Pos. 3 | Prot. N. 15065 - 151.11.09 Palermo 01/10/2009 |
Viene rappresentato che il legale di uno studio fotografico ha chiesto la restituzione di alcune immagini fotografiche facenti parte dell'archivio quotidiano " xxx di xxx", acquistato dall'amministrazione regionale e detenute dalla Biblioteca Centrale. Tali immagini sarebbero, secondo tale istanza, di esclusiva proprietà del titolare dello studio fotografico. |
Da un lato infatti occorre stabilire quale sia il livello di creatività che divide le opere fotografiche dell'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore, dalle semplici fotografie dell'art. 87, e dall'altro quale sia il confine fra queste ultime e le fotografie non protette. |
Come già rilevato, esse godono della piena protezione accordata dalla legge alle opere d'ingegno comprensiva, altresì, della tutela del c.d. diritto morale d'autore. In tal caso il diritto di sfruttamento economico sulla fotografia ( diritto d'autore) si estingue soltanto trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. Trascorso tale periodo di tempo l'opera cade in " pubblico dominio" e chiunque può allora sfruttarne le potenzialità economiche mediante riproduzione, diffusione ecc. |