OGGETTO: Applicazione della turnazione in contemporanea allo straordinario e alla liquidazione dell'indennità di mensa.
ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
PALERMO
e, p.c. DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI GENERALI
S E D E
1. Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Assessorato regionale, premesso che, nelle more della contrattazione decentrata dell'11 maggio 2000 ha utilizzato per i servizi di portineria personale obbligato a svolgere un turno orario dalle h 7,00 alle 15,30 e che nella suddetta contrattazione è stato poi stabilito il ricorso per detto servizio agli istituti della turnazione e dello straordinario, ha posto i seguenti quesiti.
Da un lato se sia possibile "corrispondere l'indennità mensa alle unità lavorative che, in ottemperanza all'ordine di servizio n. 10 del 1 marzo 2000, non hanno usufruito della flessibilità oraria" e dall'altro " la compatibilità degli istituti di turnazione e straordinario.
2. Nelle considerazioni che seguono lo scrivente si limiterà ad affrontare nei suoi termini generali le problematiche evidenziate dall'Amministrazione richiedente facendo presente che, ove sulla soluzione da dare alle stesse non si raggiunga un accordo in sede di contrattazione decentrata, non potrà che attivarsi la procedura negoziale prevista dall'art. 31 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995.
Orbene, anche se il D.P. Reg. 11 novembre 1999, n. 26 non definisce l'istituto della turnazione, per cui la circolare dell'Assessore alla Presidenza avente ad oggetto le indennità (diramata con nota 8840 del 29 giugno 2000) rimanda alla contrattazione decentrata per l'individuazione dei criteri in base ai quali il personale viene posto in turnazione, va escluso che alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro possa configurarsi ove manchi un avvicendamento con periodica rotazione di persone che si danno il cambio nello svolgimento di una determinata attività. Pertanto con la disposizione di servizio n. 110 del 13 gennaio 2000 l'Amministrazione ha assoggettato i dipendenti che ne sono stati destinati ad una articolazione dell'orario di lavoro prevista dal D.P.Reg. 26/98 proprio per "assicurare la funzionalità delle strutture di alcuni uffici autorizzandoli nel contempo (implicitamente) a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per le ore eccedenti le 36 settimanali.
Conseguentemente, alla luce di quanto disposto dall'art. 17 del D.P.Reg. 26/99 l'indennità mensa è dovuta solo quando al rientro dalla pausa i dipendenti hanno prestato servizio per completare l'orario (ordinario) di lavoro settimanale.
Quanto al secondo quesito se si tiene presente che turnazione e straordinario soddisfano rispettivamente esigenze peculiari, per desumersi da ciò che gli stessi istituti siano utilizzabili entrambi in maniera integrata in presenza di particolari situazioni fronteggiabili sia con l'uno che con l'altro. Ovviamente quando in tal modo si possa assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza degli uffici.
Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale in indirizzo per la sua competenza generale in materia.
A' termini dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".