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2- Com'è noto la problematica relativa all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale in conseguenza della preposizione ad Uffici di livello dirigenziale generale è stata oggetto di due interventi legislativi entrambi successivi all'invio della nota cui si risponde. Tuttavia, poichè le norme all'uopo approvate dall'Assemblea regionale siciliana sono state impugnate dal Commissario dello Stato ed espunte dalle leggi nelle quali erano inserite, di seguito promulgate parzialmente, l'ambito legislativo di riferimento non risulta in atto modificato. |
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Di conseguenza va condiviso l'assunto di codesto Dipartimento. Infatti che non possano nutrirsi dubbi sull'applicabilità della norma statale in materia di accesso alla prima fascia è confermato anche dall'art. 2 del D.P.Reg.11 del 2001 recante la disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale che al comma 5 espressamente prevede che a regime "in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti nella prima fascia, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di struttura di massima dimensione per un tempo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10." |
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Né in contrario può invocarsi la menzione nella surriportata norma regolamentare del periodo di cinque anni contenuto nella norma statale all'epoca vigente.La disposizione di livello secondario infatti nel disciplinare gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del ruolo unico della Dirigenza per quanto attiene agli aspetti ordinamentali ha solo proceduto per esigenze di chiarezza alla ricognizione delle norme legislative applicabili. |
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Correttamente infatti il regolamento prende atto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dal legislatore regionale per le modalità di accesso a regime alla prima fascia dirigenziale trattandosi di fattispecie non disciplinata autonomamente dalla legge regionale. |
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Trattandosi appunto di rinvio dinamico è alla norma vigente al momento della sua applicazione che deve farsi riferimento e quindi il periodo di svolgimento di incarichi di livello dirigenziale generale che, in assenza di responsabilità dirigenziale, da titolo al passaggio dalla seconda alla prima fascia, anche nell'Amministrazione regionale, è pari oggi ad almeno tre anni. |