OGGETTO: Richiesta d'accesso a documenti coperti da riserva.
Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze
Gruppo 9°/F
PALERMO
1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede un parere urgente, di quest'Ufficio in ordine alla possibilità di rilasciare copia di atti formati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività di vigilanza e relativi alla liquidazione coatta amministrativa della Banca di XXXX, su richiesta di un avvocato "nell'interesse delle parti civili" da lui rappresentate.
2. L'art.27 co.1, della l.r. 10/91 disciplina le ipotesi di limitazioni tassative al diritto d'accesso di carattere oggettivo poste a salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e preminenti, rispetto alle quali il diniego di accesso si atteggia come atto assolutamente vincolato, trattandosi di "documenti coperti da segreto, ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento". In tali specifiche ipotesi il diritto alla conoscenza, seppur in via generale garantito e tutelato dall'ordinamento, si configura come recessivo rispetto al segreto.
Orbene, per la soluzione del caso prospettato, sembra allo scrivente che si debba verificare l'eventuale esistenza di specifiche norme regolanti, nella materia, precisi divieti di divulgazione.
Una disposizione del genere è contenuta nell'art.7 del D. lgs. 1 settembre 1993, n.385, in base al quale tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento a tale disposizione generale, l'art.2 del regolamento adottato in data 16 maggio 1994 con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, in attuazione dell'art.24 della legge 241/90, ha più specificatamente escluso, tra l'altro, l'accesso "ai documenti amministrativi, di contenuto generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitate nei confronti delle banche", e degli altri soggetti ivi citati. Pertanto, l'art.7 della legge bancaria costituisce ipotesi tipica di "segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento", che l'art.27, co.1, l.r. 10/91 cit. sottrae all'accesso, con l'ovvia conseguenza che di fronte a domande rientranti in tali ipotesi, l'amministrazione non gode di margini di discrezionalità ed è vincolata al diniego (Cfr. Cons. St., sez. VI, n.990 17 giugno 1998).
Va comunque evidenziato che, fermo restando il divieto, per l'Amministrazione, di rilasciare copia dei predetti atti, se, come sembra, tali atti debbano essere utilizzati per la difesa in giudizio degli interessi giuridici delle parti civili rappresentate dal richiedente, ai sensi dell'art.13 del D.P. Reg. 16 gennaio 1998, n.12 "deve comunque essere garantita ai richiedenti la sola visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici".
3. A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".