OGGETTO: Piano regolatore consortile - Rilascio autorizzazione per cambio di destinazione urbanistica.
ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO ED AMBIENTE
e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una richiesta del Consorzio A.S.I. di XXXX il quale chiede lumi in ordine alla possibilità di autorizzare, pur in assenza del piano regolatore consortile scaduto in data 23/5/97, l'insediamento di nuove attività commerciali e il mutamento di quelle industriali in commerciali, al fine di potere dare applicazione al disposto di cui all'art. 30 della l.r. n. 29/95.
Ritiene codesto Assessorato che le aree di P.R.A.S.I. già scaduto che non siano state utilizzate, o comunque non assegnate agli aventi diritto, debbano considerarsi prive di destinazione urbanistica essendo venuti meno i vincoli previsti dal piano regolatore citato e che, comunque, nelle stesse non potrà considerarsi ammissibile la realizzazione di qualsivoglia nuova attività sia essa industriale e commerciale.
2. In ordine alle problematiche sopraesposte lo scrivente Ufficio non può non ribadire quanto già esplicitamente espresso con il proprio precedente parere, al cui contenuto si rinvia, n. 86/99/11 reso il 13 aprile 1999 all'Assessorato Industria, peraltro citato nella nota cui si risponde; ed infatti dallo stesso si evince come la sussistenza di un piano regolatore effettivamente scaduto non sembra potere pregiudicare l'accoglimento di una richiesta di cambio di destinazione di un'area da uso industriale in uso commerciale qualora nelle aree interessate le prescrizioni contenute nel piano regolatore consortile scaduto abbiano trovato piena attuazione, o, quantomeno un inizio di attuazione. Di conseguenza è altresì evidente -e con ciò si concorda con l'orientamento espresso da codesto Assessorato- che in quelle aree consortili ove le prescrizioni di cui sopra risultino del tutto inattuate, una volta esauritesi, a seguito della scadenza del piano regolatore consortile, l'operatività dei vincoli scaturenti dal piano regolatore medesimo-, non potrà autorizzarsi alcuna conversione per l'utilizzo di tali aree per la realizzazione di attività commerciali.
Per quanto concerne l'esatta individuazione della percentuale del 10%, di cui all'art. 30 l.r. 29/95, riferito alle aree che potranno essere destinate alle attività commerciali pare allo scrivente che, in presenza di piani regolatori consortili ormai scaduti, tale percentuale debba essere calcolata avendo come riferimento le sole aree del piano che abbiano avuto attuazione, con esclusione del computo, dunque, di quelle aree ormai non più utilizzabili a seguito della perdita di efficacia del piano stesso.
Lo scrivente Ufficio sottolinea che per una maggiore chiarezza della problematica, il parere citato da codesto Assessorato nella nota che si riscontra, va letto in connessione con un precedente parere reso dallo scrivente (prot. n. 23636/289.98.1) che, ad ogni buon fine, si allega in copia.