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Gruppo II                            /378.99.11

OGGETTO: Cessazione dalla carica degli assessori regionali.

   
   
   
                                                Direzione regionale
                                                 del personale e SS.GG.
                                                 S E D E

   
   1.            Con la nota segnata a margine codesta Direzione regionale, premesso che, nel corso di una conferenza di servizi tra gli uffici dei vari rami dell'Amministrazione regionale competenti alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di esperto e consulente degli assessori regionali, "sono sorte perplessità sull'individuazione in concreto della data di cessazione dalla carica degli assessori", alla quale l'art.52 della l.r. 29 ottobre 1985, n.41 ricollega la scadenza dei predetti incarichi, sottopone la questione all'esame di questo Ufficio riferendo:
   - che "da parte di taluni Assessorati si ritiene che anche dopo l'elezione ed accettazione dell'incarico da parte del nuovo Presidente gli assessori delegati dal precedente Presidente restano in carica per il principio della prorogatio fino a quando il nuovo presidente non conferisce le deleghe ai nuovi assessori";
   - che altri Assessorati ed il gruppo contabilità di codesta Direzione ritengono invece "che l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente della Regione neoeletto comporti di per sé la cessazione dalla carica di  tutti gli assessori che dal precedente presidente avevano ricevuto le deleghe", senza che si verifichi "un vuoto di potere, in quanto il presidente neoeletto prima di conferire le deleghe è titolare di tutti i poteri che successivamente delega agli assessori".
                 A sostegno di quest'ultima tesi, nella richiesta di parere si rileva che, "avallando la precedente ipotesi, si giungerebbe alla conclusione inammissibile che nel periodo tra l'elezione del nuovo presidente ed il conferimento delle deleghe agli assessori neoeletti si avrebbero due giunte regionali: la precedente prorogata e la nuova che dalla data dell'elezione degli assessori è entrata nelle proprie funzioni, anche se non piene, non essendo state conferite ai componenti le deleghe".
   
   2.            L'art.9 dello Statuto siciliano, dopo avere stabilito al comma 1 che il "Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno...", aggiunge, al comma 2, che gli Assessori "sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione".
                 Quindi la carica di Assessore regionale, alla cui durata l'art.52 della l.r. 29 ottobre 1985, n.41 riconnette quella dell'incarico di esperto o consulente di detto organo, può esplicarsi solo con il concorso dei due predetti atti: a) elezione da parte dell'Assemblea ed in seno alla stessa; b) preposizione da parte del Presidente della Regione ad un ramo dell'amministrazione regionale.
                 La conclusione che la semplice elezione non sia sufficiente a considerare "in carica" l'Assessore discende anche da altre disposizioni del lo Statuto, quali l'art.13, co.1, secondo cui le leggi approvate dall'A.R.S. ed i regolamenti emanati dal Governo regionale "non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia" o l'art.20, a norma del quale i predetti organi "svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17" nonchè, sempre in base alla loro competenza per materia, la c.d. attività amministrativa decentrata secondo le direttive del Governo dello Stato. Quest'ultima norma viene richiamata peraltro nelle norme di attuazione ex art.43 St. Si. e tale richiamo implica appunto che le attribuzioni trasferite dallo Stato all'Amministrazione regionale sono esercitate dall'Assessore regionale preposto al ramo corrispondente.
                 Coerentemente con il quadro statutario, l'art.3 della l.r. 29 dicembre 1962, n.28, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, ricollega le attribuzioni degli Assessori regionali alle "materie" (o "rubriche", quando si tratta delle proposte per la compilazione dello schema di bilancio) "di loro competenza".
                 Analogo riferimento viene fatto dall'art.5 (riguardante il funzionamento della Giunta regionale) per quanto concerne le relazioni e le proposte presentate da ciascun Assessore (co. 3).
                 Se dunque in attesa della preposizione ai singoli rami di amministrazione i nuovi Assessori non possono considerarsi in carica, non potendo esercitare le loro funzioni nè singolarmente nè collegialmente, è da ritenersi simmetricamente che nelle more di tale preposizione l'attività dell'amministrazione regionale continui ad essere esplicata dagli Assessori del precedente Governo.
                 Nè può addursi a sostegno della opposta tesi l'argomento che "il presidente neoeletto prima di conferire le deleghe è titolare di tutti i poteri che successivamente delega agli Assessori", escludendosi con ciò ogni "vuoto di potere". L'unico Assessore a cui il Presidente delega proprie attribuzioni è invero quello destinato alla Presidenza (v. art. 3, u.c., T.U. leggi sull'ordinamento); gli altri sono preposti a ciascun ramo di amministrazione, esercitano poteri propri e ne sono responsabili, secondo i casi, di fronte all'Assemblea ed al Governo dello Stato (art.20, co. 2, St.Si.); essi hanno altresì la rappresentanza giuridica degli Assessorati ai quali sono preposti (art.3, co. 1, l. 29 dicembre 1962, n.28 e succ. modif.) nonchè la relativa legittimazione processuale (Cass., Sez. I 10 novembre 1955, n.3695; C.S., Ap. 28 marzo 1955, n.4). La tesi della titolarità di "tutti i poteri" da parte del Presidente della Regione non tiene conto della distinzione tra i poteri che competono a tale organo quale Capo della Regione e quelli esercitati nella veste di Capo della Presidenza della Regione, gli unici delegabili all'Assessore destinato a tale ramo dell'Amministrazione regionale.
                 La ricostruzione sistematica di cui sopra induce lo Scrivente a ritenere che gli incarichi in discorso cessino al momento della preposizione dei nuovi Assessori ai vari Assessorati, con l'unica eccezione di quelli degli esperti e dei consulenti dell'Assessore alla Presidenza, il cui incarico non può protrarsi oltre la data dell'accettazione del Presidente neoeletto in capo al quale tornano le attribuzioni che il suo predecessore aveva delegato al predetto Assessore.
   
   * * *

             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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