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Gruppo    II                          /376.99.11

OGGETTO: Indennità di servizio all'estero.

   
   
   
   
   
   
                                                           Direzione del personale
                                                           e dei servizi generali
                                                           S E D E
   
   
1.            Con relazione n.17544 del 7 dicembre 1999 trasmessa con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente sulla determinazione dell'indennità di servizio all'estero di personale assegnato all'Ufficio di Bruxelles istituito ai sensi dell'art.34 della legge regionale n.6 del 1997.
                 In particolare, considerato che è incompatibile con il sistema di determinazione del trattamento retributivo del personale regionale delineato dall'art.3 l.r. 19 giugno 1991, n.38 la delibera della Giunta regionale n.224 del 19 agosto 1999 che attribuisce ai dipendenti in questione una indennità pari a quella stabilita per i propri funzionari con funzioni analoghe, codesta Direzione ritiene invece applicabile nella fattispecie l'indennità prevista dalla normativa statale per il comparto ministeriale.
   
   2.            L'orientamento espresso nella richiesta di parere in ordine all'applicabilità della normativa statale in materia appare condivisibile solo in parte. Non si condivide, infatti, l'assunto dell'illegittimità della delibera per contrasto con l'art.3 della l.r. n.38 del 1991. L'art.34 della legge regionale n.6 del 1997 rappresenta, invero, norma succesiva e speciale rispetto a quella di cui alla l.r. 38/91.
                 Peraltro l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art.3 della l.r. 38/91 discende anche dalla natura dell'indennità in parola che espressamente viene definita dall'art.171 D.P.R. 18/67 come sostituito dall'art.5 d.lgs. 62/98 "non retributiva" (in conformità a quanto disposto dalla delega contenuta all'art.1, c.138, l.662/96), laddove l'art.3 in discorso dispone per la disciplina dal "regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio".
                 Comunque, in attesa dell'eventuale perfezionamento della procedura prescritta dal citato art.34 l.r. 6/1997, in mancanza di disposizioni regionali applicabili in materia, non può che farsi rinvio secondo quanto disposto dall'art.1 della legge regionale 29 ottobre 1985 n.41 alle disposizioni relative ai dipendenti civili dello Stato ed in particolare a quelle del comparto ministeriale.
                 In ordine, infine, alla attribuzione dell'indennità, nel caso in esame, prevista per il personale che non abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni, si concorda con la soluzione adottata.
                 Invero, il d.lgs. 27 febbraio 1998, n.62, nel riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero secondo quanto disposto dall'art.1 c.138 della l.23 dicembre 1996, n.662, ha operato alla tabella "A" la distinzione tra i dipendenti con 20 anni e quelli con meno di anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri; privilegiando in tal modo tra le anzianità di servizio quella relativa all'attività resa in detto Ministero.
   
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                 A termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   

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