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In base alle superiori premesse appare evidente che nel caso previsto dal comma 3/ter dell'art. 2 della l. 109/1994 (nel testo coordinato) la "stazione appaltante" di cui all'art. 17 citato vada individuata nell'ente locale, che potrà affidare la progettazione al proprio ufficio tecnico ovvero dar corso al conferimento dell'incarico professionale ricorrendo a professionisti esterni da individuare mediante procedura di evidenza pubblica o, ricorrendone i presupposti, procedere al conferimento dell'incarico fiduciario. |