OGGETTO: Possibilità per un dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio civile di essere nominato esperto del sindaco.
ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O
1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha posto allo scrivente la questione in oggetto chiedendo in particolare se possa realizzarsi l'ipotesi di incompatibilità tra l'espletamento dell'incarico di esperto del sindaco del comune di YYYYY e la funzione di dirigente tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio civile di ZZZZZ.
2. L'accettazione della nomina di esperto del sindaco da parte di un dipendente pubblico, non pone, in via generale, problemi di incompatibilità, ove l'espletamento dell'incarico non interferisca con i normali compiti del funzionario nominato e ove l'amministrazione di appartenenza provveda all'autorizzazione.
Il caso prospettato da codesto Assessorato, tuttavia, presenta aspetti particolari, che richiedono un approfondimento al fine di stabilire se tra la posizione di dirigente "tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio civile e l'incarico di esperto del sindaco di un comune situato nella provincia di competenza del detto Ufficio sussista una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, commi 1 e 2, L.r. 19/97.
In linea di massima si osserva che una parte non trascurabile delle funzioni istituzionali degli uffici del Genio civile (relazione sulla compatibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali ex art. 13 l. 64/1974, esame dei progetti di cantieri di lavoro ed alta sorveglianza sugli stessi, pareri tecnici sulle opere pubbliche ex art. 6 l.r. 35/1978 e succ. modif. etc.) interferisce indubbiamente sull'attività urbanistica ed edilizia dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni provinciali.
E' appena il caso di rilevare tuttavia che l'incompatibilità cui può dare luogo la suddetta interferenza non si ricollega alla semplice situazione oggettiva dell'appartenenza dell'esperto del sindaco all'Ufficio periferico regionale, ma presuppone l'ulteriore condizione che l'impiegato svolga la sua attività con riguardo specificamente al comune presso cui dovrebbe espletare l'incarico. Solo in questo caso infatti può venire meno quell'imparzialità che il legislatore regionale ha inteso tutelare sia con il comma 1, dell'art. 3 l.r. 22/1995, sub art. 5 l.r. 19/97 sia più in generale con il comma 2.
Ne consegue che, qualora l'organizzazione burocratica dei gruppi o sezioni in cui è suddiviso l'Ufficio di che trattasi sia basata su criteri di ripartizione territoriale di carichi di lavoro, l'incompatibilità sussisterebbe solo nel caso in cui il comune di YYYYY rientrasse tra quelli i cui progetti siano istruiti dal gruppo o sezione a cui appartiene il dirigente tecnico de quo e potrebbe essere rimossa con lo spostamento del funzionario ad altro gruppo.
In caso contrario, al fine di evitare l'incompatibilità, occorrerebbe che l'ingegnere capo integrasse il proprio parere favorevole precisando che l'ing. XXXX non sarà addetto all'istruttoria di affari attinenti al comune di YYYYY.
A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente fin d'ora alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", conforme alla Circolare presidenziale dell'8 settembre 1998.