POS. II Prot._______________/179.11.2006
OGGETTO: Zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione - Quesiti vari.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO
1. Con nota prot. n.42679 del 27 giugno 2006 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente su svariate problematiche interpretative concernenti la disciplina normativa delle Zone di protezione speciale (di seguito: ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (di seguito: ZSC) previste, rispettivamente, dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Innanzitutto, codesto Dipartimento ha premesso che le problematiche sottoposte all'avviso dello Scrivente sono sorte dalle seguenti specifiche circostanze:
- con deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, le ZSC e le ZPS venivano equiparate alle aree naturali protette e, dunque, assoggettate alle misure di salvaguardia e ai divieti previsti dalla L. 6 dicembre 1991, n.394, recante "Legge quadro sulle aree protette";
- la suddetta deliberazione veniva annullata con D.M. del 25 marzo 2005, che all'art.2 dettava la disciplina di tutela delle medesime ZSC e ZPS;
- su ricorso di alcune associazioni ambientaliste, il TAR Lazio, sez.2 bis, con ordinanza n.6856 del 24 novembre 2005, ha sospeso l'efficacia del D.M. 25 marzo 2005;
- contro l'ordinanza di sospensione del TAR Lazio, è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, Sez. VI, che con ordinanza n.780 del 14 febbraio 2006, ha confermato la sospensione.
Ciò posto codesto Dipartimento, concludendo che ad oggi la citata deliberazione del Comitato per le aree naturali protette è efficace e, dunque, le ZSC e le ZPS rimangono soggette alla disciplina della l. n.394/1991 cit., ha chiesto allo Scrivente se quest'ultima sia applicabile nella Regione Siciliana, come viene dal medesimo ritenuto, e ciò nella considerazione che la legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integraz., in materia di aree naturali protette, non contiene specifiche disposizioni su ZSC e ZPS.
Di seguito, codesto Dipartimento pone molteplici quesiti che riguardano A) disposizioni della legge n.394/1991 cit.; B) disposizioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e cioè del "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatica" che, per comodità espositiva, possono così essere sintetizzati:
A) In relazione all'art.6, secondo, quarto e quinto comma, l. n.394/1991 cit., -che dispongono rispettivamente che: "2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.", che "4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11." e che "5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 ."- viene chiesto:
1) se possa essere considerato alla stregua del "programma" di cui all'art.6, secondo comma, cit., il D.M. 3 aprile 2000 e succ. mod., recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle ZPS e, in caso di parere positivo, se le misure di salvaguardia di cui al predetto art.6 si applicano anche ai proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) riportati nell'elenco di cui al D.M. testè citato, ancorchè non ancora designati come ZSC;
2) se sono applicabili alle ZCS e alle ZPS le misure di incentivazione di cui all'art.7, l. n.394/1991, come previsto dall'art.6, secondo comma, cit.;
3) in relazione a quanto previsto dall'art.6, quarto comma, cit.: a) se le ZPS sono da considerare aree protette "istituite" con la conseguente applicabilità dell'art.11, l. ult. cit. e b) se i piani di gestione eventualmente approvati per ogni singolo sito siano assimilabili ai regolamenti;
4) se le ZSC e le ZPS ricadenti in area marina sono assoggettate alla disciplina di cui all'art.6, comma quinto, cit.
B) In relazione all'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e succ. mod., che disciplina la valutazione di incidenza sui piani territoriali, urbanistici e di settore, che coinvolgono i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), i siti di importanza comunitaria (SIC) e le ZPS, viene chiesto:
1) se, una volta effettuata la valutazione di incidenza sui predetti piani "viene ad essere superato l'obbligo dell'applicazione delle misure di salvaguardia";
2) quali sanzioni applicare in caso di trasgressione delle disposizioni di cui all'art.5, D.P.R. cit.; al riguardo codesto Dipartimento cita la disposizione di cui al sesto comma dell'art.6 e l'art.30 della legge n.394/1991 cit., chiedendo il parere in ordine "agli ambiti di applicabilità della richiamata normativa nella Regione siciliana";
3) infine, in relazione all'art.4, comma 3, D.P.R. n.357/1997 cit., si chiede se tale ultima norma trovi applicazione anche per i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC).
2. Sulle questioni suesposte si osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento esaminando: A) la normativa comunitaria da cui le ZSC e le ZPS traggono origine; B) e di seguito, la normativa statale che alla prima ha dato attuazione.
A) La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, denominata "Habitat", finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II, ha previsto la costituzione della rete ecologica "Natura 2000", una rete europea di siti gestiti in funzione della conservazione della biodiversità.
La direttiva "Habitat" va considerata complementare alla precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, denominata "Uccelli".
Infatti, la rete Natura 2000 è composta dalle "Zone di Protezione Speciale" (ZPS), già previste dalla Direttiva "Uccelli", e da ambiti territoriali designati come "Siti di interesse comunitario" (SIC), che al termine dell'iter istitutivo diverranno "Zone speciali di conservazione" (ZSC), previsti dalla Direttiva "Habitat" per la conservazione degli Habitat naturali e delle specie vegetali e animali (esclusi gli uccelli).
In particolare:
1) Le Zone speciali di conservazione sono siti di importanza comunitaria designati dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale (v. art.1, lett. l).
1.1) In particolare, in ordine al processo di individuazione delle ZSC, all'art.4 la direttiva 92/43/CEE cit. prevede varie fasi, che in breve possono così riassumersi:
1) ogni Stato membro propone, sulla base dei criteri indicati nell'allegato III, un elenco di siti di importanza comunitaria (in questa fase denominati "pSIC": "Siti di importanza comunitaria proposti"), che viene trasmesso formalmente alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della Direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito (paragrafo 1, primo e secondo comma);
2) la Commissione elabora, entro il termine di sei anni dalla notifica della Direttiva, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria (in questa fase denominati:SIC), sulla base degli elenchi degli Stati membri (paragrafo 2, primo e terzo comma);
3) ogni Stato membro designa i siti, selezionati come siti di importanza comunitaria, come "zone speciali di conservazione" il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni (paragrafo 4).
1.2) In ordine alla tutela delle ZSC, la direttiva all'art.6 prevede testualmente che:
"Articolo 6 - 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".
La tutela apprestata dalla norma alle "zone speciali di conservazione", e che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, si applica anche, con esclusione del primo comma dell'art.6 cit., ai SIC.
Stabilisce, infatti, l'art.4 cit. che "Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'art.6, paragrafi 2, 3 e 4." (paragrafo 5).
In conclusione, può rilevarsi che la Direttiva "Habitat" (cui come vedremo occorre fare riferimento anche per le ZPS) lascia grande discrezionalità agli Stati membri nella scelta degli strumenti di gestione e tutela più adeguati alle realtà locali, che possono essere di tipo legale, amministrativo o contrattuale.
Non esistono a priori obblighi o divieti specifici all'interno degli ambiti territoriali in oggetto, basta che si raggiungano i predetti "obiettivi di conservazione" (v. art.6).
Come detto, la tutela di cui all'art.6, paragrafo secondo (misure per evitare il degrado), terzo e quarto (valutazione di incidenza) è dalla Direttiva assicurata già nella fase dell'inclusione dei siti nell'elenco definitivo della Commissione (v.art.4, paragrafo 5).
Per le ZSC (già designate) la direttiva prevede inoltre, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici oppure integrati con altri piani di sviluppo (v. art.6, primo paragrafo).
Questo strumento non è tuttavia obbligatorio in quanto il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti può essere garantito anche all'interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già esistenti.
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti (SIC e ZSC), previsto dalla Direttiva, è la valutazione di Incidenza alla quale dovrà essere sottoposto ogni piano o progetto che possa avere un'incidenza significativa sul sito.
L'autorizzazione può essere data solo se si è accertato che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere realizzato garantendo delle misure compensative.
2) Per quanto concerne la (precedente) Direttiva 79/409/CEE che ora, come detto, si integra all'interno delle previsioni della direttiva "Habitat", va in breve ricordato che la medesima aveva già previsto l'individuazione da parte degli Stati membri di aree idonee per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della medesima, le cosiddette "Zone di protezione speciale" (ZPS).
2.1) In sintesi, la Direttiva, in ordine al processo di individuazione delle ZPS, ha previsto che ogni Stato è tenuto a individuare le ZPS e a comunicare alla Commissione europea la lista delle ZPC designate(v. art.4, paragrafi 1, 2 e 3). In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.
In forza di quanto previsto dalla direttiva "Habitat", dal momento della trasmissione, anche le ZPS entrano automaticamente a far parte della rete "Natura 2000" e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione.
2.2) Infatti, in ordine alla tutela delle ZPS, va ricordato che l'art.7 della Direttiva "Habitat" ha modificato la Direttiva "Uccelli", stabilendo che:
"Articolo 7 - Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.".
B) Com'è noto, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 92/43/CEE con il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, poi modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n.120.
L'individuazione dei pSIC è stata affidata alle singole Regioni, coordinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (v. art.3, primo comma).
La designazione dei siti come zone speciali di conservazione è invece imputata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto nel termine massimo di sei anni dalla definizione da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (art.3, secondo comma).
In ordine alla gestione e tutela dei pSIC, dei SIC e delle zone speciali di conservazione, il D.P.R. cit. dispone all'art.4 che:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.".
Il D.P.R. cit., dunque, nel recepire la direttiva comunitaria, anticipa la tutela ivi prevista applicandola già ai pSIC.
Del pari, l'art.5, D.P.R. cit e succ. mod. impone l'obbligo di effettuare la valutazione d'incidenza anche in relazione ai pSIC (v. comma 1: "Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione." e commi successivi).
La predetta tutela è stata estesa dall'art.6, D.P.R. cit., come sostituito dal D.P.R. 12.03.2003, n.120, anche alle ZPS, disponendo che:
"6. Zone di protezione speciale. "1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.".