OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Progettazione opere pubbliche. Pagamento competenze professionali solo a seguito dell'ottenimento del finanziamento. Quesiti.
Assessorato Regionale
Industria
PALERMO
1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ai seguenti quesiti sollevati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di XXXX con l'allegata nota n.4704 dell'8 ottobre 1999 relativamente ad incarichi di progettazione di opere pubbliche affidati a professionisti con disciplinare che prevedeva la clausola del pagamento delle competenze solo a seguito dell'ottenimento del finanziamento delle opere:
a) "quale sia il termine di prescrizione del credito professionale connesso alla redazione del progetto e se, in particolare, possa invocarsi la prescrizione triennale di cui all'art.2956 c.c. a decorrere dal compimento della prestazione da intendersi definita all'atto della presentazione del progetto (art.2957 C.C.) ovvero se il termine prescrizionale decorra dall'ottenimento del finanziamento;
b) nel caso in cui si concordi sulla prima tipologia prescrizionale, di cui al superiore punto, se possa intendersi interrotta ovvero non sussistente la prescrizione, nel caso in cui l'Amministrazione abbia incluso il progetto nei piani triennali delle opere pubbliche nel corso del tempo via via redatti, ovvero ne abbia richiesto l'aggiornamento relativo ai prezzi e/o alle caratteristiche progettuali ai medesimi professionisti incaricati".
2. In ordine al primo quesito giova innanzitutto premettere che la clausola, che condiziona il pagamento del compenso spettante al professionista all'avvenuto finanziamento della opera apposta nei contratti di opera professionale prima del divieto contenuto nel comma 7 dell'art.5 della l.r. n.21 del 1985 (introdotto dall'art.22 della l.r. n.10 del 1993), costituisce una "condizione sospensiva" ex art.1353 cod. civ. in quanto subordina il diritto al compenso ad un avvenimento futuro ed incerto (il finanziamento del progetto).
Ciò premesso, va osservato in via generale che il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese relative si prescrive in tre anni (art.2956, n.2, c.c.) ed il relativo termine decorre dal compimento della prestazione (art.2957 c.c.).
La prescrizione è tuttavia impedita, ossia non può cominciare a decorrere, sino a che il diritto non sia efficace e quindi non possa legalmente farsi valere (art.2935 c.c.).
Caso emblematico di mancato inizio del decorso della prescrizione è proprio quello - che ricorre nella fattispecie - dei diritti sottoposti a condizione sospensiva, poichè non avrebbe senso pensare a inerzia del titolare rispetto ad un diritto che non può esercitare. Il termine prescrizionale pertanto comincerà a decorrere dal giorno in cui si sarà verificata la condizione.
Stante il tenore delle suesposte osservazioni si omette l'esame del quesito sub b).
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".