Gruppo III /133.11.2001
OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Richiesta di assunzione presso l'Ente consortile di un dirigente della Polizia stradale di YYYY ex art. 5 comma 3 Legge 31/3/2000 n. 78.
Assessorato Regionale
dell'Industria
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su di una problematica posta dal consorzio A.S.I. di XXXX e relativa alla possibilitą di "assumere" presso il Consorzio citato un dirigente della Polizia stradale di YYYY che ha proposto istanza in tal senso per gli effetti dell'art. 5 comma 3 della legge 31/3/2000 n. 78.
Codesto Assessorato manifesta un orientamento favorevole all'accoglimento dell'istanza, atteso che presso il Consorzio A.S.I. di XXXX risultano non coperti tre posti di dirigente amministrativo ed uno di dirigente superiore.
2. Come č noto a codesto Assessorato, l'art. 14, lett. p e q dello Statuto regionale assegna alla competenza esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonchč le determinazioni in ordine allo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione; la relativa competenza deve ritenersi estesa a tutto il settore regionale allargato e, senza dubbio ai consorzi A.S.I. le cui delibere in materia di regolamento organico del personale sono, peraltro, soggette al controllo di merito dell'Assessore regionale per l'industria.
La competenza esclusiva in argomento comporta che una legge statale (in materia) non č operativa nell'ambito della Regione Siciliana (a meno che non venga recepita) quando il legislatore regionale ha disciplinato la materia.
L'art. 5 comma 3 della legge 31/3/2000 n. 78 che consente "ad istanza dei dipendenti interessati" il trasferimento degli appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato, salvo il rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, ad avviso dello scrivente, non č operativo nell'ambito della Regione siciliana perchč non recepito dal legislatore regionale. Lo stesso art. 33 del D. Leg.vo 29/93 che consente la mobilitą nell'ambito della pubblica amministrazione č stato reso operativo nella Regione Siciliana per effetto del recepimento contenuto nell'art. 23 L.r. 10/2000. Ma la "mobilitą" di cui alla legge n. 78/2000 non rientra nell'ipotesi regolamentata dall'art. 33 D. Leg.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, poichč l'art. 2 comma 4 del D. Leg.vo 29/93 ha espressamente disposto che il personale militare e delle Forze di polizia di Stato "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti", tanto č vero che per consentire la "mobilitą" di detto personale il legislatore statale ha dovuto prevederlo esplicitamente con la norma di cui oggi si chiede l'applicazione anche nell'ambito della Regione Siciliana.
Le superiori considerazioni rendono superfluo l'ulteriore esame della problematica concernente l'adozione del nuovo regolamento consortile, per il quale, tuttavia, ci si limita a sottolineare che ad avviso dello scrivente, l'adozione dello stesso sarebbe in ogni caso propedeutica a qualsiasi decisione consortile.