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Gruppo V                            /361.99.11

OGGETTO: Gestione commissariale dell'Associazione Teatro XXXX di YYYY - Compenso spettante agli organi straordinari.

   
   
   
                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                           Segreteria Generale
                                           P A L E R M O

   
                 1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria Generale pone all'Ufficio un quesito sulla gestione commissariale dell'Associazione sopra indicata, disposta con decreti del Presidente della Regione 14 novembre 1995, numeri 318 e 319.
                 In particolare, premesso che nei citati provvedimenti ci si riserva "di rinviare ad altra sede" la determinazione del compenso spettante agli interessati (Commissario e Vice-commissario straordinario), vien chiesto in base a quale criterio o parametro debba quantificarsi il compenso stesso.
                 Al riguardo codesta Segreteria Generale fa notare la inapplicabilità, nella fattispecie, dell'equiparazione ai fini in questione degli organi ordinari e straordinari degli enti regionali (cfr. D.P.Reg. 21 luglio 1994), atteso che, per l'anno considerato (1995), non risulta stabilito dall'assemblea dei soci "alcun compenso per i componenti il Consiglio di amministrazione" dell'Ente de quo.
   
                 2. La questione sottoposta, non implicando problemi relativi all'interpretazione di norme di legge o statutarie, esulerebbe dall'attività di consulenza dello scrivente (ex art. 7 T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale), riguardando piuttosto funzioni proprie dell'attività "istruttoria" dell'amministrazione attiva, quali - in particolare - l'individuazione delle norme applicabili e la valutazione di fattispecie concrete.
                 Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dal rendere il parere richiesto, fermo restando che ogni valutazione sul merito dell'affare spetta in definitiva a codesta Amministrazione.
   
                 3. Pur non essendo il citato D.P.Reg. del 1994 applicabile in sè all'Associazione in oggetto, non compresa tra gli enti colà contemplati, può in effetti evincersi dallo stesso provvedimento (cfr. art. 4, quarto comma) il principio - suscettibile secondo quest'Ufficio di generalizzazione in sede regionale - secondo cui gli organi di gestione straordinaria degli enti sono assimilabili, dal punto di vista retributivo, ai corrispondenti organi istituzionali.
                 Ma nel nostro caso mancherebbe, come si è visto, il necessario termine di riferimento - cioè il compenso da estendere in concreto agli interessati - la cui determinazione è in generale demandata dal relativo statuto all'assemblea dell'Associazione de qua.
   
                 4. Quest'ultima lacuna sembra dedotta da codesta Segreteria Generale dalla lettera del Teatro XXXX 12 marzo 1999, n. 228, ove si legge che: "i compensi spettanti al Presidente e Vicepresidente dell'Associazione Teatro XXXX di YYYY, sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci nella seduta del 25.06.97 nella misura di L. 5.709.990 lordi mensili per il Presidente e di L. 4.567.992 lordi mensili per il Vicepresidente".
                 Su questo punto va subito detto che la formula appena riferita non implica di per sè l'inesistenza di compensi agli organi considerati per il 1995. E' dunque chiaro che, ove da una indagine più accurata (ovviamente esulante dai compiti di quest'Ufficio) tali compensi risultassero comunque determinati, ciò farebbe venir meno l'oggetto stesso del presente parere.
                 In caso contrario, onde potere applicare il principio, sopra illustrato, dell'equiparazione economica degli organi di gestione straordinaria a quelli ordinari, non si vede altra soluzione se non quella di riferirsi all'uopo al primo compenso concretamente determinato per il presidente e il vice-presidente dell'Associazione interessata, e cioè a quello stabilito con la citata delibera 25 giugno 1997.
                 Questa soluzione appare peraltro in linea con il parere richiesto da codesto Assessorato al Ministero dei beni culturali (cfr. nota ministeriale 30 settembre 1999, n. 1558), che anch'esso fa rinvio alla competenza dell'assemblea dei soci dell'Ente in oggetto.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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