2 - |
In merito a quanto richiesto possono confermarsi i principi generali espressi con parere n. 72/2002, reso al Dipartimento della Programmazione, col quale veniva evidenziato che l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ( recante la disciplina per l'accesso ai pubblici impieghi) individua come impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione l'esclusione dall'elettorato politico attivo e la precedente destituzione, dispensa o decadenza dal servizio. |