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Gruppo II                            /343.11.99

OGGETTO: Corresponsione gettone di presenza ad un componente del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale dei
                                                     beni culturali ed ambientali
                                                     e della P.I.
                                                     P A L E R M O

                                     p.c.       Direzione regionale del
                                                     personale e dei SS.GG.
                                                     S E D E

   
                 1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato regionale chiede il parere dello Scrivente in ordine alla sussistenza dell'eventuale diritto a percepire il gettone di presenza, e con che decorrenza, da parte di un proprio dipendente nominato ai sensi della lettera l) dell'art. 4 della l.r. 80/87 componente del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
                 Chiede, inoltre, di conoscere se i dipendenti regionali componenti di organi collegiali ai quali compete il gettone di presenza debbano porsi in congedo o in permesso da recuperare per il tempo delle riunioni.
   
                 2.- Il dipendente di cui trattasi essendo stato nominato componente del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali ai sensi della lettera l) dell'art. 4 l.r. 1 agosto 1977, n. 80, ossia in rappresentanza delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, e cioè come quisque de populo, aveva diritto a percepire, in relazione alle sedute effettuate i gettoni di presenza da codesto Assessorato corrispostigli sino al primo semestre 1998. Ciò perchè nell'ipotesi in discussione non opera il divieto posto dall'art. 5, comma 1, del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 per la semplice considerazione che la partecipazione del dipendente al predetto organo collegiale prescindeva dai compiti istituzionali connessi alla qualifica impiegatizia dallo stesso ricoperta. A nulla rilevando agli effetti di specie la problematica riguardante la messa in liquidazione della società di cui il dipendente era rappresentante in seno all'organo collegiale in argomento, per l'assorbente considerazione che è stata disposta dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui infra.
                 La situazione cambia appunto con il decreto presidenziale 29 giugno 1998, n. 28, di emanazione del regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, con cui il predetto Consiglio viene incluso (art. 1, lettera c), n. 1) fra gli organi collegiali per la partecipazione ai quali va corrisposto un compenso aggiuntivo ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di enti pararegionali, ma solo per le fattispecie previste dalle lettere c) ed f) del citato art. 4 l.r. n. 80/1977. Conseguentemente, data la tassatività delle previsioni del predetto regolamento, la fattispecie riguardante la rappresentanza di cui alla lettera l) del predetto art. 4 non dà più titolo a compensi.
                 A tale regolamento però non può attribuirsi efficacia retroattiva.
                 Conseguentemente è da ritenersi che fino alla data (8 novembre 1998) di entrata in vigore del decreto presidenziale 29 giugno 1998, n. 28, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 24 ottobre 1998 e non fino alla data della delibera di Giunta 2.6.98, n. 161 - costituente atto intermedio del procedimento di emanazione del regolamento stesso - al dipendente di cui si discute debbano essere corrisposti i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
   
                 3.- Per quanto riguarda l'altro quesito, si ritiene che, data la mancanza di necessario collegamento tra la designazione del predetto componente del Consiglio ed il suo status di impiegato regionale, le sue assenze dal servizio per partecipare alle sedute del predetto organo collegiale siano assoggettabili al regime del congedo ordinario o dei permessi non retribuiti.
                 Più in generale invece è da ritenersi che i dipendenti regionali i quali percepiscano un compenso aggiuntivo per la partecipazione ad organismi collegiali non debbano considerarsi assenti dal servizio in tutti i casi in cui siano chiamati a far parte dell'organismo in quanto tali, ovviamente perchè estranei all'Ufficio o al ramo di Amministrazione nella cui competenza rientra la materia nella quale opera l'organismo stesso (ad es. il segretario del Nucleo di valutazione dei progetti di imprenditoria giovanile, ove non incardinato nella struttura amministrativa regionale competente in materia.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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