Pos. 1 | Prot. N. 260.11.02 |
1. | Con la nota cui si risponde viene sottoposta allo scrivente la problematica sollevata dall'I.A.C.P. di Yyyy con nota n. 4439 del 2 luglio 2002, concernente la possibilità che in un raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese mandanti revochino la procura speciale conferita all'impresa capogruppo "esclusivamente relativamente alla facoltà di incassare le somme liquidate dall'Ente appaltante". |
2. | In ordine alla questione prospettata lo scrivente non può che ribadire le considerazioni già espresse nel parere prot. n. 19594/262.00.11 del 3 novembre 2000, nonché nel successivo parere prot. n. 17521/258.01.11 del 24 ottobre 2001. |