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Gruppo XV                                              380.99.11

OGGETTO: Furto opera d'arte affidata a restauratore. Quesiti vari.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota n. 3708/Gr IX BC del 27 dicembre 1999, codesto Assessorato, rappresentando che, uno dei quadri affidati ad un restauratore -in regime di cottimo fiduciario- non è stato reso in quanto trafugato da ignoti -come denunciato dal restauratore medesimo ai competenti organi di polizia giudiziaria-, ha chiesto se, e in che misura, debba esser pagato al restauratore medesimo l'importo previsto nella perizia di spesa per il restauro di 108 quadri (tra cui quello in questione) e a chi debba esser pagata la cifra di £ 4.500.000 liquidata al restauratore dalla compagnia di assicurazioni presso cui il medesimo aveva assicurato il rischio di furto.

In ordine alla questione codesta Amministrazione specifica che l'opera in discorso è stata valutata al momento della consegna dei lavori in lire 4.500.000 e che il restauratore ha dichiarato che il proprio laboratorio risultava fornito di impianti di antifurto e altri accorgimenti di chiusura particolare ed era sorvegliato da ronde notturne di ditte specializzate.

Codesta Amministrazione, con riferimento al primo quesito, esprime l'orientamento che al restauratore debba esser liquidato l'intero importo della perizia, dato che, da una nota del restauratore, dovrebbe dedursi che il restauro era avvenuto su tutti i quadri affidatigli: con ciò, in buona sostanza, chiarendo che il quesito sul punto è relativo alla questione se al restauratore debba esser pagato, o meno, anche l'importo relativo al restauro dell'opera trafugata.

Con riferimento al secondo quesito, codesta Amministrazione esprime l'orientamento che l'importo liquidato dalla compagnia di assicurazione debba esser versato al Comune proprietario dell'opera illecitamente sottratta.



2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati, si osserva quanto segue.

Il dovere di custodia, proprio del depositario a termini dell'art. 1766 cod. civ, e, peraltro, implicitamente insito nel rapporto instaurato con il contratto in questione, nella fattispecie è stato specificamente richiamato nel capitolato speciale, allegato al contratto di affidamento dei lavori di restauro (artt. 17 e 18 capitolato).

Il depositario è tenuto ad usare, nella custodia della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.); ed è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli quando abbia perso la detenzione della stessa per fatto a lui non imputabile (nel qual caso, comunque, il depositante ha diritto di ricevere ciò che il depositario abbia conseguito in dipendenza del fatto stesso: art. 1780 cod. civ.).

Va sottolineato, però, che, nel caso di perdita della detenzione, il depositario è tenuto a provare che la sottrazione va ascritta a fatto a lui non imputabile e che, nella custodia, ha usato la massima diligenza in relazione al contesto generale.

In proposito, la S.C. di Cassazione ha ritenuto che il depositario "è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o minaccia alle persone" (sez. III, sent. 3 nov, 1984, n. 5578); e che la diligenza del depositario "dev'essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata, cioè tenendo presente non soltanto l'ordinaria preveggenza e cautela dell'uomo medio, ma, altresì, il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione, e così senza potersi prescindere dal valore della res consegnata" (sez. III, sent. 21 dic. 1990, n. 12120).

In relazione alla fattispecie in questione, senza punto esprimere giudizi in merito, si rileva soltanto che, da quella documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di parere, risulterebbe che sì il restauratore aveva approntato quelle cautele dichiarate (antifurto e vigilanza privata notturna, come anche asseverato dalla Soprintendenza con nota 719 del 1° luglio 1999) ma, altresì, dalla dichiarazione di parte (v. lettera del restauratore assunta al protocollo della soprintendenza n. 182 del 13/2/1997) risulta che le opere sono state maneggiate e fotografate da personale di un consorzio di catalogazione autorizzato dalla soprintendenza committente, senza che, neppure dalle medesime dichiarazioni, risulti che vi sia stata un'attività di vigilanza da parte del restauratore durante le predette operazioni.

Si rileva ancora, sempre sulla scorta della predetta documentazione trasmessa, che la circostanza che il restauro sia avvenuto su tutti i quadri, compreso quello non restituito, è dedotta dalle dichiarazioni del restauratore, e non da altre circostanze obiettive o riferite dall'Amministrazione. In tale documentazione non si rinvengono, infatti, verbali di accertamento in corso d'opera; mentre il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dalla Soprintendenza il 19/5/1999, è stato emesso soltanto con riferimento ai quadri resi, con esclusione di quello di cui è questione.

Si rileva, infine, che, dagli atti trasmessi allo Scrivente, non risulta che la valutazione dell'opera (£ 4.500.000) alla consegna sia stata effettuata dalla Soprintendenza ma dal restauratore in occasione della stipula di polizza di copertura assicurativa, ancorchè dalla nota della Soprintendenza n. 719 del 1° luglio 1999 potrebbe dedursi che tale valutazione sia stata condivisa dalla Soprintendenza medesima.

In ogni caso, ovviamente, la valutazione di ogni aspetto di merito non attiene all'attività dello Scrivente che si limita a rilevare quanto sopra per delimitare i termini concreti della fattispecie.

In ordine al primo dei quesiti sottoposti, se, cioè, debba esser pagato al restauratore medesimo l'importo previsto nella perizia di spesa per il quadro non restituito, si rileva che l'art. 15 del capitolato speciale dei lavori di che trattasi prevede il pagamento del saldo dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Stante, quindi, che tale certificato è stato emesso con esclusione del quadro in questione, risulta evidente che il relativo importo non possa venir pagato.

In ordine al secondo quesito, e cioè a chi debba esser pagata la cifra di £ 4.500.000 liquidata al restauratore dalla compagnia di assicurazioni, si concorda con codesto Assessorato nel ritenere che la stessa vada versata, quantomeno in conto, al Comune proprietario del dipinto, dal momento che lo stesso risulta danneggiato dall'evento delittuoso.

Resta impregiudicata, comunque, la valutazione di ogni aspetto di merito rimessa all'attività di codesto Assessorato, tra cui la stima del reale valore del dipinto al momento della sottrazione, che, in ipotesi, potrebbe risultare ben superiore a quanto liquidato dalla compagnia assicurativa, e che, in tal caso, potrebbe dar luogo a richiesta di risarcimento del danno nei confronti del restauratore, ove si ritenga che la scomparsa del dipinto possa, in ipotesi, ascriversi a fatto allo stesso comunque imputabile ex art. 1780 cod. civ. citato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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