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Gruppo                                /362.99.11

OGGETTO: Applicazione dell'art. 2, c. 2, l.r. 23 febbraio 1962 n. 2 e succ. modifiche ed integrazioni.

   
   
                                              Direzione Regionale dei Servizi
                                              di Quiescenza, Previdenza ed
                                              Assistenza al Personale Regionale
                                              S E D E
   
                              e, p.c. Direzione Regionale del Personale
                                              e dei Servizi Generali
                                              S E D E
   
                 1. Con la suindicata nota codesta Amministrazione, premesso di aver cercato inutilmente di risolvere la problematica in oggetto attraverso una riunione operativa, ha chiesto all'Ufficio di chiarire se nella locuzione "prole a carico" di cui all'art. 2, c.2, l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 siano ricompresi tutti i figli considerati fiscalmente a carico ai sensi delle disposizioni contenute nella finanziaria per l'anno 1998. Altro quesito riguarda la possibilità di attribuire il beneficio in discorso alle dipendenti vedove o divorziate, ma senza prole a carico.
   
                 2. La norma che ha dato origine alle perplessità della Direzione riguardo all'attuale portata del requisito dell'aver prole a carico, richiesto dall'art. 2, c. 2 l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 cit. è l'art. 47 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che ha sostituito l'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 con cui è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi.
                 A seguito di tale novella, la detrazione per carico di famiglia in presenza di figli spetta a condizione che il reddito di questi non superi 5.500.000 al posto degli oneri deducibili. A fini fiscali quindi non è più influente l'età o l'attività che il figlio svolge, elementi che invece continuano a rilevare ai fini del diritto alla pensione indiretta e di riversibilità che al figlio maggiorenne e non permanentemente inabile al lavoro spetta solo se non ha compiuto il ventiseiesimo anno di età ed è iscritto ad università o istituti superiori. Condizioni queste ultime che prima della modifica apportata all'art. 12 del T.U. imp. sui redditi dovevano sussistere perchè il genitore avesse diritto alla detrazione.
                 Si ritiene pertanto che, essendo stata la nozione di vivenza a carico modificata solo per quanto attiene agli aspetti fiscali ai fini, nell'applicazione dell'art. 2, c. 2 della l.r. 2 del 1962, - norma la cui transitoria vigenza è confermata proprio dalla recente l.r. n. 10 del 2000 - che ha disposto il blocco dei pensionamenti anticipati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore debba continuare a sussistere la condizione che la dipendente dimissionaria abbia a proprio carico figli minorenni, permanentemente inabili o comunque infraventiseienni iscritti a un corso legale di studi. Ciò per una doppia considerazione: da un lato, tali requisiti, come visto richiesti ai fini dell'attribuzione della pensione ai superstiti, rilevano nella stessa materia pensionistica nella quale si colloca il beneficio dell'aumento di servizio; più in generale poi perchè deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 13 marzo 1988 n. 69 conv. con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della l. 13 maggio 1988 n. 153, che ha sostituito agli assegni familiari e consimili trattamenti l'assegno per il nucleo familiare, ove non diversmante stabilito in relazione a specifici istituti (quali appunto il citato assegno e oggi le predette detrazioni fiscali), la nozione di vivenza a carico resti quella già richiesta per la fruizione dei soppressi trattamenti di famiglia ed in base alla quale per essere considerati a carico i figli devono possedere requisiti analoghi a quelli, più volte descritti, necessari per l'attribuzione di pensione ai superstiti.
                 Anche al secondo quesito lo Scrivente ritiene doversi dare risposta negativa. Ed invero considerato che, non esistendo nel 1962 per la donna che avesse contratto matrimonio altre alternative che il coniugio o la vedovanza, l'avere il legislatore, per tale ultima ipotesi, richiesto l'ulteriore requisito della prole a carico significa che una relazione di coniugio ormai conclusa da sola non è condizione sufficiente per godere dell'aumento di servizio ex art. 2 c. 2 cit. L'interpretazione letterale viene inoltre confermata quando si rifletta alla ratio della norma che è quella di agevolare l'adempimento da parte della dipendente dei propri compiti nella famiglia.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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