Pos. 1 | Prot. N. 45.02.11 |
1. | Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se ed entro quali limiti le disposizioni statali di cui al D.P.R. n. 384/2001, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, possano trovare diretta applicazione nella Regione Siciliana anche se collidenti con la normativa regionale. |
2. | In ordine ai quesiti suesposti, appare preliminare la individuazione del quadro normativo di riferimento in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, atteso che il legislatore regionale non ha dettato ad oggi una disciplina organica che pertanto deve desumersi dal coordinamento delle diverse norme presenti nell'ordinamento regionale e nella legislazione statale. | Rimangono esclusi dalla presente disamina gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), disciplinati specificamente con l'art. 14 della L.r. 6 aprile 1996, n.22. |
L'art.19 per gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (200.000 D.P.S.) ha previsto che questi ultimi possono essere affidati a trattativa privata nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti committenti (comma 2). |
In materia di forniture di beni e servizi viene infine in rilievo l'art.1, comma 9 della L.r. n. 21/1998, che sostituisce il comma 4 dell'art.14 della L.r. n.4/1996, che prevede l'applicazione del criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari, e per l'affidamento di forniture mediante trattativa privata. La disposizione medesima, nel suo secondo inciso, introduce altresì il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale, prevedendo l'esclusione dall'aggiudicazione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. |
3. | Esaurita l'attività di richiamo e coordinamento della normativa applicabile da parte dell'Amministrazione regionale in materia di appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia, si può passare all'esame della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi in economia. |
In conclusione, dalle norme suesposte, si desume che (in mancanza di convenzioni ex art. 26, D.P.R. n.488/1999) agli appalti di forniture di beni sotto soglia (di importo inferiore a 130.000 ECU) si applica , per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o regolamentari, il R.D. n. 827/1924 (art. 7, comma 2, L.r. n. 19/1994); in particolare poi, se di importo fino a 50 milioni possono essere affidati mediante trattativa privata senza gara (art.12, comma 1, L.r. 4/1996; mediante trattativa privata con gara informale, se di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU (art.12 comma 2, L.r. n. 4/1996). |
Anche per quanto concerne gli appalti di servizi sotto soglia (in mancanza di convenzioni ex art.26, D.P.R. n. 488/1999) trova applicazione in linea generale il R.D. n. 827/1924; se gli stessi sono di importo fino a 50 milioni è espressamente consentita la trattativa senza gara (art. 12, comma 1, L.r. 4/1996). |