REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2001 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 21 marzo 2001, n. 1045.
Linee guida del Dipartimento di prevenzione.

Ai direttori generali AA.UU.SS.LL.
Ai direttori sanitari AA.UU.SS.LL.
Ai direttori amministrativi AA.UU.SS.LL.
Ai capi settore I.P. AA.UU.SS.LL.
Ai capi settore medicina veterinaria AA.UU.SS.LL.
Ai dirigenti dei servizi AA.UU.SS.LL.
Il gruppo di lavoro interistituzionale ha esitato il proprio lavoro nel mese di dicembre u.s. proponendo un modello di Dipartimento di prevenzione che tiene conto, non soltanto delle modifiche organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 229/99 e dal Piano sanitario regionale, ma anche delle nuove strategie organizzative per linee trasversali e non solo verticali dell'attività dipartimentale, al fine di offrire un modello innovativo agile in cui l'efficacia, l'efficienza e la rapidità delle risposte ai bisogni degli utenti siano un fatto ordinario e non eccezionale.
A tal fine le tre aree dipartimentali dovranno garantire oltre le attività istituzionali, quelle degli obiettivi di salute specifici e misurabili, utilizzando metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi, nonché l'accreditamento delle strutture.
Si è fissata nel capitolo 3 la metodologia di lavoro del dipartimento, nel capitolo 4 le funzioni, all'interno di detto capitolo si è prevista, come momento qualificante dell'attività dipartimentale, la creazione dello sportello della prevenzione; nel capitolo 5 particolare importanza è stata posta all'integrazione con il distretto per le ovvie ricadute di salute che comporta l'armonica attività della prevenzione primaria con la medicina curativa.
Nel capitolo 6 si è affrontato l'assetto organizzativo del dipartimento. A tal riguardo si fa presente che tale assetto è fissato dalle leggi dello Stato decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal n. 517/93 dal decreto legislativo n. 229/99 e in sede regionale dal D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale 2000-2002) e dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001.
Il dipartimento si articola in strutture complesse (aree dipartimentali e relativi servizi).
L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite. Tale prerogativa che il Piano sanitario regionale attribuiva alla veterinaria soltanto per le province di Catania, Messina, Ragusa e Palermo, per motivi di evidente funzionalità ed opportunità, è stata estesa a tutte e tre le aree del dipartimento e a tutte le nove province.
Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:
1. Igiene e sanità pubblica;
2. Tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. Sanità pubblica veterinaria.
Le cennate leggi e il D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale) stabiliscono i servizi in cui si articola ciascuna area. In particolare, nella stesura finale, nell'articolazione dei servizi, si sono fatte proprie le indicazioni fornite dal documento di indirizzo esitato dal Consiglio superiore sanitario nel dicembre 2000, delle osservazioni formulate dal competente gruppo della I Direzione in merito agli aspetti normativi e finanziari, nonché di quanto prescritto dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).
Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, si è istituito nell'ambito dell'area dipartimentale Tutela della salute negli ambienti di lavoro, un nuovo servizio "Medicina dello sport".
Area di igiene e sanità pubblica si articola in:
a)  servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
b)  servizio igiene degli ambienti di vita;
c)  servizio igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Area tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
d)  servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
e)  servizio impiantistica ed infortunistica;
f)  servizio medicina dello sport;
Area sanità pubblica veterinaria
g)  servizio sanità animale;
h)  servizio igiene della produzione..... degli alimenti di origine animale e loro derivati;
i)  servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Servizi interareali
j)  laboratorio di sanità pubblica (LSP) - si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici;
k)  servizio di laboratorio medico;
l)  servizio di laboratorio chimico-fisico.
Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa e di un proprio budget ed opera sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.
Ciascun servizio si articola in strutture semplici denominate unità operative che possono essere a valenza centrale o periferica.
Nel documento proposto sono state individuate le unità operative centrali e periferiche in cui devono articolarsi i servizi. Si è prevista la possibilità di attivare da parte dei direttori generali, dei direttori di dipartimento, unità operative semplici.
Nello stesso capitolo 6 sono stati individuati i doveri del direttore del dipartimento, dei direttori delle aree dipartimentali, dei direttori dei servizi.
Il capitolo 7 è dedicato al comitato del Dipartimento di prevenzione.
Il capitolo 8 individua le risorse umane costituite da tutto il personale già assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori.
Il capitolo 9 individua le risorse, strutture edilizie ed attrezzature, già di pertinenza dei servizi e settori che concorrono alla costituzione del dipartimento.
Il capitolo 10 è dedicato al finanziamento del Dipartimento di prevenzione e il capitolo 11 è la norma transitoria di attivazione del Dipartimento di prevenzione.
Negli allegati sono individuate le attività che devono essere garantite e svolte dai singoli servizi.
I sigg. direttori generali sono tenuti ad attivare il Dipartimento di prevenzione in conformità con le presenti linee guida.
Qualora siano stati attivati Dipartimenti non coerenti con il presente documento, gli stessi devono essere adeguati nei tempi previsti dal capitolo 11.
  L'Assessore: PROVENZANO 

LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Previste dal punto 2.1.1 del Piano sanitario Regionale, approvato con D.P. Reg. 11 maggio2000

1. Premessa
La salute è un bene costituzionalmente tutelato quale diritto del singolo ed interesse della collettività.
L'art. 1 del decreto legislativo n. 229/99 ribadisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)".
Il Servizio sanitario nazionale assicura, in coerenza con gli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000.
I livelli essenziali di assistenza comprendono:
a)  l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b)  l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
1.1.  Le indicazioni nazionali
Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 riconduce i tradizionali sei macrolivelli di assistenza sanitaria a tre livelli, in riferimento alla assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. L'individuazione del livello dell'as sistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro risponde principalmente alla esigenza di sviluppare e valorizzare l'attività del Dipartimento di prevenzione (D.P.), in quanto il Piano sanitario nazionale indica esplicitamente che attività rilevanti di prevenzione primaria e secondaria debbano essere svolte a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale. Al Dipartimento di prevenzione sono invece confermate le competenze specifiche relative a:
-  profilassi delle malattie infettive e diffusive;
-  tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e gli effetti sanitari dell'inquinamento ambientale;
-  tutela dei rischi connessi con le attività lavorative e gli ambienti di lavoro;
-  sanità pubblica veterinaria;
-  tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
-  sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
-  contribuire alle attività di promozione della sa lute;
-  contribuire alle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.
Queste funzioni corrispondono alle attività svolte direttamente dal Dipartimento di prevenzione, in aggiunta alle più generali funzioni di supporto tecnico alla direzione strategica aziendale ed alla collaborazione con gli altri servizi, distretti e dipartimenti aziendali.
1.2.  Le strategie regionali
La scelta della Regione siciliana è decisamente orientata a favorire l'allargamento dell'ambito di intervento della sanità pubblica, comprendendo programmaticamente all'interno dei suoi obiettivi il contributo ai servizi della medicina clinica, prevenzione secondaria e terziaria.
Le decisioni strategiche orientate alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e delle disabilità sono pertanto collocate nel Dipartimento di prevenzione, in quanto, oltre ad implicare la partnership decisionale e la intersettorialità degli interventi con le rappresentanze istituzionali o spontanee delle comunità interessate, necessitano di un intervento coordinato di tutti i servizi aziendali che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi. In questo ambito, il ruolo delle peculiari competenze tecniche presenti nel Dipartimento di prevenzione è di management e di strategie operative ma anche di consulenza tecnica e di collaborazione operativa, in particolare nelle aree della informazione, educazione e comunicazione del rischio e della epidemiologia.
La autonomia funzionale e organizzativa del Dipartimento di prevenzione si esprime nella responsabilità di organizzare la produzione e la erogazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le funzioni relative ai suoi ambiti propri di attività, a livello aziendale e distrettuale, garantendo la necessaria integrazione con i servizi aziendali ed in particolare con il distretto, a livello territoriale.
Questa organizzazione richiede una ulteriore separazione fra le attività che possono trovare una collocazione sovradistrettuale e, in taluni casi, sovraziendale, e le prestazioni a valenza individuale, i cui punti di erogazione devono invece essere collocati il più possibile vicino ai loro destinatari, e quindi a livello distrettuale, per favorirne l'accessibilità.
L'obiettivo programmatico rimane lo sviluppo delle politiche di prevenzione, sia attraverso il completamento del percorso istituzionale-organizzativo riguardante il Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale, sia attraverso la definizione di obiettivi di salute specifici e misurabili, sia infine attraverso l'introduzione delle metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi.
Il convincimento espresso dal legislatore che il settore della prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro rimanga un aspetto garantito dal Servizio sanitario nazionale ed una funzione strategica per la salute della popolazione, colloca il Dipartimento di prevenzione in un ruolo primario all'interno delle scelte programmatiche dell'Azienda unità sanitaria locale e ne rende necessario l'accreditamento.
2. Riferimenti normativi
L'attuale collocazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione (D.P.) e la definizione delle sue funzioni trovano il loro fondamento normativo in:
1) decreto legislativo n. 502/92 modificato dal n. 517/93 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, art. 7, istituisce il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale e i relativi servizi;
2) Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000 del gennaio 1998
3) legge regionale n. 30/93 e successive modifiche ed integrazioni;
4)  Piano sanitario regionale (P.S.R.) 2000-2002 D.P.Reg. 11 maggio 2000;
5) decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000;
6) decreto n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).
3. Collocazione istituzionale, "mission" ed obiettivi del Dipartimento di prevenzione
Il Dipartimento di prevenzione si configura come una delle tre articolazioni aziendali della Azienda unità sanitaria locale insieme con distretto e presidio ospedaliero. Si rapporta quindi con l'organo di direzione dell'Azienda unità sanitaria locale.
Il Dipartimento di prevenzione è la struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che ha come missione il garantire la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi e delle disabilità, miglioramento della qualità di vita.
Tale funzione si esplica, inoltre, nei confronti degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti, in particolare della conferenza dei sindaci, nella elaborazione della programmazione delle attività in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti in particolare nelle aree relative alla descrizione epidemiologica dei rischi sanitari e dei fenomeni patologici, all'educazione alla salute, all'informazione, alla comunicazione del rischio.
Il Dipartimento di prevenzione è inoltre la struttura dell'Azienda unità sanitaria locale preposta alle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Nell'ambito di tale livello, tramite la individuazione, valutazione e proposta di mitigazione dei fattori di rischio e delle cause di nocività e malattia, la valutazione dell'impatto sulla salute delle politiche ambientali, economiche e sociali, l'informazione, l'educazione e la comunicazione per la salute vengono assicurate le funzioni proprie del dipartimento.
A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio di nocività e di malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività dell'Azienda unità sanitaria locale, formulando proposte di intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
Il Dipartimento di prevenzione persegue gli obiettivi regionali di salute del Piano sanitario regionale con particolare riferimento dei punti: dal 5.1 al punto 5.4.12 e del punto 5.6.22; collabora altresì con gli altri dipartimenti e strutture per il raggiungimento degli obiettivi regionali di salute.
Per i campi di attività il Dipartimento di prevenzione adotta una modalità di programmazione annuale, definita piano di attività, con la seguente metodologia:
-  analisi del contesto e dei bisogni/domanda;
-  analisi dei problemi;
-  individuazione degli obiettivi;
-  definizione delle azioni;
-  analisi degli interlocutori aziendali, della rete della prevenzione regionale ed esterni;
-  individuazione dei professionisti partecipanti al progetto;
-  previsione dei tempi, delle risorse necessarie;
-  esplicitazione degli indicatori per la valutazione;
-  individuazione delle responsabilità dirigenziali per ogni progetto.
Tale metodologia, che dovrà essere adottata e resa operativa entro il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2000-2002, permette di evidenziare l'efficienza dell'organizzazione e l'efficacia delle prestazioni ed introdurre la valutazione di appropriatezza anche nelle attività di prevenzione.
4. Funzioni del Dipartimento di prevenzione
In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di prevenzione garantisce le se guenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
Il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 ha integrato l'art. 7ter comma I aggiungendo alla lettera f), la lettera f)bis che istituisce il servizio "Tutela della salute nelle attività sportive". Tale servizio trova naturale allocazione all'interno dell'area dipartimentale "Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", in quanto trattasi di attività di prevenzione sul singolo individuo, basata prevalentemente sull'attività diagnostica, strumentale e a visita;
d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con i distretti, gli altri servizi e dipartimenti aziendali e delle aziende ospedaliere.
Il Dipartimento di prevenzione garantisce nei distretti, attraverso proprie articolazioni organizzative, attività e servizi alla persona.
Il dipartimento ha giurisdizione su:
-  tutto il personale assegnato al dipartimento;
-  strutture ed attrezzature utilizzate.
Alcune funzioni hanno rilevanza strategica ed innovativa:
4.1.  Le funzioni di controllo e vigilanza
Le condizioni in cui si esercitano il controllo e la vigilanza attraversano una fase di profonda trasformazione, per la riduzione della rilevanza e dell'onere delle autorizzazioni preventive a carico della pubblica amministrazione e l'aumento delle responsabilità dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nel controllo dei rischi che vengono a determinarsi nei luoghi di produzione di beni e di servizi. Esempi paradigmatici sono il decreto legislativo n. 626/94, e successive integrazioni e modifiche, sulla salute nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 155/97, e successive integrazioni e modifiche, per la sicurezza igienica dei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale con le relative direttive verticali, che hanno portato mutamenti profondi nelle procedure e nelle responsabilità della prevenzione in questi due settori estremamente rilevanti per la sicurezza dei lavoratori e del pubblico.
Questa tendenza, destinata a svilupparsi ulteriormente per effetto delle norme comunitarie, ha determinato da un lato lo sviluppo di nuove figure professionali nel campo dell'igiene, della sanità pubblica, della salute e sicurezza nel lavoro e della sanità pubblica veterinaria, con specifiche responsabilità nella identificazione e nel controllo dei rischi presso i luoghi di produzione e dall'altro l'aumento della domanda di informazioni e di formazione da parte di cittadini e di imprenditori, singoli e associati, più direttamente coinvolti nelle attività e nelle scelte per la prevenzione.
La crescita della responsabilizzazione dei privati non comporta tuttavia la diminuzione delle responsabilità pubbliche, ma richiede piuttosto una sua trasformazione. Occorre sviluppare un "nuovo" sistema di vigilanza e controllo coerente con le tendenze in atto, adeguato ai rischi esistenti e alla loro evoluzione, capace di intervenire sia sui prodotti, sia sulle procedure e sui processi di valutazione e gestione dei rischi.
Il rispetto dei ruoli e delle reciproche responsabilità richiede che le funzioni di controllo e vigilanza coinvolga tutti gli attori e le parti sociali sulle priorità e sulle modalità di applicazione delle norme attraverso azioni di informazione e di assistenza preventiva, che rappresentano le aree emergenti di esercizio della nuova funzione di controllo.
Il nuovo sistema di vigilanza e controllo pubblico richiedono in particolare:
-  operatori competenti, capaci di identificare e selezionare i problemi, di programmare interventi secondo criteri di priorità e di promuovere le necessarie azioni;
-  strutture tecniche qualificate, attrezzate e con competenze specialistiche (sulle malattie infettive, in epidemiologia, in tossicologia, in igiene industriale e ambientale, nelle tecniche produttive, nella sicurezza, nella normativa, nella comunicazione, ecc.) che conoscano la situazione dei rischi nelle aree di competenza, supportino tecnicamente le attività sul campo e siano capaci di intervenire sui problemi di salute più rilevanti;
-  interventi coordinati tra i soggetti pubblici che hanno titolo ad adottare decisioni per la gestione dei rischi, in modo adeguato alla complessità e alla dimensione dei problemi. In questa logica è importante definire le competenze e le modalità di integrazione tra coloro che concorrono alla valutazione e alla gestione dei rischi, considerando che le attività ispettive e repressive sono solo un aspetto di tale processo.
4.2.  Lo sportello per la prevenzione, istituito presso lo staff del direttore del dipartimento
L'esercizio delle funzioni di prevenzione è tradizionalmente caratterizzato da un elevato ricorso ad autorizzazioni preventive e interventi ispettivi, frequentemente percepiti come procedure burocratiche, inutilmente limitative della autonomia o, addirittura, delle libertà individuali.
Questa percezione deve essere interpretata come un invito alla semplificazione delle procedure e come una richiesta legittima di motivazioni che deve essere adeguatamente soddisfatta da chi ha il compito di tutelare la sanità pubblica.
Le relazioni con gli utenti e con i cittadini acquistano pertanto anche per il Dipartimento di prevenzione una rilevanza critica come, e forse più che, nelle altre attività sanitarie. La Regione siciliana intende assumere le relazioni con gli utenti e con i cittadini e la semplificazione burocratica delle attività di prevenzione come una priorità, sviluppando gli sportelli per la prevenzione.
Tali strutture informative rivolte ai cittadini dovranno essere costituite attraverso la collaborazione tra i Dipartimenti di prevenzione, i distretti, i comuni e gli enti interessati anche per rispondere alle esigenze determinate dalla recente istituzione degli sportelli unici per le aziende attraverso una rete informatizzata.
Gli sportelli per la prevenzione, alla cui formazione dovranno concorrere gli R.S.L. ove già attivati, dovranno essere il primo, ed eventualmente il principale, punto di incontro con i cittadini e dovranno collaborare con tutti gli operatori e i servizi interessati per affrontare e risolvere problematiche complesse o trasversali alle aree del dipartimento in modo da:
-  aiutare i cittadini nella utilizzazione dei servizi;
-  raccogliere le lamentele e le critiche, sia relative a problemi esistenti sul territorio sia a disfunzioni in terne;
-  promuovere il ruolo e l'immagine della prevenzione, facendo conoscere gli obiettivi, le attività, i programmi e i risultati ottenuti;
-  informare sui rischi per la salute, rispondere a quesiti sui temi della prevenzione e facilitare l'accesso alla documentazione;
-  produrre strumenti informativi e di comunica zione.
In una visione integrata delle attività di comunicazione gli sportelli per la prevenzione dovranno inoltre collaborare a:
-  gestire il rapporto con gli organi di comunica zione;
-  progettare e organizzare iniziative di confronto pubblico su temi riguardanti la salute;
-  curare la raccolta ed il raccordo dei dati ambientali ed i dati dei rischi lavorativi che vengono segnalati sia dagli utenti che dalle organizzazioni dei lavoratori.
4.3.  L'integrazione a livello dipartimentale e aziendale
Il processo di innovazione che deve coinvolgere anche il Dipartimento di prevenzione prevede la riconversione, lo sviluppo di nuove competenze, strumenti e tecnologie con l'obiettivo di realizzare elevati livelli di integrazione entro e fra Dipartimenti di prevenzione, attività dei servizi territoriali a livello distrettuale ed interaziendale.
Il Dipartimento di prevenzione è una macrostruttura dell'Azienda unità sanitaria locale dotata di autonomia funzionale e organizzativa, che collabora in modo sistematico con tutti gli altri presidi dell'Azienda unità sanitaria locale ed ospedaliera.
A livello dipartimentale questo comporta lo sviluppo della più ampia collaborazione tra gli operatori dei diversi servizi nell'ambito di programmi di intervento comuni che porti al rafforzamento delle funzioni specifiche del Dipartimento di prevenzione e delle competenze specialistiche (ad esempio in epidemiologia, tossicologia, comunicazione del rischio, etc.) per aumentare la capacità delle Aziende sanitarie di rispondere alle nuove esigenze organizzative e agli obiettivi del Piano sanitario regionale.
L'innovazione organizzata ed il miglioramento della qualità delle attività di prevenzione dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:
-  programmazione e revisione delle attività svolte in base alla disponibilità di prove di efficacia delle tecnologie di prevenzione utilizzate;
-  adozione di piani e protocolli per le attività di prevenzione;
-  sviluppo di modalità di organizzazione dell'offerta in funzione degli obiettivi del Dipartimento di prevenzione tenendo presente le esigenze dei cittadini e della committenza.
4.4.  Tutela degli alimenti
Garantire prodotti alimentari rispondenti a criteri di sicurezza e integrità è requisito preliminare per la tutela della salute pubblica e per la tutela degli interessi dei consumatori e degli operatori.
Tale esigenza assume particolare significato in Sicilia sia per l'importanza socio-economica delle produzioni alimentari regionali e tipiche ed il rilievo della ristorazione collettiva e pubblica anche in ambito turistico, sia per effetto di una domanda di consumi più sofisticata e rivolta a prodotti alimentari garantiti sotto l'aspetto della sicurezza e dell'integrità e che soddisfino esigenze di qualità.
La crescente complessità della "filiera" alimentare, articolata in varie fasi che vanno dalla produzione primaria al consumo, attraverso la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti nonché la variabilità dei fattori, interni ed esterni alla stessa filiera rendono evidente che le garanzie, richieste e dovute, non possono essere soddisfatte unicamente dal controllo ufficiale svolto dai servizi del Dipartimento di prevenzione.
Il coinvolgimento delle imprese alimentari, dei servizi addetti al controllo ufficiale, delle componenti istituzionali, sociali e tecnico-scientifiche interessate, rappresenta un elemento essenziale per organizzare un sistema nel cui ambito ciascuno, nel rispetto di ruoli e competenze, concorre a realizzare un'organica sinergia di interventi, coerentemente finalizzati a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. In particolare in tale sistema devono essere ricompresi:
-  la puntuale attuazione, da parte delle aziende alimentari, di piani aziendali di controllo ai sensi delle vigenti normative;
-  il controllo ufficiale da parte dei competenti servizi dei Dipartimenti di prevenzione;
-  gli interventi finalizzati a favorire la riduzione e comunque il corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e delle sostanze farmacologiche in zootecnia, nonché le connesse attività di controllo;
-  gli interventi per promuovere la certificazione volontaria di qualificazione dei processi produttivi e di prodotti mediante l'adozione di specifici disciplinari di produzione, nonché le connesse attività di controllo;
-  gli interventi di formazione degli addetti, nonché di assistenza e supporto tecnico alle aziende;
-  l'attività di istituzioni ed enti tecnico-scientifici finalizzata alla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel settore alimentare;
Il controllo ufficiale degli alimenti è assicurato, per la parte di competenza, dai servizi di igiene degli alimenti delle rispettive aree dipartimentali ed è supportata tecnicamente e scientificamente dai laboratori di sanità pubblica e dall'Istituto zooprofilattico sperimen tale.
Il ruolo di questi non può essere circoscritto alla pur importante erogazione di prestazioni laboratoristiche. E' invece indispensabile sviluppare con i servizi territoriali una costante integrazione professionale e sinergia operativa, nella fase di programmazione delle attività e nelle azioni di controllo e valutazione.
E' obbligatorio che il funzionamento di laboratori anche per il controllo ufficiale degli alimenti sia conforme alla norma europea EN 45001 e al decreto legislativo n. 120/92 e, a tal fine, è opportuno procedere ad una debita razionalizzazione, sul territorio, delle strutture laboratoristiche.
4.5.  Livello regionale
Molte attività preventive presentano una dimensione sovraziendale in quanto hanno elevati livelli di complessità che richiedono l'integrazione di competenze specialistiche e di organizzazioni diverse, presentano economie di scala, richiedono sistemi informativi comuni e capacità di coordinamento per garantire uniformità di valutazione e di interventi nelle varie aree.
Nella sanità pubblica veterinaria, l'esigenza di strutture tecniche specialistiche, intermedie tra il livello locale e quello nazionale, può essere soddisfatta con la collaborazione con l'Istituto zooprofilattico, prevedendo anche le modalità con cui deve essere disciplinata la collaborazione tra il Dipartimento di prevenzione e detto istituto.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell' Istituto zooprofilattico sperimentale. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e l' Istituto zooprofilattico sperimentale per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
I processi di innovazione nelle attività di prevenzione sottolineano la necessità di disporre, anche per questo campo, di un supporto tecnico regionale alle attività aziendali, che garantisca l'accesso a conoscenze e competenze specialistiche, l'integrazione tra sistemi informativi, lo sviluppo di una maggiore capacità epidemiologica, livelli adeguati di scambi e di coordinamento tecnico per uniformare strategie e migliorare l'uso delle risorse, formazione, possibilità di collaborazione a progetti di ricerca, ecc.
Per quanto sopra tali problematiche devono essere affrontate e definite in sede di conferenza regionale unificata di servizio ex art. 11 e 14 del decreto n. 13306/94; a seguito dei pareri di tale conferenza l'Assessorato regionale della sanità individuerà i Dipartimenti di prevenzione di riferimento ed i livelli e le modalità di integrazione tra le varie strutture.
5. I rapporti con il distretto
Se al Dipartimento di prevenzione compete la promozione della salute nel suo complesso e la prevenzione delle malattie infettive, dismetaboliche, cronico-degenerative, genetiche, neoplastiche, nonché la prevenzione di quelle correlate ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali, compito del distretto è invece l'erogazione di tutte quelle prestazioni e servizi (cura e prevenzione secondaria e terziaria) "orientati all'utente".
Così nell'ambito distrettuale devono armonicamente integrarsi le prestazioni proprie del dipartimento e quelle assistenziali proprie del distretto agli utenti.
La situazione attuale è caratterizzata da una non perfetta conoscenza dei bisogni assistenziali della popolazione, specialmente se si fa riferimento alle fasce più deboli della popolazione.
Inoltre, sempre più rilevante con l'allungarsi della vita media assume oggi la conoscenza e il controllo delle malattie cronico-degenerative quali malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, broncopatie croniche, malattie degenerative del S.N.C., malattie neoplastiche, ecc.
Né sembra trascurabile evidenziare l'esistenza o meno di fattori di rischio ambientali che possono essere causa o concausa favorente di stati patologici.
La definizione di un corretto piano di interventi deve essere necessariamente supportato da una puntuale conoscenza della realtà epidemiologica locale che spesso resta misconosciuta nel contesto regionale e provinciale. Affinché l'intervento sia veramente incisivo ed efficace deve acquisirsi un dato disaggregato riferito alla realtà distrettuale.
Poiché è impensabile che il S.S.N. possa garantire tutte le prestazioni sanitarie oggi erogabili, l'accertamento epidemiologico dei bisogni con l'indicazione delle priorità in relazione ai fattori di rischio costituisce il fondamento per una corretta gestione del programma delle attività territoriali che il direttore di distretto definisce con il direttore del dipartimento nella conferenza dei sindaci.
In tale scenario la competenza esclusiva del dipartimento in materia di prevenzione ed epidemiologia deve essere offerta puntualmente e gratuitamente ai distretti, ai servizi e alle Aziende ospedaliere.
Tale presupposto è indispensabile in quanto l'offerta sanitaria distrettuale è rivolta a garantire:
-  l'assistenza sanitaria di base;
-  l'assistenza farmaceutica;
-  l'assistenza specialistica e ambulatoriale;
-  l'assistenza territoriale e semiresidenziale;
-  l'assistenza residenziale sanitaria;
-  assistenza domiciliare integrata (ADI).
In tale percorso l'attività propria del dipartimento avviene con l'integrazione e l'implementazione delle attività del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia in quanto nell'esercizio della prevenzione un ruolo sempre più importante viene riservato a questi professionisti sia dal decreto legislativo n. 229/99 che dal Piano sanitario nazionale, che dal Piano sanitario regionale, che dai nuovi contratti di lavoro.
Non vi è alcun dubbio che proprio a livello distrettuale avvenga il perfetto interfacciamento tra la struttura che deve pilotare i programmi di osservazione epidemiologica e di prevenzione e chi invece assiste giornalmente gli utenti.
In questo quadro gli interventi operativi primari di prevenzione trovano sempre più coinvolti i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia.
Gli eventuali incentivi da corrispondere ai M.M.G. e ai P.d.F. per la partecipazione alle singole campagne restano a carico del distretto, in quanto in tale percorso il soddisfacimento dei bisogni essenziali di assistenza per gli utenti comporta il rientro delle quote di F.S.N. che dal macro livello distretto finiscono al macro livello ospedale (spostamenti in atto superiori al 10%).
Il direttore generale potrà prevedere particolari articolazioni di unità operative
I direttori generali dovranno prevedere strutture complesse per l'area di sanità pubblica veterinaria, così come è previsto nel Piano sanitario regionale, nei distretti in cui sono presenti rilevanti strutture di interesse veterinario, tendenti a rendere le prestazioni del dipartimento più vicine alla committenza.
Sarà cura del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale assegnare, sulla scorta delle richieste formalizzate dal Direttore del Dipartimento, una adeguata dotazione di personale tecnico ed amministrativo in relazione alle particolari esigenze dell'attività distrettuale.
Particolare attenzione dovrà essere posta ad una adeguata dotazione di personale per le unità operative veterinaria in relazione alle competenze istituzionali da svolgere nel territorio considerato.
6.  Assetto organizzativo del dipartimento
Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria e con ampi margini di autonomia organizzativa ed operativa, oltre che tecnica, delle aree e dei servizi ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi.
Le strutture complesse sono centri di responsabilità.
Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:
1) area di igiene e sanità pubblica;
2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
3) area di sanità pubblica veterinaria.
L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite ed opera per garantire:
-  la promozione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni proprie dell'area, la loro verifica;
-  lo svolgimento coordinato e uniforme, su base aziendale, delle funzioni e delle attività;
-  l'integrazione operativa tra le strutture organizzative ad essa afferenti;
-  i rapporti di integrazione e di sinergia operativa con le altre aree dipartimentali e con le altre strutture aziendali e con enti ed organizzazioni esterne.
Promozione dell'utilizzo integrato nonché della fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema.
Sviluppo di metodologia e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.
Per garantire quanto sopra è previsto un coordinamento organizzativo e di programmazione delle aree dipartimentali, salvaguardando la specifica autonomia tecnico-funzionale organizzativa delle strutture organizzative.
Le aree dipartimentali si articolano nei seguenti servizi, strutture organizzative complesse, che, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento, operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico funzionale e organizzativa.
Tale prerogativa deve essere garantita in ogni caso per i servizi dell'area dipartimentale dei servizi di sanità pubblica veterinaria che rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.
-  per l'area di igiene e sanità pubblica:
a)  sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; in ottemperanza a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale ha il compito di contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior numero di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, ivi compresa la prevenzione odontoiatrica. Le aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie neoplastiche, malattie infettive;
b) igiene degli ambienti di vita;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
-  per l'area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:
d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
e) impiantistica e antinfortunistica;
f) medicina dello sport;
-  per l'area di sanità pubblica veterinaria:
g) sanità animale;
h) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati;
i) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
-  servizi interareali;
l) il laboratorio di sanità pubblica si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici, servizio di laboratorio medico di sanità pubblica e servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica, che assicurano funzioni trasversali alle aree dipartimentali e rispondono al direttore di dipartimento.
A ciascun servizio sono assegnate, all'interno del budget del Dipartimento di prevenzione, idonee risorse economico-finanziarie.
Tutti i servizi hanno valenza aziendale e si articolano in strutture semplici: unità operative centrali (U.O.C.) e territoriali (U.O.T.), in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.
I servizi sono strutture complesse, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del servizio, organizzate sotto la direzione di un responsabile specialistico tecnico-organizzativo.
Le unità operative sono strutture afferenti ai servizi, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina, operano come èquipes organizzate sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo
Ogni articolazione territoriale dovrà assicurare ri spettivamente per l'area di igiene e sanità pubblica e per l'area di sanità pubblica veterinaria le tre unità operative territoriali di pertinenza dei singoli servizi.
Per favorire la gestione e l'ottimizzazione delle risorse comuni di tali unità operative territoriali le stesse sono coordinate da uno dei tre responsabili tecnico-organizzativi scelto dal dirigente di area dipartimentale tenuto conto del numero di dirigenti sanitari in servizio nelle UU.OO.
L'articolazione territoriale coincide di norma con i distretti previsti dal Piano sanitario regionale, salvo particolari condizioni geografiche, sociali e/o strutturali.
L'area dipartimentale della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si articola esclusivamente in unità operative a valenza centrale.
Per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in almeno tre unità operative:
-  unità operativa di prevenzione igienico-sanitaria;
-  unità operativa di controllo e vigilanza;
-  unità operativa di assistenza, formazione, educazione alla salute, epidemiologia occupazionale.
Per il servizio impiantistico antinfortunistico in almeno due unità operative:
-  unità operativa impiantistica;
-  unità operativa controllo combustioni.
Il dirigente coordinatore di tale area, in raccordo con i dirigenti dei servizi afferenti all'area, garantirà a livello distrettuale la massima efficacia degli interventi.
Il Servizio medicina dello sport (MdS) è una struttura organizzativa complessa deputata a governare, autonomamente, le funzioni specifiche individuate per la materia.
I servizi pubblici di medicina dello sport riconoscono il proprio mandato di educazione sanitaria, motoria, e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di mantenimento, promozione e recupero della salute di ciascun soggetto, di tutela sanitaria delle attività sportive e di recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico.
Obiettivi del servizio di medicina dello sport sono:
-  valorizzazione dell'attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute;
-  educazione sanitaria nei confronti delle scuole, delle società sportive e delle aggregazioni sociali;
-  prevenzione delle malattie e lesioni da sport;
-  esecuzione delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva secondo i livelli stabiliti dalle normative vigenti sulla tutela sanitaria degli sportivi;
-  riabilitazione e recupero funzionale dei traumi sportivi, concorso alla riabilitazione del cardiopatico e del pneumopatico e delle patologie che possano beneficiare dell'attività motoria;
-  prevenzione e controllo dell'uso di doping;
-  informazione e formazione permanente dei medici certificatori e delle figure professionali coinvolte nella promozione e prescrizione corretta dell'esercizio fisico;
-  elaborazione e realizzazione di programmi di screening;
-  coordinamento e verifica dei centri accreditati;
-  ricezione ed elaborazione dei dati epidemiologici raccolti;
-  concorso alla vigilanza igienico-ambientale nei centri di medicina dello sport, negli impianti sportivi e nelle palestre.
In caso di emergenza il direttore di dipartimento può attivare unità operative temporanee, che saranno ratificate dal direttore generale, per la gestione dell'emer genza.
Le Aziende unità sanitarie locali, per particolari esigenze territoriali, possono istituire ulteriori servizi nel l'ambito delle aree dipartimentali.
Tutti i servizi e le unità operative centrali e le unità operative territoriali devono essere supportati da personale qualificato dei vari ruoli commisurato all'attività da svolgere.
Eventuali variazioni nella strutturazione del dipartimento, mediante l'inserimento di altre unità operative, o mediante riconversione di alcune strutture, dovranno essere comunque sempre deliberati dalla direzione aziendale su proposta del direttore dipartimentale, sentito il comitato di dipartimento e secondo le norme contrattuali vigenti.
E' auspicabile che nel periodo di vigenza del Piano sanitario regionale le attività ed il personale della medicina scolastica siano ricondotti come servizio di medicina ed igiene scolastica nell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica, provvedendo al contestuale trasferimento al Dipartimento di prevenzione della massa finanziaria di pertinenza.
Il Dipartimento di prevenzione si avvale di un ufficio di segreteria che si occupa degli aspetti relativi a: affari generali, personale, amministrativo, valutazione di qualità, accreditamento, aggiornamento e formazione del personale, educazione alla salute, attività di biblioteca e documentazione bibliografica.
In particolare per lo svolgimento delle attività amministrative proprie del Dipartimento di prevenzione deve essere prevista, nello stesso, una articolazione periferica del dipartimento amministrativo.
Il direttore del dipartimento è scelto e nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con almeno 5 anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica per almeno un quinquennio e per il periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.
L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.
Il direttore ha responsabilità di negoziare il budget, gli obiettivi e quanto approvato dal comitato di dipartimento.
Il direttore del Dipartimento di prevenzione, in particolare, assicura:
-  l'elaborazione del piano di produzione sulla base delle esigenze risultanti dalle diverse committenze e delle risorse disponibili;
-  la negoziazione del budget e degli obiettivi di produttività di dipartimento;
-  l'integrazione delle attività del dipartimento con i distretti, le aziende ospedaliere e le altre strutture dell'Azienda;
-  la valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività delle aree dipartimentali, attraverso la verifica dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a livello aziendale;
-  la convocazione e la presidenza del comitato di dipartimento;
-  la direzione delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico per i servizi e le aree dipartimentali;
-  il tramite tra il personale e la direzione generale e viceversa.
Relazioni periodiche alla direzione generale in ordine all'attività espletata dal dipartimento.
Il direttore cura i rapporti del Dipartimento di prevenzione con istituzioni, amministrazioni e società civile e subentra ai capi settore nella Conferenza regionale di servizio ex artt. 11 e 14 decreto n. 13306 del 18 novembre 1994.
Il direttore di dipartimento può altresì delegare determinate funzioni ai dirigenti di area del dipartimento per competenze specifiche.
I direttori di area dipartimentale vengono nominati dal direttore generale, in prima applicazione su proposta del direttore sanitario secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, successivamente su proposta del direttore di dipartimento nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i dirigenti dei servizi di ciascuna delle tre aree.
Il dirigente di area dipartimentale collabora con il direttore del dipartimento nelle attività delle propria area, inoltre verifica periodicamente, almeno trimestralmente, che l'attività dei servizi sia coerente con gli obiettivi prefissati, concordando con i singoli dirigenti di servizio gli aggiustamenti e gli opportuni correttivi da adottare.
L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Per il periodo dell'incarico il direttore di area rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.
I direttori di area sostituiscono i capi settore di cui alla circolare 875/96 per le materie di specifica competenza nelle funzioni loro attribuite.
I direttori dei servizi hanno la responsabilità tecnico-professionale ed organizzativa delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse assegnate; hanno inoltre la responsabilità della partecipazione della propria struttura ai processi che coinvolgono più strutture organizzative. Il direttore risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei risultati al direttore del dipartimento.
Negozia il budget ed il programma con il direttore del dipartimento sentito il direttore di area.
L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.
7. Comitato del Dipartimento di prevenzione
7.1. Il comitato
Il comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali.
Nel comitato si dovranno altresì definire i reciproci rapporti fra i servizi ed adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure.
Il comitato del Dipartimento di prevenzione è composto dal direttore del dipartimento, dai direttori delle tre aree facenti parte del dipartimento e dai direttori dei servizi del dipartimento.
Il comitato approva le proposte del direttore di dipartimento per la negoziazione del budget, l'organizzazione interna, i regolamenti operativi e quant'altro ritenuto utile all'organizzazione.
Il comitato potrà essere integrato nella sua composizione qualora, nel corso del biennio, vengano individuate nuovi servizi; in questa ipotesi il direttore del nuovo servizio entrerà di diritto a far parte del comitato.
Il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo, con funzioni di indirizzo e di controllo e verifica della gestione rispetto al budget e agli obiettivi assegnati, all'interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla direzione generale da parte del direttore di dipartimento.
Il comitato ha il compito di garantire l'attuazione dei compiti di dipartimento.
In particolare rientrano nelle competenze del comitato di dipartimento:
A) l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Azienda;
B) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento;
C) lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
D) il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;
E) il coordinamento con le attività distrettuali delle strutture aziendali e delle aziende ospedaliere connesse alle funzioni del dipartimento;
F) l'approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l'attività svolta;
G) la verifica della qualità delle prestazioni;
H) definisce le attività da esercitare a livello territoriale.
I) esprime pareri su richiesta del direttore di dipartimento.
Il comitato di dipartimento elabora entro 90 giorni dalla sua prima seduta la proposta di organico standard del dipartimento, con particolare riguardo all'area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base della valutazione dei carichi di lavoro nonché delle figure professionali ritenute indispensabili all'assolvimento dei compiti istituzionali che sottopone per il tramite del direttore di dipartimento al direttore generale per la sua approvazione.
7.2. Convocazione del comitato
Il comitato di dipartimento è convocato dal direttore del dipartimento, e su espressa delega dello stesso, in caso di suo impedimento, da un suo delegato, mediante avviso, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, unitamente alldel giorno con eventuali relazione o proposte degli argomenti all'ordine del giorno, in caso di emergenza non si applica il predetto termine.
Il comitato è convocato una volta ogni due mesi dal direttore di dipartimento, con apposito avviso recante l'ordine del giorno su specifici argomenti di servizio, con apposita relazione o proposta operativa.
La prima convocazione verrà effettuata dal direttore generale.
7.3.  Disciplina della seduta
Il comitato di dipartimento è presieduto dal direttore del dipartimento.
Alle sedute del comitato, per essere valide, devono essere presente almeno i 2/3 dei componenti del comitato stesso in prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione, che può avvenire anche nella stessa giornata dopo un'ora dalla prima.
La seduta del comitato si apre con l'appello nominale dei componenti per accertare l'esistenza del numero legale e per la validità della seduta stessa.
Dopo l'appello nominale il direttore dichiara aperta la seduta e si procede all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. con la discussione ed il voto su ciascun argomento. La discussione è disciplinata dal direttore ed il voto viene espresso da parte dei componenti per appello nominale.
Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale su apposito registro predisposto in ordine cronologico da personale all'uopo individuato non facente parte del comitato (segretario).
Le funzioni di segreteria saranno svolte dall'ufficio segreteria del direttore di dipartimento.
Copia di detto verbale, previa lettura, sarà sottoscritta da tutti i componenti del comitato e sarà inviato al direttore generale e al direttore sanitario dell'azienda, con lettera raccomandata.
7.4.  Astensione dal voto
Qualora il comitato di dipartimento sia chiamato ad esprimere parere su questioni nelle quali componenti dello stesso o loro parenti, o affini fino al quarto grado, abbiano interessi, i componenti stessi non possono partecipare alla discussione né alla votazione. Di ciò deve esserne fatta menzione nel verbale.
7.5.  Partecipazione alla seduta di persone estranee al comitato
E' in facoltà del direttore, di propria iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei componenti, fare intervenire nelle sedute persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del comitato o invitare il direttore generale e/o il direttore sanitario aziendale e/o i direttori di distretto, e/o il coordinatore della conferenza dei sindaci.
8. Organico
L'organico del Dipartimento di prevenzione è costituito da tutto il personale già assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori che concorrono alla composizione del dipartimento.
Ogni componente di questo organico, oltre ai compiti specifici svolti nella struttura alla quale è assegnato, è tenuto a dare il proprio contributo anche alle attività di interesse generale del dipartimento (attività di prevenzione, programmi di ricerca, attività di aggiornamento, ....).
9. Risorse
Le risorse del dipartimento sono rappresentate dalle strutture edilizie e dalle attrezzature disponibili all'atto della costituzione del dipartimento, oltre a quelle che potranno essere assegnate in futuro.
Le risorse rappresentate da personale, mezzi ed attrezzature già assegnate ai settori ed alle strutture afferenti al Dipartimento di prevenzione rimangono di pertinenza dello stesso.
E' compito degli organi direttivi del dipartimento garantire la massima razionalità di impiego e lo sfruttamento ottimale di queste risorse anche attraverso la stesura di specifici "accordi di programma", documenti concordati con i dirigenti delle aree, i dirigenti dei servizi ed i responsabili delle unità operative afferenti il dipartimento volti alla definizione degli obiettivi da raggiungere in un periodo temporale predeterminato nonché delle risorse (umane, finanziarie, strutturali, tecnologiche,...) messe a disposizione e quindi utilizzabili allo scopo.
Il direttore del dipartimento è tenuto ad una costante verifica di gestione delle risorse sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio di controllo di gestione dell'azienda.
10. Il finanziamento del Dipartimento di prevenzione
Le indicazioni del Piano sanitario regionale, le decisioni della Conferenza Stato-Regioni ed il Piano sanitario nazionale prevedono il 5% della quota capitaria del Fondo sanitario per il livello "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro".
Il finanziamento pari al 5% della quota capitaria del fondo sanitario si ritiene sufficiente a coprire tutte le spese necessarie al funzionamento dei Dipartimento di prevenzione ed all'esercizio delle funzioni di competenza.
A tal fine nell'assegnazione annuale delle risorse il finanziamento del 5% della quota capitaria del fondo sanitario regionale è appostato come somma a destinazione vincolata per il Dipartimento di prevenzione.
Le Aziende unità sanitarie locali hanno l'obbligo di appostare tale quota del fondo sanitario, nonché tutti gli introiti derivanti dalle attività dei servizi del Dipartimento di prevenzione, in apposito capitolo che costituirà il budget del Dipartimento di prevenzione, a tale quota va aggiunta una parte del fondo di accantonamento per il potenziamento dell'area di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario riaffermare il primato della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) su quella del ricovero ospedaliero, puntando a tutti quegli interventi che permettono di conseguire reali vantaggi in termine di salute e di miglioramento dell'assistenza sanitaria, della qualità della vita, in uno sforzo organizzativo di tipo trasversale del Dipartimento di prevenzione, del distretto e dei suoi servizi sia territoriali che domiciliari, in modo tale da ridurre drasticamente le richieste di ricovero ospedaliero, riservandole soltanto ai "ricoveri propri e per acuti", realizzando in tal modo un reale contenimento della spesa con un reinvestimento della produzione-risparmio sull'attività territoriale.
Le entrate proprie derivano dalle prestazioni a pagamento o a tariffa effettuate dai servizi, comprese quelle delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di vigilanza (D.P.R. n. 327/82, decreto legislativo n. 758/94, regolamenti locali, ecc.) verranno regolamentate da apposite disposizioni regionali.
Non rientrano comunque nella quota del bilancio aziendale da assegnare ai servizi dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria le somme derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 432/98, le cui finalità sono stabilite dal decreto stesso e disciplinate dal decreto n. 32964/2000.
11. Istituzione del Dipartimento di prevenzione
I direttori generali provvedono ad istituire i Dipartimenti di prevenzione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, secondo le direttive in questo contenute.
  L'Assessore: PROVENZANO 

Allegato
Sono attribuite ai servizi del Dipartimento le funzioni indicate dalle seguenti disposizioni:
-  legge n. 833 del 22 dicembre 1978;
-  D.P.R. n. 502/92 e D.P.R. n. 517/93;
-  legge delega n. 419/98;
-  legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
-  legge regionale n.33 del 20 agosto 1994;
-  decreto Assessorato regionale della sanità n. 13306 del 18 novembre 1994, comprese le funzioni che le leggi dello Stato attribuivano ai soppressi uffici dei medici e veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari.
- decreto legislativo n. 229/99;
-  PSR 2000-2002;
-  ex circolare Assessorato regionale della sanità n. 875 del 20 maggio 1996.
AREA DIPARTIMENTALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA 1

La cultura della nuova sanità pubblica ha riproposto il tema degli obiettivi e del ruolo della sanità pubblica, con particolare riguardo alle relazioni con i servizi clinici ed assistenziali.
Questa scelta è altresì coerente con le sempre più frequenti decisioni e con l'interesse manifestato dagli organismi sovranazionali nel campo dell'igiene e della sanità pubblica; ricordiamo i più recenti e significativi:
1)  progetto OMS "Health 21";
2)  V programma quadro dell'Unione europea e relative 6 azioni chiave:
-  alimentazione e salute;
-  controllo delle malattie infettive;
-  la "fabbrica cellula";
-  ambiente e salute;
-  agricoltura, silvicultura;
-  invecchiamento della popolazione e disabilità.
3)  terza conferenza OMS su ambiente e salute, (Londra 1999):
-  il protocollo su acqua e salute.
-  la carta sui trasporti, ambiente e salute.
-  la salute dei bambini e l'ambiente.
-  cambiamento climatico e dell'impoverimento della fascia di ozono sulla salute umana.
-  l'implementazione di piani di azione nazionale per l'igiene dell'ambiente.
-  la partecipazione pubblica in materia di ambiente e salute.
-  i processi locali per azioni in materia di ambiente e salute.
Obiettivi specifici prioritari ed azioni per il raggiungimento:

1. Prevenzione delle malattie infettive
Si intende ridurre l'incidenza delle malattie infettive, in particolare di quelle di più rilevante impatto sanitario e sociale. In questo settore i risultati ottenuti sono significativi: gli interventi vanno comunque presidiati e sviluppati rispetto anche ad alcuni segnali cui prestare attenzione (incremento tubercolosi polmonare, aumento della mobilità delle persone fra paesi anche extracomunitari con quadri epidemiologici diversi), lotta alle antropozoonosi. Saranno mantenuti i sistemi di sorveglianza e continuata a garantire l'offerta attiva dei vaccini anche in stretta collaborazione con medici e pediatri di famiglia.
2. La prevenzione del tabagismo
Il tabacco rappresenta ancora uno dei principali fattori di rischio della popolazione: il programma relativo, in attesa di precise direttive e disposizioni nazionale e regionali, vedrà uno sviluppo nell'ambito dei più generali programmi di informazione e educazione alla salute.
3. Il sistema della qualità e dell'accreditamento dei servizi e presidi di prevenzione
Gli indirizzi e le modalità previste dal D.P.R. gennaio 1997 e dal PSN 1998-2000 per l'implementazione del sistema qualità nelle Aziende sanitarie (anche ai fini della certificazione e dell'accreditamento): va attuato nelle strutture del Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali in particolare in quelle che erogano direttamente i servizi alla persona.
4. Il Sistema informativo della prevenzione
Gli assi portanti del Sistema informativo devono sfociare in una fase operativa di attuazione che possa garantire sufficienti livelli di omogeneità nel territorio e coerenza col Sistema informativo sanitario aziendale e regionale.
1) Implementazione delle funzioni strategiche.
2)  Sviluppo delle funzioni innovative, con particolare riguardo alla ricerca e studio ed attraverso la formazione ed aggiornamento costante del personale.
3) Censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine non animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati.
4)  Potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità.
5) Incremento quali quantitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine non animale limitatamente alla filiera diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno; coordinamento con gli altri soggetti ed enti a ciò preposti.
6)  Potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione su piante e colture; sia con la valutazione a tavolino ma anche con controllo sul campo specie nel settore delle colture protette in serra.
7) Sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università; partecipazione ad attività di formazione degli specializzandi sia in Istituto che con tutoraggio nelle attività da svolgere nei servizi delle Aziende unità sanitarie locali.
8) Sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica.
Per il conseguimento di questi obiettivi, è necessaria l'assegnazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.
Contenuto, in forma generale, delle prestazioni erogata dall'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica che comprende le attività e le prestazioni volte alla promozione e tutela della salute della popolazione nel suo complesso:
1.0.0  Coordinamento dell'area dipartimentale.
1.0.1  Educazione sanitaria.
1.0.2  Protezione civile.
1.0.3  Fonte di dati di pertinenza.
1.0.4  Ricerca e studio.
1.0.5  Sistema informativo.
1.1.0  Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive.
1.2.0  Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita
1.2.1  Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
1.2.2  Igiene cimiteriale.
1.2.3  Igiene edilizia.
1.3.0  Tutela igienico-sanitaria degli alimenti.
Definizione della tipologia delle prestazioni

1.0.0  Coordinamento area dipartimentale igiene e sanità pubblica.
1.1.0  Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva.
1.2.0  Servizio di igiene degli ambienti di vita.
1.3.0  Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.
PRESTAZIONI DI AREA DIPARTIMENTALE

1.0.0  Coordinamento area dipartimentale di igiene e sanità pubblica
1.0.1.0  Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione.
1.0.1.0  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
1.0.1.1  Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
1.0.1.2  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
1.0.1.3  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
1.0.1.4  Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
1.0.1.5  Bibliografia.
1.0.2.0  Coordinamento della protezione civile.
1.0.2.1  Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
1.0.2.2  Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
1.0.2.3  Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
1.0.2.4  Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
1.0.2.5  Esercitazioni pratiche.
1.0.2.6  Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96);
1.0.3.0  Coordinamento fonte di dati e flussi informativi di pertinenza delle tre strutture organizzative.
1.0.3.1  Gestione del sistema informatizzato.
1.0.3.2  Raccolta dati.
1.0.3.3  Produzione dati.
1.0.3.4  Elaborazione dati.
1.0.3.5  Trasmissioni dati.
1.0.3.6  Diffusione dati.
1.0.3.7  Interpretazione dati.
1.0.3.8  Relazione annuale.
1.0.3.9  Aggiornamento sito WEB su Internet.
1.0.4.0  Coordinamento ricerca e studio
1.0.4.1  Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
1.0.4.2  Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza.
1.0.4.3  Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
1.0.5.0  Direzione sistema informativo programmazione e controllo;
1.0.5.1  Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
1.0.5.2  Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
1.0.5.3  Valutazione e revisione di qualità VRQ: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
PRESTAZIONI DEI SERVIZI E DELLE U.O. AD ESSI AFFERENTI

1.1.0  Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva
1.1.1  Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive.
1.1.2  Controllo e vigilanza sull'esecuzione dei trattamenti immunologici di massa, delle vaccinazioni obbligatorie e consigliate, queste ultime anche in collaborazione con i medici ed i pediatri di famiglia, secondo programmi regionali e locali concordati.
1.1.3  Promozione ed esecuzione vaccinazioni obbligatorie e consigliate e rilascio certificazioni.
1.1.4  Promozione ed esecuzione vaccinazioni internazionali: Centro di medicina del viaggiatore e delle migrazioni e rilascio certificati (ove attivato).
1.1.5  Sorveglianza sanitaria delle persone provenienti dai paesi soggetti alle misure di profilassi previste dal regolamento sanitario internazionale.
1.1.6  Controllo epidemiologico delle malattie infettive, ricevimento delle notifiche e segnalazione al riguardo.
1.1.7  Indagini epidemiologiche.
1.1.8  Attività volta alla conservazione dello stato di salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi, dipartimenti aziendali e distretti.
1.1.9  Certificati sanitari ai fini preventivi per gli operatori impiegati nelle attività soggette a vigilanza e controllo sanitario.
1.1.10  Primi interventi in tema di malattie infettive.
1.1.11  Controlli sanitari sulle persone da avviare ai centri di accoglienza temporanea.
1.1.12  Controlli per gli episodi epidemici.
1.1.13  Valutazione delle cause e proposizione dei provvedimenti necessari, verifica degli interventi attuati in prima istanza dalle U.O.
1.1.14  Certificazioni a richiesta dei privati.
1.1.15  Raccolta ed elaborazione dati statistici attinenti al servizio.
1.1.16  Approvvigionamento vaccini obbligatori e consigliati.
1.1.17  Anagrafe vaccinale provinciale, distrettuale e comunale.
1.1.18  Educazione sanitaria.
1.1.19  Profilassi internazionale art. 7-septies decreto legislativo n. 299/99.
1.1.20  Sorveglianza per TBC.
1.1.21  Sorveglianza per brucellosi.
1.1.22  Sorveglianza per paralisi flaccide.
1.1.23  Sorveglianza e notifica eventuali effetti avversi delle vaccinazioni.
1.1.24  Profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui all'art. 6, lettera b della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
1.1.25  Epidemiologia territoriale;
1.1.26  Profilassi delle malattie veneree;
1.1.27  Conservazione dei sieri e vaccini;
1.1.28  Sperimentazione su nuovi presidi farmacologici, vaccini, etc.;
1.1.29  Interventi diretti su popolazioni bersaglio;
1.1.30  Interventi diretti su enti e/o istituzioni;
1.1.31  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo;
1.1.32  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria;
1.1.33  Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
1.1.34  Bibliografia;
ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita
1.2.0.0  Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita.
1.2.0.1  Controlli ed ispezioni nelle carceri e medicina preventiva penitenziaria, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999.
1.2.0.2  Attività ispettiva sulle case di cura, day hospital, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali di concerto con i presidi ospedalieri ed i distretti.
1.2.0.3  Tenuta ed aggiornamento dei registri delle cause di morte, nonché del registro dei parti e degli aborti.
1.2.0.4  Pareri, controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere.
1.2.0.5  Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di complessi ricettivi all'aria aperta, ostelli della gioventù, campeggi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi e ricreativi.
1.2.0.6  Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di piscine, stabilimenti balneari, balneazione, spiagge ed arenili, stabilimenti termali.
1.2.0.7  Igiene delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private: controllo, vigilanza, pareri per autorizzazione all'apertura.
1.2.0.8  Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per asili nido pubblici e privati.
1.2.0.9  Controllo e verifiche igieniche sui locali pubblici o aperti al pubblico e sugli edifici ad uso collettivo.
1.2.0.10  Controllo e verifiche igieniche sulle case di riposo, comunità tipo famiglia, istituti di ricovero per minori, inabili ed anziani, case di accoglienza, centri diurni di assistenza ed incontro, case albergo, case protette, soggiorni vacanze, centri per handicappati ed altre strutture sociosanitarie, centri di prima accoglienza.
1.2.0.11  Istruttoria ed attività di vigilanza sulle case di riposo di concerto con i distretti.
1.2.0.12  Ogni altra competenza in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle vigenti leggi, all'ex Ufficiale sanitario e non ricompresa tra le funzioni di competenza regionale.
1.2.0.13  Istruzione, vigilanza e controllo per l'esercizio di laboratori analisi, studi medici, stabilimenti balneari e quanto previsto dall'art. 6, lett. F, decreto assessoriale n. 13306/94.
1.2.0.14  Coordinamento e gestione dati provinciali di igiene scolastica;
1.2.0.15  Educazione sanitaria per quanto di competenza.
1.2.0.16  Istruttoria verifica e controllo dei servizi di trasporto infermi e di infortunati a mezzo ambulanze sia per i privati che per le associazioni di volontariato che per gli enti morali, ivi compresa la predisposizione di conseguenti provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
1.2.0.17  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
1.2.0.18  Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
1.2.0.19  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
1.2.0.20  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
1.2.0.21  Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
1.2.0.22  Bibliografia.
1.2.0.23  Controllo sui servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
1.2.0.24  Controllo sugli aspetti igienici connessi alla lotta contro le mosche ed i roditori e gli altri vettori di malattie infettive
1.2.0.25  Controllo e vigilanza sugli esercenti arti e professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie;
1.2.0.26  Attività di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4, art.40, legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, nonché dall'art. 4 del decreto 18 novembre 1994.
1.2.0.27  Primi interventi di igiene ambientale riguardo acqua, aria, rumore, suolo ed abitato art. 8 legge regionale n. 30/93.
1.2.0.28  Certificazioni a richiesta dei privati;
ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
1.2.1.0  Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
1.2.1.1  Attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale.
1.2.1.2  Ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici.
1.2.1.3  Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per l'esercizio di autorimesse.
1.2.1.4  Vigilanza igienica sulle condizioni del suolo e dell'abitato e relative cause di insalubrità.
1.2.1.5  Controllo igienico sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi e relativi impianti, ed accertamento dell'idoneità delle rispettive aree e vigilanza in materia.
1.2.1.6  Controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
1.2.1.7  Controllo igienico e vigilanza sulla produzione ed impiego di cosmetici.
1.2.1.8  Istruttoria, pareri e verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione delle attività insalubri di I e II classe e relative proposte di classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. del 27 luglio 1934, n. 1265.
1.2.1.9  Rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per l'uso igienico-sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio di competenza comunale.
1.2.1.10  Controllo sanitario sui pozzi, sorgenti e tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acqua potabile.
1.2.1.11  Controllo e vigilanza sulle acque superficiali e telluriche.
1.2.1.12  Controllo e vigilanza sugli scarichi dei rifiuti liquidi in fognatura, nel suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali.
1.2.1.13  Controllo inquinamento acustico; proposte relative ordinanze di regolamentazione.
1.2.1.14  Controllo aspetti igienici relativi alle attività ausiliarie sanitarie di barbiere, parrucchiere, estetista, massaggiatore, etc. sui procedimenti tecnici adoperati sulle sostanze utilizzate.
1.2.1.15  Promozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
1.2.1.16  Istruttoria, controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento, e deposito di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
1.2.1.17  Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di I e II classe nonché delle attività soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, parere, istruttoria e vigilanza.
1.2.1.18  Istruttoria per il rilascio nulla osta sanitario, controllo e vigilanza automezzi per il trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri.
1.2.1.19  Istruttoria e controllo dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, attività ispettiva ordinaria e straordinaria ai gabinetti radiologici R.D. 28 gennaio 1935.
1.2.1.20  Istruttoria, controllo e vigilanza radiazioni ionizzanti e non ex art. 89, 90, 92, 93.
1.2.1.21  Commissione per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
1.2.1.22  Verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione e controllo delle industrie insalubri e dallo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nonché di concerto con il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'esercizio delle roentgenterapia e delle terapie radioattive.
1.2.1.23  Controllo, vigilanza ed istruttoria ai fini dell'autorizzazione per la detenzione e commercio di fitofarmaci e presidi delle derrate immagazzinate.
1.2.1.24  Controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici ed altre sostanze pericolose.
1.2.1.25  Commissione per il rilascio e/o rinnovo patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici, nonché le competenze relative al rilascio e/o rinnovo dei patentini.
1.2.1.26  Adempimenti in materia di igiene pubblica già di competenza ex medici provinciali.
1.2.1.27  Istruttoria e giudizio su rischi per la salute da campi elettromagnetici.
1.2.1.28  Educazione sanitaria.
1.2.1.29  Competenze di cui agli artt. 193, 194, 195, 196, 197, 198 del TU.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 43 della n. 833/78, nonché quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102 D.P.R. n. 185/64; per l'esercizio di tali funzioni il servizio provvede di concerto con i distretti ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
1.2.1.30  Certificazioni a richiesta dei privati.
1.2.2.0  Igiene cimiteriale
1.2.2.1  Controllo e vigilanza sull'igiene cimiteriale
1.2.2.2  Vigilanza sugli accertamenti necroscopici e registrazione delle cause di morte.
1.2.2.3  Polizia mortuaria: applicazione delle norme sui trattamenti conservativi, cremazione, seppellimenti di prodotti abortivi, di deceduti per malattie infettive pericolose per la salute pubblica, di deceduti con presenza di isotopi radioattivi.
1.2.2.4  Controllo sui trasporti fuori comune e all'estero.
1.2.2.5  Controllo sulle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
1.2.2.6  Controllo sui mezzi adibiti a trasporto funebre e vigilanza sugli stessi.
1.2.2.7  Elaborazione statistica cause di morte in sede provinciale.
1.2.2.8  Istituzione nuovi cimiteri ,ampliamento di quelli preesistenti, ampliamento o riduzione fascia di rispetto cimiteriale.
1.2.2.9  Certificazioni a richiesta dei privati.
1.2.3.0  Igiene edilizia.
1.2.3.1  Controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e dell'abitato effettuati a seguito di contributi concessi dall'Assessorato alla sanità per interventi straordinari nel campo dell'igiene nei vari comuni della provincia.
1.2.3.2  Esame igienistico dei progetti di costruzione e ristrutturazione edilizia e dei miglioramenti fondiari al fine del rilascio del parere ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.
1.2.3.3  Commissioni edilizie, commissioni pubblici spettacoli, commissioni comunali per le arti ausiliarie, etc.
1.2.3.4  Accertamenti dell'idoneità igienica di alloggi e costruzioni in generale e delle costruzioni rurali.
1.2.3.5  Ispezioni per i locali di pubblico spettacolo, teatrale, sportivo, circense, etc.
1.2.3.6  Giudizi di idoneità igienica su abitazioni e costruzioni abitative o con permanenza di persone, anche in riferimento ad inquinati ambientali quali radon, amianto, campi elettromagnetici, etc.
1.2.3.7  Esame sotto il profilo della compatibilità igienistica dei piani regolatori.
1.2.3.8  Certificazioni a richiesta dei privati.
1.3.0  Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione
Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine non animale.
A fronte del permanere dello statuto di peculiare autonomia attribuito al Dipartimento di prevenzione all'interno delle Aziende sanitarie, stanno i profondi mutamenti della normativa nazionale e comunitaria, che regola compiti e responsabilità delle imprese commerciali e degli insediamenti produttivi e le innovazioni concettuali ed operative introdotte dal movimento culturale della "nuova" sanità pubblica.
La tendenza della normativa nazionale e comunitaria è decisamente orientata verso la ridefinizione delle relazioni fra la pubblica amministrazione e le imprese commerciali volte a semplificare i rapporti e ad allargare la responsabilizzazione interna rispetto ai controlli esterni.
Anche nella sanità, la più recente normativa di settore ha determinato un significativo spostamento dell'esercizio diretto delle attività di controllo da parte dei servizi della pubblica amministrazione alla attribuzione ai singoli soggetti della responsabilità di prevenire le possibili ricadute negative sulla sanità pubblica delle proprie attività.
1.3.1.  Controllo degli aspetti igienici relativi al rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla produzione, preparazione, deposito e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
1.3.2.  Attività istruttoria e di controllo e predisposizione dei provvedimenti autorizzativi per quanto previsto dal D.P.R. n. 327/80 e per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, compreso il latte, di cui all'art. 44 del suddetto D.P.R.
1.3.3.  Controllo e vigilanza igienica sulla produzione, lavorazione, deposito e commercio di alimenti e bevande in genere e sui venditori ambulanti di tipo alimentare.
1.3.4  Controllo e vigilanza su mercati e fiere.
1.3.5  Controllo delle condizioni sanitarie del personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande, controllo, rilascio, rinnovo libretti idoneità sanitaria addetti settore alimen tare.
1.3.6  Attuazione delle procedure previste dalla legge per l'accertamento di laboratorio e la denuncia dei campioni di alimenti e bevande non regolamentari, predisposizione delle ordinanze di chiusura temporanea e/o definitiva, sequestri cautelativi, distruzione sostanze destinate all'alimentazione ed altri provvedimenti consequenziali.
1.3.7.  Prelevamento di campioni di alimenti e bevande e/o di oggetti che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
1.3.8.  Controllo e vigilanza sull'idoneità degli utensili e degli attrezzi che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
1.3.9.  Controllo e vigilanza sui coloranti, conservanti e sostanze varie che vengono aggiunti agli alimenti e bevande.
1.3.10.  Controllo e vigilanza sulle autorizzazioni alla detenzione e vendita di fitofarmaci e presidi sanitari per le derrate alimentari ed in agricoltura.
1.3.11  Micologia: studio, ricerca e certificazione di commestibilità dei funghi eduli, consulenza in caso di avvelenamento.
1.3.12.  Controllo e vigilanza esercizio stabilimenti acque minerali.
1.3.13.  Istruttoria, controllo e vigilanza in materia di acqua e bevande gasate imbottigliate e simili.
1.3.14.  Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, deposito e trasporto sostanze alimentari, compreso il latte, ai sensi dell'art. 25 lett. a) e art. 44 comma a) del D.P.R. n. 327/80, controllo e vigilanza.
1.3.15.  Accertamento delle idoneità delle zone di mare, dei centri di raccolta, nonché degli impianti di depurazione destinati alla coltivazione, all'allevamento ed al deposito di molluschi eduli lamellibranchi.
1.3.16  Rilascio delle autorizzazioni e delle relative attestazioni in materia di trasformazione industriale degli agrumi (circolare Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali n. 6 del 26 novembre 1994).
1.3.17  Adempimenti in tema di produzione, lavorazione, deposito e commercio di prodotti dietetici ed alimenti della prima infanzia.
1.3.18  Istruttoria delle pratiche ai fini dell'autorizzazione di deposito all'ingrosso di margarina e grassi idrogenati alimentari.
1.3.19  Competenze di cui all'art. 6, lettere i), l), ed m) del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994.
1.3.20  Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di 1° e 2° classe di tipo alimentare, nonché delle attività alimentari soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
1.3.21  Ispezioni nelle carceri per quanto di competenza.
1.3.22  Controllo e vigilanza sulle acque potabili in distribuzione per uso umano.
1.3.23  Controllo e vigilanza sui sistemi di potabilizzazione e di clorazione dell'erogazione idrica.
1.3.24  Rilascio di certificato internazionale di alimento per uso esclusivo umano per l'esportazione (Food's Sanitary Certificate for human alimentation).
1.3.25  Controllo e vigilanza sugli alimenti e bevande secondo il decreto legislativo n. 155/97 e ulteriori modificazioni.
1.3.26  Informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti e bevande attraverso corsi, mass media, conferenze e sito Internet.
1.3.27  Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici a valenza preventiva.
1.3.28  Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici per una corretta alimentazione del bambino.
1.3.29  Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici applicati alla ristorazione.
1.3.30  Educazione sanitaria per quanto di competenza.
1.3.31  Ogni altra funzione afferente alle peculiari competenze del Servizio non prevista nei punti precedenti, derivante dalle normative nazionali, regionali o delegate dall'organo regionale o già di competenza degli ex medici provinciali.
1.3.32  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
1.3.33  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
1.3.34  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
1.3.35  Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
1.3.36  Bibliografia.
1.3.37  Primi interventi in tema di tossinfezioni ed intossicazioni alimentari.
1.3.38  Certificazioni a richiesta dei privati;
ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
AREA DIPARTIMENTALE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2

Per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessaria l'interazione tra i diversi soggetti interessati.
In tale contesto il PSR 2000-2002 pone, in particolare ai Dipartimenti di prevenzione, i seguenti obiettivi:
1)  sorvegliare l'evoluzione dei rischi e dei danni da lavoro per mettere in luce gli aspetti e le tendenze epidemiologicamente più rilevanti;
2)  promuovere e monitorare l'applicazione delle normative;
3) collaborare a migliorare il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche deputate al controllo e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro;
4)  facilitare la informazione e la formazione nelle piccole aziende dei diversi soggetti interessati e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5)  migliorare la qualità degli interventi di prevenzione nonché di quelli dei professionisti della salute nei luoghi di lavoro;
6)  promuovere l'integrazione tra i servizi sanitari per facilitare l'accesso ai lavoratori con patologie professionali o correlate con il lavoro e garantire una migliore assistenza sia nella fase diagnostica che in quella della riabilitazione e del reinserimento lavorativo.
Secondo un modello di rete collaborativa e sulla base di criteri e modalità da concordare a livello regionale e locale gli strumenti operativi comprendono, tra l'altro:
-  l'organizzazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica su scala regionale dello stato di salute dei lavoratori addetti ad attività definite a "rischio" con particolare attenzione al fenomeno infortunistico e alle patologie correlabili al lavoro;
-  elaborazione e a sperimentazione di linee guida e di protocolli operativi per affrontare i principali rischi connessi con il lavoro e per elevare i livelli di sicurezza degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature;
-  elaborazione di iniziative mirate a tutelare la salute dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni presenti negli ambienti lavorativi;
-  l'avvio di azioni coordinate delle attività di informazione, formazione e vigilanza tra i soggetti pubblici deputati al controllo e alla prevenzione nell'ambito del Comitato di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94;
-  l'organizzazione di attività di informazione e assistenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per gli altri soggetti interessati da assicurare in particolare attraverso gli sportelli della prevenzione e sulla base di protocolli di intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
-  la realizzazione del progetto interregionale di monitoraggio dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/94;
-  il coordinamento degli interventi di assistenza e vigilanza sui cantieri in genere ed in particolare di opere pubbliche;
-  la realizzazione di piani mirati di prevenzione con il coinvolgimento delle aziende e dei professionisti della sicurezza, di programmi specifici di vigilanza soprattutto nei comparti delle costruzioni, degli idrocarburi, della pesca, della sanità, dell'agricoltura tradizionale e avanzata e dell'hi-tech;
-  la realizzazione di piani mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture sanitarie con particolare riguardo ai rischi da esposizione ad agenti biologici e alla movimentazione dei carichi.
DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1.  Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL):
-  individuazione , accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambiti di lavoro;
-  comunicazione dei dati rilevati e diffusione della loro conoscenza nei luoghi di lavoro e di vita;
-  indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;
-  indagini strumentali per il rilievo e la campionatura dei fattori nocivi ambientali;
- Indagini epidemiologiche volte ad individuare lo stato di salute dei lavoratori;
-  informazione e formazione ed educazione alla salute dei lavoratori e dei cittadini sui rischi derivanti dal lavoro;
-  controlli per la verifica della compatibilità del luogo di lavoro con la tutela delle lavoratrici madri ai sensi dell'art.5, lett. b, legge n. 1204/71;
-  prevenzione e vigilanza sui lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive e sui lavoratori esposti a campi elettromagnetici;
-  informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (art. 24 del decreto legislativo n. 626/94);
-  attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o su delega A.G. connesse con la funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro, comprese inchieste su infortuni e malattie professionali;
-  attività di polizia giudiziaria atte a rimuovere le contravvenzioni in applicazione delle disposizioni del capo II del decreto legislativo n. 758/94;
-  le autorizzazioni in deroga in materia previste dalle vigenti norme;
- visite di idoneità sanitaria su lavoratori minori di competenza del S.S.N. ai sensi del decreto legislativo n. 345/99;
- gestione notifiche ex decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche;
-  esame e controllo preventivo delle notifiche dei progetti dei nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/56;
-  ricezione e controllo preventivo delle notifiche preliminari ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  ricezione e controllo preventivo dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 63 legge regionale n. 10/93;
- pareri dell'organo di vigilanza nei casi previsti dalla normativa (NIP, art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, ecc.);
-  visite di idoneità sanitaria su ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale;
-  controllo e vigilanza sull'impiego di presidi sanitari in agricoltura;
-  controllo attivo delle intossicazione acute da antiparassitari usati in agricoltura;
-  controllo e coordinamento della sorveglianza sanitaria dei medici competenti aziendali;
-  ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.
2.  Servizio impiantistico antinfortunistico (SIA):
-  verifiche impianti di messa a terra;
-  verifiche impianti di protezione contro il pericolo di scariche atmosferiche;
-  verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendio;
-  verifiche impianti di sollevamento;
-  verifiche ascensori, montacarichi;
-  verifiche generatori di vapore e acqua surriscaldata;
-  verifiche recipienti a pressione;
-  verifiche impianti di riscaldamento;
-  supporto tecnico ai vari servizi del Dipartimento di prevenzione;
-  ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.
AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 3

La domanda interna e le esigenze internazionali poste dal nuovo mercato europeo impongono una profonda innovazione nella sanità pubblica veterinaria.
L'accresciuta attenzione collettiva verso i problemi igienico-sanitari e ambientali legati alla convivenza uomo-animali, la costante domanda di sicurezza e integrità dei prodotti alimentari nonché di metodi di produzione ecologici, la maggiore sensibilità sociale per il benessere degli animali, esigono strategie di sanità pubblica veterinaria in grado di assicurare azioni efficienti ed efficaci che forniscano adeguate risposte ad una domanda interna sempre più sofisticata e complessa.
In questa prospettiva vanno privilegiate quelle attività e quegli interventi finalizzati alla tutela della salute del consumatore, ad elevare gli standard sanitari delle produzioni zootecniche ed a valorizzare il rapporto uomo/animale/ambiente.
L'attuazione del mercato unico, nel contesto dell'Unione europea e gli accordi internazionali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio per la libera circolazione degli animali e dei prodotti alimentari, impongono che le azioni di prevenzione e controllo della salute degli animali e della salubrità degli alimenti di origine animale siano programmate e gestite prendendo a riferimento uno scenario di livello internazionale, che pretende adeguati livelli e standard igienico-sanitari, nonché il riconoscimento dell'affidabilità di tali azioni.
Il PSR 2000-2002 individua i seguenti obiettivi prioritari:
a)  innalzare i livelli sanitari delle popolazioni animali, con riduzione della incidenza delle infezioni zoonosiche e di quelle a maggiore rilevanza zoosanitaria, e con l'eradicazione dagli allevamenti ovi-caprini della brucellosi e dagli allevamenti bovini della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;
b)  migliorare l'igiene degli allevamenti zootecnici, con particolare riferimento al benessere degli animali allevati, all'alimentazione degli animali e all'utilizzo dei medicinali veterinari;
c)  migliorare l'igiene urbana veterinaria attraverso un corretto equilibrio uomo-animale-ambiente;
d)  garantire un elevato livello di sicurezza e di integrità dei prodotti alimentari di origine animale;
e)  individuare gli standard per una corretta, coerente e pertinente definizione delle dotazione di risorse in termini di personale, attrezzature, automezzi, e materiali di consumo ed assegnare all'area di sanità pubblica veterinaria delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
f)  accreditare il funzionamento dei servizi veterinari secondo norme di assicurazione della qualità.
Per il conseguimento di questi obiettivi, si individuano le seguenti azioni prioritarie da attuare attraverso una programmazione articolata e specifica:
-  censimento, registrazione di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini esistenti nel territorio regionale ed identificazione dei relativi capi;
-  istituzione di un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini, nella fase di produzione, e di un sistema specifico di etichettatura adeguata e chiara delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nella restante filiera, al fine di assicurare al consumatore finale, con la massima trasparenza, tutte le informazioni sul prodotto (REG. CE n. 1760/2000, Gazzetta Ufficiale della Comunità europea IT L204/l dell'11 agosto 2000);
-  ricontrollo di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini in possesso della qualifica sanitaria ed effettuazione, nel rispetto delle procedure e dei tempi, dei controlli su tutto il patrimonio trattabile, onde pervenire nel triennio al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle leggi nazionali e comunitarie con l'eradicazione delle predette malattie infettive;
-  regolamentazione della movimentazione degli animali sul territorio onde evitare che gli spostamenti avvengano senza il rispetto della normativa vigente e con pericolo di propagazione delle infezioni;
-  istituzione di un sistema di reti di sorveglianza epidemiologica veterinaria, così come configurato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 in attuazione della direttiva n. 97/12/CE, debitamente supportato da una base dati informatizzata di gestione dell'anagrafe zootecnica, dallo sviluppo del Centro epidemiologico presso l'Assessorato regionale alla sanità e dalla istituzione della figura del veterinario aziendale riconosciuto;
-  attuazione di programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali (TSE);
-  censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati;
-  potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale veterinario basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità;
-  incremento quali quantitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine animale limitatamente alla filiera animale diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze ormonali ed antiormonali residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno;
-  potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione animale, alimentazione animale e sulla riproduzione animale;
-  riqualificazione organizzativa e rafforzamento operativo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con completamento del processo di adeguamento delle norme EN45000, al fine di assicurare, nell'espletamento dei compiti istituzionali, servizi tecnologicamente e scientificamente avanzati;
-  potenziamento del sistema informativo veterinario locale integrato a livello regionale e nazionale anche allo scopo di una razionalizzazione dell'intero sistema;
-  sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica veterinaria, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università;
-  sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica veterinaria;
-  assegnazione di tutte le risorse, umane, tecnologiche, strumentali etc, per il raggiungimento degli obiettivi.
DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

3.0.0  Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria;
3.1.0  Servizio sanità animale (ex area "a");
3.2.0  Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area "b");
3.3.0  Servizio igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area "c");
3.0.0  Coordinamento area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria
3.0.1 Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione veterinaria permanente.
3.0.1.1  Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
3.0.1.2  Bibliografia.
3.0.2  Coordinamento della protezione civile.
3.0.2.1  Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
3.0.2.2  Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96).
3.0.3  Coordinamento flussi informativi e fonte di dati di pertinenza delle tre strutture organizzative.
3.0.3.1  Gestione del sistema informatizzato.
3.0.3.2  Relazione annuale.
3.0.3.3  Aggiornamento sito WEB su Internet.
3.0.4  Coordinamento ricerca e studio.
3.0.5  Coordinamento sistema informativo veterinario, programmazione e controllo.
3.0.5.1  Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
3.0.5.2  Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area veterinario (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
3.0.5.3  Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
3.0.6.  Coordinamento vigilanza.
3.0.6.1 pianificazione per l'ottimizzazione ed uniformità degli interventi di vigilanza ordinaria e straordinaria nel territorio dell'azienda, secondo normativa ed andamento epidemiologico;
3.0.7 coordinamento richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro.
PRESTAZIONI DEI SERVIZI E DELLE UU.OO AD ESSI AFFERENTI

3.1.0 Servizio sanità animale (ex area "a")
3.1.1  Gestione dei focolai di malattie infettive che impongono l'abbattimento degli animali (lista A dello OIE) e istruttoria dei provvedimenti relativi di competenza del direttore generale.
3.1.2  Profilassi delle malattie infettive/infestive e diffusive degli animali.
3.1.3  Profilassi pianificate di eradicazione a carattere obbligatorio e/o volontario, pagamento veterinari libero professionisti.
3.1.4  Predisposizione dei piani di abbattimento degli animali infetti di TBC, brucellosi e leucosi bovina enzootica e istruttoria e pagamento indennità allevatori.
3.1.5  Rilascio delle certificazioni sanitarie inerenti le profilassi pianificate.
3.1.6  Controllo, prelievi e vigilanza sui focolai di malattie infettive e istruttoria provvedimenti conseguenti.
3.1.7  Adempimenti e competenza in materia di registrazione delle aziende zootecniche ed alla identificazione e registrazione degli animali D.P.R. n. 317/96 e REG. CE n. 1760/2000.
3.1.8  Adempimenti e competenza in materia di identificazione e registrazione degli apiari ai sensi dell'art. 5, comma 3 e comma 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
3.1.9  Pareri per l'autorizzazione a stalle di sosta, fiere, mercati.
3.1.10  Vigilanza e controllo su stalle di sosta, fiere, mercati.
3.1.11  Controllo animali morti e provvedimenti consequen-ziali.
3.1.12  Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze attinenti alla sanità animale.
3.1.13  Sorveglianza epidemiologica, monitoraggio delle malattie esotiche e di altre malattie a rilevanza anche locale.
3.1.14  Movimentazione animale ANIMO.
3.1.15  Pareri, nulla osta e certificazioni per import ed esport animali.
3.1.16  Interventi di disinfezione e disinfestazione.
3.1.17  Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
3.1.18  Incremento delle risorse per lo sviluppo della zootecnia;
3.1.19  Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza della struttura organizzativa (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
3.1.20  Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
3.1.20.1  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
3.1.20.2  Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
3.1.20.3  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
3.1.20.4  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
3.1.21  Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
3.1.21.1  Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
3.1.21.2  Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
3.1.21.3  Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
3.1.21.4  Esercitazioni pratiche.
3.1.22  Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
3.1.22.1  Raccolta dati.
3.1.22.2  Produzione dati.
3.1.22.3  Elaborazione dati.
3.1.22.4  Trasmissioni dati.
3.1.22.5  Diffusione dati.
3.1.22.6  Interpretazione dati.
3.1.22.7  Relazione annuale.
3.1.22.8  Aggiornamento sito WEB su Internet.
3.1.23  Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
3.1.23.1  Sperimentazione su nuovi vaccini.
3.1.23.2  Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
3.1.23.3  Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
3.1.23.4  Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
3.1.24  Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
3.1.24.1  Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
3.1.24.2  Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
3.1.24.3  Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
3.2.0  Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area "b")
3.2.1 Ispezione, controllo e vigilanza sugli impianti destinati alla produzione, trasformazione, deposito, commercializzazione e distribuzione degli alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale, ivi compresi i prodotti dietetici e gli alimenti della prima infanzia, nonché sui mezzi di trasporto, e sulle stalle di sosta annesse agli stabilimenti di macellazione autorizzati ad importare animali da abbattere entro le 72 ore dall'arrivo.
3.2.2 Istruttoria pratiche e pareri per il riconoscimento/l'autorizzazione degli stabilimenti, laboratori, depositi, spacci e laboratori annessi, e automezzi per la vendita ambulante di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
3.2.3 Ispezione, controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte), loro derivati e prodotti prevalentemente di origine animale.
3.2.4 Istruttoria pratiche e pareri per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto degli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte) e loro prodotti.
3.2.5  Vigilanza annonaria dei prodotti di origine animale per la repressione delle frodi alimentari.
3.2.6  Vigilanza dell'attività di autocontrollo delle imprese alimentari, informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati attraverso corsi, mass media, conferenze, sito Internet, altro.
3.2.7  Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze (infezioni, intossicazioni, tossinfezioni) attinenti ai prodotti di origine animale.
3.2.8  Le competenze delegate ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c, della legge regionale n. 33/94 in materia di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
3.2.9  Coordinamento attività in collaborazione con il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.
3.2.10  Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio;
3.2.11  Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
3.2.12  Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
3.2.12.1  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
3.2.12.2  Interventi diretti su enti e/o Istituzioni.
3.2.12.3  Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
3.2.12.4  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
3.2.13  Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
3.2.13.1  Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
3.2.13.2  Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
3.2.13.3  Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
3.2.13.4  Esercitazioni pratiche.
3.2.14  Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
3.2.14.1  Raccolta dati.
3.2.14.2  Produzione dati.
3.2.14.3  Elaborazione dati.
3.2.14.4  Trasmissioni dati.
3.2.14.5  Diffusione dati.
3.2.14.6  Interpretazione dati.
3.2.14.7  Relazione annuale.
3.2.14.8  Aggiornamento sito WEB su Internet.
3.2.15  Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
3.2.15.1  Sperimentazione su nuovi vaccini.
3.2.15.2  Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
3.2.15.3  Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
3.2.15.4  Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
3.2.16  Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
3.2.16.1  Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
3.2.16.2  Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
3.2.16.3  Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
3.3.0  Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area "c")
3.3.1  Controllo sui residui in tutta la filiera (dalla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione).
3.3.2  Prelievi per i piani comunitari, nazionali e regionali in attuazione dei programmi sulla ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti e impropri.
3.3.3  Controlli e vigilanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego degli alimenti destinati agli animali da reddito, d'affezione, degli zoo e sulla nutrizione animale.
3.3.4 Istruzioni e pratica per l'autorizzazione a detenere farmaci per uso veterinario (allevamenti, ambulatori, etc.).
3.3.5  Controlli sulla produzione, commercializzazione ed impiego dei farmaci veterinari, allevamenti, ambulatori, farmacie, grossisti etc.
3.3.6  Adempimenti e controlli sulla disciplina della riproduzione animale naturale ed artificiale.
3.3.7  Adempimenti e controlli sulla qualità igienico sanitaria delle produzioni animali (carne, latte, miele, pesce, uova) nella fase produttiva presso gli allevamenti. Loro promozione e valorizzazione.
3.3.8  Documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica derivanti dall'attività zootecnica e dalla industria di trasformazione dei prodotti di origine animale.
3.3.9  Tutela dell'allevamento dai rischi di natura ambientale.
3.3.10  Controllo sulla igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale.
3.3.11 Trasporto degli animali vivi, benessere animale durante il trasporto.
3.3.12  Controllo sul benessere degli animali da reddito, d'affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale.
3.3.13  Adempimenti e controlli sull'impiego degli animali nella sperimentazione.
3.3.14  Adempimenti e controlli sulla fauna dei parchi naturali, montani e marini, e oasi.
3.3.15  Adempimenti nel settore di igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione e sinantropici in genere e per l'attuazione delle norme in materia di istituzione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo (legge n. 281/91) e legge regionale n. 15/2000.
3.3.16  Controllo degli animali morsicatori.
3.3.17  Istruttoria e pareri per l'autorizzazione ai canili privati e pubblici.
3.3.18  Vigilanza e controlli sui canili privati e pubblici.
3.3.19  Vigilanza e attuazione dei programmi di profilassi sugli animali sinantropi e sulla fauna urbanizzata.
3.3.20  Vigilanza e controllo sanitario della fauna selvatica.
3.3.21  Vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e dei mestieri di interesse veterinario.
3.3.22  Adempimenti in materia di strutture veterinarie di cui agli artt. 18, 24 e 25 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazione ed in materia di raccolta, trattamento e smaltimento di spoglie animali e di rifiuti di origine animale (impianti di rendering).
3.3.23  Competenze trasferite ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94 in materia di laboratori di analisi per uso veterinario, la vigilanza sulla professione veterinaria, sulla pubblicità sanitaria in campo veterinario e sugli ambulatori veterinari.
3.3.24  Vigilanza sui piani di miglioramento zootecnico promossi da altri enti o associazioni.
3.3.25  Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
3.3.26  Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
3.3.27  Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
3.3.27.1  Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
3.3.27.2  Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
3.3.27.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
3.3.27.4  Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
3.3.28  Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
3.3.28.1  Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
3.3.28.2  Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
3.3.28.3  Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
3.3.28.4  Esercitazioni pratiche.
3.3.29  Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
3.3.29.1  Raccolta dati.
3.3.29.2  Produzione dati.
3.3.29.3  Elaborazione dati.
3.3.29.4  Trasmissioni dati.
3.3.29.5  Diffusione dati.
3.3.29.6  Interpretazione dati.
3.3.29.7  Relazione annuale.
3.3.29.8  Aggiornamento sito WEB su Internet.
3.3.30  Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
3.3.30.1  Sperimentazione su nuovi vaccini.
3.3.30.2  Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
3.3.30.3  Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
3.3.30.4  Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
3.3.31  Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinenti alla struttura organizzativa.
3.3.31.1  Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
3.3.31.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
3.3.31.3  Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA (LSP) 4

Il LSP è la struttura tecnico-scientifica laboratoristica per la prevenzione e rappresenta uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività di istituto, specie per quanto riguarda le seguenti materie:
-  profilassi delle malattie infettive;
-  controlli delle acque per il consumo umano;
-  igiene degli alimenti e della nutrizione;
-  igiene industriale;
-  igiene degli ambienti confinati;
-  controlli ai fini della balneazione;
-  controlli sui cosmetici;
-  controlli su farmaci e stupefacenti;
-  controlli su radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
I soggetti istituzionali afferenti ai LSP sono: le aree e i rispettivi servizi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale, gli enti locali e quando istituita l'ARPA.
Si possono ipotizzare tre tipologie di prestazioni erogabili dai LSP:
-  prestazioni routinarie di base, che di norma non possono essere svolte in altri laboratori: sono quelle che, pur complesse, sono caratterizzate da una completa standardizzazione e da una sostanziale ripetitività su base programmatica;
-  prestazioni di tipo consulenziale semplice: la consulenza è rivolta agli enti istituzionalmente afferenti al LSP (Aziende sanitarie, enti locali, ARPA, ecc.);
-  prestazioni di particolare complessità: costituiscono le attività su progetto.
L'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire su programmazione annuale effettuata in sede di coordinamento con le utenze principali, con l'approvazione di un piano di lavoro annuale o pluriennale, salvo emergenze, che contiene l'individuazione di obiettivi di lavoro e delle modalità di verifica del loro raggiungimento.
Le analisi svolte dai LSP avranno, in via esclusiva, una precisa valenza giuridica in base all'ordinamento vigente e nella prospettiva dell'accreditamento, specie per il controllo ufficiale degli alimenti; in questo campo in particolare i LSP dovranno essere certificati dall'Istituto superiore di sanità. Nella prospettiva di breve e medio termine i LSP possono avere un ruolo determinante ai fini dello sviluppo socioeconomico della nostra Regione, in quanto, se accreditati, possono concorrere a rilasciare certificati di qualità e di sicurezza dei prodotti, condizione indispensabile per la commercializzazione degli stessi sia nella U.E. che nei Paesi terzi.
Oltre all'attività per l'utenza istituzionale, quindi, i LSP contribuiranno a produrre risorse economico-finanziarie a favore dell'Azienda unità sanitaria locale.
In prospettiva potrebbero essere previste strutture di riferimento rispetto ad alcune tematiche: microcontaminanti, tossicologia, doping, malattie a trasmissione sessuale, virologia, micologia, ecc.
I rapporti con l'istituenda ARPA dovranno essere regolati da apposite convenzioni previste dalla Regione.
ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

1) Area di igiene e sanità pubblica
-  servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
-  servizio igiene ambienti di vita;
-  servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;
2) Area di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
-  servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-  servizio impiantistica ed antinfortunistica;
3) Area di sanità pubblica veterinaria
-  servizio di sanità animale;
-  servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di esclusiva origine animale e loro derivati;
-  servizio degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Servizi interareali
-  servizio di laboratorio medico di sanità pubblica;
-  servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica.
Appendice normativa vigente o di riferimento
Elenco della normativa nazionale e della Regione siciliana vigente (o di riferimento per le bozze di piani sanitari) che prevede una distinta e separata articolazione organizzativa tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'ASL che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria:
1)  decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 (art. 7);
2)  Linee guida per il settore igiene pubblica emanate con circolare 20 maggio 1996, n. 875 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 dell'8 giugno 1996; si veda in particolare a pag. 28 "organizzazione ed attività dei distretti del settore igiene pubblica");
3)  Piano sanitario nazionale 1994-1996 (pagg. 23-25, 31-33 e 69);
4)  Piano sanitario nazionale 1998-2000 del gennaio 1998 (pagg. 65-67);
5)  Piano sanitario regionale della Sicilia in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 26 del 2 giugno 2000;
6)  decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
7) legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 di riforma del decreto legislativo n. 502/92 (art. 2 comma 1, lettera r).
Elenco della normativa regionale vigente in altra regioni che prevede una distinta e separata articolazione organizzative tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria locale che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria (elenco provvisorio):
1)  legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 della regione Piemonte (artt. 23 e 24);
2)  legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 della regione Lombardia (artt. 8 e 9);
3)  legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 della regione Veneto (artt. 22 e 23);
4)  legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 della regione Friuli Venezia Giulia (artt. 21 e 22);
5)  legge regionale 8 settembre 1994, n. 42 della regione Liguria (artt. 19 e 25);
6)  legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 della regione Toscana (artt. 9 e 15);
7)  legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 della regione Emilia-Romagna (artt. 6 e 9);
8)  legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 della regione Umbria (artt. 16 e 19);
9)  legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 della regione Marche (artt. 5, 20, 21 e 24);
10)  legge regionale 21 febbraio 1997, n. 2 della regione Molise (artt. 4, 5, 6 e 9);
11)  legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 della regione Campania (artt. 6, 8, 10 e 12);
12)  legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 della regione Puglia (artt. 24 e 26);
13)  legge regionale 10 giugno 1996, n. 27 della regione Basilicata (artt. 23, 24, 28 e 29);
14)  legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 della regione Calabria (artt. 3 e 14);
15)  Linee guida della regione Emilia Romagna "Dipartimento di sanità pubblica". Deliberazione n. 322 dell'1 marzo 2000;
16)  Piano sanitario regionale Emilia-Romagna 1999-2001;
17)  Linee guida per l'organizzazione del Dipartimento di prevenzione nelle Aziende sanitarie locali. Unità organizzativa di prevenzione regione Lombardia 27 luglio 2000.
(2001.13.635)
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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