Repubblica Italiana
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Gruppo: IV /355.99.11
                                                   
OGGETTO:    D.L.vo 152/1999 (artt. 22-26) - Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico. Applicabilità in Sicilia.
   

   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità in Sicilia del D.l.vo in oggetto indicato.
                 In particolare viene chiesto se "per quel che concerne l'ambito di applicazione dell'art.3 del D.L.vo 275/93 sostituito dall'art.23 del D.L.vo 152/99, se recepito, ci si deve avvalere sempre dell'Ufficio compartimentale del Servizio idrografico atteso che la Regione non ha ancora perfezionato gli adempimenti costitutivi per l'istituzione dell'Autorità di bacino e se per il parere istruttorio relativo agli articoli suddetti deve farsi riferimento alla l.r. 10/99 che ha recepito la legge n.36/94 o alla L.R. n.5/94 che ha recepito il D.L. n.275/93".
   
   2.            Giova innanzitutto premettere che la Regione gode in materia di acque pubbliche di potestà legislativa esclusiva ex art.14, lett. i), dello Statuto e che la stessa esercita nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art.20 dello Statuto, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ex art.1 del D.P.R n.878/1950 e succ. modif. e integrazioni.
                 Va altresì osservato che il legislatore regionale ha fatto scarso uso della potestà legislativa attribuita dallo Statuto di guisa che, in assenza di normazione regionale, hanno pacificamente continuato ad avere vigenza le norme del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (cfr. artt.2 l.r. n.5/94; 12 l.r. 34/94; 8 l.r. 6/97).
                 Recentemente poi il legislatore regionale si è limitato a recepire "nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche" il decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275 (con l'art.1 della l.r. n.5 del 1994) e la legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche e integrazioni (con l'art.69 della l.r. n.10 del 1999).
                 Com'è noto il d.l.vo 275/1993 riordina la materia delle concessioni di acque pubbliche modificando e integrando il vecchio Testo Unico; la legge 36/94 invece si caratterizza come legge di grande riforma in materia di risorse idriche e costituisce il naturale proseguimento della legge 18 maggio 1989, n.183 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo") - non recepita invece dal legislatore regionale - che è il primo vero intervento pubblico volto a riformare la disciplina del settore idrico.
                 Successivamente alla succitata l.r. 10 del 1999 sono intervenuti nella materia de qua il D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 (pubblicato nella GURI n.173 del 26 luglio 1999) recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 36/94, la legge 30 aprile 1999, n.136 (art.28) pubblicata nel s.o. della GURI n.114 del 18 maggio 1999, il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (artt.22-26), la legge 17 agosto 1999 n.290, il cui art.2 ridisciplina il termine per le denunce dei pozzi.
                 Ciò premesso, va ora esaminato in particolare il d.l.vo 152/99, sulla cui applicabilità in Sicilia viene chiesto l'avviso dello scrivente con la nota che si riscontra.
                 Il d.l.vo di che trattasi riguarda principalmente la tutela delle acque dall'inquinamento e recepisce due direttive CEE (91/271 e 91/676) concernenti appunto il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Il capo II del titolo III del d.l.vo (artt.22-26) detta norme in materia di tutela quantitativa delle risorse e di risparmio idrico.
                 In particolare l'art. 22 disciplina la pianificazione delle utilizzazioni delle acque volte ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della p.a. Le medesime autorità concedenti provvedono alla revisione di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.
                 L'art. 23 reca modifiche al R.D. n.1775 del 1933, l'art. 24 disciplina le concessioni di acque minerali naturali, gli artt.25 e 26 introducono modifiche ed integrazioni alla legge n.36/1994.
                 Va subito detto che delle suindicate norme del capo II del titolo III del d.l.vo 152/1999 trovano sicura applicazione nell'Isola quelle contenute negli artt.25 e 26 che, come detto, integrano e modificano la legge 36 del 1994 che è stata recepita dal legislatore regionale (con il citato art.69 della l.r. 10/1999) con le modifiche e integrazioni che il legislatore statale dovesse successivamente apportare (c.d. rinvio dinamico).
                 Invece non trovano ingresso nella legislazione regionale, se non previo recepimento del legislatore, le disposizioni contenute nell'art.23 che modificano e integrano talune norme del d.l.vo 275/1993 recepito dal legislatore regionale con il già menzionato art.1 della l.r. n.5 del 1994. Invero il rinvio operato da quest'ultimo è temporaneo ("nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche") e recettizio che nel senso cioè che la ricezione si esaurisce nell'inserimento delle sole norme richiamate, con esclusione dell'automatico adattamento delle future norme.
                 Per quanto riguarda le restanti norme del menzionato capo II va compiuto un attento esame per verificare se le stesse disciplinino istituti già normati dal legislatore regionale o concernino materie che non sono di competenza di quest'ultimo.
                 Nella fattispecie sembra allo scrivente che le norme de quibus e segnatamente quelle che maggiormente rilevano nella presente vicenda e cioè i commi 4, 5 e 6 dell'art.23 (che pongono, da un lato, il divieto di derivare o utilizzare acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente e nel caso di violazione dello stesso la comminatoria dell'immediata cessazione dell'utenza abusiva nonchè il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, dall'altro la possibilità di presentare domanda di sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l.vo 152/99 disciplinano materie che non possono che avere una regolamentazione unitaria in ambito nazionale e che comunque non sono state oggetto di normazione regionale di guisa che le stesse, anche se non recepite, trovano applicazione nell'Isola.
   
   3.            Atteso il tenore delle suesposte osservazioni, con riferimento allo specifico quesito di cui al precedente paragrafo 1, si appalesa di tutta evidenza che codesta Amministrazione debba continuare ad avvalersi del Servizio idrografico regionale nell'istruttoria delle domande di cui al comma 1 dell'art.7 del R.D. n.1775/1933 cosi come previsto dall'art.3 del D.L.vo 275/1933 nel testo originario recepito dall'art.1 della l.r. n.5/1994, non trovando, invero, come detto, applicazione in Sicilia l'art.23, comma 1, del D.L.vo 152/99 che sostituisce il predetto art.3 del D.L.vo 275/93.
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             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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