OGGETTO: L.r. n.38/78. Art. 5. Contributo per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto dell'aprile 1978. Determinazione del contributo.
Assessorato regionale
Lavori pubblici
Ispettorato tecnico
P A L E R M O
1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, facendo proprio un quesito sollevato dal Comune di XXXX, chiede se, per la determinazione del contributo previsto dall'art.5, lett. c) della l.r. 38/78, "può essere applicato o meno l'aggiornamento dei massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica".
Al riguardo in seno alla Commissione istituita dal Comune di XXXX ai sensi dell'art.7 della citata l.r. 38/78 - come si evince dal verbale n.4 del 18.6.1999, allegato alla richiesta in esame - sono emersi due orientamenti diversi: il Segretario comunale, infatti, ha manifestato il convincimento che alla legge n.38/78 non possono essere applicati i massimali di costo vigenti alla data odierna "in quanto ... il contributo ... è da ritenersi cristallizzato all'epoca in cui veniva formulata la legge di finanziamento"; la Commissione, per contro, considera "di dovere adottare i massimali dei costi per l'edilizia residenziale pubblica oggi vigenti".
2. L'art. 5, comma 2, lett. c) della l. r. 38/78 prevede che il contributo per la ricostruzione su area diversa "è pari al 70% della spesa occorrente, determinata sulla base dei costi e delle norme vigenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica applicati dall'I.A.C.P. di YYYY in attuazione dei programmi costruttivi previsti dalla L. 8 agosto 1977, n.513".
Lo stesso art. 5 al comma 9 prevede altresì che: "I contributi sono determinati, su domanda degli interessati da presentarsi al Sindaco entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di progetti o di preventivi di spesa da presentarsi comunque entro 60 giorni dal predetto termine, dalla Commissione di cui all'art.7".
L'art. 7, a sua volta, precisa che: "Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal nono comma dell'art.5, la Commissione, sulla scorta delle domande presentate, deve procedere all'accertamento degli aventi diritto alla concessione dei contributi..." (comma 5); la stessa commissione "in relazione all'ammontare delle somme disponibili... e sulla base delle domande ritualmente presentate, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, determina il contributo da concedersi ai proprietari aventi diritto, contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi" (comma 6).
Ciò posto va in primo luogo chiarito, con riferimento al citato art.5, comma 2, lett. c), che per "costi ... vigenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica" devono intendersi quelli vigenti al momento della determinazione del contributo.
Va altresì osservato che il legislatore regionale, nello stabilire questo criterio, aveva al contempo previsto che alla determinazione della spesa occorrente e, sulla base di questa, del contributo si pervenisse a conclusione di una sequenza procedimentale scandita da termini piuttosto brevi, come dimostrano le norme di cui ai citati articoli 5, comma 9, e 7, commi 5 e 6.
Ora, con riferimento alla fattispecie in esame va rilevato che, se il Comune di XXXX avesse dato attuazione alle provvidenze previste dalla legge 38/78 nel rispetto di tali termini, il contributo de quo sarebbe stato determinato entro pochi mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base, quindi, dei costi per l'edilizia residenziale pubblica allora vigenti.
Avendo invece disatteso tali termini, lo stesso Comune - e per esso la Commissione istituita ai sensi del citato art. 7 - nel procedere all'esame delle domande ancora da istruire, dovrà determinare la spesa occorrente alla realizzazione del progetto e, sulla scorta di questa, il contributo dovuto, facendo riferimento ai massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica oggi vigenti.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".