Pos. 4 | Prot. N. 348.11.05 |
1. | Con il foglio in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente la possibilità per codesto Ufficio di avviare l'istruttoria relativa all'istanza, presentata dagli eredi dell'assegnatario di un alloggio popolare ed acquisita agli atti dell'Amministrazione il 10 novembre 2005, di "regolarizzare il trasferimento della proprietà dell'alloggio.......in via equitativa e di giustizia", malgrado il giudice d'appello abbia reso una pronuncia sfavorevole. |
Risulta dagli stessi che il contratto di locazione con patto di futura vendita dell'alloggio in questione fu registrato il 18 luglio 1962, in data antecedente all'entrata in vigore della l.r.22 marzo 1963, n.26. | ||
Con raccomandata a.r. pervenuta all'Assessorato Regionale delle Finanze il 9 dicembre 1977, l'assegnatario formulò istanza di trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio ai sensi dell'art.4 u.c. del suindicato contratto; dalla nota 14 novembre 1989 n.3961 di codesto Dipartimento, trasmessa unitamente agli altri documenti, risulta, oltre alla concessione del nulla osta alla cessione in proprietà dell'alloggio in questione, che l'assegnatario ha completato i pagamenti il 18 maggio 1981 come risulta dalla ricevuta in possesso di codesta Amministrazione e, dall'esame delle motivazioni della sentenza di primo grado, risulta, inoltre, che, in data 31 ottobre 1980, la Regione Siciliana aveva comunicato all'Intendenza di Finanza di KKKKKK i nominativi degli aventi diritto al trasferimento fra i quali era incluso l'assegnatario in questione ed aveva invitato lo stesso assegnatario a versare il residuo importo di cui risultava debitore. | ||
Con la suindicata sentenza, resa i 30 maggio - 8 settembre 2000, il Tribunale di Trapani ha disposto il trasferimento coattivo dell'immobile condannando l'I.A.C.P. della provincia di JJJJJ al pagamento delle spese di giudizio. | ||
Tale sentenza è stata appellata dal suindicato convenuto che ha ottenuto la decisione n.296/05 dei 5 dicembre 2003 - 16 marzo 2005, con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha negato l'esistenza del diritto dell'assegnatario in base alla motivazione che "la domanda di trasferimento della proprietà del bene formulata da HHHHHH LLLLLL nei confronti del Presidente della Regione Sicilia non è stata espressamente riproposta dai suoi aventi causa in questo grado del giudizio, e, giusta quanto dispone l'art.346 cod.proc.civ. deve considerarsi, quindi abbandonata". |
3. | Tanto precisato in fatto occorre premettere che il giudizio in questione, a suo tempo promosso dall'assegnatario, si fonda su un titolo costituito dal contratto di locazione con patto di futura vendita il cui petitum sostanziale è costituito dalla domanda di riscatto dell'alloggio cioè di adempimento in forma specifica dell'obbligazione assunta dalla Regione Siciliana per il tramite dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori che in quel periodo gestiva gli alloggi per conto della Regione. |
L'esame della citata sentenza consente di rilevarne l'evidente contraddittorietà tra dispositivo e motivazione e l'istanza proposta dagli interessati, tendente ad ottenere l'esecuzione dell'obbligo a suo tempo contratto dall'Amministrazione, oltre a manifestare la volontà di non prestare acquiescenza alla sentenza e far valere il diritto in questione (Cass.,sez.trib., 26 aprile 2002, n.6050) consente a codesta Amministrazione di valutare la possibilità di pervenire - "in via equitativa e di giustizia" come chiesto dagli istanti - alla stipula dell'atto definitivo, concludendo così un iter che si protrae da decenni. | |||
Ciò in quanto, a suo tempo, l'amministrazione ha accettato la domanda proposta dall'assegnatario entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.513 - e rientrante nella disciplina transitoria di cui agli artt.27 e 28 dell stessa legge - e comunicato il prezzo al richiedente. Da "tale momento.. si determina lo scambio dei consensi destinato a dar vita all'accordo contrattuale e l'aspettativa del richiedente si trasforma in diritto soggettivo a conseguire la cessione"(C.conti, sez.contr.Stato, 14 settembre 1999, n.69). Ed, invero, è "legittima l'approvazione della vendita di un alloggio popolare in favore del coniuge dell'originario assegnatario deceduto allorchè la domanda di cessione sia stata tempestivamente confermata dall'originario titolare con contemporaneo pagamento di quanto dovuto e, solamente a causa dei ritardi dell'Amministrazione, la formale stipula del contratto risulti avvenuta dopo la morte di quest'ultimo"(Corte dei Conti, sez.contr., det. 61 del 15 aprile 1997). Peraltro "gli eredi di un aspirante alla cessione di un alloggio economico e popolare deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento, ma dopo il versamento dell'intero ammontare del prezzo, hanno titolo a conseguire la proprietà dell'alloggio medesimo indipendentemente dai requisiti previsti dall'art.6, comma terzo, della legge regionale 22 marzo 1963, n.26, modificato dall'art.4 della legge regionale 12 maggio 1975, n.21"(C.G.A., sez.consultiva, par.n.363 del 15 giugno 1993). | |||
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente. |
Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1988 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". |