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Il tenore del secondo comma dell'art. 1 della legge in esame sembra far riferimento, ad avviso dello scrivente, a situazioni di occupazione "in atto", dal momento che prevede la possibilitą di assegnazione in sanatoria degli alloggi occupati "a coloro che li detengono in via di fatto". La disposizione non sembra, pertanto, estensibile a chi, prima dell'entrata in vigore della legge, abbia cessato il rapporto di "detenzione" sia spontaneamente che in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario divenuto definitivo. |