OGGETTO: Decadenza dai benefici di cui alla L.r. 26/1987 per violazione dell'art.1178 C.N. Valore della dichiarazione sostitutiva a fronte dei verbali di contestazione.
Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in relazione al valore giuridico da attribuire ad una dichiarazione sostitutiva a fronte di un verbale di contestazione per violazione di norme del C.N. elevato dalle Autoritą marittime.
2. Sul quesito posto si osserva che i verbali con cui sono state contestate le violazioni al codice della navigazione sono atti pubblici che come tali fanno fede sino a querela di falso.
Dispone l'art.158 del c.p.p. "Il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di avere fatto o essere avvenuto in sua presenza...".
Ciņ premesso, risulta dagli atti allegati che nč al momento della contestazione della violazione delle norme del C.N., nč nei trenta giorni successivi alla contestazione (a disposizione degli interessati per proporre giustificazioni e/o scritti difensivi) i soggetti interessati hanno fornito alcun chiarimento o spiegazione circa la presenza a bordo di personale non autorizzato. Pertanto, le dichiarazioni sostitutive, fatte pervenire a codesto Assessorato, che giustificano quali "ospiti occasionali" non svolgenti alcuna attivitą la presenza a bordo di persone non autorizzate, poichč in netto contrasto con quanto accertato nell'atto pubblico, non possono avere alcuna valenza giuridica.
Se vere, tali giustificazioni andavano fatte nei modi e nei termini di legge contestando i verbali elevati dalle autoritą marittime, ma non possono assumere alcuna rilevanza per codesto Assessorato che deve attenersi a quanto risultante dall'atto pubblico.
A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
Codesta Amministrazione vorrą comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitą che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirą la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.