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Gruppo XV                      349.99.11

OGGETTO: Rifiuti abbandonati. Rimozione. Competenza.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO





1. Con nota n. 21720 del 22 nov. 1999 codesto Assessorato, premesso di aver emanato direttive in ordine alla rimozione di rifiuti abbandonati al di fuori del perimetro dei centri urbani successivamente all'entrata in vigore del d. lvo 22/1997 in conformità ad un parere espresso dallo Scrivente, ha rimesso allo Scrivente il carteggio con la provincia regionale di E., che ritiene non più operante la propria competenza ex art. 160 l.r. 25/1993, ed i comuni di R. e di E., chiedendo di dirimere la questione insorta.

Dall'esame della corrispondenza citata, si evidenzia che la Provincia regionale di E. -in netto contrasto con le direttive impartite da codesto Assessorato con nota 27 marzo 1998, n. 6006- riterrebbe che la sopravvenienza del D. l.vo 22/97 -che attribuisce ai comuni la competenza in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio ambito territoriale- in buona sostanza abbia escluso l'applicabilità dell'art. 160 della l.r. 25/1993; e che, di conseguenza, siano i soli comuni a dover provvedere al servizio in ogni caso. L'unica motivazione di tale assunto è nella circostanza che codesta Amministrazione non aveva stanziato somme in bilancio per le Province regionali per la gestione del servizio di cui all'art. 160 l.r. 25/1993.

Codesto Assessorato non evidenzia alcun orientamento in merito.

2. La questione sottoposta allo Scrivente non è correlata ad alcuna nuova problematica giuridica sulla quale lo Scrivente è chiamato ad esprimersi.

Sulla problematica, infatti, lo Scrivente, con nota 16667/255.97.11 dell'8 settembre 1997, ha già rilevato che:

"Oggi, l'art. 14 del D. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza effettuare alcuna distinzione sulla proprietà o uso del suolo medesimo, sancendo il potere ordinatorio del Sindaco nei confronti dei responsabili per la riduzione in pristino dei luoghi, anche con l'esecuzione di in danno degli obbligati, in caso di inadempienza.

Ne deriva, pertanto che, indipendentemente dalla tipologia del sito, il Sindaco ha sempre il potere di ordinare la rimessione in pristino dell'area.

La disposizione, che di per sè appare esaustiva delle problematiche evidenziate, va, tuttavia, coordinata, in sede regionale, con la disposizione dell'art. 160 della l.r. 25/1993 che attribuisce alle province regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (ivi compresi quelli abbandonati, com'è chiaramente evincibile dalla disposizione del secondo comma del medesimo articolo) nonchè la possibilità di attuare il risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.

In proposito appare sufficiente evidenziare che il potere sindacale ordinatorio di cui all'art. 14 del D.l.vo 22/1997 presuppone, necessariamente, l'individuazione di almeno uno dei soggetti obbligati alla riduzione in pristino delle aree in questione.

Di conseguenza, ove all'accertamento dell'abbandono di rifiuti, possa individuarsi uno dei soggetti obbligati alla rimessione in pristino, a termini dell'art. 14 D. l.vo 22/1997, dovrà seguire la relativa ordinanza sindacale, la cui inesecuzione determinerà l'esecuzione in danno degli obbligati.

Ove, invece, non sia individuabile almeno uno dei soggetti cui ordinare lo sgombero, se il sito ricade al di fuori del centro abitato rimane operativa la previsione dell'art. 160 della l.r. 25/1993 che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi."

Nel ribadire quanto già evidenziato, va appena rilevato che la circostanza che codesto Assessorato non abbia stanziato somme in bilancio per le Province regionali per lo svolgimento del servizio in questione non può ragionevolmente determinare la non applicazione di norme giuridiche.

Peraltro, il sistema di finanziamento per l'esercizio delle funzioni decentrate, tra cui quelle in esame, è determinato con l'attribuzione di una quota delle entrate del bilancio regionale, secondo il sistema di cui all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e succ. modif.

Di conseguenza le province regionali godono già, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, di un sistema di finanziamento (il cui attuale assetto, operato con l'art. 45 della l.r. n. 6/1997, peraltro, è stato posto in essere successivamente all'emanazione del d.lvo 22/1997).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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