Pos.3 | Prot. N. 17579 /312.05.11 |
In ambito regionale la principale fonte da richiamare in relazione alla materia in esame è il D.D.G. 22 ottobre 2002, recante Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi, che, richiamata in premessa la normativa statale sopra citata, subordina il rilascio o il rinnovo della concessione all'esercizio dell'attività di revisione al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80, comma 8 e seguenti, del codice della strada e dagli artt. 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, attribuendone la relativa competenza all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio. |
Alla luce della superiore prescrizione le imprese di autoriparazione interessate al rilascio o al rinnovo della predetta concessione non solo devono risultare iscritte nel registro o nell'albo sopra indicati per tutte le attività previste dal citato art. 1, comma 3, della L. n. 122/99, ma devono altresì esercitare effettivamente tutte le predette attività. |
Ciò posto, nei confronti di un'impresa di autoriparazione che abbia presentato richiesta di rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione, che risulti iscritta al registro o all'albo per le quattro attività sopra indicate, ma che non eserciti effettivamente tutte e quattro le predette attività in quanto sprovvista delle attrezzature e delle strumentazioni prescritte dalla legge, l'Ufficio competente non può che adottare un provvedimento di diniego. |
Analogamente, nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, ove dal sopralluogo di verifica dovesse risultare che l'impresa non sia più dotata delle predette attrezzature e strumentazioni, l' Ufficio competente dovrà adottare un provvedimento di revoca della concessione originaria. |
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente. | |