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OGGETTO: Collaudi statici - Liquidazione parcelle - Maggiorazione onorario base per strutture speciali.
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
- Direzione regionale
e, p.c. - Ispettorato regionale tecnico
- Ispettorato tecnico ai lavori pubblici
LORO SEDI
1. Con riferimento alla "diversit di intendimenti" espressa sulla questione in oggetto dallo scrivente con parere n.16567 del 5 settembre 1997 e dall'Ispettorato regionale tecnico con nota n.3207 del 25/9/1997 ed alla luce del fatto che codesta Amministrazione va incontro a notevoli difficolt circa la liquidazione delle parcelle per collaudi statici, vien chiesto allo scrivente di "fornire utili chiarimenti per la risoluzione della problematica in argomento".
2. Con il succitato parere lo scrivente ha esaminato due questioni: a) se la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia sia legittimata a deliberare sul contenuto e gli scopi del collaudo statico e sugli onorari relativi, nonch sulle caratteristiche che devono possedere le opere per essere considerate strutture speciali e sulle circostanze che devono essere presenti per le opere da scorporare al fine di uniformare sul territorio della Regione le interpretazioni scaturenti dall'art.14 della tariffa (suddivisione in classi e categorie); b) se codesto Assessorato sia legittimato ad emanare apposita circolare di recepimento dei deliberati della Consulta predetta.
Le conclusioni cui pervenuto lo scrivente nel menzionato parere sulle due questioni non sono state condivise dall'Ispettorato sulla base di argomentazioni radicalmente divergenti da quelle sostenute nel parere dell'Ufficio.
Quest'ultimo, pur non condividendo n le argomentazioni n conseguentemente le conclusioni cui pervenuto l'Ispettorato e nel ribadire le argomentazioni e le conclusioni del parere 16567/97, ritiene tuttavia che codesta Amministrazione, al fine della soluzione della problematica de qua, debba rivolgersi per competenza al Ministero dei lavori pubblici avendosi riguardo all'interpretazione ed all'applicazione di norme statali (legge 24 giugno 1923, n.1395; legge 5 novembre 1971, n.1086; legge 2 marzo 1949, n.143) che coinvolgono interessi ed esigenze dell'intera collettivit nazionale, connessi a valori costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica (collaudo statico) e dell'iniziativa economica privata (regolamentazione onorari professionali) e che, pertanto, non possono non avere una disciplina uniforme in tutto il territorio dello Stato.