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Gruppo IV                            /371.99.11

OGGETTO: Art.5, comma 11, L.r. 21/85. Compenso a componenti Uffici tecnici ente appaltante. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Applicabilità.

   
   
                                        Assessorato regionale
                                         dei Lavori Pubblici
                                         Ispettorato tecnico
                                         P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dal Comune di XXXX, con nota n.43368 del 3/11/99, concernente la possibilità di corrispondere ai tecnici dell'Amministrazione comunale gli incentivi previsti dall'art.5, comma 11, della L.r. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, per i "progetti relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito dei beni di proprietà dell'amministrazione comunale".
                 Codesto Ispettorato tecnico ritiene che la norma in questione - che prevede "con finalità incentivante un compenso per i dipendenti degli uffici tecnici delle amministrazioni ... esclusivamente per i progetti esecutivi contemplati dalla predetta legge" - non sia suscettibile di interpretazione estensiva in ordine alla "ammissibilità del progetto per servizi e/o per gestione di servizi con quello dell'opera pubblica cui si riferisce la L.r. 21/85".
                 Inoltre, ad avviso di codesto Ispettorato "la progettazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione relativa ai servizi, per i livelli di elaborazione e per i contenuti tecnici, non può ritenersi assimilabile a quella esecutiva contemplata dall'art.5 bis della L.r. 21/85 essendo finalizzata a conseguire semplicemente... l'analisi dei prezzi ed il capitolato d'appalto".
   
   2.            L'art. 5 della l. r. 21/85, come modificato dall'art. 22 della l. r. 10/93, al comma 11 dispone che: "Per i progetti esecutivi redatti dall'Ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi".
                 L'art. 5 bis della stessa legge 21, inserito dall'art. 20 della l. r. 10/93, nel disporre che l'attività di progettazione si articola su tre livelli -preliminare, di massima ed esecutiva- precisa che "La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetrie con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti" (comma 3), nonchè "in ogni caso... gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche e integrazioni" (comma 4).
                 Da una lettura congiunta delle due norme risulta in modo inequivoco che le somme previste dal citato art.5, comma 11, sono destinate a remunerare l'attività posta in essere dagli Uffici tecnici ai fini della redazione di progetti esecutivi conformi, nei loro contenuti, al disposto del citato art.5 bis della l.r. 21/85 (cfr. art.3, D. Ass.to Regionale Lavori Pubblici 6/7/96; art.2, D. Assessorato Regionale dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 26/4/99, nonchè art.1 D. Ministero dei lavori pubblici 7/4/98 n.320).
                 La presenza di un progetto esecutivo redatto ai sensi della l. r. 21/85 - e quindi completo di tutti gli elaborati da questa richiesti - va pertanto ritenuta presupposto necessario ai fini della corresponsione, ai componenti dell'Ufficio tecnico che ha curato la progettazione, delle somme di cui all'art.5, comma 11, della l.r. 21/85.
                 Per ciò che concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria occorre considerare che l'art.5 della L.r. 6/4/96, n.22 ("Interpretazione autentica dell'art.5 della Legge regionale 29 aprile 1985, n.21) prevede che "... per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi... di lavori relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo" gli enti appaltanti devono prioritariamente avvalersi di propri uffici tecnici.
                 Tuttavia, ai sensi dell'art.5 bis, comma 5 della L.r. 21/85 (come modificato ed integrato, rispettivamente, dall'art.20 della L.r. 10/93 e dall'art.149 della L.r. 25/93) "Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche.... si prescinde dal progetto esecutivo, così come definito dal comma 3 ..." del medesimo articolo. Inoltre, in ambito statale, l'art.19, comma 5 bis della L. 11 febbraio 1994, n.109 (aggiunto dall'art. 6 bis del D.L. 3 aprile 1995, n.101) prevede che "L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione...".
                 Tali ultime disposizioni trovano la loro ratio nella considerazione che, per i lavori di manutenzione, un'attività di progettazione esecutiva strictu sensu (ex art.5 bis comma 3) non è identificabile, poichè si verte in tema di lavori che hanno una irrilevante incidenza sul territorio e  per i quali necessitano semplici previsioni formulate sulla base della natura del bene da tutelare sottoposto ad usura e delle "ricorrenti esperienze acquisite in termini di costo" (CO.RE.CO., Sez. Centrale, 27/6/96, n.8797).
                 Pertanto, mancando una vera e propria progettazione esecutiva, viene meno il presupposto necessario per la corresponsione di un compenso ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art.5 della L.r. 21/85.
                 Solo con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria potrebbe ipotizzarsi la necessità di un progetto esecutivo corredato da tutti gli elaborati richiesti dall'art.5 bis L.r. 21/85 e dal D.M. 29 maggio 1895, per la redazione del quale, i componenti dell'Ufficio tecnico dell'Ente appaltante avrebbero diritto al compenso di che trattasi.
                 Dalle considerazioni esposte consegue - conformemente all'avviso di codesto Ispettorato - che un'attività finalizzata a conseguire l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto non integra gli estremi dell'attività progettuale retribuibile ex art.5, L.r. 21/85.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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