Pos. 3 | Prot. N. /87.06.11 |
Palermo | |||||||
Palermo |
1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla questione in oggetto indicata al fine di determinarsi in ordine alla richiesta di fruizione del congedo ordinario per il periodo di sospensione dal servizio avanzata da un dipendente che, già destinatario della misura cautelare di cui all'art.4 L.n.97 del 2001, è stato riammesso in servizio a seguito di sentenza di assoluzione. | ||
Al riguardo viene manifestato dall'Amministrazione richiedente il proprio orientamento negativo. |
2-Si concorda con codesto Dipartimento nell'escludere il diritto del dipendente alla fruizione del congedo richiesto. | ||
Come già attenzionato nella richiesta, la sospensione del rapporto di lavoro, sia pure non dipendente dalla volontà del lavoratore, facendo venire meno la prestazione lavorativa, esclude quella esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso a soddisfare (cfr. Cass., sez. lav., 05-05-2000, n. 5624). | ||
Né, d'altra parte, nella fattispecie che ci occupa si rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva. |