OGGETTO: P.O.P. Sicilia (Misura 2.3) - Agriturismo - Voltura del contributo dal titolare al comodatario.
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
P A L E R M O
1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con D.A. 17 novembre 1999, n.1013/XV TUR è stato concesso a M. G. - proprietario dell'azienda agrituristica "XXXX" - un contributo previsto e riservato dalla "Misura 2.3" del P.O.P. Sicilia 1994-99 ai beneficiari di provvidenze analoghe già erogate nell'ambito del "Programma mediterraneo integrato" (P.I.M.).
Premesso che il citato D.A. n.1013/1999 è stato emanato - sulla scorta del parere di quest'Ufficio reso a codesta Amministrazione con lettera 2 giugno 1999, n.11535 - sebbene l'attività finanziata fosse svolta da M. A., comodatario del fondo in oggetto, vien chiesto se sia possibile la "voltura" (e la conseguente erogazione) del contributo in favore dello stesso comodatario.
2. Va subito rilevato che anche la concessione del beneficio in oggetto - come di quello discusso nel citato parere dell'Ufficio n.11535/1999 - è subordinata alla presentazione del "titolo di proprietà" dell'immobile (cfr. D.A. 31 luglio 1997); per cui anche nel nostro caso non può ipotizzarsi altro destinatario del contributo de quo se non il proprietario del bene interessato. Tanto più che, ai sensi del richiamato D.A. 31 luglio 1997, trattasi di provvidenze destinate "ai beneficiari P. I. M. per realizzazione aree per lo sport e il tempo libero"; requisito questo posseduto nella fattispecie solo da M. G..
Tutto ciò, però, come pure l'Ufficio ha sostenuto nel citato parere n.11535/1999, non implica che il proprietario del fondo de quo, destinatario del finanziamento, debba necessariamente essere il conduttore dell'azienda agrituristica, potendo quest'ultima essere affidata ad altro soggetto (comodatario, etc.): in quanto ciò che, nell'un caso e nell'altro, rileva per l'amministrazione erogante è, da un lato, l'effettivo svolgimento dell'attività incentivata, e dall'altro, il vincolo di destinazione a tale attività del bene oggetto del contributo.
In conclusione, si è dell'avviso che non possa in particolare procedersi alla "voltura" richiesta dai due soggetti interessati; pur restando come si è detto ammissibile la definizione dell'iter amministrativo già avviato con il D.A. n.1013/1999.
Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".