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Si conviene, preliminarmente, sul fatto che, ove l'area risultasse qualificabile come "bene paesaggistico" ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. N. 42/2004, la competenza all'adozione degli atti relativi al procedimento espropriativo andrebbe a ricadere ugualmente sul comune ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, poiché l' art. 95 del Codice dei beni culturali e ambientali si riferisce ai soli "beni culturali", categoria che, pur rientrando nel "patrimonio culturale" viene tenuta distinta dai "beni paesaggistici". |