Gruppo IV /58.01.11
OGGETTO: Concessioni di derivazione di acque pubbliche. Parere Ufficio del P.R.G.A. del Provveditorato OO.PP. Quesito.
ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
PALERMO
1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se sia possibile prescindere dal parere tecnico consultivo sullo schema di disciplinare relativo alle istanze di concessione di acque pubbliche reso dall'Ufficio Tecnico del Piano regolatore generale degli acquedotti del Provveditorato delle opere pubbliche considerato che la Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (D.P.R. n. 683/1977), tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque pubbliche.
2. Al suesposto quesito non può che rispondersi affermativamente. Invero la Regione gode in materia di acque pubbliche di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. i), dello Statuto ed esercita nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ex art. 1 del D.P.R. n. 878/1950 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione delle grandi derivazioni di acque pubbliche (cfr. art. 3, lett. h, delle norme di attuazione contenute nel citato D.P.R.).
Giova peraltro ricordare che lo stesso D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente norme di attuazione della l. 4 febbraio 1963, n. 129, che, com'è noto, disciplina il piano regolatore generale degli acquedotti, all'art. 4 prevede che nelle Regioni a Statuto speciale il vincolo per le acque appartenenti al demanio regionale è disposto con provvedimento dei competenti organi regionali e all'art. 7 fa salva la competenza regionale per quanto concerne la concessione delle acque.
E' appena altresì il caso di osservare che gli artt. 86-89 del D. l.vo 112/1998 attribuiscono alle Regioni a statuto ordinario la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acque pubbliche. De iure condendo è poi utile ricordare che nella recentissima legge costituzionale (il cui testo è stato approvato a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera) recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia delle acque pubbliche è riservata alla potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario, in quanto non riservato allo Stato (art. 117, co. 4, Cost. nel testo sostituito dall'art. 3 della legge pubblicata nella GURI n. 59 del 12/3/2001).
Anche per i suesposti motivi si appalesa sempre più pressante l'esigenza che si ponga mano a quella "organica disciplina in materia di acque pubbliche nella Regione siciliana" avvistata dallo stesso legislatore regionale nel 1994 (art. 1 l.r. 5/1994) e di recente ribadita (art. 70 l.r. 10/99).
Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello scrivente.