Oggetto: Opere pubbliche- economie derivanti da ribassi d'asta- opere finanziate dalla Regione e realizzate da privati o enti pubblici che si avvalgano degli enti locali per la loro realizzazione.
Allegati n...
ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LL. PP.
Palermo
1 - Con nota 27-6-2007, n. 46230, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla destinazione dei ribassi d'asta conseguiti nel caso di appalto di opere finanziate dalla Regione e realizzate da enti morali, di culto o pubblici che si siano avvalsi degli uffici tecnici degli enti locali. Si ritiene che in forza delle vigente disciplina (dettata dall'art. 14/bis, comma 13 della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni) le economie vadano ripartite fra l'ente locale che ha svolto la funzione di "ente appaltante" e la Regione stessa.
2 - Con parere n. 182.04.11 del 14-9-2004, prot. 14363, reso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, lo scrivente ha rilevato che per i lavori in argomento, realizzati da parte di "enti di culto o di formazione religiosa e/o enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento" il legislatore ha voluto affidare direttamente all'ente locale, quale competenza propria, la loro realizzazione. Tale convincimento muove dalle seguenti considerazioni:
- il regime di esecuzione dei lavori è identico a quello delle opere da realizzarsi da parte degli enti locali con l'eccezione della loro esclusione dal programma triennale delle opere pubbliche;
- l'avvalimento è riferito all'ente locale e non ad un suo specifico ufficio (argomento ricavabile dalla distinzione fra avvalimento e delega contenuta nella sentenza della Corte costituzionale 6-2-1993, n. 60);
- l'ente locale non ha alcuna discrezionalità in relazione allo svolgimento delle attività indicate dal comma 3/ter dell'art. 2 del testo coordinato e non è prevista alcuna forma di rimborso dei costi sostenuti (restando ipotizzabile soltanto, nel caso di assunzione diretta della progettazione da parte dell'ufficio tecnico, l'attribuzione del compenso incentivante di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994).
In base a tale premessa la soluzione prospettata da codesta Amministrazione è pienamente condivisibile.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.