OGGETTO: Impiego pubblico - Determinazione del compenso spettante al segretario particolare dipendente dell'Amministrazione regionale.
Assessorato regionale
degli enti locali
P A L E R M O
p.c. Direzione regionale
del personale e ss.gg.
(rif. lettera 15/4/99, n.11270)
S E D E
1. Con nota n.1212/Gab. dell'8 aprile c.a., di pari oggetto, codesto Assessorato, posto che, ai sensi dell'art.12 l.r. 15/1959 al segretario particolare del Presidente o degli Assessori regionali, scelto tra gli estranei all'Amministrazione, "è attribuito agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie il coefficiente 402", corrispondente all'8° livello secondo quanto stabilito dalla Giunta di governo con delibere 162/89 e 318/95, "chiede se le norme in questione debbano essere interpretate nel senso che le stesse costituiscono esclusivamente il parametro per la determinazione del compenso di un soggetto estraneo all'Amministrazione o viceversa se l'attribuzione di tale compenso sia correlata allo svolgimento delle funzioni, a prescindere dalla posizione di esterno o di interno all'Amministrazione regionale dell'interessato".
Codesto Ufficio propende per la seconda ipotesi interpretativa, "nella considerazione che una interpretazione diversa darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento".
2. L'art.12 della l.r. 13 aprile 1959, n.15, dopo aver stabilito, al comma 1, che il personale degli Uffici di gabinetto "è scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale", dispone al comma 2 che il segretario particolare del Presidente e degli Assessori regionali può essere scelto (anche) tra gli estranei all'Amministrazione e che, in "tale caso" gli "è attribuito, agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, il coeff. 402".
L'espressione "In tale caso" non lascia dubbi sulla intenzione del legislatore di limitare il predetto trattamento economico ai segretari particolari che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale: quindi, non sussistendo il presupposto per l'interpretazione estensiva (minus dixit quam voluit) -peraltro non consentita nei riguardi di disposizioni comportanti una spesa- non sembra che la norma in discorso sia applicabile al di fuori del caso espressamente previsto. Nè giova ad una diversa soluzione del caso di specie l'interpretazione autentica del citato art.12, co. 2, l.r. 15/1959 fornita dall'art.2 della l.r. 30 settembre 1974, n.55: tale disposizione interpretativa infatti riguarda la differente ipotesi in cui il segretario particolare "estraneo" sia scelto tra i dipendenti di altri enti pubblici e mira a garantirgli la conservazione dell'eventuale trattamento più favorevole goduto presso l'amministrazione di appartenenza. Semmai quest'ultima norma conferma indirettamente il principio del mantenimento da parte del dipendente regionale nominato segretario particolare del trattamento economico in godimento: in caso contrario, infatti, al dirigente superiore eventualmente nominato alla predetta carica verrebbe corrisposto il trattamento (inferiore) dell'8° livello, dal momento che il citato art.2 l.r. 55/1974 si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui la scelta ricada su di un estraneo.
Comunque, com'è noto, nessuna disparità di trattamento è configurabile nell'esercizio di un'attività rigidamente vincolata come quella di determinazione del trattamento economico previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".