REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 26 luglio 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ciminna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 1263/202/U.T.C. dell'8 febbraio 2005, pervenuto il 24 febbraio 2005 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 11854, con il quale il responsabile del IV settore/U.T.C. del comune di Ciminna ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 4 del 29 gennaio 2004, con la quale il consiglio comunale di Ciminna ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera consiliare 04/04;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale di Ciminna, datata 21 dicembre 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 66 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le deduzioni sulle osservazioni/opposizioni;
Vista la delibera n. 61 del 22 novembre 2004, con la quale il consiglio comunale di Ciminna ha adottato le deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni allo strumento urbanistico in argomento;
Visto il foglio prot. n. 6640 del 29 giugno 2005, pervenuto il 4 luglio 2005 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 5 luglio 2005 al n. 42147, con il quale il responsabile del IV settore/U.T.C. del comune di Ciminna ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, in relazione allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 44310 del 14 luglio 2005, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Ciminna l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento nonché il foglio prot. n. 10786 del 25 ottobre 2005, pervenuto il 21 ottobre 2005 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 27 ottobre 2005 al n. 64967, con il quale il comune di Ciminna ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo quanto richiesto;
Vista la delibera n. 28 del 20 giugno 2005, con la quale il consiglio comunale di Ciminna ha adottato il piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, ad integrazione del piano regolatore generale in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano di programmazione urbanistica del settore commerciale adottato con delibera consiliare n. 28/2005;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale di Ciminna, datata 25 ottobre 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato con delibera consiliare n. 28/2005;
Vista la nota prot. n. 24453 e 6032 del 16 dicembre 2002 e 28 marzo 2003 con la quale la sez. D Gruppo Geologi dell'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 35 del 4 agosto 2006, con la quale l'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, la proposta di parere n. 11 del 6 luglio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
H)  Vincoli.
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono stati visualizzati nella tavola 11 a scala 1:10.000, nelle tavole 12/A, 12/B, 13/A, S ex 13/B, 13/C a scala 1:2.000, in parte nella tavola della carta dei vincoli dello studio agricolo forestale a scala 1:25.000.
Per quanto sopra, si riportano di seguito i vincoli gravanti nel territorio comunale di Ciminna:
-  vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche;
-  vincoli discendenti dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
-  vincoli discendenti dalla legge n. 431 del 1985;
-  zona di interesse archeologico;
-  rimboschimento;
-  vincolo fascie di rispetto del bosco;
-  vincolo fascia di rispetto cimiteriale;
-  vincolo fascia di rispetto del depuratore;
-  sorgenti e pozzi.
Nelle tavole a scala 1:2.000 e scala 1:10.000, relative alla destinazione d'uso del centro abitato e zonizzazione, non é riportata la fascia di rispetto stradale.
Inoltre la tav. 13 chiamata legenda, al punto 6 "zone agricole", riporta con diversi retini diversi elementi che indicano la stabilità dei terreni, questi non risultano indicati nella tavola 11 a scala 1:10:000.
Si prescrive pertanto che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti negli elaborati di zonizzazione, e si prescrive altresì che venga inserito nelle norme tecniche di attuazione l'articolato che normi le fasce di rispetto per le diverse tipologie di vincoli, presenti nel territorio comunale.
PIANO PAESISTICO REGIONALE
Nelle linee guida del Piano paesistico regionale sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche, archeologiche e paesaggistiche qui di seguito riportate, facenti parte dell'ambito n. 6.






Il piano individua i siti previsti dal Piano paesistico regionale, "Emergenze nel territorio" che sono visualizzati nell'elaborato tav. 11 e normate dagli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione.
Questi beni individuati vanno integrati con i beni di interesse storico artistico tratti dalla scheda I.P.C.E. del consiglio d'Europa che di seguito si elencano:
-  chiesa madre (S. Maria Maddalena) sec. XVI (su precedente impianto chiesastico minore; rimaneggiamenti del sec. XVIII);
1)  ex chiesa delle vecchie lettere (demolita e sostituita da edilizia abitativa del sec. XX);
2)  cappella di Maria SS. del Fervore sec. XIX;
3)  chiesa di S. Benedetto sec. XVII (dismessa, manomissioni del sec. XX; distrutti i paramenti di facciata);
4)  monastero di S. Benedetto sec. XVII (manomissioni e ristrutturazioni del sec. XX, parzialmente demolito, oggi case di abitazione);
5)  Palazzo Alesi, sec. XVII (resti);
6)  chiesa di S. Lucia, sec. XVIII (manomissioni del sec. XX);
7)  casa di abitazione, sec. XII (resti di elementi costruttivi);
8)  chiesa di S. Giacomo, sec. XIII (manomissioni dei secoli successivi);
9)  chiesa di S. Giovanni, 1709 (manomissioni del sec. XX);
10)  Palazzo Frangipane, sec. XVIII (ristrutturazioni e parziali sostituzioni dei secc. XIX e XX);
11)  Palazzo municipale, 1870 (rimaneggiamenti recenti);
12)  chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, sec. XVIII (rimaneggiamenti del sec. XX);
13)  ex Palazzo Ingraffia, sec. XVIII (demolizione e sostituzione da edilizia multipiani in corso);
14)  cappella di Maria SS. Addolorata, sec. XIX (manomissioni recenti);
15)  chiesa dell'ospedale, sec. XVIII (dismessa, facciata in disfacimento);
16)  ospedale, sec. XVIII (dismessa);
17)  cappella di Santa Croce, prima metà del sec. XX (manomissioni recenti);
18)  chiesa di S. Domenico, sec. XVI (rimaneggiamenti dei secc. successivi);
19)  convento dei Padri predicatori domenicani, sec. XVI (rimaneggiamenti e ristutturazioni dei secoli successivi);
20)  oratorio dei Padri domenicani, sec. XVI (ristrutturazioni del sec. XX, dismessa);
21)  ex chiesa di S. Maria della Raccomandata (demolita e sostituita da caserma Carabinieri);
22)  casa Catalano, sec. XVIII (edicola sacra del sec. XVIII in facciata);
23)  Palazzo Cascio, prima metà del sec. XX;
24)  Palazzo Cascio, seconda metà del sec. XIX;
25)  chiesa di S. Francesco di Paola, sec. XVI (rimaneggiamenti dei secc. successivi);
26)  convento dei frati minimi di S. Francesco di Paola, sec. XVI (rimaneggiamenti e ristrutturazioni dei secc. successivi);
27)  ex cappella (demolita);
28)  palazzo Bondi, sec. XIX;
29)  palazzo Signorile, sec. XIX;
30)  Casa Signorile, sec. XIX;
31)  Palazzo Cassata, sec. XIX;
32)  chiesa del Carmine, sec. XVII (rimaneggiamenti dei secc. successivi);
33)  convento dei Padri Carmelitani, sec. XVII (dismesso, trasformazioni d'uso dei secc. successivi);
34)  Palazzo Cascio, sec. XIX;
35)  Palazzo Sganga, sec. XIX;
36)  Palazzo Guaggenti, sec. XIX;
37)  Palazzo Piraino, sec. XIX;
38)  Palazzo Piraino, sec. XIX;
39)  ex Palazzo della Pretura, sec. XIX (demolito e sostituito da edilizia abitativa del sec. XX);
40)  cappella delle Anime Sante del Purgatorio, sec. XIX;
41)  chiesa di S. Andrea, sec. XVIII (sconsacrata, oggi magazzino);
42)  chiesa di Maria SS. Assunta, sec. XIX;
43)  chiesa di S. Sebastiano, sec. XVII (rimaneggiamenti dei secc. successivi);
44)  Palazzo Meli, sec. XIX;
45)  Palazzo Patanella, sec. XIX;
46)  Case d'abitazione, sec. XIX;
47)  Palazzo Scimeca, sec. XIX (ristrutturazioni del sec. XX);
48)  cappella dell'Ecce Homo, sec. XIX;
49)  chiesa di San Francesco d'Assisi, sec. XVI (rimaneggiamenti sec. XVIII e XX);
50)  convento dei frati minori conventuali, sec. XVI (ristrutturazioni e parziali sostituzioni dei secc. successivi, dismesso; oggi casa d'abitazione);
51)  Palazzo Milazzo, sec. XVIII (rimaneggiamenti del sec. XX);
52)  Palazzo Sasi, sec. XVIII (rimaneggiamenti e ristrutturazioni del sec. XX);
53)  chiesa di S. Giuseppe, sec. XVII e XVIII (rimaneggiamenti del sec. XX);
54)  Colleggio di Maria, sec. XVIII (rimaneggiamenti del sec. XIX e XX);
55)  Palazzo Di Falco, sec. XVIII (ristrutturazioni del sec. XX);
56)  Palazzo Cascio, sec. XVIII (ristrutturazioni del sec. XX);
57)  Palazzo Cascio, sec. XVIII e XIX (ristrutturazioni del sec. XX);
58)  Castello (demolito, tracce).
...Omissis...
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO




Generalità
Versante: settentrionale:
-  provincia: Palermo;
-  compartimento idrografico: Palermo;
-  bacino idrografico principale: F. S. Leonardo;
-  recapito del corso d'acqua: Mare Tirreno;
-  superficie totale del bacino imbrifero (Kmq.): 522,6;
-  affluenti: fiume Azziriolo, Vallone Macaluso, Vallone di Guddemi, Vallone Civardo, torrente Riena;
-  serbatoi ricadenti nel bacino: Rosamarina;
-  altitudine minima (m.s.m.): 0,00;
-  altitudine massima (m.s.m.): 1.615;
-  altitudine media (m.s.m.): 578;
-  lunghezza dell'asta principale (Km.): 53;
-  utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 88%;
-  prato e pascolo 12%.
Comuni ricadenti nel bacino:
-  Caccamo, Campofelice di Roccella, Ciminna, Lascari, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari.
Descrizione:
-  il bacino del fiume S. Leonardo ricade nel versante settentrionale della Sicilia e si estende per circa 523 kmq., interessando il territorio della provincia di Palermo.
Il fiume S. Leonardo nasce dalla catena montuosa delle Madonie e si sviluppa per circa 53 Km. lungo la direttrice sud-nord-est fino a sfociare nel Mar Tirreno, in prossimità del centro abitato di Termini Imerese.
Tale bacino confina ad est con il bacino del fiume Torto, ad ovest con alcuni bacini minori e con il fiume Milici, il fiume Eleuterio e il fiume Belice, a sud con il fiume Verdura e il fiume Platani.
L'analisi morfologica evidenzia la natura piuttosto accidentata del bacino con rilievi montuosi localizzati lungo lo spartiacque e nella parte centrale.
Il fiume nasce dalle pendici di monte Barracù sotto il nome di V.ne di Margi e prosegue con quello di F. Mendola ricevendo, in sponda sinistra, i deflussi del V.ne Guddemi.
Procedendo verso valle, fino alla confluenza col T. Azziriolo, il fiume prosegue prima sotto il nome di F. Centosalme e poi con il nome di F. di Vicari, ricevendo in sponda destra il V.ne Giardo e il più importante T. Riena.
Nella zona centrale dell'asta principale confluisce, in sponda sinistra, il T. Azziriolo, che rappresenta l'affluente più importante dell'intero bacino e che viene censito a parte. A valle il fiume riceve, in sponda destra, il V.ne Macaluso e prosegue quindi verso la foce nel mar Tirreno.
Per ciò che riguarda la natura del terreno, nel bacino sono presenti terreni prevalentemente argillosi interessati dalla falda delle argille scagliose limo-sabbiose. In corrispondenza delle dorsali occidentale (Rocca Busambra, M. Cardelia, M. Barracù), meridionale e nel tratto terminale dell'asta principale, vi sono estesi affioramenti di rocce calcaree della serie mesozoica.
Nel bacino ricadono i centri abitati di Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia e Caccamo.
Caratteristiche idrologiche
Nel bacino del fiume S. Leonardo attualmente sono in funzione due stazioni idrometriche: la stazione di Vicari (1924-1933 e 1972-1981) e di Monumentale (1928-1981).
Una terza stazione idrometrica denominata Vecchio ha invece funzionato dal 1925 al 1927. La stazione a Vicari, posta a 250 m.s.m., sottende un bacino di circa 253 Kmq., avente un'altitudine media di 672 m.s.m. In base a 14 anni di osservazioni (1924-1933 e 1972-1975) risulta un deflusso medio annuo di 177 mm. (pari a 44,8 Mmc./anno) contro i 722 mm. di precipitazione.
La stazione a Monumentale, posta a 15 m.s.m., sottende un bacino di 521,5 Kmq., avente un'altitudine media di 578 m.s.m.. In base a 58 anni di osservazioni (1928-1975) risulta un deflusso medio annuo di 191 mm. (pari a circa 99,6 Mmc./anno) contro i 705 mm. di precipitazione.
Il dissesto idrogeologico: Ciminna (PA).
Il comune ha trasmesso tre schede di censimento frane, due delle quali ricadono nel centro abitato.
In sede di controdeduzioni il comune di Ciminna dovrà verificare l'eventuale interessamento del proprio territorio comunale con il comprensorio irriguo del S. Leonardo, con la conseguenzialità di riportare sugli elaborati grafici le aree eventualmente interessate dal progetto, considerato che le stesse rientrerebbero tra quelle assoggettate alle limitazioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, e non potrebbero essere destinate ad usi diversi.
STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO
Il territorio comunale è in atto regolato dal programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 238 del 21 settembre 1970.
LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PRECEDENTI
Il piano di fabbricazione a suo tempo approvato prevedeva come attuazione le sole Z.T.O. "B", "C1", "C2", "C3", mentre le restanti pari del territorio comunale venivano classificate zone "E" agricole.
Le predette Z.T.O. "B" e "C" sono rappresentate nelle tavole di progetto n. 3 a scala 1:5.000 e n. 2 a scala 1:1.000.
La zona "B" comprende, oltre al nucleo di vecchio impianto, alcune frangie sui lati sud-ovest, nord-est, ovest, che risulta parzialmente edificata.
Le zone "C1", "C2", destinate ad edilizia residenziale, classificate oggi nel nuovo piano regolatore generale come zone "B", ubicate ai margini della zona "B" in direzione nord-ovest, lungo la provinciale per Palermo, risultano attuate e sature.
Anche la zona "C3" posta nel versante ovest-sud-est, destinata a zona a villini, è stata classificata dal nuovo piano regolatore generale Z.T.O. B, in quanto attuata e satura.
La zona B, relativa al vecchio impianto, di cui al citato piano di fabbricazione, viene individuata nel nuovo piano come zona A1 e A2, mentre la restante parte, per grandi linee, ricalca la precedente estensione della zona B.
Per quanto concerne le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, il programma di fabbricazione fa riferimento a quanto dettato dal D.I. n. 1444/68. Le attrezzature risultano tutte realizzate.
LO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, la giunta comunale, con delibera n. 659 del 31 dicembre 1993, ha affidato il predetto incarico al dott. agronomo Ettore Barone. Nel frattempo l'amministrazione comunale veniva sciolta e sostituita nelle diverse competenze dal commissario straordinario.
Con delibera n. 115 del 28 settembre 2001, il commissario straordinario, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato al dott. agronomo Anna Lisa Dominici l'incarico di redigere l'aggiornamento dello studio agricolo-forestale del territorio comunale, ai sensi dell'ex art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n. 13/99.
Le risultanze relative all'aggiornamento del predetto studio sono state rappresentate nella tavola a scala 1:10.000 intitolata "Carta delle aree di espansione interessate da culture agricolo-forestali e delle infrastrutture e impianti a servizio dell'agricoltura", oltre alla relazione illustrativa dello studio.
Il piano risulta adeguato anche alla legge regionale n. 16/96, nonché alla legge n. 13/99 ed al D.P.R.S. del 28 giugno 2000 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea", così come dichiarato dall'agronomo nell'aggiornamento dello studio.
La relazione redatta dal dott. agronomo Ettore Barone, nella parte ultima, relativa alla "metodologia seguita per l'individuazione delle aree di possibile espansione" riferisce che: "il passaggio successivo doveva, quindi, consentire una scrematura sostanziale di tali aree potenzialmente espandibili, particolarmente abbondanti a sud-ovest del territorio, più scarse e disperse nelle restanti porzioni, per permettere di concentrare l'attenzione solo su parte di esse".
Al fine di oggettivare il più possibile tale scelta occorreva, dunque, stabilire una serie di criteri che consentissero di circoscrivere ulteriormente alcune zone da indicare come aree di possibile espansione.
I criteri che a tale scopo si è ritenuto di potere individuare e quindi adottare sono stati essenzialmente informati alle seguenti linee guida:
1)  prossimità al centro abitato;
2)  arretramento del limite dei boschi;
3)  arretramento delle zone archeologiche.
Per prossimità al centro abitato si è inteso includere nello studio di dettaglio, in scala 1:10.000, tutte quelle aree che, emerse dalla carta di stratificazione prima descritta (1:25.000), si collocassero all'interno di un raggio pari a ml. 15.000 di distanza dal centro abitato.
Per l'arretramento del limite dei boschi e dalle zone archeologiche ci si è attenuti alla normativa vigente.
Tale limite infatti viene stabilito dalla legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, art. 15, comma 1, lettera e).
Seguendo questi criteri si è pervenuti alla delimitazione delle aree di possibile espansione che sono state dunque riportate sull'apposita carta 1:10.000, dove risultano contrassegnate in giallo per una maggiore evidenza.
La relazione illustrativa sull'aggiornamento, redatta dal dott. agronomo Anna Lisa Dominici, nella parte IV "Sintesi e commento alla carta", riferisce che, accanto alle aree a vocazione strettamente agricola, si individuano aree dove allocare gli insediamenti residenziali, turistici, produttivi e dei servizi. A destinazione extra agricola sono vocate alcune fasce di pianura della zona dei Porrazzi, che hanno dato luogo ad alcuni insediamenti produttivi.
La vicinanza di dette aree alla riserva naturale orientata delle Serre suggerirebbe una preventiva e attenta valutazione di qualsivoglia insediamento.
Le aree di espansione urbana sono in parte contigue e/o sovrapposte al paesaggio dei mosaici culturali, vicine al centro abitato, dove alcune si trovano a ridosso delle vie di accesso al paese, altre fuori dall'attuale perimetro urbano.
Tale espansione urbana irregolare è conseguenza della collocazione del paese.
Per tutto quanto sopra riferito, questa unità operativa 3.2, ritiene doveroso e necessario che l'agronomo, quale membro interno al Consiglio regionale dell'urbanistica, accerti e verifichi i contenuti, brevemente riportati, sullo studio agricolo-forestale, al fine di stabilire anche la corrispondenza delle aree individuate come "Bosco" e loro fascia di rispetto, rappresentate nella tavola a scala 1:10.000 relativa all'aggiornamento dello studio agricolo forestale, e nella tavola 11 a scala 1:10.000 di zonizzazione, riportate dal progettista.
In ordine al sistema vincolistico-ambientale, lo studio agricolo-forestale individua l'area della riserva naturale orientata "Serre di Ciminna" istituita con decreto n. 970 del 10 giugno 1991.
Per quanto riguarda, invece, le aree individuate dalla Comunità europea, Rete Natura 2000 (cartografia I.G.M., a scala 1:25.000), S.I.C. ITA 020024 - Rocche di Ciminna (servizio GIS - Web, consultabile sul sito ARTA dell'Assessorato), le predette aree non sono state individuate sia nella rappresentazione grafica che in quella descrittiva.
Si prescrive pertanto che le aree S.I.C. siano visualizzate nelle tavole di piano e qualora dette aree ricadano all'interno della riserva naturale, l'attività consentita sarà quella prevista dal decreto ARTA n. 970/91 e dalla legge regionale n. 98/91; nel caso in cui il perimetro della zona SIC è esterno alla riserva, l'area dovrà essere espressamente riportata sugli elaborati di piano regolatore generale e le stesse, nelle more dello studio di valutazione di incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge, sono da intendersi stralciate, ed è prescritta l'assoluta inedificabilità.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Con delibera commissariale n. 74 del 13 luglio 2001, veniva conferito ai dott. geol. V. Caracausi e dott. geol. F. Zerilli l'incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica integrativa allo studio geologico da eseguire nel territorio comunale di Ciminna, interessato dal piano regolatore generale.
Lo scopo di tale incarico è stato l'adeguamento dello studio precedente alle indicazioni proposte dalla circolare n. 2222/95 ARTA; al fine di una consultazione più immediata degli studi eseguiti, sono stati unificati gli studi fatti precedentemente, integrati e/o sostituiti e rappresentati in tavole o carte tematiche a varia scala.
Tutto lo studio geologico di supporto al piano regolatore generale, nel trattare i vari aspetti di natura morfologica, geologica, tettonica, delle pericolosità geologiche e sismiche, delle proprietà tecniche dei terreni esistenti, nelle zone studiate, e delle caratteristiche idrogeologiche; tenendo conto anche delle tendenze naturali di espansione urbanistica della cittadina di Ciminna e dei parametri edilizi tipici della zona, ha suddiviso il territorio comunale e le zone oggetto di possibile espansione in diverse zone, in relazione sia alla suscettività di utilizzazione che alle condizioni geomorfologiche riscontrate.
Difatti, esclude da qualsiasi previsione di intervento tutte quelle zone classificate come "frane gravitative" o "frane per colamento", le "paleofrane", le "aree classificate da dissesti superficiali", le "aree soggette a crolli" e le "aree soggette ad alluvionamento o esondazione".
Lo studio geologico, per le zone di futura espansione urbana, non evidenzia particolari aspetti di natura geomorfologica.
Per le quattro aree soggette a piano particolareggiato lo studio le ha così classificate:
1)  area  PP1: ubicata alla periferia settentrionale dell'abitato, localizzata alle falde di Cozzo Anania;
2)  area  PP2: ubicata alla periferia meridionale del centro urbano;
3)  area  PP3: ubicata alla periferia occidentale del centro urbano;
4)  area  PP4: ubicata alla periferia occidentale dell'abitato.
Per tutto quanto sopra brevemente riferito, questa unità operativa 3.2 ritiene doveroso e necessario che il geologo, quale membro interno al Consiglio regionale dell'urbanistica, accerti e verifichi lo studio geologico integrativo, al fine di stabilire compiutamente le risultanze, rispetto anche alla natura vincolistica dell'intero territorio comunale, sia per la competenza professionale, sia per la completezza dell'esame del predetto strumento urbanistico generale.
EDILIZIA COMMERCIALE (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
Con deliberazione n. 28 del 20 giugno 2005, avente per oggetto "approvazione modifiche al piano regolatore generale adottato mediante l'approvazione del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale" il consiglio comunale di Ciminna ha deliberato di:
1)  approvare le modifiche al piano regolatore generale adottato, mediante l'approvazione del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale;
2)  di apportare, approvandole, le stesse modifiche di cui al piano commerciale, anche allo strumento urbanistico vigente (piano di fabbricazione).
Che per la predetta programmazione urbanistica del settore commerciale, sono state regolarmente eseguite le procedure di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 71/78.
Su tale programmazione urbanistica del settore commerciale, redatta in base alla normativa vigente (legge regionale n. 28/1999 e successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000), la relazione illustrativa riferisce quanto di seguito:
-  le norme introdotte sono da intendersi a completamento ed integrazione delle norme tecniche riportate nel piano regolatore generale e dal regolamento edilizio.
La programmazione urbanistica commerciale è volta ad incrementare le attività commerciali ed a preservare nel contempo il tessuto urbano, con particolare attenzione al patrimonio storico ed artistico del centro storico di Ciminna.
Un'ulteriore attenzione è stata posta al recupero delle piccole e medie imprese già operanti, al fine di garantire il livello occupazionale, favorendo nel contempo le proposte di apertura o ampliamenti di medie e grandi strutture di vendita.
Il piano individua aree all'interno delle quali sono ammessi diversi tipi di esercizi commerciali, spazi da adibire a mercati di tipo giornaliero all'aperto, nel rispetto dei vincoli di tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali.
Nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, si rimanda a tal proposito alle tavv. 11, 12, 12a, 12b, 12c del piano regolatore generale.
Il piano specifica le aree che maggiormente si prestano ad un utilizzo commerciale, nella totalità del territorio ed in modo particolare nelle Z.T.O. "A" (vedi tav. 12 bis-1).
Ulteriori norme sono state introdotte, al fine di regolamentare l'attività degli esercizi commerciali, in quei casi in cui si verifica l'impossibilità di adempiere ai requisiti minimi di parcheggi pertinenziali, nonché per quanto riguarda la regolamentazione delle aree di sosta, di carico e scarico delle merci.
Il piano risulta adeguato alla disciplina in materia di programmazione commerciale e pertanto si ritiene condivisibile.
SITUAZIONE DEMOGRAFICA ED EDILIZIA
Dai dati ISTAT in possesso di questo Assessorato, relativi all'andamento demografico, la popolazione residente a Ciminna risulta in decremento nel decennio 1971/1981, in incremento dal 1981 al 1991, per poi decrescere nel 2001, ed infine secondo l'ultimo censimento nel 2004 si ha un leggero incremento.






Pertanto, a conferma di quanto espresso dal progettista, risulta una leggera ma costante tendenza al possibile preludio di una inversione di tendenza.
Dall'analisi effettuata dal progettista, e dai dati rilevati dall'ISTAT al 1991, sul patrimonio edilizio esistente i vani totali sono 9.347 per 2.145 abitazioni, di cui nel centro urbano 7.497 vani per 1.748 abitazioni e 1.850 vani per 397 abitazioni sparse nel territorio; si desume che ogni abitazione mediamente ha come dotazione 4,3 vani.
Nel centro urbano le abitazioni occupate sono 1.385 per 4.069 abitanti, mentre le abitazioni sparse occupate sono 45 con 138 abitanti, per un totale di vani occupati di 6.399, ottenendo così circa 3 abitanti/abitazione con 1,5 vano/abitante.
I vani non adibiti a residenza sono 2.948 di cui: 1.633 vani a residenza stagionale, 353 vani ad attività produttiva, 176 vani ad altre attività e 786 vani non sono utilizzati.
Da una stima effettuata dal progettista sul patrimonio esistente, ai fini residenziali, la cubatura da prendere in considerazione è di mc. 712.000 per la zona A e 343.000 mc. per la zona B, per le zone C vengono riconfermate le aree edificabili rimaste libere previste dal piano di fabbricazione vigente, che consentirà di realizzare 387 vani per 387 abitanti.
La dotazione di servizi esistenti e di progetto:




Il progettista, per la verifica degli standard inerenti le attrezzature, prende in considerazione la popolazione attualmente residente, secondo le rilevazioni comunali dicembre 1996, pari a 4.308 abitanti.






Le aree per i servizi residenziali risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'abitato esistente, le stesse risultano essere abbondantemente superiori rispetto ai limiti minimi di legge di cui al D.I. n. 1444/68.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/68, il nuovo strumento urbanistico generale ha suddiviso il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:
-  zona "A" (artt. 14 e 15 norme tecniche di attuazione): centro storico.
Il centro storico è stato suddiviso in due sottozone:
-  la sottozona "A1" comprende l'area della città entro le mura antiche;
-  la sottozona "A2" comprende l'area extra moenia degli antichi quartieri.
Gli interventi edilizi sono finalizzati al recupero ed al ripristino del tessuto urbano dei singoli fabbricati.
Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tavola S ex 13b di piano, si condivide, esso risulta quasi corrispondente a quello individuato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E.
Zona A1: comprende l'area della città entro le mura antiche:
Sarà oggetto di un unico piano particolareggiato che potrà comprendere parti della sottozona "A2"; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento edilizio e di ristrutturazione edilizia, non sono ammesse demolizione e ricostruzione.
Zona A2: comprende l'area extra moenia degli antichi quartieri:
-  la predetta zona si attua a mezzo di piani particolareggiati, ovvero di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata ai sensi della legge n. 457/78, che possono interessare anche singoli isolati o singoli edifici.
La zona "A"  si condivide limitatamente a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi.
Zona B: zona edificata.
La zona "B" viene disciplinata dall'art. 16 delle norme di attuazione, si attua attraverso interventi edilizi diretti o piani di recupero di iniziativa pubblica o privata anche su singoli isolati o singoli edifici.
Gli interventi consentiti sono manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente.
La zona "B" si condivide quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistici edilizi.
Zona "BR" di recupero urbanistico
La zona "BR" viene disciplinata dall'art. 17 delle norme di attuazione, di recupero urbanistico; comprende le aree comprese nei P.P.R.U., redatti ai sensi della legge regionale n. 37/85 e regolarmente approvati.
La sua attuazione è a mezzo di interventi edilizi diretti.
Gli interventi consentiti sono manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nel rispetto della volumetria esistente. Ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nel P.P.R.U.
La zona "BR" si condivide quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi.
Zone C (artt. 18 e 19 delle norme di attuazione):
Zona C1 (art. 18 delle norme di attuazione): zona residenziale di completamento - Aree sottoposte a PP.EE. la cui trattazione è rimandata al successivo paragrafo.
La zona C1 comprende le aree in parte già edificate e le aree urbane previste nel precedente programma di fabbricazione. Essa si attua a mezzo di interventi edilizi diretti solo in presenza di lotti interclusi e delle urbanizzazioni. Per gli edifici esistenti gli interventi consentiti sono manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nel rispetto della volumetria esistente. Per i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda alle PP.EE.
La zona "C1" si condivide quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi limitatamente all'esistente.
Zona C2 (art. 19 delle norme di attuazione): zona residenziale di villeggiatura con tipologia a case isolate.
La zona C2 si attua a mezzo di interventi edilizi diretti per le costruzioni esistenti, ed a mezzo di piano di lottizzazione convenzionata, con superficie minima d'intervento pari a 5.000 mq.
Nell'ambito del piano di lottizzazione l'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:
-  lotto minimo 1.000 mq.;
-  indice fabbricabilità territoriale 0,10;
-  altezza max 7,50 con solo n. 2 elevazioni fuori terra;
-  distacchi dai confini 5 mt.;
-  dotazione di verde pubblico attrezzato mq. 15 per abitante insediato.
Per gli edifici esistenti gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nel rispetto della volumetria esistente.
La zona "C2" si ritiene condivisibile con le seguenti prescrizioni:
1)  al secondo comma dell'art. 19, dopo le parole "costruzioni esistenti" va aggiunta la seguente dicitura: "regolarmente assentite da concessione edilizia";
2)  le attrezzature per lo sport ed il tempo libero, nonché i parcheggi, dovranno intendersi come servizi di pertinenza alle attività turistico-ricettive e non come singole destinazioni consentite dalla stessa zona tecnica omogenea "C2";
3)  nell'ambito del piano di lottizzazione, pur condividendo la quantità prevista a verde pubblico attrezzato pari a 15 mq./ab., vanno comunque reperite le aree relative alle urbanizzazioni primarie nel rispetto della direttiva di cui alla circolare ARTA n. 2/79.
Zone D1 e D2 (artt. 20 e 21 delle norme di attuazione).
Si premette che le due aree individuate dal piano regolatore generale, in contrada Porrazzi, zona D1 (zona artigianale - commerciale mista) e zona D2 (zona semi-industriale), risultano ricadere all'interno delle previsioni del piano regolatore generale Consortile ASI, incluse nell'agglomerato industriale Ciminna-Mezzojuso.
Considerando che il progetto di piano ha comunque localizzato e normato le due aree, le stesse sono da ritenere indicative, in quanto codesto comune, in fase di concertazione consortile, le ha cedute all'ASI per la formazione del nuovo piano.
Pertanto le suddette zone D1 e D2 non vengono al momento esaminate, in quanto questo Assessorato ha in fase di definizione l'iter amministrativo del piano ASI della provincia di Palermo, che andrà a normare tale ambito. Zona D3 (art. 22 delle norme di attuazione): zona per le attività turistico-ricettive.
La zona "D3" comprende le aree già adibite ad attività alberghiere e complementari e aree da destinare a tale attività. (if 2.5 mc./mq., lotto min. 2.000 mq.; altezza max 12 mt.; rapporto max di copertura 1/2; parcheggi 10 mq./50 mc.).
La zona D3 si ritiene condivisibile.
Zone E (art. 23 e art. 24 delle norme di attuazione): zone agricole.
Zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e/o connesse all'agricoltura.
Zona E (artt. 23 e 24 delle norme di attuazione): zona agricola produttiva (if 0,03 mc./mq.).
Le destinazioni consentite sono:
1)  costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole e per gli animali;
2)  costruzioni per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali;
3)  allevamenti di animali;
4)  attività di agriturismo e di turismo rurale.
All'interno di ogni destinazione, il predetto articolo stabilisce i parametri edilizi specifici, che risultano rispondenti alle singole tipologie d'intervento.
La zona "E" si ritiene condivisibile.
Zone F (artt. 25, 26, 27, 28 e 29 delle norme di attuazione): attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico.
Le zone F si distinguono in:
-  Fi attrezzature per l'istruzione;
-  Fc attrezzature d'interesse comune;
-  Fv verde pubblico attrezzato;
-  Fs zone speciali.
Zone Fi (art. 26 delle norme di attuazione): attrezzature per l'istruzione.
Asili nido, scuole materne, elementari e medie dell'obbligo (lf) 2,5 mc./mq.; altezza massima 11 ml.
Zone Fc (art. 27 delle norme di attuazione): attrezzature d'interesse comune: amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e religiose.
I parametri urbanistici vanno riferiti alla normativa del settore relativa alla specifica destinazione d'uso.
Zone Fv (art. 28 delle norme di attuazione): verde pubblico attrezzato.
Per le attrezzature sportive, oltre alla normativa del CONI, vanno rispettati i seguenti parametri:
-  rapporto di copertura 1/3 della superficie d'intervento;
-  verde alberato, almeno il 50% della superficie d'intervento.
Zone Fs (art. 29 delle norme di attuazione): zona delle attrezzature speciali.
Comprendono tutte le zone a destinazione specifica non comprese in alcune delle precedenti tipologie, esse sono state a loro volta suddivise in:
-  Fs1:  per le aree attrezzate per il mercato, per il foro boario ecc.;
-  Fs2:  aree per servizi ed impianti per lo smaltimento integrato di rifiuti urbani ecc.;
-  Fs3:  pubblica sicurezza e protezione civile;
-  Fs4:  cimitero, crematorio e servizi connessi alla sepoltura.
Le zone F si condividono.
Aree a parcheggi
Sono identificate con un retino quadrettato azzurro e sovrapposto il simbolo "P", le stesse non sono normate.
Si prescrive che il presente articolato va integrato con la normativa di settore inerente i parcheggi.
Si è riscontrato inoltre che il parcheggio in contrada Seggio (vedi Oss. n. 44) risulta solamente visualizzato sulla tav. 11 a scala 1:10.000 e non sulle tavv. 12/C scala E 13/c a 1:2.000 e pertanto occorre apportare tale correzione.
Viabilità
In linea generale, per quanto concerne la viabilità di progetto, si è constatato che sussistono delle discrasie rappresentative tra la tavola a scala 1:10.000 e la tavola a scala 1:2.000 di zonizzazione, dove si riscontra una incostante rappresentazione in entrambe le tavole che non danno chiarezza della effettiva viabilità.
Inoltre, per quanto concerne la viabilità di progetto di piano, sussistono delle discrasie rappresentative tra la tavola a scala 1:10.000 e la tavola a scala 1:2.000, dove si riscontra una incostante rappresentazione in entrambe le tavole che non danno chiarezza della effettiva viabilità; in particolare, la viabilità che collega il cimitero con il centro urbano, rappresentata sull'elaborato tav. 12/B a scala 1:2.000, ha un andamento difforme da quello rappresentato sull'elaborato di piano tav./s ex 13/b ad uguale scala.
Pertanto, in sede di controdeduzioni il comune dovrà verificare la rappresentazione grafica della viabilità di progetto sugli elaborati di zonizzazione a scale 1:10.000 e 1:2.000 ed eliminare le suddette discordanze. Inoltre vanno regolamentati gli interventi sulla viabilità esistente e pertanto si prescrive l'inserimento dell'articolato nelle norme tecniche di attuazione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il piano particolareggiato attuativo interessa n. 3 zone, che il piano regolatore le individua come zone tecniche omogenee "C1" - espansione urbana, denominate P.P. 4, P.P. 3, P.P. 2.
L'attività edilizia delle zone "C1" è disciplinata dall'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e dalla normativa prevista per le prescrizioni esecutive in argomento.
Nell'ambito dei P. di L. l'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
-  lotto minimo mq. 1.000;
-  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 1;
-  indice di densità fondiaria mc./mq. 1,33;
-  altezza mt. 10,50 per 3 piani f.t.;
-  rapporto copertura 1/4;
-  costruzione accessori 1/10 della superficie, altezza max 3 mt., densità max 0,25 mc./mq., ad uso garage e depositi, la cubatura aggiuntiva per detti corpi non può superare 0,25 mc./mq. della superficie edificabile.
La superficie territoriale delle Z.T.O. "C1" interessate dalle prescrizioni esecutive è di Ha. 2.61.83; con la seguente destinazione:
-  residenza      Ha. 1.91.23 
-  strade      mq. 3.799 
-  parcheggi pubblici      mq. 1.097 
-  verde pubblico      mq. 2.164 

-  la capacità insediativa sarà di n. 261 abitanti.
Le tipologie edilizie sono n. 2 denominate A e B:
A)  case bifamiliari a tre piani;
B)  abitazioni collettive a tre piani.
I locali a piano terra possono essere destinati a parcheggi coperti o a deposito per attrezzature agricole.
Le PP.EE. relative alle zone "C1" si ritengono condivisibili.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si compone di n. 84 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia nel territorio comunale.
In linea generale può ritenersi condivisibile e corrispondente ai dettami della normativa vigente.
CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 5 marzo 2004 e per 20 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 66 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, sulle quali il progettista ha espresso le proprie deduzioni, riportate in forma descrittiva su una apposita relazione, e in forma numerica indicate sulle tavole di PRG.
Occorre puntualizzare che alcune osservazioni ed opposizioni non sono state visualizzate correttamente (es. al punto 19 della relazione, si può osservare che l'osservazione riportante il n. 14 corrisponde alla n. 17), oltre che alcune di esse sono state individuate con un numero non corrispondente al nominativo (es: l'oss. n. 18 Torina Maria di cui al punto 45 della relazione, corrisponde ad altro opponente Catalano Vito), pertanto occorre che in sede di controdeduzioni il comune verifichi tutte le osservazioni sia come numero, che come corrispondenza del nominativo, nonché la corrispondente deduzione del progettista con la natura dell'osservazione stessa.
Con delibera n. 61 del 22 novembre 2004 avente per oggetto "deduzioni in ordine alle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale adottato con deliberazione di CC. n. 4/2004" il consiglio comunale di Ciminna, in quella seduta ha deliberato di approvare il documento sottoscritto e presentato da 10 consiglieri firmatari, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, interpellando sulla scorta del documento stesso, gli organi competenti in materia perché esaminino le osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale.".
Dall'atto deliberativo emerge inoltre che la posizione assunta dal consiglio deriva anche da una constatazione di "incompatibilità" ad esprimersi, di conseguenza il presidente del CC. avrebbe dovuto richiedere a questo Assessorato l'intervento sostitutivo, considerato che il commissario ad acta, qualora nominato sulla base della vigente normativa in materia, non avrebbe potuto controdedurre, ma limitarsi alla sola trasmissione delle osservazioni ed opposizioni controdedotte dal progettista.
Ritenuto che tale questione è stata rilevata in sede istruttoria, al fine di non prolungare ulteriormente l'iter amministrativo del piano, si è ritenuto opportuno procedere all'esame dello stesso.
Per quanto sopra rappresentato, le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni, meglio specificate nella tabella di seguito riportata.


Cliccare qui per visualizzare l'elenco delle osservazioni e delle opposizioni al piano regolatore generale in formato PDF




Per quanto sopra esposto il piano regolatore generale del comune di Ciminna con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive è da ritenere approvabile con le prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.";
Visto il voto n. 606 del 5 dicembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con l'introduzione delle seguenti prescrizioni:
Aspetti di carattere paesistico ambientale
Le norme tecniche di attuazione vanno integrate nel modo seguente:
-  art. 14, zona A1 e A2.
Nelle more della redazione della pianificazione esecutiva gli interventi edilizi dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo;
-  art. 31, zone d'interesse archeologico.
L'area denominata "Il Pizzo" per la quale è in itinere la procedura di vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, va cautelativamente sottoposta ad inedificabilità assoluta;
-  art. 30, beni isolati.
Gli interventi edilizi dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo.
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Ciminna con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione consiliare n. 4 del 29 gennaio 2004 integrata con la deliberazione consiliare n. 28 del 20 giugno 2005, in conformità al parere dell'ufficio n. 11 del 6 luglio 2006 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 467 dell'8 gennaio 2007, con la quale il comune di Ciminna è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 606 del 5 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 3184 del 28 marzo 2007, pervenuta in pari data ed acquisita il 29 marzo 2007 al protocollo di questo Assessorato al n. 24340, con la quale il comune di Ciminna ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 5 del 20 marzo 2007, di controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto C.R.U. n. 606 del 5 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 25 del 18 maggio 2007, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 7 del 7 maggio 2007 resa, in merito alle controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 606/2006, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con foglio n. 3184 del 28 marzo 2007, il responsabile del settore IV del comune di Ciminna ha trasmesso a questo Assessorato la delibera del consiglio comunale n. 5 del 20 marzo 2007, con la quale sono state adottate le controdeduzioni al voto C.R.U. n. 606 del 5 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Il consiglio comunale ha deliberato con il citato atto "le controdeduzioni, ... a quanto stabilito dall'A.R.T.A. nel parere n. 11 del 6 luglio 2006 a seguito dell'esame del piano regolatore generale e prescrizioni esecutive e delle relative osservazioni ed opposizioni, avvalendosi delle proposte di cui alla relazione redatta dal progettista..." inoltre ha deliberato "di dare mandato al progettista di visualizzare i due emendamenti, approvati dal consiglio comunale con delibera n. 4/2004 di adozione del piano regolatore generale, sulla specifica tavola, in quanto non visualizzati precedentemente sugli elaborati di piano, in modo da poter permettere all'A.R.T.A. di trattare l'argomento".
I due emendamenti riguardano la variante di un parcheggio a servizio del cimitero comunale in zona Cappuccini e la variante in zona di recupero ex legge n. 457/78, dell'area su cui insiste l'edificio della vecchia scuola elementare.
Le suddette varianti anche se adottate con delibera n. 4/2004 e non visualizzate sugli elaborati di piano, non sono supportate dal parere del Genio civile, pertanto in questa fase, all'interno di questo procedimento, le varianti non vengono trattate, in ogni caso, successivamente all'iter approvativo del piano regolatore generale, potranno essere proposte opportune varianti secondo la legislazione vigente.
Considerato che il consiglio comunale non ha formulato alcuna controdeduzione in merito alle considerazioni rilevate dall'A.R.T.A. e riferite nel parere n. 11/2006, si ritiene indispensabile e necessaria l'introduzione delle seguenti prescrizioni.
Le norme di attuazione vanno integrate nel modo seguente:
Art. 29/bis - Vincoli
Nelle fasce di rispetto per le diverse tipologie di vincoli presenti nel territorio, è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti, in ogni caso si rimanda alle prescrizioni particolari discendenti da leggi che tutelano il vincolo stesso.
Inoltre, per quanto concerne il comprensorio irriguo San Leonardo, si prescrive che, qualora il territorio comunale sia interessato dallo stesso, le relative aree dovranno essere riportate sugli opportuni elaborati grafici, rientrando tra quelle assoggettate alle limitazioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, e non potranno essere destinate ad usi diversi, in quanto tale vincolo prevale sulla pianificazione territoriale.
Art. 29/ter - Viabilità
Considerato la discordanza di rappresentazione grafica della viabilità di progetto sugli elaborati di zonizzazione a scale 1:10.000 e 1:2.000, fa testo la tavola a scala di maggiore dettaglio.
La classificazione delle strade è quella adottata dal nuovo codice della strada, approvato con decreto legge 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a cui si rimanda per quanto riguarda le norme per la costruzione, la tutela delle strade e le fasce di rispetto stradale (decreto interministeriale n. 1404/68 e successive modifiche ed integrazioni).
Osservazioni ed opposizioni
Prima di esaminare le "controdeduzioni" adottate dal consiglio comunale di Ciminna, appare opportuno richiamare la norma regionale di riferimento.
L'articolo 4 della legge regionale n. 71/78 (commi 4° e 5°), prevede infatti che l'Assessore, oggi il dirigente generale del dipartimento, per effetto della legge regionale n. 10/2000, porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni, affinché il comune possa adottare le proprie controdeduzioni entro i termini all'uopo fissati.
Quindi, le controdeduzioni comunali, in base allo spirito della norma testè citata, si devono esclusivamente riferire ad aspetti riguardanti prescrizioni espresse dall'Organo regionale sul piano, nell'intento di fornire ulteriori eventuali elementi di conoscenza finalizzati a perfezionare il procedimento di approvazione del piano regolatore generale, notoriamente definito come procedimento complesso ineguale, stante la partecipazione dell'ente locale e della Regione.
Il consiglio comunale con delibera n. 5 del 20 marzo 2007 si è limitato ad analizzare le singole osservazioni ed opposizioni, formulando le proprie controdeduzioni tenendo conto dei pareri espressi dall'A.R.T.A. e delle proposte del progettista.
Tale modalità ha rimesso in discussione quasi tutta la totalità delle osservazioni ed opposizioni già esaminate dall'A.R.T.A. con valutazioni a volte contrastanti al parere n. 11/2006.
Pertanto alla luce di quanto sopra, ed in riferimento alla norma regionale di cui alla legge n. 71/78 sopra meglio specificata, si rappresenta quanto segue:
Le osservazioni nn. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 66 non vengono accolte, confermando quanto già espresso precedentemente nel parere n. 11/2006.
Le osservazioni nn. 23, 24, 25, 30, 49, 59, 60, non sono meritevoli di accoglimento, confermando quanto espresso precedentemente nel parere n. 11/2006, e non condividendo l'accoglimento delle medesime da parte del consiglio comunale, in quanto non sono stati prodotti elementi rappresentativi tali da giustificare quanto riferito dal progettista in fase di controdeduzioni relativamente all'ampliamento della zona "C2" di villeggiatura.
L'osservazione n. 19, ancora una volta, non è meritevole di accoglimento, poiché nel riconsiderare l'opposizione, come suggerito in fase di controdeduzioni da parte del progettista, e da un'attenta verifica effettuata sulla tav. 12/c, su cui la stessa è numerata, risulta un vasto territorio destinato a Z.T.O. "E", distante dalla Z.T.O. "C2" di contrada Cernuta.
Per le osservazioni nn. 9, 13, 40, 41, 42, 44, 47, 57, 62, si conferma quanto già espresso precedentemente nel parere n. 11/2006 e condivise dal consiglio comunale, pertanto le stesse vengono accolte.
Per l'osservazione n. 51 si conferma quanto espresso con il parere n. 11/2006.
Le osservazioni nn. 33, 34, 56, non vengono accolte, confermando quanto già espresso precedentemente nel parere n. 11/2006, in quanto le ulteriori controdeduzioni fornite dal progettista, non si distaccano da quanto precedentemente affermato, ne tanto meno il consiglio comunale in fase di controdeduzioni ha fornito motivazioni valide per assentire la soppressione della viabilità di progetto, assentita con delibera di consiglio comunale n. 4/2004.
Le osservazioni nn. 4 e 10 non vengono accolte, confermando quanto espresso precedentemente nel parere n. 11/2006, e non condividendo l'accoglimento delle medesime da parte del consiglio comunale, poiché non risulta prodotta alcuna documentazione da supportare e dimostrare quanto riferito dal progettista in fase di controdeduzioni.
Per l'osservazione n. 48 non è accolta, confermando quanto espresso precedentemente nel parere n. 11/2006, tenuto conto che la stessa non evidenzia la presenza di manufatti edilizi, ma mira a classificare come Z.T.O. "A" un'area libera, pertanto la destinazione di piano prevista (FV) risulta pertinente, in quanto tra l'altro adiacente alla Z.T.O. "A".
Le osservazioni nn. 38, 61 e 65 non sono accolte, confermando il parere n. 11/2006, precedentemente espresso, in quanto l'esatta individuazione della Z.T.O. "B" discende dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Le aree a cui fanno riferimento le osservazioni risultano libere e non si evincono elementi tali da potere assentire la richiesta degli opponenti.
Le osservazioni nn. 7, 10 e 29, ricadono all'interno della perimetrazione della PP.EE. n. 4, le osservazioni nn. 1 e 20, ricadono in Z.T.O. "E" all'esterno ed in aderenza alla prescrizione medesima.
L'accoglimento delle medesime da parte del consiglio comunale, andrebbe ad inficiare la prescrizione esecutiva precedentemente condivisa con il parere n. 11/2006.
Considerato che nel parere le stesse non venivano accolte, si rimandava al progettista la verifica delle condizioni previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per la classificazione della Z.T.O. "B";
Tenuto conto che, in sede di controdeduzioni, il progettista afferma che "l'area oggetto delle opposizioni, risulta contigua alla delimitazione di uno dei comparti PP.R.U. della Z.T.O. "B", è parzialmente edificata ed ha le caratteristiche di Z.T.O. B di cui al decreto interministeriale n. 1444/68", e pertanto accoglie le osservazioni.
Per quanto sopra esposto, a parere di questo ufficio, gli elaborati di piano regolatore generale, inerenti l'area in argomento, non appaiono totalmente rispondenti ai parametri di cui al decreto ministeriale, non evidenziano una parziale edificazione dell(la cui superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore ai 12,5% della superficie fondiaria), ne tanto meno, in fase di controdeduzioni sono stati prodotti elaborati grafici ed elementi descrittivi tali da avvalorare quanto asserito dal progettista. In considerazione di ciò, si conferma quanto precedentemente espresso nel parere n. 11/2006, di conseguenza le osservazioni nn. 7, 10, 29, 1 e 20 non vengono accolte.
In ordine alla trattazione delle sottoelencate osservazioni, si ritiene opportuno precisare che il progettista ha fornito all'amministrazione comunale nuovi elaborati con individuazione delle osservazioni ed opposizioni, oltre una adeguata relazione sulle controdeduzioni, questi elaborati costituiti dalle tavole 12/a1, 12/b1; tav. 12/c1, risultano non allegati alla delibera n. 5/2007 e non trasmessi a questo Assessorato, non consentendo una facile e chiara lettura delle medesime osservazioni.
L'osservazione n. 14, così come pervenuta a questo Assessorato, corrisponde alla ditta Catalano Vito, avente come richiesta la variazione da Z.T.O. "E" a Z.T.O. "B" è ancora una volta non esaminabile per le stesse motivazioni espresse nel parere n. 11/2006.
Pertanto l'osservazione n. 14 non viene decisa e sulla stessa saranno richiesti all'amministrazione comunale opportuni chiarimenti di merito.
L'osservazione n. 15, così come pervenuta in Assessorato, corrispondente alla ditta Catalano Vito, avente come richiesta "lo spostamento del parcheggio e la riconferma della Z.T.O. "B", è ancora una volta non esaminabile, in quanto il progettista nella relazione alle controdeduzioni ribadisce il parere precedentemente reso, riaffermando che l'osservazione da lui esaminata è riferita alla ditta Torina Maria. Poiché ad avvalorare tale tesi, non sono stati trasmessi i necessari supporti cartacei, debitamente assentiti dall'organo consiliare, in questa sede l'osservazione n. 15 non viene decisa e sulla stessa saranno richiesti all'amministrazione comunale opportuni chiarimenti di merito.
L'osservazione n. 17, così come pervenuta in Assessorato, corrispondente alla ditta Catalano Vito, avente come richiesta "inserimento del terreno dello stesso nella zona turistica "C2", identificata nella tav. 12a e contraddistinta con il numero 14, è da considerare accolta come precedentemente stabilito nel parere n.11/2006.
Si ribadisce inoltre, che la controdeduzione fornita dal progettista, non supportata da nuovi elementi chiarificatori, risulta ancora non pertinente.
L'osservazione n. 18, cosi come pervenuta in Assessorato, corrispondente alla ditta Torina Maria e avente come richiesta "lo spostamento del tracciato stradale, rispetto all'attuale sede viaria", è ancora una volta non esaminabile, in quanto il progettista nella nota esplicativa della relazione, riferisce che l'opponente da lui considerato è la ditta Catalano Vito e la richiesta è il cambio di destinazione da Z.T.O. "E" a Z.T.O. "B". Poiché ad avvalorare tale tesi, non sono stati trasmessi i necessari supporti cartacei, debitamente assentiti dall'organo consiliare, in questa sede l'osservazione n. 18 non viene decisa e sulla stessa saranno richiesti all'amministrazione comunale opportuni chiarimenti di merito.
L'osservazione n. 22 così come pervenuta in Assessorato, corrispondente alla ditta Giubilo Domenico e avente come richiesta "variazione di destinazione da Z.T.O. "E" a Z.T.O. "C2 di villeggiatura in contrada Bardaro", è ancora una volta non esaminabile per mancata visualizzazione. Il progettista nella nota esplicativa della relazione, riferisce che ha provveduto a visualizzare l'opposizione sulla tav. 12/a1; poiché ad avvalorare tale tesi non sono stati trasmessi i necessari supporti cartacei, debitamente assentiti dall'organo consiliare, in questa sede l'osservazione n. 22 non viene decisa e sulla stessa saranno richiesti all'amministrazione comunale opportuni chiarimenti di merito.
In ordine alle osservazioni nn. 14, 15, 18 e 22 non esaminate per mancanza di elementi oggettivi di valutazione, le stesse dovranno essere riesaminate dal comune di Ciminna, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 e saranno ritrasmesse all'Assessorato per essere decise con un provvedimento integrativo.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Ciminna siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Considerato di dovere condividere la proposta di parere n. 7 del 7 maggio 2007, in ordine alle controdeduzioni assunte dal comune di Ciminna con delibera n. 5 del 20 marzo 2007;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 606 del 5 dicembre 2006 ed il parere n. 7 del 7 maggio 2007 reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 606 del 5 dicembre 2006 ed al parere n. 7 del 7 maggio 2007 reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U., nonché alle prescrizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ciminna, adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 gennaio 2004 e successiva delibera integrativa n. 28 del 20 giugno 2005.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 606 del 5 dicembre 2006 e nel parere dell'unità operativa n. 3.2/D.R.U. n. 7 del 7 maggio 2007.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 11 del 6 luglio 2006 resa dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 606 del 5 dicembre 2006;
3)  proposta di parere n. 7 del 7 maggio 2007 resa dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
4)  delibera del consiglio comunale n. 4 del 29 gennaio 2004;
5)  delibera del consiglio comunale n. 61 del 22 novembre 2004;
6)  delibera del consiglio comunale n. 28 del 20 giugno 2005;
7)  delibera del consiglio comunale n. 5 del 20 marzo 2007;
Elaborati di piano
8)  tav.  1 -  relazione; 
9)  tav.  1a -  relazione tecnico integrativa; 
10)  tav.  4 -  schemi regionali, scala 1:500.000; 
11)  tav.  5 -  dati Istat: abitativi attività economica e condizione professionale- popolazione; 
12)  tav.  6 -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
13)  tav.  7 -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
14)  tav.  8 -  caratteristiche e destinazioni degli edifici commerciali ed attività commerciali, scala 1:1.000; 
15) tav.  9 -  consistenza edilizia, scala 1:1.000; 
16)  tav.  10 -  conservazione edilizia, scala 1:1.000; 
17)  tav.  11 -  zonizzazione del territorio, scala 1:10.000; 
18)  tav.  12 -  destinazione d'uso del centro abitato-legenda; 
19)  tav.  12a -  destinazione d'uso del centro abitato - F.1, scala 1:2.000; 
20)  tav.  12b -  destinazione d'uso del centro abitato - F.2, scala 1:2.000; 
21)  tav.  12c -  destinazione d'uso del centro abitato - F.3, scala 1:2.000; 
22)  tav.  13 -  destinazione d'uso del centro abitato - pericolosità sismica e geologica - legenda; 
23)  tav.  13a -  destinazione d'uso del centro abitato - pericolosità sismica e geologica - F.1, scala 1:2.000; 
24)  tav.  S (ex 13b) -  destinazione d'uso del centro abitato - pericolosità sismica e geologica - F.2, scala 1:2.000; 
25)  tav.  13c -  destinazione d'uso del centro abitato - pericolosità sismica e geologica - F.3, scala 1:2.000; 
26)  tav.  14 -  norme tecniche di attuazione aggiornato a seguito della nota n. 9242 del 24 settembre 2003 datata 1 dicembre 2003; 
27)  tav.  14 -  norme tecniche di attuazione datata 9 agosto 1999 e aggiornata il 5 dicembre 2002; 
28)  tav.  15 -  regolamento edilizio aggiornato a seguito della nota n. 9242 del 24 settembre 2003 datata 1 dicembre 2003; 
29)  tav.  15 -  regolamento edilizio datata 9 agosto 1999 e aggiornata il 5 dicembre 2002, studio geologico-tecnico; 

30)  relazione geologica definitiva;
31.b)  carta geololitolitologica delle possibili zone di espansione, scala 1:2.000;
32.c)  carta acclività e drenaggio principale del territorio comunale, scala 1:10.000;
33.d)  carta stabilità delle possibili zone di espansione, scala 1:2.000;
34.e)  sezioni geologiche;
35.f)  analisi geotecniche;
36)  relazione geologico-tecnica;
37)  indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche eseguite ed acquisite aggiornamento dello studio geologico propedeutico alla stesura del piano regolatore generale;
38)  carta geomorfologica - quadrante sud, scala 1:2.000;
39)  carta geomorfologica, scala 1:2.000;
40)  carta geomorfologica - quadrante nord, scala 1:10.000;
41)  carta delle pericolosità sismiche, scala 1:2.000;
42)  carta geologica, scala 1:2.000;
43)  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;
44)  carta delle pericolosità geologiche - quadrante norde, scala 1:10.000;
45)  carta delle pericolosità geologiche - quadrante sude, scala 1:10.000;
46)  carta litotecnica, scala 1:2.000;
47)  carta idrogeologica - quadrante sud, scala 1:10.000;
48)  carta idrogeologica - quadrante nord, scala 1:10.000;
49)  sezioni geologiche, scala 1:500;
50)  sezioni geologiche, scala 1:500;
51)  calcolo della portata di massima piena - contrada Porrazzi, prescrizioni esecutive;
52)  tav.  A -  relazione; 
53)  tav.  B -  planimetrie piano regolatore generale relative alle zone oggetto del piano particolareggiato, scala 1:1.000; 
54)  tav.  C -  planimetria catastale, scala 1:1.000; 
55)  tav.  D -  schema planovolumetrico e altimetrie di progetto - Z.T.O., C1, scala 1:1.000; 
56)  tav.  E1 -  planimetrie rete idrica - telefonica - elettrica - Z.T.O., C1, scala 1:1.000; 
57. tav.  E2 -  planimetrie rete fognante - Z.T.O., C1, scala 1:1.000; 
58)  tav.  F1 -  profili regolatori e sezioni stradali - P.P.1 - Z.T.O., C1, scala 1:200; 
59)  tav.  F2 -  profili regolatori e sezioni stradali - P.P.2 - Z.T.O., C1, scala 1: 200; 
60)  tav.  F3 -  profili regolatori e sezioni stradali - P.P.3 - Z.T.O., C1, scala 1:200; 
61)  tav.  F4 -  profili regolatori e sezioni stradali - P.P.4 - Z.T.O., C1, scala 1:200; 
62)  tav.  G -  piano particellare di esproprio - Z.T.O., C1, scala 1:1.000; 
63)  tav.  H -  planimetrie - altimetrie di progetto e dati tecnici - Z.T.O., C1, scala 1:1.000; 
64)  tav.  I -  relazione di stima ed elenco ditte da espropriare; 
65)  tav.  L -  previsioni di spesa per le destinazioni urbanistiche; 
66)  tav.  M -  norme tecniche di attuazione; 

Studio agricolo-forestale
67)  relazione;
68)  carta dei vincoli, scala 1:25.000;
69)  carta pedologica, scala 1:25.000;
70)  carta delle infrastrutture, scala 1:25.000;
71)  carta di stratificazione, scala 1:25.000;
72)  carta delle unità di paesaggio, scala 1:25.000;
73)  carta aree possibile espansione, scala 1:10.000;
74)  carta dell'uso del suolo e della vegetazione e delle infrastrutture delle aree di possibile espansione, scala 1:10.000;
75)  carta morfologica, scala 1:10.000;
76)  carta uso suolo e vegetazione, scala 1:25.000;
77)  carta dei boschi e del reticolo idrografico, scala 1:25.000;
78)  carta altimetrica, scala 1:25.000;
79)  carta clivometrica, scala 1:25.000;
Aggiornamento studio agricolo-forestale
80)  relazione illustrativa;
81)  carta delle aree di espansione interessate da colture agricole forestali e delle infrastrutture e impianti a servizio dell'agricoltura;
Programmazione commerciale (delibera CC. n. 28 del 20 giugno 2005)
82)  relazione illustrativa;
83)  tav. 12-bis - 1 zona omogenea per strutture commerciali;
84)  norme tecniche di attuazione.

Art. 4

Il comune di Ciminna dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2007.
  LIBASSI 

(2007.32.2313)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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