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Gruppo    IV                          /346.99.11

OGGETTO: Sisma 1968. Ricostruzione. Legge n. 178/76. Commissione ex art. 5. Competenze. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Enti Locali
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato rivolge allo Scrivente un quesito sollevato dal Comune di XXXX, concernente la Commissione prevista dall'art. 5 della L. 178/76, recante norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
                 In particolare vien chiesto di chiarire se la determinazione del maggior contributo dovuto per effetto della indicizzazione rientri o meno nella competenza della citata Commissione.
                 Al riguardo il Comune di XXXX rappresenta che determinare tale contributo aggiuntivo "comporta l'effettuazione di un mero calcolo matematico (superficie ammessa a contributo x differenza contributiva dovuta per metro quadrato) ... al quale già in passato... ha in concreto provveduto il ragioniere distaccato presso l'Ufficio di ricostruzione".
                 La Commissione, tuttavia, ritiene che rientri nella sua competenza non solo la determinazione del contributo iniziale, ma anche quella della maggior somma dovuta a titolo di indicizzazione.
                 Rileva il Comune che, poichè la legge prevede l'erogazione, per ciascuno dei 10 componenti della Commissione, di un compenso di lire 15.000 per ogni pratica esaminata, e poichè le pratiche concernenti richieste di indicizzazione sono 1300, ove si riconoscesse la competenza della Commissione al calcolo di tale maggiore somma, si dovrebbero poi erogare alla stessa, per l'attività svolta, compensi pari a circa 200 milioni di lire.
   
                 2. Con nota del 18/1/2000, indirizzata al Comune di XXXX - trasmessa allo Scrivente da codesto Assessorato l'11 aprile scorso - il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale edilizia statale e servizi speciali ha espresso il proprio avviso sulla questione in esame escludendo che il compenso previsto per i componenti della Commissione istituita ai sensi dell'art. 5 della L. 178/76 possa essere pagato nuovamente quando una pratica già esaminata viene riconsiderata per la indicizzazione del contributo.
                 In particolare la predetta Direzione Generale, nel richiamare la circolare n. 2171 dell'1 giugno 1987, chiarisce che il compenso in parola spetta alla Commissione per quelle pratiche in relazione alle quali essa sia pervenuta ad un giudizio definitivo in ordine all'ammissibilità o meno del contributo e all'ammontare dello stesso "a prescindere....... dal numero delle volte in cui si sia dovuta occupare di tali pratiche prima di giungere alle sue definitive conclusioni".
                 Ciò posto il Ministero conclude che per il calcolo della indicizzazione - che si inserisce nell'unica pratica concernente l'ammissibilità del contributo e la sua determinazione - non va riconosciuto ai componenti della Commissione un ulteriore gettone di presenza.
   
                 3. Allo Scrivente è stato richiesto di valutare se il calcolo della indicizzazione sul contributo dovuto ai sensi della L. 178/76 rientri nella competenza della Commissione prevista dall'art. 5 della stessa legge.
                 Ai sensi del citato art. 5, comma 5, la commissione de qua "delibera in ordine:
   - all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;
   - all'esame delle domande di contributo... e all'approvazione dei relativi progetti;
   - alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo".
                 Nulla dice la legge in ordine alla determinazione del maggior contributo dovuto per effetto della indicizzazione.
                 Ora, potrebbe ritenersi che, se la determinazione di tale maggior contributo richiede un mero calcolo matematico (superficie ammessa a contributo x differenza contributiva per metro quadro), tale attività di calcolo potrebbe essere effettivamente demandata ad un soggetto diverso dalla Commissione, per consentire una trattazione più celere delle pratiche ancora pendenti.
                 Tuttavia la citata nota del Ministero dei Lavori Pubblici sembra deporre nel senso della competenza della Commissione in parola anche in ordine alla determinazione del maggior contributo dovuto per indicizzazione. La stessa nota esclude comunque, come chiarito, il diritto dei componenti della Commissione ad un ulteriore compenso nel caso in cui una pratica già esaminata venga sottoposta a riesame per il calcolo del maggior contributo dovuto per indicizzazione.
                 Alla luce di tale chiarimento vengono quindi a cadere le preoccupazioni manifestate dal Comune di XXXX in ordine ai possibili risvolti finanziari che l'attribuzione della competenza in esame alla Commissione avrebbe potuto altrimenti avere.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che, in linea con l'orientamento manifestato dal Ministero - cui occorre fare riferimento trattandosi di normativa di fonte statale - il Comune di XXXX potrà ritenere la Commissione in parola competente per il calcolo del maggior contributo dovuto per indicizzazione, fermo restando che alla stessa non andrà riconosciuto alcun compenso ulteriore per l'attività relativa.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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