nuova disciplina per l'accesso al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;
Visto il comma 3 dello stesso articolo, che prevede la fissazione con decreto del Presidente della Regione delle modalità, dei termini di presentazione delle istanze e del procedimento di trattazione;
Visto il decreto presidenziale n. 190/S.G. dell'11 settembre 2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
Ritenuto di dover determinare la disciplina del Fondo per la costituzione di parte civile;

Decreta:
Art. 1
Beneficiari

1)  Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia:
a)  i familiari delle vittime della violenza mafiosa;
b)  i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non;
c)  i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
d) i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
2)  Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono da considerarsi familiari il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis del c.p.
Art. 2
Oggetto del contributo

1)  Oggetto del contributo sono le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo, ed in particolare:
a)  le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b)  le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.
2)  Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente comma.
3)  Coloro che hanno ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare istanza di accesso al contributo per le spese di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 non coperte da detto rimborso.
4)  Ai comuni di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), spetta un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili.
5)  Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanze ad altra amministrazione.
Art. 3
Istanza

1)  L'istanza, redatta conformemente al modello di cui all'allegato A del presente decreto, deve essere debitamente sottoscritta e indirizzata alPresidente della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.
2)  Nell'istanza deve essere dichiarato:
a)  di essere stato ammesso quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;
b)  di essere e non essere stato ammesso al gratuito patrocinio;
c) di non avere goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile ovvero di avere fatto istanza o di avere ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);
d)  di non essere sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art.416 bis c.p.;
e)  l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto nell'eventualità che:
-  dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto della costituzione di parte civile;
-  altro ente provveda alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;
f)  l'impegno a comunicare entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
3)  All'istanza devono essere allegati:
a)  parcella del legale debitamente vistata per congruità dal consiglio dell'ordine degli avvocati;
b)  le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute di viaggio e di soggiorno;
c)  schema di atto di cessione in favore della Regione siciliana del credito, anche eventuale e futuro, che il beneficiario potrà vantare nei confronti degli autori del reato, redatto in conformità all'allegato B del presente decreto;
d)  il codice fiscale;
e)  eventuale procura speciale per la sottoscrizione dell'atto di cessione e/o per la riscossione del contributo;
f)  copia dell'eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma.
Art. 4
Procedimento

1)  L'Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, avvalendosi, ove istituite, delle competenti sezioni provinciali, cura l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.
2)  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Ufficio speciale, provvede semestralmente alla valutazione delle istanze. Le valutazioni sono effettuate entro il 15 marzo di ciascun anno per le istanze presentate nel II semestre del precedente anno ed entro il 15 settembre di ciascun anno per istanze presentate nel I semestre dello stesso anno.
3)  Ove la disponibilità del Fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, entro i successivi trenta giorni, il Presidente procede al pagamento dei contributi.
4)  Nel caso in cui la disponibilità del Fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, il Presidente della Regione, nei medesimi tempi, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutte le richieste accolte.
5)  Le istanze ritenute ammissibili e non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'anno di riferimento parteciperanno al riparto negli anni successivi.
Art. 5
Recupero del contributo

1)  Si procederà al recupero del contributo nell'eventualità che:
a)  dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa, ovvero non ascrivibilità ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile;
b)  altro ente provveda all'erogazione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;
c)  siano state presentate dichiarazioni mendaci.
2)  Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora i benefici concessi comportino un rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero del contributo solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.
Art. 6
Norme transitorie

Le istanze presentate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 e dell'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e non esitate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno espletate secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 delD.P.R.S. del 21 novembre 1998.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2001.
  DRAGO 

(2001.9.429)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 31 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto in particolare, l'art. 10 del citato regolamento n.2083/93, che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del FESR di "Progetti pilota";
Considerato che, con nota n.1937 del 5 marzo 1998, la Commissione europea esplicita che ha approvato l'Azione pilota "Archi-med" per la cooperazione transnazionale nel campo dell'assetto del territorio, concedendo un contributo finanziario pari al 75% della spesa totale sovvenzionabile;
Considerato che il CIPE, con la deliberazione del 6 maggio 1998, per la realizzazione della menzionata Azione pilota, autorizza il cofinanziamento nazionale pubblico a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex lege n. 183/97;
Considerato che nell'ambito dell'Azione pilota "Archi-med" alla Regione siciliana viene finanziato il progetto 4.1 "Sviluppo della comunicazione turistica e reti di informazione" con una dotazione finanziaria di Euro 75.650, di cui Euro 56.000 a carico dell'Unione europea, linea di finanziamento FESR ed Euro 19.650 a carico dell'Amministrazione nazionale;
Considerato che la Regione Calabria è capofila di tale progetto;
Considerato, altresì, che il programma Azione pilota "Archi-med" è stato recepito con delibera di Giunta regionale n. 207 del 23 giugno 1998, esternata con D.P. n. 247 del 24 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998, reg. 1, foglio 356;
Vista la nota n. 242 del 6 marzo 2000, con la quale il Presidente della Regione chiede, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n.9 del 17 marzo 2000, per la realizzazione del citato progetto, l'iscrizione a favore dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della somma di L. 146.478.825 (pari ad Euro 75.650 x L. 1.936,27) di cui L. 108.431.120 a carico dell'Unione europea e L. 38.047.705 a carico dello Stato;
Considerato che, come dichiarato dal rappresentante della Regione Calabria nel corso della seduta del gruppo tecnico di coordinamento del 10 dicembre 1999, la D.G. XVI dell'Unione europea considera come atto giuridicamente vincolante per la scadenza del 31 dicembre 1999 la delibera assunta dalla Regione Calabria;
Considerato che la Regione Calabria ha deliberato in merito il 29 dicembre 1999;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario per consentire i conseguenziali adempimenti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, competente per materia, iscrivere la somma complessiva di L. 146.478.825, pari al finanziamento dell'Unione europea e dello Stato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3269 Assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea per la realizzazione di progetti pilota ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 

n. 2083/93
1123302.10.32      + 146.478.825  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - TURISMO
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

      (Nuova istituzione) 
  47663 Spese per la realizzazione del progetto 4.1 "Sviluppo della comunicazione turistica e reti di informazione" compreso nell'azione  

pilota dell'Unione europea "Archi-med"
1.11.4.0210.241.03.99V      + 146.478.825  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2000.
  PIRO 

(2001.9.393)
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DECRETO 27 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n.2052/88, così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n.2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n.1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n.2052/88, così come modificato, da ultimo, dal Regolamento CEE n.3193/94, l'intervento dei Fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Considerato che, con decisione della Comunità n. C(94) 3503 del 21 dicembre 1994, viene approvato il Programma operativo plurifondo a titolarietà del Ministero della pubblica istruzione, cofinanziato dai fondi strutturali dell'Unione europea finalizzato a sostenere, nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia incluse nel'obiettivo 1, i processi di rinnovamento in atto;
Considerato che nell'ambito di tale programma viene previsto, tra l'altro, il sottoprogramma 10.1.1 "Tecnologie per l'innovazione" per gli istituti professionali allocati nella Regione siciliana cofinanziato per il 50% dall'Unione europea, linea FESR, e per il 50% dall'Amministrazione nazionale;
Considerato, altresì, che la quota comunitaria pari al 50% del finanziamento viene accreditata direttamente agli istituti professionali, mentre la quota nazionale, pari al restante 50%, viene assicurata dalla Regione siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 17 settembre 1997, con la quale viene deciso il cofinanziamento degli interventi previsti nel citato sottoprogramma 10 del P.O. 94032511 con una partecipazione regionale pari al 50% delle spese ritenute ammissibili e, comunque non superiore a L. 12.900.000.000;
Considerato che la somma di L. 12.900.000.000 è stata interamente iscritta nei bilanci della Regione per gli anni 1997, 1998 e 1999 sulla Rubrica beni culturali e pubblica istruzione al cap. 37354;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 dell'8 febbraio 2000, esternata con decreto del Presidente della Regione n. 34 dell'11 febbraio 2000;
Considerato che tale deliberazione, a seguito di una riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia che ha determinato un aumento delle istituzioni scolastiche aventi diritto al finanziamento, il contributo della Regione per l'anno 1999 viene elevato da L. 3.777.192.000 a L. 4.684.214.900 pari al 50% della somma di L. 9.368.429.800 necessaria per il finanziamento relativo all'esercizio 1999 degli interventi previsti nel sottoprogramma 10.1.1;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 5308 del 5 luglio 1999, con la quale viene assicurata la copertura del 50% della somma di L. 9.368.429.800 a carico dell'Unione europea;
Vista la nota n.939 del 17 aprile 2000, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, l'iscrizione della somma di L. 907.214.900, pari alla differenza tra la quota 1999 iscritta in bilancio ed il contributo rideterminato per lo stesso anno;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario per consentire i conseguenziali adempimenti all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione iscrivere l'importo di L. 907.214.900 pari alle somme necessarie per completare il cofinanziamento degli interventi previsti per l'esercizio 1999 nel sottoprogramma 10.1.1;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60786 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli obiettivi indicati nell'art.1 del Regolamen - 
to CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988      - 907.214.900  

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 - ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  37354 Contributi della Regione, a titolo di cofinanziamento, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo plurifondo a titolarietà del Ministero della pubblica istruzione, sot- 
toprogramma 10, "tecnologia, per l'innovazione"      + 907.214.900  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2000.
  PIRO 

(2001.9.394)
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DECRETO 31 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, così come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate all'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n.2052/88, così come modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3193/94, l'intervento dei fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Considerato che nell'ambito di tali programmi l'Unione europea ha finanziato il P.O. assistenza tecnica 94/99;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 5/1335/R del 18 giugno 1999, con la quale viene comunicato che nell'ambito del citato P.O. a valere sulla misura 2.5 "Studi di fattibilità e progettazioni" sono stati ritenuti ammissibili al contributo comunitario e nazionale alcuni studi di fattibilità e progettazione presentati dalla Regione siciliana, tra i quali il "Progetto di ricerca e recupero del patrimonio archeologico al fine di realizzare itinerari e parchi archeologici subacquei nella Sicilia occidentale", ammesso a finanziamento per un importo di L. 800.000.000;
Visto il decreto n. 825 del 10 novembre 1999, con il quale aderendo alla richiesta della Presidenza della Regione pervenuta con nota n. 1863 del 16 settembre 1999, è stata iscritta, tra l'altro, nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sul capitolo 78144, la somma di L. 80.000.000, pari al 10% del costo ammissibile del progetto di ricerca citato;
Vista la nota della Presidenza della Regione n. 1888 del 23 ottobre 2000, con la quale, per consentire i relativi adempimenti dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, viene chiesta l'iscrizione dell'ulteriore somma quantificata in L. 622.586.000;
Visto il primo comma dell'art. 40 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Considerato che, come specificato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 2214 del 2 ottobre 2000, gli atti giuridicamente vincolanti sono stati posti in essere entro il 31 dicembre 1999;
Considerato che il predetto progetto di ricerca è stato finanziato per il 70% con fondi dell'Unione europea e per il 30% cofinanziato dallo Stato;
Ritenuto necessario, per consentire i conseguenziali adempimenti dell'Amministrazione interessata, iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio 2000, la somma di L. 622.586.000;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali trasferimenti di capitale e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimento di capitali

(Nuova Istituzione ex Aggiunto)
  4868 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo "Assistenza tecnica" Misura 5.2 - "Studi di fattibilità e progettazioni". 
11  422  03.14.01  V       + 435.810.200  

(Nuova Istituzione ex Aggiunto)
  4869 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo "Assistenza tecnica" Misura 5.2 - "Studi di fattibilità e progettazioni. 
11  232  03.14.02  V       + 186.775.800  

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione ex Aggiunto)
  78144 Contributi dello Stato e dell'Unione europea per la realizzazione del P.O. "Assistenza tecnica" Misura 2.5 - Studi di fattibilità e progettazioni. 
2.1  2.10  3  06.06  02.10.03  V      + 622.586.000  

Art. 2

I capitoli aggiunti 4868 e 4869 dell'entrata compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'anno 2000, ed il capitolo 78144 della spesa istituito aggiunto con decreto n. 57 del 21 febbraio 2000 corrispondenti ai capitoli 4868 e 4869 dell'entrata ed al capitolo 78144 della spesa istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sui predetti soppressi capitoli aggiunti dell'entrata 4868 e 4869 e le relative riscossioni, nonché i residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto 78144 ed i titoli di pagamento tratti sullo stesso capitolo, si intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, rispettivamente trasferiti ai corrispondenti capitoli 4868, 4869 e 78144 di nuova istituzione.
Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.9.396)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Considerato che nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Europartenariato Italia-Sud 2000, l'Unione europea ha concesso a Mondimpresa, organismo designato dal Governo nazionale, una sovvenzione per l'organizzazione della stessa pari a 2.199.500 Euro;
Considerato che il piano finanziario di tale iniziativa è pari a 3.872.676 Euro, pari a L. 7.498.546.358, di cui 2.199.500 Euro, pari a L. 4.258.825.865 a carico della Commissione europea, 1.273.176 Euro pari a L. 2.465.212.493 a carico delle autorità locali e 400.000 Euro, pari a L. 774.508.000, a carico delle imprese;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 17 novembre 2000, che approva il cofinanziamento a carico dell'Amministrazione regionale per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria;
Considerato che la stessa delibera fissa l'importo del cofinanziamento regionale in L. 1.965.212.493 in quanto la restante quota a carico delle autorità locali è coperta per L. 250.000.000 dalla Provincia regionale di Palermo e per L. 250.000.000 dal comune di Palermo;
Considerato che il decreto di esternazione della citata deliberazione n. 277/2000 è stato inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione;
Considerato che la predetta iniziativa si inquadra all'interno della tipologia delle azioni previste dall'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la nota del Presidente della Regione n. 1341 del 4 dicembre 2000, con la quale, al fine di dare attuazione all'iniziativa comunitaria sopra menzionata, viene richiesta l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso, nella Rubrica Presidenza, della somma di L. 1.965.212.493, pari al cofinanziamento regionale;
Visto l'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8/2000;
Ritenuto necessario, per consentire i conseguenziali adempimenti della Presidenza della Regione, iscrivere nel bilancio della Regione per l'anno 2000 la somma di L. 1.965.212.493, vincolandone la relativa utilizzazione all'avvenuta registrazione dalla Corte dei conti del decreto n. 252/XIV/SG2 del 27 novembre 2000, di esternazione della citata deliberazione n. 277/2000;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60786 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 1 del regolamento 
CEE n. 2052 del 24 giugno 1988       - 1.965.212.493  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50120 Contributi della Regione per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Europartenariato Italia Sud 2000" 
21  240  3  1032  021107      + 1.965.212.493  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.9.398)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 agosto 1977, n. 266 ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che istituisce un fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n.100;
Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1999 della Direzione generale del Ministero dell'industria, con il quale viene approvato il Programma attuativo regionale di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/97 e viene concesso alla Regione siciliana un contributo di L. 12.986.000.000 per la realizzazione del programma;
Viste le delibere della Giunta regionale siciliana n. 37 del 15 febbraio 2000 e n. 256 del 13 ottobre 2000;
Visto il decreto 22 novembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene liquidato a titolo di acconto a favore della Regione siciliana l'importo di L. 6.493.000.000 pari al 50% del contributo concesso;
Considerato che la somma di L. 6.492.997.500 risulta versata in data 4 dicembre 2000 sul conto corrente n. 22923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato per cui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento di entrata;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in con to capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concer- 
nenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763)      - 6.492.997.500  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
CATEGORIA 23 -  Contributi agli investimenti ad imprese

      (Nuova istituzione) 
  872814 Contributi dello Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1998 a favore delle aziende turistico-ricettive per la ristrutturazione e per l'adeguamento delle loro strutture, per la costruzione di nuove strutture ricettive 
23.01.0110.24V      + 6.492.997.500  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.437)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Vista la quietanza, mod. 80 T, con la quale il Ministero della sanità ha accreditato in data 14 dicembre 2000 sul conto corrente n.22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 17.698.000 come assegnazione alla regione per campagna informazione trapianti e che tale importo è stato accertato al capitolo 3282 nell'esercizio finanziario 2000, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n.47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- 

tiva, ecc. (ex cap. 21254)
12.02.02-12.32-V      - 17.698.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

      (Nuova istituzione) 
  413317 Somme da trasferire alle unità sanitarie locali in materia di pre- 

lievi e di trapianti di organi e di tessuti (ex cap. 42489)
04.02.03-08.08-V      + 17.698.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 413317, istituto con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 corrispondente al capitolo 413317 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, trasferiti al corrispondente capitolo 413317 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.391)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge 4 marzo 1987, n.88, recante provvedimenti a favore dei tubercolitici;
Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge 4 marzo 1987, n.88, che prevede contributi ai cittadini colpiti da tubercolosi;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47;
Considerato che sul conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditato in data 16 novembre 2000 l'importo di L. 429.121.930 per contributi T.B.C. e che tale importo è stato accertato sul capitolo di entrata 3214 nell'esercizio finanziario 2000, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- 

tiva, ecc. (ex cap. 21254)
12.02.02-12.32-V      - 429.121.930  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

  413708 Prestazioni economiche previste dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n.88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti 

dall'INPS (ex cap. 42475)
05.01.01-08.07-V      + 429.121.930  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.392)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail e l'Enpals, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
Vista la convenzione del 20 dicembre 1999 fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Regione siciliana ai sensi della legge n. 144/99, art. 45, comma 6;
Vista la nota n. 184 del 9 gennaio 2001, con la quale l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione della somma assegnata nel bilancio regionale;
Considerato che nell'anno finanziario 2000 è stata accreditata la somma complessiva di L. 30.296.773.640 sul c/c 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni al fine di consentire le finalità della legge n. 144/99, art. 45;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concer- 
nenti assegnazioni vincolate dallo Stato ed altri enti      - 30.296.773.640  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
CATEGORIA 6 -  Trasferimenti correnti a imprese

(Nuova istituzione)
  314125 Contributi per la realizzazione progetti ed attività per lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità. 
06.02.01 - 08.02      + 30.296.773.640     L. n. 144/99, art. 45 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.400)
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DECRETO 26 febbraio 2001.
Approvazione della convenzione stipulata fra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei tributi sull'attività di spettacolo e di intrattenimento.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che disciplina le funzioni svolte dalla Società italiana autori ed editori, ente pubblico a base associativa;
Visto l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale il Parlamento della Repubblica italiana ha delegato il Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché di modifica della disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi;
Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, sostitutivo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina modifiche al regime IVA per il settore degli intrattenimenti e dei giochi;
Vista la convenzione stipulata il 24 marzo 2000 tra il Ministero delle finanze e la SIAE per lo svolgimento dell'attività di cooperazione con gli uffici delle entrate in materia tributaria, che prevede all'articolo 3 la stipula di specifico accordo con la Regione siciliana per le riscossioni effettuate nel territorio della Regione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della citata convenzione ministeriale;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità di affidare alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2004, le attività di seguito specificatamente elencate, inerenti l'accertamento, la liquidazione e la riscossione in materia di imposta sugli spettacoli e IVA connessa e la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e IVA connessa, relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento;
Visto il parere n. 843/2000 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul testo della convenzione, reso nell'adunanza del 10 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata convenzione stipulata in data 23 febbraio 2001 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2004, è affidato alla società stessa il mandato per lo svolgimento delle seguenti attività:
a)  riscossione, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000, dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativamente a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000;
b)  accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1° gennaio 1997, nonché dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1° gennaio 2000, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte;
c) attività amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE.

Art. 2

La convenzione stipulata in data 23 febbraio 2001 fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2001.
  NICOLOSI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 28 febbraio 2001 al n. 28.
Allegato
CONVENZIONE
tra

L'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, codice fiscale n. 80012000826, legalmente rappresentato dall'Assessore pro-tempore on.le Nicolò Nicolosi, nato a Bisacquino (PA) il 15 aprile 1942
e

La Società italiana degli autori ed editori, con sede in Roma, via della Letteratura, 30 - codice fiscale 01336610587 - legalmente rappresentata dal prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (RM) il 26 agosto 1952, nella sua qualità di commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999, e successiva proroga con decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 14 dicembre 1999, nonché con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2000 e decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2000 in corso di registrazione.

Art. 1
Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dall'1 gennaio 2000 e scade il 31 dicembre 2004.

Art. 2
Oggetto della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed in relazione anche all'articolo 53 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, nonché all'art. 1, comma 1, lett. p), q) ed r), della legge 3 agosto 1998, n. 288, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, all'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed all'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la Società italiana degli autori ed editori si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) riscossione, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000, dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi intessi di mora e sanzioni pecunarie ridotte, relativi a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000;
b)  accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore all'1 gennaio 1997, nonché dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore all'1 gennaio 2000, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecunarie ridotte;
c)  attività amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla S.I.A.E.

Art. 3
Ambito territoriale e fonti normative

1. La presente convenzione si applica nel territorio della Regione siciliana.
2. Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e decreti che regolano le singole materie e in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria statale, nonché dell'Assessorato delle finanze ove questo disponga diversamente.

Art. 4
Comunicazioni

1. La Società italiana degli autori ed editori trasmette all'Amministrazione finanziaria regionale un elenco completo dei comuni della Regione siciliana in cui ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo, e comunica ogni semestre alla medesima Amministrazione le variazioni verificatesi nell'elenco stesso.

Art. 5
Trasmissione dei processi verbali

1. La SIAE è responsabile verso la Regione siciliana dei tributi per i quali effettua attività di riscossione di cui all'art. 2, lett. a) e b), della presente convenzione, in caso di mancato pagamento dei contribuenti nei termini previsti, qualora non abbia provveduto a trasmettere all'ufficio finanziario competente il verbale di constatazione delle violazioni.

Art. 6
Conservazione di documenti relativi all'attività di accertamento

1. La SIAE mantiene a disposizione dell'Amministrazione finanziaria regionale, anche con modalità informatiche idonee alla trasmissione telematica, tutta la documentazione relativa ai servizi previsti dalla presente convenzione, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano state espletate le attività di verifica sulla documentazione stessa da parte dell'Amministrazione regionale finanziaria, salvi comunque i termini di conservazione come per legge e per la resa dei conti giudiziali ed amministrativi.
2. La SIAE garantisce al personale dell'Amministrazione finanziaria regionale addetto al controllo l'accesso ai sistemi di gestione informatizzati relativi alla documentazione di cui al comma 1 e mette a disposizione dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli.
3.  La SIAE garantisce anche all'Amministrazione finanziaria regionale la trasmissione telematica di tutta la documentazione di interesse tributario relativa ai servizi concessi, mediante utilizzazione dei collegamenti informatici da attivare con il sistema informatico della stessa amministrazione.

Art. 7
Modalità per il collegamento SIAE Amministrazione finanziaria regionale e gestione dei dati

1. Il collegamento in via telematica della SIAE con l'Amministrazione finanziaria regionale è effettuato secondo le specifiche tecniche definite con apposito provvedimento.
2.  La SIAE gestisce, elabora e conserva i dati acquisiti nell'ambito delle attività svolte e previste dalla presente convenzione e attraverso il collegamento di cui al precedente comma, li fornisce all'Amministrazione finanziaria regionale secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento.

Art. 8
Verifiche ispettive

1. Il personale dell'Amministrazione finanziaria regionale incaricato della vigilanza e del controllo è autorizzato ad accedere presso gli uffici periferici della SIAE per accertare l'osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla società.
2.  L'Amministrazione finanziaria regionale, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla sede regionale della SIAE e alla direzione generale della stessa dell'esito delle verifiche medesime.

Art. 9
Versamenti

1. La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto della Regione siciliana a norma dell'articolo 2, lett. a) e b), della presente convenzione, è obbligata a versare alla stessa Regione siciliana, per il tramite della relativa tesoreria di Palermo, entro il mese successivo a quello di pagamento, per ciascuno dei competenti capitoli del bilancio della Regione e con le modalità previste dalle leggi di contabilità di Stato, al netto del compenso ad essa riconosciuto ai sensi del successivo art. 14, comma 1, lettera a) e b), della presente convenzione, tutte le somme riscosse nell'interesse dell'erario regionale, con arrotondamento alle diecimila lire superiori.
2.  In caso di ritardo nei versamenti, la SIAE è tenuta a corrispondere all'Amministrazione finanziaria regionale gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.
3.  Qualora il termine finale di versamento scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 10
Versamenti erronei

1. Per il caso in cui si verifichino erronei versamenti con necessità di rettifica e successivi conguagli, le somme a credito della SIAE saranno recuperate, previa verifica e nulla osta dell'Amministrazione finanziaria regionale, con provvedimento di rimborso, storno o trattenuta sul riscosso, da operare distintamente per ciascun capitolo all'atto dei versamenti successivi. L'Amministrazione finanziaria regionale provvede ad autorizzare la SIAE a trattenere le somme oggetto del rimborso all'atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di cui all'art. 2, lett. a) e b).
2. I termini e le modalità del rimborso previsto dal presente articolo si applicano anche nel caso di pagamento effettuato con assegno, ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione, successivamente risultato impagato.

Art. 11
Pagamento con assegno

1. Allorché il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell'art. 2 lett. a) e b) pagamenti alla SIAE con assegno e detto pagamento non vada a buon fine dando luogo ad una situazione di insolvenza, il versamento del tributo si considera omesso, in applicazione dell'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. In tal caso se a fronte del pagamento non andato a buon fine la SIAE ha riversato in tesoreria il corrispondente importo, essa, previa verifica e nulla osta dell'Amministrazione finanziaria regionale, potrà procedere al recupero dell'eccedenza mediante conguaglio da operare all'atto dei versamenti successivi.
3.  Al solo fine della verifica di cui al comma precedente la SIAE trasmette all'Amministrazione finanziaria regionale copia della quietanza di pagamento rilasciata al contribuente e copia della quietanza del versamento in tesoreria.

Art. 12
Vigilanza e controllo

1.  Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività della SIAE, compresa la verifica dell'esattezza contabile dei compensi e degli aggi, l'espletamento delle verifiche ispettive nonché ogni altro adempimento previsto dalla presente convenzione a carico dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, restano demandati, per conto e nell'interesse del medesimo Assessorato, alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ai sensi dell'articolo 8, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, di cui la Regione si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni esecutive ed amministrative.
Parimenti nei confronti della predetta Direzione regionale delle entrate per la Sicilia vanno compiuti da parte della SIAE gli adempimenti previsti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria regionale.
2.  Conseguentemente ogni adempimento che nella presente convenzione è riferito all'Amministrazione finanziaria regionale deve intendersi doversi compiere da parte della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ovvero nei confronti di tale Direzione regionale.
3. Alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è fatto carico di informare l'Amministrazione finanziaria regionale dell'esito delle attività come sopra alla stessa demandate, proponendo, ove necessario, gli opportuni interventi nei confronti del concessionario SIAE.
4.  Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria regionale di effettuare, mediante propri funzionari, ulteriori ispezioni e controlli presso tutti gli uffici della SIAE.

Art. 13
Riepilogo mensile e annuale delle riscossioni

1.  Entro il quinto giorno non festivo successivo alla data del versamento in tesoreria della Regione siciliana di Palermo, la SIAE trasmette all'Amministrazione finanziaria regionale un prospetto riepilogativo mensile in triplice esemplare indicante:
a)  l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nel mese precedente, distinguendo le riscossioni di cui all'art. 2, lett. a) della presente convenzione da quelle di cui alla successiva lett. b);
b) l'ammontare dei compensi liquidati, distinguendo i compensi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) da quelli di cui alla successiva lett. b);
c) il numero delle quietanze emesse a fronte delle riscossioni effettuate ai sensi dell'art. 2, lettera a), al fine della rendicontazione dei relativi compensi;
d) l'importo delle somme versate in tesoreria, distinguendo le somme versate a fronte delle riscossioni di cui all'art. 2, lettera a), da quelle versate a fronte delle riscossioni di cui alla successiva lettera b).
2.  Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, ai fini della resa del conto amministrativo per il riepilogo mensile ed annuale della riscossione, la SIAE trasmette all'Amministrazione finanziaria regionale, anche agli effetti dell'art. 1713 del codice civile, un prospetto riepilogativo annuale in triplice esemplare indicante l'ammontare annuale dei dati di cui al comma precedente.
3. La SIAE è tenuta, altresì, a fornire qualunque altro prospetto contabile od informazione che l'Amministrazione finanziaria regionale abbia a richiedere.

Art. 14
Remunerazione dei servizi

1.  Per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione la SIAE ha diritto ai seguenti compensi:
a) L.6.675 (Euro 3,448) per ciascuna reversale di pagamento emessa a fronte delle riscossioni di cui all'art. 2, lettera a).
Il compenso di cui sopra è determinato nella metà del compenso complessivo attualmente riconosciuto alle banche dalla vigente convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Associazione bancaria italiana per le operazioni relative al servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, tenendo conto che per la prosecuzione dell'attività di incasso già svolta con le medesime caratteristiche la SIAE è già dotata di idonei programmi informatici e che quindi non deve sostenere nuovi oneri di investimenti per i software applicativi;
b)  aggio del 12,48%, con esclusione di qualunque procedura di adeguamento, sulle riscossioni di cui all'art. 2, lettera b), al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ed al netto, per quanto concerne l'IVA, della detrazione forfettaria prevista.
2.  Fermo restando il termine di versamento dell'erario regionale delle somme riscosse di cui all'articolo 9, comma 1, la S.I.A.E. è tenuta a corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso legale annuo per il periodo dal primo giorno successivo al mese cui si riferisce la riscossione al giorno effettivo di versamento.
3.  La SIAE è autorizzata a trattenere i compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo all'atto di ciascun versamento in tesoreria.
4. I compensi suddetti si intendono indistintamente remunerativi di tutte le spese comunque occasionate e sostenute per l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 15
Penalità

1.  Il ritardato versamento delle somme riscosse oltre i termini di cui all'art. 9, comma 1, della presente convenzione, ferma restando la corresponsione degli interessi previsti al precedente articolo 14, comma 2, è soggetto a penalità, con applicazione di sanzione pecunaria nella misura prevista dal comma successivo.
2.  La misura della predetta sanzione è determinata nel 10% dei compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14 della presente convenzione. La sanzione è applicata all'atto dell'erogazione dei predetti compensi spettanti alla SIAE.

Art. 16
Decorrenza

1.  La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della sottoscrizione apposta in calce del suo rappresentante legale, diventerà impegnativa per Regione siciliana dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.
2.  Le disposizioni di cui alla presente convenzione, in quanto sottoscritta dalla SIAE, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Art. 17
Clausola arbitrale

1.  Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti c.p.c..
2.  Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri nominati uno dall'amministrazione parte della controversia, uno del concessionario ed il terzo in accordo tra le parti.
3.  Nel caso uno dei membri di cui al comma 2 non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 810 c.p.c..
4.  Le parti si impegnano di dare piena esecuzione al lodo qualunque esso sia, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 18
Oneri fiscali

La presente convenzione verrà registrata, in ogni caso, con oneri interamente a carico del concessionario SIAE.

Art. 19
Norme transitorie

1.  Le tessere di riconoscimento attualmente in uso, il cui rilascio al personale SIAE è previsto dall'articolo 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 saranno valide fino alla sostituzione con tessere di nuovo tipo rispondenti alle funzioni assegnate alla SIAE con la presente convenzione.
2.  Per quanto compatibile, per le competenze assegnate all'Assessorato del bilancio e delle finanze dalla presente convenzione risulta applicabile il disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Roma, 23 febbraio 2001.
  L'Assessore per il bilancio e le finanze Il Commissario straordinario della Regione siciliana della SIAE NICOLOSI MASI 

(2001.9.431)
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DECRETO 28 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 agosto 1989, n.305, recante "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente";
Visto, in particolare, l'art. 12 della predetta legge, che disciplina gli interventi previsti dal programma triennale 1989-1991 relativamente all'informazione e divulgazione ambientale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 265 del 4 dicembre 2000, che impegna la somma di L. 378.000.000 a titolo di II anticipazione dell'intera quota di finanziamento concesso alla Regione Sicilia per la realizzazione del programma di informazione ed educazione ambientale presso l'Università di Catania;
Vista la nota n. 107 del 9 febbraio 2001 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 378.000.000 nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

      (Nuova istituzione) 
  3596 Assegnazioni dello Stato alle Università per la realizzazione del programma relativo agli interventi di informazione ed educazione 

ambientale
02.11.0419V      + 378.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

      (Nuova istituzione) 
  373323 Trasferimenti alle Università per la realizzazione del programma triennale 1989/91 per la tutela dell'ambiente riguardante l'atti- 

vità di informazione e divulgazione ambientale
04.02.0506.30V      + 378.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.435)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 1 marzo 2001.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Viste la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che dettano norme per la gestione dei cantieri di lavoro;
Vista la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2000, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per i mesi di gennaio e febbraio per l'anno finanziario 2001;
Ravvisata la necessità di approvare il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2001 in modo da consentire la continuità della gestione, atteso il carattere di particolare interesse sociale che rivestono gli interventi del Fondo stesso in favore dei lavoratori disoccupati;
Considerato che è possibile, alla data odierna, poter iscrivere parte del presunto avanzo di amministrazione relativo alla gestione speciale determinato in lire 25.691.492.947;
Considerato che possono iscriversi in entrata del bilancio del suddetto Fondo la quota degli interessi attivi maturati, così come comunicato dal cassiere, sul conto di cassa del Fondo per un importo di lire 960.432.383;
Vista la relazione del collegio dei revisori del Fondo siciliano al bilancio di previsione per l'esercizio 2001;
Considerato che dovranno essere apportate al bilancio di previsione del Fondo siciliano le necessarie variazioni dopo che sarà determinato l'avanzo di gestione con il bilancio consuntivo dell'anno 1999 e 2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 2001, come di seguito riportato:
AVANZO DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art.  002  -  Avanzo della gestione speciale       L. 25.691.492.947 
  Totale avanzo di gestione     L. 25.691.492.947 

ENTRATE

TITOLO  I  -  Entrate della gestione ordinaria
Art.  101  -  Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S.
31 ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni       p.m. 
Art.  107  -  Interessi attivi sui fondi di cassa del Fondo siciliano       L. 960.432.383 

Art.  109  -  Somma da versare alFondo siciliano destinata all'istituzione di speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale (art. 29, legge regionale n. 24/87, integrata dalle leggi
regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88)       p.m. 

Art.  110  -  Interessi attivi maturati sui fondi versati da enti gestori di cantieri di lavoro (legge regionale 13 di-
cembre 1983, n. 120)       p.m. 
  Totale entrate gestione ordinaria     L. 960.432.383 

TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  200  -  Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa della gestione spe-
ciale       p.m. 
Art.  201  -  Somma da versare al Fondo siciliano in dipendenza di speciali disposizioni legislative       p.m. 
  Totale entrate gestione speciale    
  Totale generale delle entrate     L. 960.432.383 

SPESE

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  101  -  Indennità e rimborso spese per il collegio dei revisori       L. 35.000.000 
Art.  102  -  Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa del Fondo siciliano      " 30.316.383 

Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle province regionali dell'isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93)       p.m. 

Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e art. 12, legge regionale n. 25/93
e decreto n. 1214/98/IL)       p.m. 
Art.  107  -  Spese di cancelleria, postali e telegrafiche       " 50.000.000 
Art.  108  -  Spese per collaudi dei cantieri di lavoro       " 680.116.000 

Art.  109  -  Spese per l'istituzione di speciali cantieri di lavoro previsti dall'art. 29, legge regionale n. 24/87, in-
tegrata dalle leggi regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88       p.m. 
Art.  110  -  Restituzione e rimborsi       " 50.000.000 
Art.  111  -  Fondo di riserva ordinaria       p.m. 
Art.  112  -  Spese per indennità di missione e per prestazioni in favore del Fondo       " 30.000.000 
Art.  113  -  Spese per attrezzature degli uffici del Fondo siciliano       " 50.000.000 
Art.  114  -  Spese per il fondo per l'occupazione enti locali       p.m. 
Art.  115  -  Quota riserva per interventi emergenza valore soc.       " 35.000.000 
Art.  120  -  Fondo di riserva reiscrizione somme perenti       p.m. 
  Totale spesa gestione ordinaria     L. 960.432.383 

TITOLO  II  -  Spese della gestione speciale
Art.  201  -  Fondo di riserva speciale destinato alla copertura finanziaria di leggi riguardanti interventi nuovi o integrativi di quelli rilevatisi insufficienti ed alla riassegnazione di entrate non dovute, nonché alla
riassegnazione di economie di spesa accertate negli esercizi precedenti       L. 15.311.795.221 

Art.  334  -  Spese per l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza dei comuni dell'Isola, con particolare riferimento ai comuni di Pa-
lermo,Catania e Messina (legge regionale n. 12/86, artt. 1 e 4 e legge regionale n. 27/91, art. 27)       p.m. 
Art.  360  -  Finanziamento progetti per LSU (ex legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 34, comma 2°)       " 4.273.909.703 
Art.  363  -  Restituzione e rimborsi gestione speciale       " 34.244.000 

Art.  364  -  Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre
1995, n. 84       p.m. 

Art.  365  -  Somma da versare sul capitolo 5683 del bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio 1999
(ex legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 12, comma 3°)       p.m. 

Art.  366  -  Spese per la prosecuzione dei progetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3/93 ed art. 1, legge
regionale n. 14/94 e successive modifiche ed integrazioni       " 6.071.544.023 
  Totale della spesa della gestione speciale     L. 25.691.492.947 
  Totale della spesa della gestione ordinaria     L. 960.432.383 
  Totale generale della spesa     L. 26.651.925.330 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 2001.
  ADRAGNA 
  NICOLOSI 


  Allegato 

RIEPILOGATIVO DIMOSTRATIVO DELLE ECONOMIE DI GESTIONE ACCERTATE SUGLI ARTICOLI DI SPESA DELLA GESTIONE SPECIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2001


  N. art. | Descrizione articoli di spesa | C/competenza | C/residui | Totale 
  201 Fondo di riserva per nuovi interventi legislativi     15.311.795.221 15.311.795.221 
  360 Finanziamento progetti per opere di pubblica utilità art. 4, legge regio- 
nale 5 gennaio 1993, n. 3      4.273.909.703 4.273.909.703 
  363 Restituzione e rimborsi a carico della gestione speciale     34.244.000 34.244.000 
  366 Prosecuzione progetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3/93 ed art.  
1, legge regionale n. 14/94 e successive modifiche ed integrazioni      6.071.544.023 6.071.544.023 
  Totale     25.691.492.947 25.691.492.947 

(2001.9.442)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 21 febbraio - 6 marzo 2001, n. 44.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Fernando Santosuosso, presidente;
-  Cesare Ruperto, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Crupi Paolo nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo in relazione ad una istanza di concessione edilizia in sanatoria (peraltro di opere abusive in parte allo stato grezzo, che esigevano un completamento posteriore al vincolo), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, aderendo alla richiesta di parte - ancorché modificando il parametro costituzionale da questi indicato (artt. 2, 41, 116, 117 della Costituzione), avendo ritenuto il profilo manifestamente infondato -, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
Che l'art. 23, comma 10, della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 prevedeva, ai fini delle concessioni edilizie in sanatoria, il rilascio, da parte degli enti di tutela, di un nulla osta, sempre che il vincolo fosse antecedente all'esecuzione dell'opera;
Che la norma impugnata stabilisce, al contrario, che il rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo debba intervenire anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione del l'opera abusiva;
Che il giudice a quo rileva che l'art. 5, comma 3, della legge della Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17, pur qualificandosi norma interpretativa, in realtà inciderebbe profondamente sul dato letterale della norma interpretata, in quanto introdurrebbe una previsione non desumibile dal testo interpretato, nel quale si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo;
Che in tal modo - secondo il giudice rimettente - mentre l'originaria norma regionale applicherebbe correttamente il principio della irretroattività (art. 11 delle preleggi), il quale, se pur non elevato, al di fuori della materia penale, a rango costituzionale, tuttavia rappresenterebbe una regola essenziale del nostro ordinamento a cui il legislatore deve attenersi, la norma di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994, esorbitando dall'ambito di una interpretazione autentica della norma precedente, violerebbe il disposto dell'art. 101 della Costituzione; ne conseguirebbe che, per la sua natura interpretativa, in realtà solo apparente, vincolerebbe l'interpretazione del giudice, con palese violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
Che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha chiesto la declaratoria di illegittimità della norma impugnata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle dell'ordinanza di rimessione;
Che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso la illegittimità costituzionale di una legge di interpretazione autentica potrebbe derivare da una presunta portata innovativa della stessa; la legge interpretativa, peraltro, non inciderebbe sul principio della divisione dei poteri, giacché essa agirebbe sul piano astratto delle fonti normative;
Che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la parte privata nel giudizio a quo ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare sottolinea che detta norma difetterebbe dei requisiti propri della legge di interpretazione autentica e non sarebbe giustificabile sul piano della ragionevolezza, in quanto incide arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, e che, pur riconoscendosi un alto valore alla tutela paesaggistica ed ambientale, tuttavia non potrebbe essere leso il principio di irretroattività e più in generale il principio di giustizia e di uguaglianza dell'affidamento, della parità di trattamento e della certezza del diritto.
Considerato che i profili suscettibili di essere esaminati in questa sede sono esclusivamente quelli su cui si è basato il giudice rimettente per sollevare la questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'unico parametro costituzionale preso in considerazione (art. 101, secondo comma, della Costituzione), con esclusione di quelli dichiarati manifestamente infondati (tra cui quello relativo all'art. 3 della Costituzione);
Che, pertanto, non possono essere prese in considerazione le deduzioni formulate dalla parte privata attinenti alla ragionevolezza ed alla arbitrarietà di modificazioni incidenti su situazioni poste in essere sulla base di leggi preesistenti, con asserita violazione dei principi di eguaglianza e di affidamento e di parità di trattamento, riconducibili in astratto al parametro dell'art. 3 della Costituzione (rispetto al quale vi è una preclusione in questa sede, derivante dalla manifesta infondatezza formulata dal giudice a quo);
Che al legislatore spetta la possibilità di dare una interpretazione di una legge ed anche di innovare al contenuto della stessa legge, con il rispetto di valori ed interessi costituzionalmente protetti, ma l'esercizio di tale attività non può, di per sé, considerarsi lesivo della sfera riservata al giudice, potendo questi, a sua volta, pienamente valutare l'effettivo contenuto della norma interpretativa e della sua innovazione nel sistema della preesistente norma interpretata;
Che non risulta, né è stato dedotto, alcun elemento da cui possa desumersi una volontà del legislatore di sovrapporsi a situazioni definite o comunque decise in sede giurisdizionale o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice (v., da ultimo, sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);
Che, infatti, la funzione giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perché il legislatore non tocca la potestà di giudicare, quando si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo (sentenza n. 432 del 1997);
Che, del resto, il modello normativo prevede che sia richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, quando esista al momento della pronuncia sulla richiesta di sanatoria un vincolo, anche se apposto successivamente all'ultimazione dell'opera (con esclusione, tuttavia, di sanzioni amministrative pecuniarie in quest'ultimo caso), essendo evidente l'esigenza di un intervento dell'autorità preposta al vincolo anche al fine di un contributo alla verifica dell'epoca del commesso abuso, nonché per la valutazione di compatibilità con le esigenze di tutela e di necessità di eventuali prescrizioni o limitazioni;
Che, in realtà - di fronte ad un edificio di cinque piani - il parere negativo e la parziale demolizione disposta dalla Sovraintendenza (basato su un giudizio estetico ritenuto dal giudice a quo immune dai vizi denunciati) comportava la necessaria preclusione, per questa parte, di sanatoria totale che avrebbe consentito (dopo che già esisteva ed era operante il vincolo) ulteriori opere di completamento della porzione di edificio rimasta allo stato grezzo;
Che la norma denunciata non preclude alcuno dei poteri del giudice di accertare gli eventuali vizi di legittimità (anche sotto i diversi profili sintomatici dell'eccesso di potere) del parere negativo di nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, nonché di valutare gli effetti negativi del rifiuto di nulla osta in caso di vincolo, sopravvenuto all'abuso edilizio prima della definizione del condono, ed il raccordo con la norma base originaria prescrivente la subordinazione delle concessioni in sanatoria nulla osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima" (art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37);
Che l'ordinanza di rimessione sottolinea i rischi di compromissione di un interesse pubblico primario alla tutela dei beni culturali-paesaggistici, ed invero è la stessa Costituzione che, tra i principi fondamentali, pone la tutela dell'ambiente-paesaggio a garanzia della qualità della vita dell'uomo, inteso come valore prioritario;
Che, in definitiva, il problema in astratto rilevante sul piano costituzionale non è dato dalla natura della legge interpretativa o innovativa, ma può riguardare i limiti che simili leggi incontrano quanto alla loro portata retroattiva, questione nella specie esulante dalla invocata tutela costituzionale sotto il profilo esclusivo dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
Che, pertanto, risulta la manifesta infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
  Il presidente: Santosuosso Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.12.599)
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PRESIDENZA

Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania.


Con D.P.Reg. n. 22/gr. VII/SG del 9 febbraio 2001, è stato costituito il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di insediamento secondo la seguente composizione:
Agricoltura (4 seggi di cui 1 seggio per le PI in rappresentanza di Confagricoltura, Coldiretti, CIA)
-  Cavallo Vincenzo, nato a Modica il 5 settembre 1951;
-  Paladino Sebastiano, nato a Paternò il 10 gennaio 1944;
-  Barone Angelo, nato a Grammichele il 28 ottobre 1958;
-  Orlando Santi, nato a Catania il 6 gennaio 1950.
Industria (4 seggi di cui 1 seggio per le PI in rappresentanza di Apindustrie e Associazioni industriali)
-  Cassar Sergio, nato a Tripoli il 23 dicembre 1950;
-  Maione Vittorio, nato a Catania il 21 marzo 1937;
-  Salemi Salvatore, nato a Catania il 19 giugno 1940.
Artigianato (4 seggi in rappresentanza di UPLA-CLAAI, UPIA, C.N.A., CIDEC, ASCOM e ACAI)
-  Mertoli Anna, nata a Catania il 26 aprile 1959;
-  Bonura Salvatore, nato a San Cono il 22 aprile 1948;
-  Molino Sebastiano, nato a Catania 29 novembre 1950.
Commercio (8 seggi di cui 1 seggio per le PMI in rappresentanza di Confesercenti e Federagenti-Cisal, C.N.A., CIDEC, ASCOM, FEDARCOM, UPLA e UPIA)
-  Scuderi Margherita, nata a Catania il 9 aprile 1943;
-  Cammarata Giovanni, nato ad Enna il 18 maggio 1928;
-  Barberi Gambonello Antonino, nato a Capizzi l'1 novembre 1946;
-  Davì Salvatore, nato a Catania il 19 ottobre 1944;
-  Sindoni Daniele Aldo, nato a Randazzo il 21 luglio 1958;
-  Zermo Carmelo, nato a Catania il 16 febbraio 1953;
-  Panzera Gaetano, nato a Messina il 29 giugno 1962;
-  Quattrocchi Orazio, nato ad Acicatena il 4 febbraio 1948.
Cooperazione (1 seggio in rappresentanza della Lega, CONFCOOP, AGCI e UNCI)
-  Mancini Gaetano, nato a Catania il 20 novembre 1959.
Turismo (1 seggio in rappresentanza di ASCOM, Confcommercio e CIDEC)
-  Stefano Maria Ridolfo, nato a S. Michele di Ganzaria l'11 ottobre 1947.
Trasporti e spedizioni (2 seggi in rappresentanza di Confartigianato, Apindustria, f.a.i., Unci, Confcooperative, Agci, Associazione industriali)
-  Battaglia Vincenzo, nato a Catania il 29 giugno 1935;
-  Scionti Sebastiano, nato a Catania il 25 gennaio 1946.
Credito (1 seggio in rappresentanza di ABI)
-  Piscopo Paolo, nato a Varese il 7 dicembre 1948.
Servizi alle imprese (2 seggi in rappresentanza di Ascom, Cna, Upia, Upla e Lega Coop.)
-  Torrisi Giacomo, nato a Catania il 25 settembre 1944;
-  Romano Carlo, nato ad Adrano il 16 maggio 1962.
Pesca (1 seggio in rappresentanza di Fed. Armatori Siciliani)
-  Micalizzi Carmelo, nato a Viagrande il 19 maggio 1943.
Servizi alle persone - Assicurazioni (2 seggi in rappresentanza di ASCOM e AIOP)
-  Murabito Renato, nato ad Azizia il 30 marzo 1941;
-  Nicolosi Antonino, nato a Catania il 6 dicembre 1949.
Rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (1 seggio in rappresentanza della CGIL e CISL)
-  Scarciofalo Giacomo, nato a Caltagirone il 18 marzo 1950.
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  (1 seggio in rappresentanza Adusbef Noi Consumatori, Consaambiente e Codacons)
-  Tanasi Francesco, nato a Catania il 17 agosto 1965.
(2001.7.282)
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Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Agrigento.


Con D.P.Reg. n. 27/gr. VII/SG del 9 febbraio 2001, è stato costituito il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Agrigento per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di insediamento secondo la seguente composizione:
Agricoltura (6 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza della Coldiretti, CIA, UPA)
-  Ciampoli Simone, nato a Firenze il 14 ottobre 1970;
-  Mulè Alfredo, nato a Ribera il 15 agosto 1956;
-  Sabatino Pietro, nato a Canicattì il 14 settembre 1966;
-  Bonfiglio Biagio, nato a Messina il 16 novembre 1945;
-  Alberto Maria Savoia, nato a Firenze il 5 giugno 1956.
Industria (3 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza dell'API, Unione degli industriali)
-  Scifo Gaetano, nato ad Agrigento il 30 agosto 1942;
-  Barbarino Angelo, nato ad Enna il 3 ottobre 1939;
-  Siracusa Vincenzo, nato ad Agrigento il 26 marzo 1949.
Artigianato (3 seggi in rappresentanza della Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. e CLAAI)
-  Giambrone Francesco, nato a Cammarata il 18 ottobre 1954;
-  Viviani Leonardo, nato a Menfi il 19 agosto 1946;
-  Napoli Vincenzo Marcello, nato a Grotte il 13 aprile 1966.
Commercio (6 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza della Confcommercio, Confesercenti)
-  Gandolfo Filippo, nato ad Aragona il 22 giugno 1939, ;
-  Ballacchino Domenico, nato a Licata il 22 aprile 1946;
-  Collura Angelo, nato a Grotte il 13 ottobre 1967;
-  Diana Vincenzo, nato a La Tronche il 18 luglio 1951;
-  Messina Vittorio, nato ad Agrigento il 27 agosto 1965;
-  Varsalona FIlippo, nato a Casteltermini il 17 giugno 1940.
Cooperazione (1 seggio in rappresentanza della Lega, CONFCOOP, AGCI e UNCI)
-  Sardo Calogero, nato a Racalmuto il 23 marzo 1954.
Turismo (1 seggio in rappresentanza della Cofesercenti)
-  Rampello Giuseppe, nato a Raffadali l'1 settembre 1955.
Trasporti e spedizioni (2 seggi in rappresentanza del C.N.A., CASA, CLAAI e Confartigianato)
-  Lombardo Pietro Bruno, nato a Castelvetrano il 6 aprile 1964
-  Laiola Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 14 luglio 1950.
Credito e assicurazione (1 seggio in rappresentanza dell'ABI ed ANIA)
-  Nicolò Di Maggio, nato a Palermo il 9 ottobre 1950.
Servizi alle imprese (1 seggio in rappresentanza della Confcommercio
-  Conti Giuseppe, nato ad Agrigento il 4 aprile 1953.
Pesca (1 seggio in rappresentanza dell'AGCI, Lega e Confcooperative)
-  Randazzo Michele, nato a Sciacca il 12 aprile 1950.
Rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (1 seggio in rappresentanza della CISL, CGIl e UIL)
-  Acquisto Michele, nato a Casteltermini il 3 aprile 1952.
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  (1 seggio in rappresentanza dell'Adiconsum e ADOC)
-  Bonomo Maurizio, nato a Palermo il 27 luglio 1972.
Rappresentante Provincia regionale di Agrigento (2 seggi)
-  Tornambè Gioacchino, nato a Sala Consilina il 9 gennaio 1941;
-  Lentini Stefano, nato ad Agrigento il 18 settembre 1946.
(2001.8.377)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione, ramo agricoltura e foreste, sui beni immobili siti nel comune di Ribera per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione alle zone dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto - Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani.


Con decreto n. 57 del 6 febbraio 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato rettificato l'art. 5 del decreto n. 2651 del 15 dicembre 1999 con cui è stata costituita la servitù d'acquedotto a favore del demanio regionale - ramo agricoltura e foreste - sugli immobili siti in comune di Ribera che deve intendersi così sostituito:
Art. 5).
b) consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga m. 2 per diametri di condotta posata sino a 500 mm., larga m. 4 per diametri di condotta posata maggiori di 500 mm. e sino a 800 mm., larga m. 6 per diametri di condotta posata maggiori di 800 mm., senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture.
(2001.8.351)
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Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione alle zone dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto - Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani.


Con decreto n. 58 del 6 febbraio 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato rettificato l'art. 5 del decreto n. 2650 del 15 dicembre 1999 con cui è stata costituita la servitù d'acquedotto a favore del demanio regionale - ramo agricoltura e foreste - sugli immobili siti in comune di Cattolica Eraclea che deve intendersi così sostituito:
Art. 5).
b) consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga m. 2 per diametri di condotta posata sino a 500 mm., larga m. 4 per diametri di condotta posata maggiori di 500 mm. e sino a 800 mm., larga m. 6 per diametri di condotta posata maggiori di 800 mm., senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture.
(2001.8.350)
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Differimento dei termini di scadenza per la presentazione della documentazione prevista dal Piano di sviluppo rurale, Misura F Agroambiente.


E' prorogato al 30 aprile 2001 il termine di presentazione della seguente documentazione prevista dalla circolare n. 291 del 24 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001, per le istanze prioritarie, relative alle azioni F1a e F1b:
-  piano aziendale;
-  piano di concimazione e gestione del suolo;
-  documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno;
-  ultima relazione ispettiva compilata dall'organismo di controllo.
Inoltre, per tutte le azioni del PSR è prorogato al 30 aprile 2001 il termine di presentazione della documentazione attestante il requisito di priorità derivante da SIC e ZPS.
(2001.14.678)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili costituenti il Castello dei Tre Cantoni nel comune di Scicli.


Con decreto n. 5151 del 15 febbraio 2001, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunziato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili costituenti il Castello dei Tre Cantoni nel comune di Scicli (RG) di proprietà delle seguenti ditte:
-  Giavatto Maria, nata a Scicli il 29 settembre 1923 e Giavatto Alessandra, nata a Como il 15 febbraio 1964: partita 1841, foglio 59, particella 30 (fabbrica rurale), mq. 80; particella 31; mq. 8.050 ruderi mq. 900, indennità provvisoria di espropriazione L. 43.318.350.
(2001.8.337)
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Rettifica della circolare 31 dicembre 1999, n. 14. Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti.


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, è apportata la seguente correzione: il punto 3 dell'art. 3 è da intendersi abrogato.
(2001.13.665)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Fusione per concentrazione della Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera, soc. coop. a r.l., con sede in Mazzarino, con la Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana Maria SS. di Gulfi, soc. coop. a r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi.


Con decreto n. 95/2001-9/F del 14 febbraio 2001 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 57, 1° comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è autorizzata, nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione nelle sedute del 9 e 17 ottobre 2000, la fusione per concentrazione fra la Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera soc. coop. a r.l., con sede in Mazzarino (CL) e la Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana Maria SS.di Gulfi soc. coop. a r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), mediante costituzione di una nuova azienda bancaria denominata Banca di credito cooperativo dei Castelli e degli Iblei soc. coop. a r.l., con sede in Mazzarino (CL), i cui effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2001.
(2001.8.341)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Paternò per l'assegnazione di un'area ad alcune cooperative edilizie.


Con decreto n. 68 del 25 gennaio 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Ludovico Donatuti commissario ad acta presso il comune di Paternò per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Ardizzone Paternò, La Maison, La Ginestra, Nuova Aurora, Titanus e Fox 7, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997.
(2001.8.340)
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Modifica del decreto 24 dicembre 1999, concernente ricostituzione della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 147 del 7 febbraio 2001, sono stati modificati gli artt. 1 e 2 del decreto n. 2473 del 24 dicembre 1999 di ricostituzione della Commissione regionale per la cooperazione come appresso:
-  il componente effettivo dott. Amico Pasquale è sotituito dal geom. La Porta Salvatore ed il dott. Di Pietra Luigi Maria è nominato componente supplente;
-  i componenti supplenti dell'A.G.C.I. - Federazione regionale Sicilia - dott.ri Lo Bianco ed Arcara sono sostituiti dai dott.ri Marchica Domenico e Di Vuolo Ciro;
-  il dott. Roccapalumba Salvatore è nominato componente effettivo della C.R.C. in qualità di rappresentante del servizio pesca dell'Assessorato della cooperazione.
(2001.8.380)
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Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa A.S.A., con sede in Palermo.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 193/I/VII del 15 febbraio 2001, il dott. Ruggiero Vicari, nato a Reggio Calabria il 17 marzo 1939 e residente in Palermo, viale Strasburgo n. 168, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa A.S.A., con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Dario Anzalone.
(2001.8.379)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione dell'associazione Cenacolo Cristo Re, con sede in Biancavilla, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 15 febbraio 2001, n. 33981, l'associazione Cenacolo Cristo Re con sede legale in Biancavilla (CT), via San Placido n. 1, nella persona del sac. Agrippino Salerno, nato a Williamstewn (Australia) l'8 maggio 1962, in qualità di presidente, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Biancavilla, via San Placido n. 1, per n. 40 posti.
(2001.8.378)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Belmonte Mezzagno.


L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 60/DRU del 6 febbraio 2001, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Belmonte Mezzagno adottata con delibera consiliare n. 24 del 6 aprile 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 22 aprile 1999 con decisione n. 3250/2973, avente per oggetto variante al vigente programma di fabbricazione per la localizzazione dell'area da destinare ad attrezzatura di interesse comune poliambulatorio.
(2001.8.338)
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Approvazione del progetto per la realizzazione di un serbatoio idrico nel comune di Gravina di Catania.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 62/D.R.U. del 7 febbraio 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, il progetto per la realizzazione di un serbatoio idrico in contrada Principe del comune di Gravina di Catania, adottato con delibera consiliare n. 95 del 19 ottobre 1999, in variante al programma di fabbricazione vigente.
(2001.8.368)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa del progetto per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Modica.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 62/VIA del 15 febbraio 2001, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori per il completamento e l'illuminazione dell'incrocio fra la S.S. 115 e la strada di collegamento con la S.P. n. 59 nel comune di Modica.
(2001.8.382)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 26 febbraio 2001, n. 2.
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10, art. 4. Disposizioni in materie di entrate. Tasse sulle concessioni governative regionali.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Segreteria della Giunta regionale - Segreteria generale
Ai concessionari della riscossione di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione bilancio e tesoro
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
Ai Comuni della Sicilia
Agli Uffici del registro della Sicilia
e, p.c.  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Ufficio IV 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate regionali.
La predetta legge, infatti, all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, testulmente recita:
1)  al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati;
2) a tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli artt. 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati;
3)  i singoli rami dell'Amministrazione regionale han-no cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuite, da trasmettere, tramite le coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
4)  l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari per la tutela dell'erario della Regione.
Riguardo alla particolare e specifica materia delle tasse sulle concessioni governative regionali occorre esprimere talune considerazioni: le tasse sulle concessioni governative regionali, istituite in Sicilia con la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67, sono attualmente disciplinate dall'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Risultano sottoposti al predetto tributo, in forza della citata legge regionale n. 24/93 gli atti e provvedimenti contenuti nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e quelli di competenza della Regione siciliana (relativi cioè a funzioni trasferite dallo Stato alla Regione siciliana con norme di attuazione dello Statuto) che risultano inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 641 e non elencati nella citata tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. Sottoposti al tributo predetto sono ancora gli atti contemplati, in base al richiamato contenuto del secondo comma dell'art. 8 della menzionata legge regionale n. 24/93, da speciali leggi della Regione (es. tassa sulla caccia disciplinata dalla legge regionale 1 aprile 1997, n. 33, tassa sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso irriguo in agricoltura prevista dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 67).
Quanto alla misura delle predette tasse sulle concessioni regionali occorre distinguere quelle elencate nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, che si applicano nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo n. 230/91 e successive modificazioni.
Invece per quanto riguarda le tasse previste dalla tabella allegata al D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 641 e non elencati nella tariffa annessa al citato decreto legislativo n. 230/91, la relativa misura è quella contemplata dalla tabella annessa al predetto D.P.R. n. 641/72 e successive modificazioni.
Infine, per quanto riguarda le tasse sulle concessioni regionali disciplinate da apposite leggi della Regione si rinvia alla legislazione regionale nelle rispettive materie.
La disciplina di ogni altro aspetto delle tasse sulle concessioni governative della Regione siciliana, diverso dall'individuazione degli atti e dei provvedimenti sottoposti al predetto tributo (quali quelli dell'accertamento, della decadenza, del contenzioso) è invece contenuta, in quanto compatibile nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, giusta il richiamo contenuto nel 3° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, succitata.
Il pagamento delle tasse in oggetto costituisce condizione sine qua non per l'emanazione di determinati atti o autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione, che procurino un vantaggio al cittadino interessato all'atto medesimo. La misura delle predette tasse è commisurata dalla legge all'utilità del servizio reso. Le stesse, dunque, per la struttura delle relative fattispecie e per il relativo sistema di applicazione si connettono ad atti autorizzativi di competenza dei vari Assessorati regionali o di altre amministrazioni che svolgono funzioni regionali, ciascuno per le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione, e si configurano quindi come entrate connesse all'attività amministrativa di competenza.
Le amministrazioni che rilasciano atti soggetti a tasse sulle concessioni governative regionali, sono esplicitamente chiamate dalla legge a subordinare il rilascio del previsto atto amministrativo alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art. 2, D.P.R. n. 641/72) verificandone l'esattezza della misura corrisposta nonché il corretto versamento alla Regione siciliana quale Ente impositore destinatario del gettito, in quanto gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate (art. 8 D.P.R. n. 641/72).
Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 9 del D.P.R. n. 641/72, espressamente prevede, al comma 2, che "il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso".
Tutti gli Assessorati regionali o le altre amministrazioni, dunque, quando emettono atti soggetti a tasse sulle concessioni governative regionali sono tenuti, per legge, alla preventiva acquisizione dell'attestato di versamento della tassa, il cui importo deve corrispondere a quello previsto dalle vigenti leggi.
Posto l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 4 della citata legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 del "potenziamento" da parte dell'amministrazione finanziaria regionale dell'attività di accertamento anche delle tasse sulle concessioni regionali, si fa presente che questo Assessorato potrà procedere alla formazione di appositi programmi atti ad informatizzare l'acquisizione dei dati relativi al pagamento delle tasse connesse al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni, nonché, successivamente, a seguire i dati relativi al pagamento delle eventuali conseguenti tasse annuali.
In relazione alle su citate acquisite informazioni, questo Assessorato istituisce l'anagrafe delle tasse sulle concessioni regionali presso il Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in funzione della cui attuazione occorre la collaborazione di tutte indistintamente le pubbliche amministrazioni operanti in Sicilia che provvedono all'emanazione di atti ed autorizzazioni subordinati al pagamento delle tasse sulle concessioni specificate nel primo e nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Si dispone pertanto - nel contesto dei poteri di vigilanza sull'acquisizione delle entrate di che trattasi istituzionalmente demandati alla scrivente amministrazione - che tutte le amministrazioni regionali, statali e locali che abbiano ad emettere atti e provvedimenti di competenza della Regione, della duplice specie indicata rispettivamente nei citati commi 1 e 2 del menzionato art. 6 della legge regionale n. 24/93, trasmettano all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, viale Regione Siciliana n. 2226 - 90145 Palermo:
a)  copia debitamente conformizzata dei predetti atti e/o autorizzazioni, emessi a far data dall'1 gennaio 1993, data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 24/93, unitamente alla copia dei connessi attestati di versamento delle relative tasse sulle concessioni regionali, allegando, altresì, per ciascuna tipologia di atti e/o autorizzazioni, debitamente compilato e sottoscritto, il seguente prospetto.








Nel caso in cui le stesse Amministrazioni siano dotate di adeguate strutture informatiche, i dati sopra richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy disk da 3,5'' - 1,44Mb per MS-DOS in formato ASCII.
E' opportuno precisare che le Amministrazioni interessate dovranno segnalare a questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, viale Regione Siciliana n. 2226 - 90145 Palermo, anche quei casi di atti ed autorizzazioni che non si accompagnino nella documentazione, esistente agli atti d'ufficio, ad attestati di pagamento della tassa in parola. Tanto sotto la diretta e personale responsabilità non solo del funzionario che a suo tempo emise il provvedimento ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. n. 641 del 1972, ma anche del funzionario che attualmente ometta di segnalare il mancato rinvenimento nel relativo fascicolo dell'attestato di pagamento della tassa. In tali ultimi casi, pertanto, dovrà farsi luogo a trasmissione di copia dell'atto o provvedimento segnalando espressamente la mancanza del menzionato attestato. In tali casi questo Assessorato, prima di procedere agli atti sanzionatori, curerà di invitare il beneficiario della autorizzazione a dimostrare, con esibizione della "ricevuta" di pagamento, l'avvenuto versamento, a suo tempo, della dovuta tassa.
Tuttavia le interessate amministrazioni sia statali, sia regionali, sia locali, a prescindere da quanto sopra detto opererà questo Assessorato, avranno cura - per via della responsabilità che ricade sui rispettivi funzionari - di inoltrare per loro conto preventivo atto di intimazione nei confronti dei soggetti inadempienti.
Al riguardo, va rilevato che le norme che vengono a rilievo ai fini della individuazione degli effetti, nei confronti dell'Amministrazione che emana l'atto, del mancato pagamento delle tasse sono rinvenibili negli artt. 2, 8, 9 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
In particolare, va ricordato che giusta le richiamate disposizioni, la tassa di rilascio va corrisposta non oltre la consegna dell'atto all'interessato (art. 2) e che gli atti, così come sopra evidenziato, per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate (art. 8).
Particolare rilevanza assume la precisazione legislativa (art. 13) che "nonostante l'inutile decorso del termine" decadenziale di tre anni per l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, "l'atto per il quale non sia corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista l'efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento".
Per i casi in cui l'inadempienza perduri da oltre un triennio, torna opportuno evidenziare che ove l'indica-to atto di intimazione, curato da ciascuna delle predette Amministrazioni, venga riferito soltanto alle tasse non corrisposte per periodo inferiore ad un triennio (per le quali, cioè, non sia intervenuta la decadenza), il conseguente pagamento del tributo non comporterà che l'atto autorizzativo adottato prima del triennio medesimo acquisti efficacia, in quanto, affinché ciò si verifichi, è necessario, ai sensi del citato art. 13 del D.P.R. n. 641/72, il pagamento anche delle tasse maturate antecedentemente alla decorrenza del termine decadenziale.
E' da notare che tutte le Amministrazioni in indirizzo, nella diversa ipotesi in cui, al fine di evitare le prospettate conseguenze, ritengano di estendere il recupero delle tasse (pur gravate da decadenza) maturate anteriormente al triennio, non potranno per queste ultime, a seguito dell'eventuale corresponsione del tributo, attivarsi per l'applicazione da parte dell'ufficio del registro delle sanzioni previste per il ritardato pagamento, e ciò proprio a ragione dell'intervenuta decadenza, i cui effetti ablativi, pertanto, in siffatto contesto, rimangono circoscritti al profilo sanzionatorio.
Una volta acquisiti i dati e i provvedimenti di cui sopra, questo Assessorato potrà verificare, come introito al pertinente capitolo d'entrata, il pagamento oltre che della tassa di rilascio, delle tasse annuali sulla base, queste ultime, delle quietanze di pagamento di cui copia viene rimessa dalla Tesoreria regionale alla scrivente Amministrazione.
Nel caso di constatati mancati pagamenti sarà data, a cura di ciascuna delle Amministrazioni interessate, comunicazione agli uffici del registro competenti perché provvedano, ai sensi dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e del D.P.R. 15 giugno 1994, n. 499, alla redazione del verbale di accertamento del mancato pagamento da contestarsi mediante notificazione al soggetto inadempiente, al quale sarà fatto parallelo obbligo nel contempo di pagare l'importo a suo tempo non corrisposto.
Della irrogazione della sanzione pecunaria per mancato pagamento del tributo, è fatto carico agli Uffici del registro, i quali dovranno curare ove occorra anche la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle suddette sanzioni pecunarie, oltre che, beninteso, della sorte non corrisposta a suo tempo per il titolo di che trattasi, nelle forme e nei modi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Dei vari successivi interventi provvedimentali al riguardo, nonché delle riscossioni che si conseguiranno anche in via coattiva, dovrà essere data comunicazione da parte degli Uffici del registro allo scrivente Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito.
I concessionari della riscossione dei nove ambiti territoriali della Sicilia, una volta avuti in consegna i ruoli per la riscossione coattiva delle tasse di concessione regionale, dovranno effettuare le prescritte, dal Ministero delle finanze, comunicazioni bimestrali relative allo stato di realizzazione delle procedure intraprese, comunicazioni da rendersi oltre che all'Ufficio del registro che ha emesso il ruolo anche allo scrivente Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito - che ha il compito della vigilanza sulla consecuzione delle entrate di cui al presente titolo.
Posto che la vigilanza sulle entrate per tasse sulle concessioni regionali appartiene ai compiti di questo Assessorato, (i capitoli di bilancio 1601 "tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio" e 1606 "tasse sulle concessioni governative regionali" risultano assegnati dal quadro di classificazione delle entrate al Dipartimento regionale delle finanze e del credito) gli adempimenti tutti sopra indicati dovranno essere compiuti nei confronti della scrivente Amministrazione anche dagli organi interessati al rilascio delle autorizzazioni in materia di caccia, in materia di derivazione di acque pubbliche comprese quelle dai canali demaniali, materie in ordine alle quali la Regione siciliana ha legiferato con leggi diverse dalla più volte citata legge regionale n. 24 del 1993, delle quali è fatta salvezza nel secondo comma dell'articolo 8 della stessa legge regionale n. 24.
Anche per tali tasse, quindi, gli Uffici del registro competenti sono chiamati a svolgere gli adempimenti di cui innanzi.
E' appena il caso di ricordare che i contribuenti per il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali possono farne versamento sul c/c 17770900, con imputazione al capitolo 1606 del bilancio regionale, ad eccezione del pagamento delle tasse sulla caccia che dovranno essere versate sul c/c postale n. 10575900 intestato alla Tesoreria della Regione siciliana, con imputazione al capitolo 1601 del bilancio regionale.
Il pagamento della relativa sanzione, da imputarsi al capitolo 3313/02 del bilancio della Regione, dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
-  versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (art. 4, comma 1, prima parte decreto legislativo n. 237/97);
-  versamento mediante delega alle Poste italiane (decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 237/97);
-  versamento mediante delega bancaria, secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 (art. 4, comma 1, seconda parte decreto legislativo n. 237/97: delega a versare al concessionario).
In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il codice tributo 131T, ed il codice destinatario 16, utilizzando il modello "F 23" allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998.
Posto quanto sopra, al fine di consentire il puntuale adempimento dell'obbligo di relazione cui questo Assessorato è stato chiamato dalla su riportata legge regionale n. 10/99, art. 4, tutte le Amministrazioni statali, regionali e locali, comunque competenti alla emissione degli atti e delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, nonché alla emissione degli atti autorizzativi in materia di caccia, di derivazione di acque pubbliche comprese quelle dei canali demaniali, dovranno fare pervenire, nei tempi semestrali prescritti dalla stessa legge regionale, apposite relazioni sul numero degli atti ed autorizzazioni emessi e sull'ammontare delle tasse delle quali all'atto del rilascio sia stato verificato l'avvenuto pagamento.
Si fa notare che le dette relazioni la citata legge espressamente vuole siano inoltrate tramite le competenti Ragionerie centrali coesistenti presso ciascun Assessorato, chiamate dal legislatore ad esprimere il loro avviso al riguardo.
Gli Uffici del registro, per loro conto, dovranno fare pervenire semestralmente delle relazioni sui compiti ricevuti e sulle attività espletate, che in ossequio alla citata normativa dovranno essere inoltrate a questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito - per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze con uffici in Palermo, via Notarbartolo n. 17.
Il concessionario del servizio della riscossione di ciascun ambito territoriale provvederà ad inoltrare a questo Assessorato - Dipartimento finanze e credito - per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze, la cennata relazione semestrale, ovviamente con il riguardo ai ruoli della riscossione agli stessi affidati dagli Uffici del registro operanti nelle rispettive province. Copia di detta relazione, i cennati concessionari, dovranno fare pervenire, altresì, agli Uffici del registro che hanno affidato i ruoli di che trattasi.
Le relazioni prefettizie, nonché quelle delle questure, dei comuni e delle province della Sicilia dovranno, in ossequio alla citata normativa, essere inoltrate a questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito - per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze i cui uffici sono stati precedentemente individuati.
Questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze non manca di percepire le difficoltà e la ampiezza della rilevazione che il legislatore regionale ha ritenuto, con il cogente dettato della norma sopra richiamata, di richiedere. Ciò in quanto sullattività inerente con riguardo all'entrata propria della Regione costituita dalle tasse sulle concessioni governative, lo scrivente Assessore dovrà, dopo aver ricevuto da codesti organi ed amministrazioni le relazioni di rispettiva competenza, riferire in quanto preposto alla vigilanza sulle attività di accertamento, riscossione e versamento di detto tributo, alla Giunta regionale di governo, dietro motivato avviso delle competenti Ragionerie centrali, giusta il dettagliato e puntuale disposto della norma in parola, il cui testo per la migliore lettura si è ritenuto di preporre alla presente.
Le Amministrazioni regionali, statali e locali in indirizzo, cui la presente è diretta, sono incaricate di diramare la presente circolare sotto la propria responsabilità (atteso che nella specie trattasi di entrate erariali il cui mancato afflusso può determinare ipotesi di danno erariale) a tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione che comunque siano chiamati per legge alla adozione degli atti e delle autorizzazioni sottoposte alle tasse di che trattasi; il che ovviamente nell'ambito delle proprie generali competenze.
  L'Assessore: NICOLOSI 

(2001.9.409)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 29 marzo 2001, n. 2930.
Svincolo della rata di saldo dei mutui contratti da cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

Alle cooperative edilizie
Agli istituti di credito
All'I.R.C.A.C.
e, p.c.  All'Ispettorato regionale tecnico 

Agli uffici del Genio civile dell'Isola
Ai comuni dell'Isola
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo VII
Alle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico
Per lo svincolo delle rate di saldo, da parte degli Istituti di credito, di importo non superiore al 10% dei mutui complessivamente contratti ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e 95/77, si prescinde dal provvedimento di ratifica assessoriale alloggi, che dovrà però essere acquisto per la stipula dell'atto di assegnazione individuale con accollo di mutuo.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2001.13.668)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. 6.
Direttive per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento degli sportelli multifunzionali.

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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 21 marzo 2001, n. 1045.
Linee guida del Dipartimento di prevenzione.

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 2 aprile 2001, prot. n. 18267.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.2.1.a - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture.

Alle Amministrazioni comunali dell'Isola
Alle Province regionali
Ai Consorzi A.S.I.
Agli Enti parco
All'on.le Presidente della Regione
All'Autorità di gestione P.O.R.
Assessorato Presidenza Dipartimento programmazione
All'Assessore per il territorio e l'ambiente
Al Dipartimento urbanistica
Agli Assessorati regionali Presidenza Agricoltura e foreste Beni culturali Bilancio e finanze Cooperazione Enti locali Industria Lavori pubblici Lavoro Sanità Turismo
1.  Premessa
Con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, in corso di registrazione, è stato approvato il Complemento di programmazione relativo al P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Risorse naturali, è stata definita la Misura 1.2.1 - "Protezione e consolidamento di versanti, centri abitati ed infrastrutture", finalizzata a raggiungere un adeguato livello di sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.
L'attuazione di tale misura è articolata in due fasi temporali, di cui la prima, a regia regionale, relativa al primo biennio di programmazione.
Le modalità attuative e di programmazione delle risorse sono state definite nel Completamento di programmazione, ove sono stati, tra l'altro, individuate le procedure d'attuazione ed i criteri di selezione.
Essendo stato designato quale Amministrazione responsabile, questo Assessorato deve provvedere alla predisposizione del programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e degli interventi relativi da finanziare con l'utilizzazione delle risorse suddette assegnate nella prima fase.
Nella prima fase il Complemento di programmazione prevede l'attuazione di due linee di intervento:
a)  interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto;
b)  interventi di monitoraggio di aree in frana.
Nella presente circolare, con riferimento alla linea d'intervento di cui alla precedente lett. a), sono pertanto riportati i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione da parte dei soggetti pubblici interessati delle istanze di inclusione nel programma suddetto, la documentazione da presentarsi a corredo di tali istanze ed i criteri suddetti di priorità, di selezione e di formulazione del programma.
2. Finalità d'intervento
Nella prima fase d'attuazione, cui si riferisce la presente circolare, la misura è finalizzata a raggiungere un adeguato livello di sicurezza dal rischio idrogeologico in aree a maggiore rischio ricomprese nel Piano straordinario di assetto idrogeologico, predisposto dalla Regione siciliana ed adottato con decreto di questo Assessorato del 4 luglio 2000, con particolare riguardo alla salvaguardia delle vite umane, dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche e produttive, dei beni culturali e ambientali.
3.  Interventi ammissibili
Sono ammissibili interventi, muniti almeno di progetto di massima approvato ai sensi di legge e riguardanti l'eliminazione o la riduzione di situazioni di rischio e/o la messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto e ricomprese tra quelle individuate a rischio idrogeologico elevato nel Piano straordinario di assetto idrogeologico sopra citato.
Sono quindi ammessi a finanziamento:
-  interventi risolutori, per la protezione, il consolidamento e la difesa idrogeologica e/o la difesa idraulica nelle aree a rischio di esondazione o di frana, ricompresse tra quelle individuate nel piano suddetto;
-  interventi per la messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.
L'inserimento in programma degli interventi avverrà nel rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici.
A tal proposito saranno considerati ammissibili gli interventi per i quali sarà dimostrato il possesso di tutti i seguenti requisiti entro il termine di presentazione delle istanze:
-  il progetto dell'intervento proposto deve essere approvato tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare;
-  l'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente alla data dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di priorità di settore;
-  l'intervento deve essere coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.
4.  Beneficiari
Possono presentare istanze i seguenti soggetti pubblici locali:
-  comuni;
-  Province regionali;
-  Consorzi A.S.I.;
-  Enti parco.
5. Spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle sostenute e/o previste dai soggetti pubblici beneficiari finali fino alla totale copertura dei costi necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi, quali:
-  le spese per i lavori e le forniture dirette all'esecuzione delle opere;
-  le spese generali ad essi relative, incluse le spese concernenti le consulenze tecniche e specialistiche, le prestazioni di servizi, la progettazione e la direzione delle opere, gli studi, le indagini e eventuali interventi di monitoraggio;
-  l'IVA relativa, nelle misure di legge vigenti;
-  le eventuali spese per l'occupazione e l'acquisizione, mediante esproprio, dei terreni necessari per la realizzazione delle opere.
6.  Risorse finanziarie programmate e disponibili
Le risorse destinate alla prima fase relativa al primo biennio di programmazione ammontano complessivamente a 82,798 milioni di Euro, delle quali 59 milioni di Euro, pari quindi a L. 114.239.930.000, sono destinate alla realizzazione degli interventi individuati nel programma di utilizzo cui si riferisce la presente circolare.
Di tali risorse, il 90% è destinato alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo e ripartito in misura proporzionale al fabbisogno finanziario insoddisfatto relativo ad interventi riguardanti situazioni di rischio elevato o molto elevato, desumibile dalle richieste corredate almeno da progetto preliminare avanzate nel 1999 dai comuni per l'inserimento nel programma di interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 180/98, mentre il restante 10% verrà ripartito nelle restanti province.
Nell'ambito di ogni provincia e nel rispetto dei criteri di ammissibilià e di priorità indicati nella presente circolare, almeno il 20% delle risorse assegnate alle province sarà destinato ad interventi in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
7.  Modalità di presentazione delle istanze di finanzia-mento
All'istanza di ammissione a finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  progetto almeno di massima dell'intervento, ap provato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare;
-  attestazione di conformità allo strumento urbanistico, resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93, nel caso in cui l'intervento proposto preveda opere per le quali sia necessaria e prescritta tale conformità;
-  delibera di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, vigente presso il soggetto richiedente, corredata di stralcio dello stesso relativo al settore d'interesse dell'opera per cui viene richiesto il finanziamento, da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto.
Nel caso in cui tale intervento sia preceduto da altri della stessa tipologia di quelle ritenute ammissibili, ai sensi del precedente art. 3 della presente circolare, al fine di verificare il rispetto dell'ordine di priorità del programma suddetto, per ciascuno di questi l'Amministrazione richiedente deve trasmettere apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che precedono quello proposto, precisando per ognuno di questi se sia stato progettato e/o finanziato ed indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
-  atto di nomina del responsabile del procedimento, che dovrà assolvere ai compiti ed agli adempimenti inerenti alla pubblicizzazione del contributo comunitario secondo le norme vigenti in materia, alla fornitura periodica al responsabile della misura di tutte le informazioni necessarie per verificare l'andamento fisico e finanziario delle attività di attuazione degli interventi finanziati ed il rispetto dei tempi stabiliti, alla tenuta della documentazione contabile e finanziaria, al rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento e dalle normative comunitarie, statali e/o regionali vigenti ed applicabili all'intervento stesso;
-  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se per l'intervento proposto sia stata presentata istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dalla Regione siciliana e l'esito di tale istanza;
-  nel caso l'intervento proposto sia di completamento o stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
-  scheda di identificazione degli interventi redatta in conformità al modello allegato alla presente circolare.
8.  Termini di presentazione delle istanze
Le istanze di inclusione nel programma di utilizzo delle risorse, corredate di tutta la documentazione su indicata, devono essere presentate a questo Assessorato dai soggetti richiedenti, a mezzo del servizio postale, statale o riconosciuto, od anche a mano, nel termine del 30° giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, quale data di presentazione si intenderà quella di spedizione apposta dall'ufficio postale sul plico di spedizione.
Il termine di presentazione suddetto è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione istanze presentate dopo la data di scadenza dello stesso.
9.  Criteri di priorità nella formulazione del programma d'intervento
Nella prima fase relativa al primo biennio di programmazione delle risorse, sono considerati prioritari gli interventi negli ambiti territoriali che presentano esposizione al rischio idrogeologico maggiore secondo le indicazioni già contenute nel Programma operativo regionale, ove risultano individuate prioritariamente le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Messina e Catania.
Sarà inoltre data priorità agli interventi relativi prima ad aree a rischio molto elevato e poi a rischio elevato individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
In tali aree verrà nell'ordine data priorità:
a)  interventi relativi a centri urbani;
b)  interventi relativi ad aree d'insediamenti produttivi ed aree dei Consorzi A.S.I.;
c)  interventi relativi ad infrastrutture primarie.
Per ciascuna delle suddette fasce gli interventi saranno classificati in sottofasce in funzione del grado di pericolosità dei fenomeni.
In particolare, per le frane saranno considerati i seguenti fattori:
-  intensità dipendente dalla tipologia del fenomeno e dalla sua estensione;
-  stato di attività;
-  presenza di interventi di sistemazione già realizzati.
Per le esondazioni verranno considerati i seguenti fattori di pericolosità:
-  estensione areale del fenomeno;
-  ricorrenza;
-  presenza di interventi di difesa già realizzati.
Nell'ambito di ciascuna delle sottofasce prioritario sopra dette, gli interventi proposti verranno ulteriormente ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:
a)  interventi muniti di progetti esecutivi approvati in linea tecnica e dotati di tutti i pareri, approvazioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per assicurare l'emissione del decreto del finanziamento;
b)  interventi di completamento.
10.  Procedure di finanziamento
Una volta formulato il programma si procederà al finanziamento degli interventi utilmente inseriti in graduatoria nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili in questa prima fase e della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Verranno altresì rispettate le indicazioni procedurali contenute nel Complemento di programmazione relativamente alla progettazione e alle procedure di gara.
11.  Responsabile di misura
Responsabile di misura è stato designato il Diret-tore generale del Dipartimento territorio e ambiente, cui i soggetti interessati potranno indirizzare eventuali richieste di chiarimento e di precisazione riguardanti l'oggetto della presente circolare e gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore generale del Dipartimento territorio ed ambiente:
NAVARRA TRAMONTANA





(2001.14.670)
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CIRCOLARE 2 aprile 2001, prot. n. 18286.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.2.4 - Tutela integrata delle aree costiere.

Alle Amministrazioni comunali dell'Isola
Alle Province regionali
Al Presidente della Regione
All'Autorità di gestione P.O.R.
Assessorato Presidenza Dipartimento programmazione
All'Assessore per il territorio e l'ambiente
Al Dipartimento urbanistica
Agli Assessorati regionali Presidenza Agricoltura e foreste Beni culturali Bilancio e finanze Cooperazione Enti locali Industria Lavori pubblici Lavoro Sanità Turismo
1. Premessa
Con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, in corso di registrazione, è stato approvato il Complemento di programmazione relativo al P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Risorse naturali, è stata definita la Misura 1.2.4 - "Tutela integrata delle aree costiere", finalizzata a realizzare interventi integrati tesi a rimuovere le cause del degrado e/o dell'erosione delle aree costiere, a proteggere i litorali in erosione ed a garantirne la successiva manutenzione e monitoraggio.
L'attuazione di tale misura è articolata in due fasi temporali, di cui la prima, a regia regionale, relativa al primo biennio di programmazione.
Le modalità attuative e di programmazione delle risorse sono state definite nel Complemento di programmazione, ove sono stati, tra l'altro, individuate le procedure d'attuazione ed i criteri di selezione.
Essendo stato designato quale Amministrazione re sponsabile, questo Assessorato deve provvedere alla predisposizione del programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e degli interventi relativi da finanziare con l'utilizzazione delle risorse suddette assegnate nella prima fase.
Con la presente circolare sono pertanto esplicitati i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione da parte dei soggetti pubblici interessati delle istanze di inclusione nel programma suddetto, la documentazione da presentarsi a corredo di tali istanze ed i criteri suddetti di priorità, di selezione e di formulazione del programma.
2. Finalità d'intervento
Nella prima fase d'attuazione, cui si riferisce la presente circolare, la misura è finalizzata alla rimozione delle cause del degrado e/o dell'erosione nelle aree costiere, attraverso il ripristino delle condizioni naturali che hanno dato luogo alla costituzione dei litorali, con particolare riferimento anche alla razionalizzazione degli interventi in entroterra, al recupero ed alla rinaturalizzazione degli alvei torrentizi e fluviali ed al ripristino del trasporto solido litoraneo, e con particolare riguardo ai riflessi sull'incremento della potenzialità turistica, del recupero di terreno demaniale e sulla protezione dalle mareggiate di beni pubblici e privati.
3. Interventi ammissibili
Sono ammissibili interventi integrati, con il minor impatto ambientale possibile, muniti almeno di progetto di massima approvato ai sensi di legge, riguardanti il recupero di aree costiere degradate e la protezione dei litorali in erosione.
Sono quindi ammessi a finanziamento:
-  interventi per la difesa e per la stabilizzazione delle linee di costa contro le azioni erosive del mare, prioritariamente mediante ripascimento delle spiagge erose;
-  interventi di recupero delle capacità naturali di trasporto solido costiero;
-  interventi di recupero e tutela delle aree dunali;
-  interventi di manutenzione dei litorali e delle scarpate sabbiose, emerse e sommerse, fino al ripristino del trasporto solido costiero.
L'inserimento in programma degli interventi avverrà nel rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici. A tal proposito saranno considerati ammissibili gli interventi per i quali sarà dimostrato il possesso di tutti i seguenti requisiti entro il termine di presentazione delle istanze:
-  il progetto dell'intervento proposto deve essere approvato tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare;
-  l'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente alla data dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di priorità di settore;
-  l'intervento deve essere coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Beneficiari
Possono presentare istanze i seguenti soggetti pubblici locali:
-  comuni;
-  province regionali;
5. Spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle sostenute e/o previste dai soggetti pubblici beneficiari finali fino alla totale copertura dei costi necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi, quali:
-  le spese per i lavori e le forniture dirette all'esecuzione delle opere;
-  le spese generali ad essi relative, incluse le spese concernenti le consulenze tecniche e specialistiche, le prestazioni di servizi, la progettazione e la direzione delle opere, gli studi e le indagini;
-  l'IVA relativa, nella misura di legge vigente;
-  le eventuali spese per l'occupazione e l'acquisizione, mediante esproprio, dei terreni necessari per la realizzazione delle opere.
6. Risorse finanziarie programmate e disponibili
Le risorse destinate alla prima fase relativa al primo biennio di programmazione ammontano complessivamente a 60 milioni di Euro, pari a quindi a 116.176.400.000, che saranno destinate alla realizzazione degli interventi individuati nel programma di utilizzo cui si riferisce la presente circolare.
Di tali risorse, almeno il 20 % sarà destinato ad interventi in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
7. Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento
All'istanza di ammissione a finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  progetto almeno di massima dell'intervento, ap provato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare;
-  attestazione di conformità allo strumento urbanistico, resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93, nel caso in cui l'intervento proposto preveda opere per le quali tale conformità sia necessaria e prescritta;
-  delibera di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, vigente presso il soggetto richiedente, corredata di stralcio dello stesso relativo al settore d'interesse dell'opera per cui viene richiesto il finanziamento, da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui tale intervento sia preceduto da altri della stessa tipologia di quelle ritenute ammissibili, ai sensi del precedente articolo 3 della presente circolare, al fine di verificare il rispetto dell'ordine di priorità del programma suddetto, per ciascuno di questi l'Amministrazione richiedente deve trasmettere apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che precedono quello proposto, precisando per ognuno di questi se sia stato progettato e/o finanziato ed indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
-  atto di nomina del responsabile del procedimento, che dovrà assolvere ai compiti ed agli adempimenti inerenti alla pubblicizzazione del contributo comunitario secondo le norme vigenti in materia, alla fornitura periodica al responsabile della misura di tutte le informazioni necessarie per verificare l'andamento fisico e finanziario delle attività di attuazione degli interventi finanziati ed il rispetto dei tempi stabiliti, alla tenuta della documentazione contabile e finanziaria, al rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento e dalle normative comunitarie, statali e/o regionali vigenti ed applicabili all'intervento stesso;
-  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se per l'intervento proposto sia stata presentata istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dalla Regione siciliana e l'esito di tale istanza;
-  nel caso l'intervento proposto sia di completamento o stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
-  scheda di identificazione degli interventi redatta in conformità al modello allegato alla presente circolare.
8. Termini di presentazione delle istanze
Le istanze di inclusione nel programma di utilizzo delle risorse, corredate di tutta la documentazione su indicata, devono essere presentate a questo Assessorato dai soggetti richiedenti, a mezzo del servizio postale, statale o riconosciuto, od anche a mano, nel termine del 30° giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, quale data di presentazione si intenderà quella di spedizione apposta dall'ufficio postale sul plico di spedizione.
Il termine di presentazione suddetto è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione istanze presentate dopo la data di scadenza dello stesso.
9. Criteri di priorità nella formulazione del programma d'intervento
Nella prima fase relativa al primo biennio di programmazione delle risorse, sono considerati prioritari gli interventi nelle aree di accertata priorità ambientale che, così come evidenziato nel P.O.R. 2000-2006, sono costituite dai litorali messinesi, ionico e tirrenico, con successiva estensione agli altri litorali di priorità decrescente (siracusano, ragusano, agrigentino, trapanese, palermitano, catanese).
Sarà inoltre data priorità agli interventi su aree a maggior criticità ambientale, sulle aree di elevato interesse naturalistico, turistico e culturale.
Nell'ambito di tali aree, verrà data inoltre priorità agli interventi muniti di progetti esecutivi approvati in linea tecnica e dotati di tutti i pareri, approvazioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per assicurare l'emissione del decreto del finanziamento.
Negli interventi di ripascimento delle spiagge erose, saranno privilegiati i progetti nei quali, oltre alla ricostituzione delle spiagge emerse, venga prevista anche l'eliminazione od almeno l'attenuazione delle cause dell'erosione nonché la successiva gestione ambientale, con sistemi eco-compatibili di pulizia, eventuale sanificazione con metodi naturali, manutenzione e monitoraggio, finalizzata a consentire il riuso delle spiagge ricostituite a fini turistici con il necessario grado di stabilità e salubrità.
10. Procedure di finanziamento
Una volta formulato il programma, si procederà al finanziamento degli interventi utilmente inseriti in graduatoria nel rispetto delle norme finanziarie disponibili nella prima fase e della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Verranno altresì rispettate le indicazioni procedurali contenute nel Complemento di programmazione relativamente alla progettazione ed alle procedure di gara.
11. Responsabile di misura
Responsabile di misura è stato designato il Direttore generale del Dipartimento territorio e ambiente, cui i soggetti interessati potranno indirizzare eventuali richieste di chiarimento e di precisazione riguardanti l'oggetto della presente circolare e gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore generale del Dipartimento territorio ed ambiente:
NAVARRA TRAMONTANA





(2001.14.670)
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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