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Gruppo: III /359.95.11                                  23.11.1999                          

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Inquadramento nella qualifica di Dirigente superiore - Riconoscimento servizi pregressi.


                     
   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dell'industria
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla legittimità di una delibera del Consorzio A.S.I. di XXXX di inquadramento nella qualifica di dirigente superiore tecnico del dipendente C. S., in applicazione dell'art.26 R.O. dell'Ente.
                 La delibera in questione è stata contestata da un componente del Comitato direttivo del Consorzio secondo il quale il dipendente interessato non avrebbe l'anzianità necessaria (10 anni) prevista dal citato articolo del R.O., non essendo (a suo avviso) computabile il servizio prestato (17 mesi) dall'ing. C.S. presso il Genio civile di YYYY. Tale assunto sarebbe supportato da una decisione del C.G.A. (sez. riunite n. 753 del 12 marzo 1996) che avrebbe asserito la non applicabilità delle norme regionali che prevedono il riconoscimento dei servizi pregressi al personale assunto con contratto biennale successivamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ex art.31 L.r. 10 agosto 1985 n.37 ed ex art.3 L.r. 6 luglio 1990 n.11). Di contro, il Consorzio difende il proprio operato sostenendo che il parere del C.G.A. citato a sostegno della non riconoscibilità del servizio pregresso sarebbe frutto di un errore perchè il C.G.A. avrebbe erroneamente ritenuto il personale assunto in base alla L.r. 37/85 - art.31, facente parte del personale così detto "giovanile".
   
   2.            La problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio è frutto di una erronea interpretazione del parere del C.G.A. (n.753 del 12 marzo 1996) posto a base della contestazione della delibera consortile da parte del componente del Comitato direttivo e ritenuto a torto "erroneo" perchè riferibile al personale "giovanile" dal Consorzio interessato.
                 Va chiarito, invero, che il parere del C.G.A. citato si riferisce al personale assunto con contratto biennale (ex art.31 L.r. 10 agosto 1985 n.37) successivamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ex art.3 L.r. 6 luglio 1990 n.11).
                 A detto personale (si ribadisce: personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) prima dell'entrata in vigore della L.r. 25/1993 le norme regionali che prevedevano il riconoscimento dei servizi pregressi non potevano essere applicate poichè, come sostenuto nel citato parere del C.G.A. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato pur essendo assimilabile, per molti aspetti, al rapporto di ruolo non è completamente identico al servizio di ruolo e le norme regionali che consentivano il riconoscimento dei servizi pregressi facevano riferimento al personale in ruolo.
                 L'art.58 della L.r. 1 settembre 1993 n.25, nell'inquadrare il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo speciale transitorio istituito con L.r. 27.12.1985 n.53 ha consentito (c.2°)- il riconoscimento dei servizi pregressi anche per detto personale prima escluso dalle previsioni normative.
                 Ciò premesso, del tutto diversa appare la posizione dell'Ing. C.S. che, lungi dall'avere con il Consorzio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risulta, dagli atti allegati (delibera n.130 del 13 settembre 1990), vincitore del concorso pubblico ad un posto di dirigente tecnico-ingegnere, e assunto in ruolo dall'1.11.1990.
                 Appare, quindi, legittimo il comportamento del Consorzio che, a seguito di istanza dell'interessato, ha proceduto (delib. n.208 del 28.12.1990) al riconoscimento dei servizi pregressi in esecuzione dell'art.11 della L.r. 11/88 che, in quanto norma a regime, consentiva il riconoscimento dei servizi "comunque resi" sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri Enti o amministrazioni pubbliche.
                 Chiarito che il riconoscimento dei servizi pregressi all'ing. C.S. appare legittimo, prive di influenze appaiono le ulteriori osservazioni evidenziate dal componente del Comitato direttivo.
                 Invero, in ordine alle mansioni pregresse, ambedue i certificati dell'Ufficio del Genio Civile di JJJJ asseriscono che il C.S. ha prestato servizio con la qualifica di Dirigente Tecnico ingegnere, pertanto non sussistono motivi per contestare quanto asserito. In ordine alla ventilata discordanza di date che sposterebbe di 24 ore l'effettiva anzianità dell'interessato, nel sottolineare, preliminarmente che le delibere consortili di riconoscimento dei servizi pregressi e di approvazione graduatoria per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore sono divenute inoppugnabili per decorso dei termini, tuttavia, in regime di autotutela il Consorzio può sempre procedere all'esatto accertamento di tale  data e, se necessario, alla modifica delle relative delibere.
                 Infine, per quel che concerne il riferimento al parere dello scrivente Ufficio circa l'incostituzionalità della norma (art.26) regolamentare va sottolineato che nel proprio parere lo scrivente evidenziava che seppure la norma in questione non sembra essere più in linea con le più recenti pronunce della Corte costituzionale, tuttavia, fino a quando la stessa non verrà abrogata o modificata, continuerà a produrre i suoi effetti.
                 Nei termini il reso parere.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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