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2-Bisogna innanzitutto rilevare come con l'introduzione nell'ordinamento regionale della disciplina dell'informazione e comunicazione istituzionale di cui all'art.127 della l.r. 2 del 2002 l'art. 15 della l.r. 10 del 2000, regolante la figura del portavoce, "nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa",non sia più vigente. |
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Attualmente infatti anche nell' ambito dell'Amministrazione regionale per il portavoce si applica l'art.7 della legge 7 giugno 2000,n.150.Il recepimento di tale norma ad opera dell'art. 127 cit. risulta tuttavia limitato al comma 1 che regola compiti e incompatibilità della figura professionale. Per il trattamento economico del portavoce del Presidente della Regione e degli Assessori regionali il legislatore regionale ha infatti fatto rinvio alle disposizioni regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione. |
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In conformità a tali disposizioni al portavoce esterno all'Amministrazione assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato spetta il trattamento fondamentale ed accessorio della corrispondente qualifica di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute(cfr.art.3 ,co.4 del D.P.Reg.10 maggio 2001,n.8).Se invece il portavoce esterno all'Amministrazione è titolare di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa al medesimo si applica il trattamento stabilito per lo svolgimento di tali collaborazioni nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione. In tale ultima ipotesi attualmente il compenso del portavoce è il medesimo del consulente di cui all'art.51 della l.r.41 del 1985 ma ciò si verifica solo perchè , in assenza di specifica normativa che lo quantifichi, la Giunta regionale ha fissato l'importo da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi con riferimento a quello stabilito per i consulenti. |
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In ordine quindi allo specifico quesito circa il raggiungimento della sede istituzionale da parte del portavoce esterno all'Amministrazione può in primo luogo osservarsi che non sembra si versi comunque in ipotesi di invio in missione. L'istituto della missione si caratterizza infatti per la circostanza che il dipendente è chiamato a svolgere, in favore dell' amministrazione di appartenenza la prestazione lavorativa per un brevissimo arco di tempo in una sede diversa da quella abituale di servizio. |
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Quanto più esattamente alla possibilità di riconoscere un rimborso della spese sostenute per spostarsi dalla propria residenza la soluzione è negativa se il portavoce sia legato all' Amministrazione da un contratto di lavoro subordinato in quanto estranea alla disciplina dell'impiego regionale alla quale, come visto, bisogna fare riferimento. |
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Analogamente deve concludersi se trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa nulla sia al riguardo stabilito nella relativa convenzione. |