Repubblica Italiana
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Gruppo    IV                          /352.99.11

OGGETTO: Teatro popolare - Collaudo finale impianti tecnologici - Rescissione incarico.

   
   
                                              Presidenza della Regione Siciliana
                                              Direzione del Personale e dei SS.GG.
                                              Gruppo IV - Edilizia demaniale e
                                              gare d'appalto
                                              P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente "in ordine alla rescissione dell'incarico in oggetto".
                 L'amministrazione, a tal proposito, ritiene che le "inottemperanze dell'Impresa, della D.L. e dell'ing. Capo non costituiscano motivi sufficienti a giustificare il ritardo con cui è stata emessa la relazione di non collaudabilità; la dichiarazione di non collaudabilità e le mancate indicazioni della D.L. e dell'Ing. Capo non possono esimere il collaudatore dal compito della liquidazione finale dell'appalto".
                 Riferisce altresì la Direzione del Personale e dei SS.GG. sull'andamento generale dell'appalto dei lavori di che trattasi, rappresentando che:
   - I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 10/10/92 dalla D.L. anche se contestualmente sono stati evidenziati lavori non ultimati, definiti di lieve entità, nonchè piccoli danni vandalici.
   L'Impresa, che pure si era impegnata a definire dette pendenze, dopo circa un anno, non aveva provveduto in tal senso, come pure era stato constatato dalla Commissione di collaudo, la quale, nel corso delle visite in corso d'opera, ha avuto altresì modo di rilevare ulteriori manchevolezze prescrivendo la definizione delle stesse prima della visita finale di collaudo.
   - In data 11/9/96 la Commissione di collaudo ha ritenuto di richiedere all'Ingegnere Capo la dichiarazione di lodevole esecuzione dei lavori. La superiore richiesta è stata ulteriormente reiterata nel 1997 con la precisazione che in caso di inottemperanza l'Ing. Capo avrebbe dovuto produrre una relazione dei lavori non eseguiti quantificando i costi e che, in mancanza, la Commissione avrebbe proceduto al collaudo "previa l'applicazione di una detrazione pari al valore di tutti i lavori prescritti nel corso delle varie visite di controllo".
   - Malgrado tutto ciò né i lavori di ripristino sono stati effettuati, né la commissione ha proceduto al collaudo sino all'8/5/98 data alla quale è stata emessa la dichiarazione di non collaudabilità dei lavori "nella quale non vengono né detratti i lavori non eseguiti o non ripristinati né quantificata esaustivamente la penale da applicarsi per la tardata ultimazione, né indicate le multe da applicarsi all'impresa per le varie inadempienze".
                 A seguito di dette complesse vicende e tenuto altresì conto del progressivo danneggiamento dei lavori sono state indette riunioni cui la commissione di collaudo non ha ritenuto di partecipare opponendo di avere esaurito l'incarico ricevuto con il dichiarare non collaudabili i lavori di che trattasi; di contrario avviso è la Direzione del Personale la quale ha ritenuto invece di richiedere la "definizione dell'incarico assegnato".
   
                 2. Dalla documentazione prodotta da codesta Amministrazione, presumibilmente non esaustiva tenuto conto del lungo arco temporale e delle complesse vicende concernenti l'appalto di che trattasi, è dato evincere che:
   - la relazione di non collaudabilità a firma della Commissione di collaudo, datata 8 maggio 1998, dà conto dello stato finale dei lavori redatto al 1°/10/94, dal quale si evince un credito residuo dell'impresa ammontante a £. 57.762.578 a fronte di una penale, calcolata alla data del 16/10/93, in £. 58.700.000.
                 Vengono nella stessa relazione dichiarati non collaudabili i lavori ai sensi dell'art. 100 del R.D. 25/5/1895 n. 350 rappresentando altresì che non risulta eseguita la vigilanza e la guardiania del cantiere nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite.
                 Ai sensi dell'art. 100 punto c) del R.D. 25/5/1895 n. 350 conseguentemente la commissione evidenzia che vanno recuperate "le somme necessarie per il completamento e il ripristino degli impianti realizzati, previa la relazione di un'apposita perizia che tenga conto, oltre che dei danneggiamenti effettuati, anche dei lavori disposti dalla scrivente nel corso delle visite di collaudo e della carenza di manutenzione; nonchè della penale maturata per ritardata ultimazione dei lavori".
                 Dalla nota n. 6550 del 19/10/1998 a firma dell'On.le Ass.re pro-tempore è dato evincere che tale incarico periziale è stato affidato all'Ufficio Tecnico del comune di XXXX-Direzione lavori e alla YYYY.
                 Nel riscontrare la nota n. 6550 l'YYYY afferma, con nota n. 1220 del 26/10/98 (prodotta a questo Ufficio via fax a seguito di richiesta formulata a codesta Direzione per le vie brevi) che la revisione tecnico-contabile effettuata dalla Commissione di Collaudo "non tiene conto della determinazione delle detrazioni da apportare in conseguenza delle manchevolezze riscontrate in sede di visite di collaudo eseguite in corso d'opera"; lo stesso YYYY precisa che "la data di ultimazione dei lavori non appare individuata con certezza, che mancano il verbale di accertamento danni, le copie degli ordini di servizio e le relative risposte, la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e che la perizia, definita impropriamente di assestamento, è stata redatta successivamente alla data di ultimazione dei lavori".
                 Precisa inoltre l'YYYY che "per quanto attiene le conclusioni cui perviene la commissione di collaudo, si ritengono le stesse conformi a quanto prescritto dalla vigente legislazione".
   
                 3. In riscontro al quesito posto da codesta Amministrazione concernente specificamente il rapporto intercorrente con la commissione di collaudo vanno preliminarmente attenzionati i principi generali in materia di verifica e collaudo dell'opera nell'appalto sia pubblico che privato.
                 Com'è noto, è diritto del committente, prima di ricevere l'opera stessa, effettuare la verifica a mezzo del collaudo che, in senso stretto, consiste nella dichiarazione dell'appaltatore dell'esito positivo della verifica.
                 Qualora invece l'esito sia negativo può distinguersi l'esito parzialmente negativo da quello totalmente negativo.
                 In quest'ultima ipotesi l'art. 1668 C.C. parla di opera affetta da difformità e vizi "tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione" e, per l'appalto pubblico, l'art. 106 del R.D. 350/1895 prevede la dizione "opere non collaudabili".
                 La conseguenza principale di tale mancata accettazione consiste nel fatto che l'appaltatore è considerato inadempiente e che, pertanto, ai sensi del 3° comma del succitato art. 1668 c.c., può essere chiesta la risoluzione del contratto.
                 Premessi questi brevi cenni va altresì tenuto in debito conto che oggetto dell'incarico conferito alla Commissione di collaudo de qua - incarico di natura strettamente fiduciaria - sono le verifiche e certificazioni di cui all'art. 91 del R.D. 25/5/1895 n. 350 e, innanzitutto, "se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte e, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite" (cfr. punto 1 - art. 91).
                 Le operazioni di collaudo vanno iniziate e concluse entro i termini previsti dalla normativa la cui inosservanza dà luogo al risarcimento del danno a favore dell'appaltatore "tenendo conto del maggior onere per manutenzione delle opere" (Lodo abitrale 27/6/1960 n. 53 in Foro IT. Anno 1961 - Voce Opere Pubbliche) - Viene altresì affermato in detto lodo che "nessun compenso invece è dovuto per ritardo nel rilascio del certificato di collaudo se l'impresa non ha eseguito le opere ordinate dal collaudatore".
                 Nella fattispecie il ricorrere della superiore circostanza di fatto è univoco stante l'evidenziazione nelle visite di collaudo delle soprarichiamate inadempienze che hanno poi determinato la dichiarazione di non collaudabilità.
                 Tenuto conto, pertanto, del quadro normativo sopra esposto e senza entrare nel merito in ordine alle puntuali responsabilità individuabili nella complessa vicenda dell'appalto in oggetto, considerato lo specifico quesito sottoposto a questo Ufficio, sembra di potere affermare che l'incarico di che trattasi sia stato dalla Commissione de qua portato a compimento con ritardo rispetto ai termini previsti dalla vigente normativa tuttavia determinato dalla mancata esecuzione delle opere (ordinate dalla Commissione di collaudo) da parte dell'impresa nonchè dal comportamento della direzione lavori e della stazione appaltante sugli adempimenti prescritti dalla Commissione di collaudo.
                 Per quanto riguarda poi la contestazione secondo la quale la stessa Commissione non ha proceduto alla "liquidazione finale dell'appalto", sembra allo scrivente che tale competenza, dall'esame delle norme del più volte citato Regolamento 350/1895, sia da ascrivere alla Direzione Lavori (cfr. art. 63) alla quale incombe l'obbligo di fornire tutto "ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione" (cfr. punto l) art. 63 citato).
                 Più in particolare poichè si versa nell'ipotesi di cui al punto c) dell'art. 100 sembra comunque che la relazione di non collaudabilità abbia indicato i provvedimenti da prendere anche sulla scorta dei dati tecnico-contabili ad essa Commissione forniti i quali indicavano una misura di anticipazioni sui pagamenti tali da fare ipotizzare soltanto un recupero di somme.
                 Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla contestata assenza nella dichiarazione di non collaudabilità della comminazione di multe e penali atteso che, com'è noto, l'irrogazione di queste ultime spetta per legge e per contratto all'amministrazione committente e non alla Commissione di collaudo, competente solo alla "liquidazionedelle penali o delle multe" (art. 100, lett. e), R.D. 350/1895).
                 Conclusivamente è opinione dello scrivente che, esclusa ogni valutazione sulle eventuali responsabilità per danno erariale in ordine all'intero andamento dei lavori de quibus, non ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto de quo.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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