2. |
In ordine al quesito suesposto si osserva preliminarmente che l'Amministrazione è obbligata, nei limiti della propria organizzazione e della propria dotazione organica, ad espletare ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli (art. 29 D.P.Reg. n. 11/1995 e art.26, L.r. n. 41/1985; TAR PA II, 8/6/2000, n. 1338). |