Gruppo IV /188.01.11
OGGETTO: Servizio taxi presso aerostazioni. D.L.vo 422/97, art. 14, comma 8. Applicabilità nella Regione.
ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI
P A L E R M O
1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento, traendo spunto da una richiesta avanzata dal Comune di MMMM, chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine all'applicabilità in Sicilia dell'art. 14, comma 8, del D. L.vo 422/97.
Chiede altresì di precisare se per ambito territoriale di un aeroporto, ai sensi della norma citata, debba intendersi "solo quel territorio in cui ricade l'infrastruttura" ovvero "un ambito territoriale più vasto".
Lo stesso Dipartimento, con note del 28.6.2000 e del 28.11.2000, indirizzate al Comune di MMMM, ha sostenuto l'inapplicabilità in Sicilia della norma richiamata, in assenza di una norma regionale di recepimento e comunque la non riconducibilità del Comune di MMMM nell'ambito territoriale dell'aeroporto Falcone-Borsellino, "sito in località Punta Raisi e ricompreso nel territorio del Comune di Cinisi".
2. L'art. 14 del D. l. vo 19 novembre 1997, n. 422, al comma 8 così dispone
:
"Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenza per servizio taxi rilasciata dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio.... . Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21".
La norma in esame, nell'ottica della integrazione modale tra i diversi segmenti del settore trasporti, disciplina un aspetto del servizio taxi -quello relativo ai collegamenti con gli aeroporti civili- trascurato sia dalla legge 21/92, legge quadro sull'autotrasporto pubblico non di linea, sia dalla l.r. 29/96, che ha recepito nell'ordinamento regionale la Legge quadro statale, apportandovi alcune modifiche.
Giova al riguardo ricordare che nella materia delle comunicazioni e dei trasporti regionali di qualsiasi genere la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, lett. a, dello Statuto speciale, possiede competenza legislativa concorrente, con conseguente facoltà di emanare leggi proprie "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".
Giova altresì ricordare che nelle ipotesi in cui la Regione, pur titolare di competenza legislativa, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme trova applicazione anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che soltanto il valido esercizio delle competenze legislative regionali può precludere l'uso dei corrispondenti poteri legislativi da parte dello Stato e che pertanto se la Regione non ha predisposto una sua disciplina non vi sono ragioni per escludere l'efficacia della legge statale nell'ordinamento regionale.
Alla luce di tali considerazioni sembra allo Scrivente che l'art. 14, comma 8, del D. L. vo 422/97, concernente un profilo del servizio di taxi non disciplinato dal legislatore regionale, trovi applicazione nella nostra Regione.
Codesto Dipartimento, nel sostenerne l'inapplicabilità in Sicilia, può essere stato tratto in inganno dal fatto che il D. L. vo 422/97 si compone di due capi: il Capo I, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali", di individuazione delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, in attuazione della Legge n. 59 del 1997, e il Capo II, recante "Organizzazione del trasporto pubblico locale", di individuazione dei criteri cui informare l'organizzazione dei predetti servizi pubblici di trasporto.
Ora, mentre le norme del Capo I non trovano applicazione nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle quali il conferimento di nuove funzioni amministrative richiede l'adozione di apposite norme di attuazione, come, del resto, chiaramente disposto dall'art. 1, comma 3, dello stesso D. L.vo n. 422; le norme del Capo II, sia quelle di natura programmatica sia quelle di natura precettiva, trovano applicazione nell'ordinamento regionale siciliano nei limiti sopracitati.