Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    V                          /383.99.11

OGGETTO: Fondo nazionale per la lotta alla droga. Progetti ammissibili al finanziamento.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Sanità
                                                           I Direzione
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se siano ammissibili ai finanziamenti del fondo in oggetto per l'esercizio finanziario 1996 - in particolare ai sensi dell'art. 11 del relativo D.A. (sanità) 21 gennaio 1998 - tre progetti, presentati da altrettanti enti assistenziali, riguardanti rispettivamente:
   a) - "realizzazione di due impianti di ascensore per il superamento di barriere architettoniche" (richiedente: XXXX - Centro sociale "YYYY" di C.);
   b) - "adeguamento di due servizi igienici per disabili ed installazione di un ascensore" (richiedente: Cooperativa JJJJ di M.);
   c) - "realizzazione di un campo di calcetto" (richiedente: Cooperativa JJJJ di M.).
                 Il superiore quesito - sul quale la richiesta di avviso si esprime favorevolmente agli interessati - viene altresì posto in relazione "alla titolarità della proprietà di ciascun immobile".
   
                 2. La questione sottoposta, non implicando problemi relativi all'interpretazione di norme di legge o statutarie, esulerebbe dall'attività di consulenza dello scrivente (ex art. 7 T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale), riguardando piuttosto funzioni proprie dell'attività "istruttoria" dell'amministrazione attiva, quali - in particolare - l'individuazione delle norme applicabili e la valutazione di fattispecie concrete.
                 Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dal rendere il parere richiesto, fermo restando che ogni valutazione sul merito dell'affare spetta in definitiva a codesta Amministrazione.
   
                 3. Il terzo comma dell'art. 11 del citato D.A. 21 gennaio 1998 esclude dal finanziamento de quo "le richieste di acquisto, di costruzione e di ristrutturazione di immobili, ad eccezione delle spese per l'adeguamento delle strutture, iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, ai requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa".
                 Posto che l'eccezione ivi prevista riguardi il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447), secondo codesto Assessorato rientrerebbe in quest'ambito anche l'eliminazione di barriere architettoniche (contemplata dai primi due progetti in questione), in quanto attinente "alla sicurezza in generale".
                 Tale tesi, a giudizio di quest'Ufficio, si appalesa giusta nella premessa, ma non nella conclusione (generalizzata) che nella richiesta di avviso se ne trae.
                 Al riguardo va in sostanza osservato che le due ipotesi sopra accennate - entrambe lontane, peraltro, dalle finalità della lotta alla droga - si atteggiano in modo assai diverso, dal punto di vista normativo, nei confronti dei soggetti privati cui la fattispecie si riferisce. E precisamente: mentre la sicurezza degli impianti (elettrici, idrosanitari, di sollevamento, etc.) è esplicitamente imposta dalla richiamata normativa ai soggetti privati (cfr. art. 1 legge n. 46/1990 e art. 1 D.P.R. n. 447/1991), questi ultimi hanno solo facoltà - presentandosene la necessità ed eventualmente giovandosi di contributi ad hoc - di eliminare barriere architettoniche (cfr. art. 1 e 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), essendo rivolta la disciplina cogente in materia (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) essenzialmente agli enti pubblici.
                 Consegue da tutto ciò che i progetti sub a e b, in quanto non obbligatori per legge nei confronti dei soggetti di cui trattasi, non possono equipararsi agli adeguamenti richiesti dalla normativa per la sicurezza degli impianti e sembrano pertanto da escludere dall'eccezione contemplata dal terzo comma dell'art. 11 del D.A. 21 gennaio 1998.
                 Lo stesso art. 11, invece, al secondo comma così recita: "le iniziative di prevenzione primaria riguardanti l'impiego del tempo libero e le attività sportive e ricreative possono essere finanziate solo se inserite all'interno di un articolato progetto, del quale siano individuati gli obiettivi concreti ed i destinatari".
                 Tale dizione consente di ritenere il progetto di cui al punto sub c ammissibile al finanziamento in questione, sempre che - ovviamente - ricorrano nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dalla disposizione testè riportata.
                 Per quanto riguarda poi il problema dei rapporti fra il finanziamento dei progetti in questione e la titolarità degli immobili interessati, lo stesso appare da un lato superato - per quanto sopra detto - in relazione ai punti sub a e b; e dall'altro non sembra sussistere in relazione al punto c in quanto - come affermato nella richiesta di avviso - in quel caso l'ente gestore della comunità richiedente è anche proprietario dell'immobile.

   * * * * *


             Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane