Pos. 1 | Prot. N. /241.11.02 |
e,p.c. | PRESIDENZA DELLA REGIONE | Dipartimento del personale, |
PALERMO |
Codesta Amministrazione, nel rilevare che tali comportamenti recano disagi all'organizzazione di taluni servizi, manifesta perplessità sul frequente ricorso a dette dichiarazioni personali e chiede, pertanto, di conoscere: |
- se nel caso di mancato preavviso nei termini previsti dalla legge e in assenza di particolari situazioni, si può opporre rifiuto alla fruizione del congedo parentale o in alternativa avviare un'azione disciplinare. |
Sembra allo scrivente che, in osservanza della citata disciplina di semplificazione, i casi di oggettiva impossibilità - in assenza di una diversa prescrizione normativa - possano e debbano essere dimostrati con dichiarazioni rese dall'interessato in quanto stati, qualità e fatti a conoscenza dello stesso. Dette dichiarazioni costituiscono, infatti, per legge atti destinati a provare la verità nei cui confronti la pubblica amministrazione può attivare idonei controlli ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art.71 del D.P.R. n.445 cit. | |
Pertanto, come correttamente osservato dal Dipartimento del personale nella succitata nota "il dipendente, per fruire dell'astensione facoltativa, non è tenuto a produrre alcuna certificazione". |
Alla Direzione regionale del personale e SS.gg., in ragione della competenza generale nella materia, si invia il presente parere, manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento, ove vengano proposti ulteriori spunti di riflessione. |