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1- Con la suindicata nota codesto Dipartimento, interpellato al riguardo da una Camera di Commercio della Sicilia, ha sottoposto allo scrivente la problematica relativa all'applicabilità ad una dipendente dell'Ente camerale, collocata in categoria D posizione economica D1 per effetto del trasferimento dalla Camera di Commercio di Milano ove era soggetta alle disposizioni contrattuali del Comparto Regioni e Autonomie locali, della disciplina di cui di cui all'art.3 delle Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale regionale non dirigenziale per il biennio 2000/2001. |
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L'Ufficio richiedente riferisce anche di aver interpellato al riguardo sia il Dipartimento del personale che l'ARAN Sicilia e che, mentre il primo si è rimesso alle valutazioni dello scrivente in quanto in ambito regionale l'istituto della mobilità volontaria non ha finora trovato applicazione, la seconda ha evidenziato che per definire la problematica occorre preliminarmente stabilire se il trasferimento de quo debba considerarsi come assunzione in quanto solo in tale ipotesi le disposizioni del citato art.3 possono trovare applicazione. |
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Infine, nel precisare che mediante il trasferimento della dipendente la Camera ha coperto un vuoto d'organico, codesto Dipartimento conclude per la non applicabilità di istituti che, come quello in esame , sono previsti da accordi che fanno riferimento a periodi precedenti il trasferimento. |
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2- A parte la discrasia circa la data del trasferimento, 1° Aprile 2004 secondo codesto Dipartimento e indicata come 1° Aprile 2002 nella nota della Camera di Commercio allegata alla richiesta del presente parere, sull'istanza della dipendente viene detto in via generale che la stessa tende al riconoscimento dell'anzianità di servizio e quindi alla ricostruzione di carriera con conseguente inserimento nella posizione economica D5. |
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Tuttavia viene chiesto solo di valutare se alla dipendente vadano riconosciuti i benefici previsti dall'art.3 del succitato accordo contrattuale e quindi lo Scrivente si limita a rispondere allo specifico quesito. |
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Così circoscritto l'ambito di indagine alla soluzione può agevolmente pervenirsi seguendo il percorso delineato dall'ARAN Sicilia. |
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La disposizione di che trattasi, che in sostanza prevede una riliquidazione del trattamento economico cui si perviene mediante un inquadramento fittizio nell'assetto retributivo previgente nel quale era prevista una progressione collegata ad anzianità, di servizio e fittizie, comportante anche passaggi di livello, ha per destinatario il "personale assunto" nel periodo di vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001. |
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Ora la mobilità volontaria nell'ambito della pubblica amministrazione dà luogo invece ad una successione nel contratto, in quanto il passaggio da una pubblica amministrazione ad un'altra non comporta il mutamento della natura giuridica del rapporto ma solo una modifica "meramente soggettiva" dell'ente fruitore della prestazione.(cfr.App. Roma Sez. lavoro, 08-02-2007). |
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Dalla qualificazione della vicenda traslativa come cessione del contratto (ex art. 1406 c.c.) consegue secondo la Cassazione ( Sez. Unite, 12-12-2006, n. 26420), l'unicità del rapporto e l'illegittimità della pretesa della stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova. In conclusione non si versa in ipotesi di estinzione del primo rapporto e costituzione di un secondo rapporto in quanto in caso di mobilità, "il rapporto continua" con l'Amministrazione ricevente. |
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Ricostruito in tali termini il passaggio nel ruolo della Camera siciliana, va osservato che quest'ultimo non integra un'assunzione e quindi, senza necessità di approfondire se alla mancata attivazione di operatività della nuova contrattazione alla data del passaggio consegua l'ultrattività dell'accordo del 2001, può concludersi che la dipendente non rientra nell'ambito di applicazione del più volte citato art.3. |