Sembra necessario chiarire che, come sottolineato anche dall'Autorità di Vigilanza nella deliberazione n. 41 del 13 aprile 2005 citata in premessa, " tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o due livelli di progettazione quanto piuttosto nel senso di una unificazione di due o tre livelli, Qualora ciò sia ritenuto necessario dal RUP o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o dimensione dei lavori. Ed inoltre "altro limite alla discrezionalità tecnica del RUP in tema di modifica e/o unificazione dei livelli di progettazione discende dal citato art. 14, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m., alla luce del quale per lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000 non si può prescindere dal progetto preliminare ai fini dell'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, tranne che per i lavori di manutenzione, con la consequenza che la |
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