OGGETTO: Accoglibilità della dimissione di dipendente sospeso cautelarmente dal servizio.
Assessorato regionale
dei lavori pubblici
P A L E R M O
e, p.c. Direzione regionale del
personale e dei servizi
generali
S E D E
Direzione regionale dei
servizi di quiescenza
previdenza ed assistenza
per il personale
S E D E
1.- Con la suindicata nota si chiede allo scrivente di esprimere il proprio parere sulla problematica in oggetto indicata anche sulla scorta delle informazioni -contestualmente richieste alle Direzioni regionali in indirizzo- sulle soluzioni eventualmente adottate in casi analoghi.
Nella richiesta di parere si riferisce che il dipendente di che trattasi risultava, al momento della richiesta, sospeso ex art. 91 T.U. imp. civ. St. in quanto rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e che la Giunta ha autorizzato nel relativo procedimento penale la costituzione di parte civile della Regione; chiede anche, qualora le dimissioni possano accettarsi, come si debba provvedere alla liquidazione della pensione e se possa in via cautelativa "congelarsi" la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Infine e sempre che si propenda per una risposta positiva al primo quesito, si chiede quale decorrenza debba avere la cancellazione dal ruolo nell'ipotesi che la presente consultazione venga fornita dopo la data del 7 gennaio 2000 indicata dal dipendente.
2.- In via preliminare va rappresentato che, il presente parere è stato redatto in assenza di qualsiasi informazione da parte degli Uffici che leggono per conoscenza e nel presupposto che la situazione del dipendente non sia mutata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 1999, n. 475, per aver codesto Assessorato attivato gli adempimenti necessari a che la sospensione del dipendente legittimamente perduri.
Quanto alla possibilità di accettare le dimissioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 124 D.P.R. 3 del 1957, l'Amministrazione può ritardarle al fine di condurre a compimento, all'esito del giudizio penale, il procedimento disciplinare, va evidenziato come quella della sospensione cautelare in relazione a procedimento penale costituisca l'unica eccezione alla regola generale secondo cui il potere disciplinare presuppone l'esistenza di un rapporto d'impiego onde è possibile l'esercizio postumo di tale potere.
E' infatti prevalente la giurisprudenza (per tutte, Cons. St., Ad. plen. 6 marzo 1997, n. 8 e Sez. VI 17 febbraio 1999, n. 157) in ordine all'"esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio nelle ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato dell'impiegato o della stessa Amministrazione, a una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio" (Ad. plen. 8/97 cit.).
Comunque, anche, ove l'Amministrazione non ritenga di ritardare l'accettazione delle dimissioni ai sensi dell'art. 124 del T.U. imp. civ. St., essendo ormai trascorso il termine fissato dall'interessato, le dimissioni non potranno che decorrere dalla data in cui verranno formalmente accettate (e con ciò si risponde all'ultimo quesito), ferme le conseguenze che sulla data di estinzione del rapporto potrebbero riverberare dall'esito del procedimento penale.
Infatti la definizione della vicenda relativa alla sospensione cautelare sarebbe in tale ipotesi rimandata, così come accade per il personale in servizio, alla conclusione del procedimento penale ai sensi dell'art. 97 T.U. imp. civ.. Ove questo si concluda con l'assoluzione dell'impiegato perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata di diritto con effetto ex tunc mentre nelle altre ipotesi "l'Amministrazione è tenuta ad iniziare in tempo debito, cioè entro lo stesso termine previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente in servizio, il procedimento disciplinare e se questo si conclude con la destituzione, il periodo di sospensione cautelare resta assorbito nel provvedimento espulsivo che retroagisce al momento della sospensione.
Nelle restanti ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare invece si avranno effetti reintegratori totali o parziali, rispettivamente, nel caso di proscioglimento o di sanzione di durata o portata inferiore a quella della sospensione.
Se l'Amministrazione viceversa riterrà di non procedere in via disciplinare sarà tenuta ad eliminare gli effetti prodotti in via provvisoria dal provvedimento di sospensione atteso che questo viene meno con effetto ex tunc. Si evidenzia però al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. contr. Stato, delib. 10 gennaio 1996 n. 4), sono irregolari e adottati in violazione dell'art. 9 L. 7 febbraio 1990, n. 19 i comportamenti delle Amministrazioni dello Stato consistenti nell'omissione dell'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti sottoposti a sentenza passata in giudicato per uno dei reati richiamati nella norma predetta.
Relativamente all'aspetto pensionistico -non conoscendo l'anzianità di servizio del dipendente si presume, senza peraltro entrare nel merito dei requisiti oggi necessari, che questi abbia conseguito il diritto a pensione-, la Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale (sempre che condivida il parere dello scrivente) liquiderà il trattamento provvisorio di quiescenza in base ai soli servizi antecedenti con espressa riserva di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare una volta intervenuto il giudicato penale.
Per quanto riguarda poi l'indennità di buonuscita, che può essere sequestrata nel limite di un quinto pur quando si tratti di garantire crediti da danno erariale, i comportamenti da porre in essere dovranno essere concordati con l'Avvocatura distrettuale dello stato che difende l'Amministrazione regionale nel processo penale contro il dipendente de quo.
A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".